La caparra
Natura e funzione
La funzione della caparra confirmatoria. Caparra ed acconto
La caparra confirmatoria è disciplinata dall' art. 1385 , Codice Civile, che consente anzitutto di rilevare che essa consiste in una somma di danaro, ovvero in una quantità di altre cose fungibili, data da una parte all'altra al momento della conclusione del contratto. La norma racchiusa nell'articolo citato indica quindi gli effetti che si legano alla dazione di caparra confirmatoria, e le vicende della medesima.
Il problema fondamentale, e senz' altro prioritario, è quello di individuare la funzione che è destinata ad assolvere la caparra confirmatoria. Al riguardo, si registrano differenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali, anche se esattamente si rileva (De Nova), anzitutto, che la dazione di una somma di denaro, o di altre cose fungibili, che avviene di frequente al momento di conclusione del contratto, da parte di uno dei contraenti all'altro, può effettuarsi a vario titolo. Può trattarsi, invero, o di acconto, vale a dire di preventivo, parziale adempimento, o di caparra penitenziale (vedi infra), o, ancora, di caparra confirmatoria. Come già anticipato, sono diverse le prospettazioni offerte all'individuazione della funzione di questo importante istituto del commercio giuridico (Marini).
Si è sostenuto che essa mira a confermare la serietà dell'impegno del contraente (Cataudella), ovvero rappresenta la prova dell'avvenuta conclusione di un diverso contratto, c.d. principale; che essa è un mezzo di tutela preventiva del credito, che è misura rafforzativa dell'adempimento, o, ancora, che è mezzo di liquidazione anticipata e convenzionale del danno conseguente all'inadempimento di una obbligazione (Marini).
La dottrina più attenta (Marini), rilevando la mera descrittività di alcune delle predette prospettazioni, o la non perfetta armonia di altre con il dato normativo, preferisce configurare la caparra confirmatoria come "patto sanzionatorio con il quale le parti di un contratto a prestazioni corrispettive predeterminano una sanzione a carattere non risarcitorio per il caso di inadempimento dei doveri di comportamento che derivano, per entrambe le parti, dal contratto stesso" (Marini). Come istituto diretto a regolare, riguardo ad entrambi i contraenti, le conseguenze della inosservanza di uno specifico dovere di comportamento, non può non rilevarsi, pertanto, l'analogia di funzione della caparra confirmatoria con quella della clausola penale (Marini).
Mostrato il profilo funzionale della caparra confirmatoria, emerge con sicurezza la sua diversità dall'acconto. Al riguardo, anche la giurisprudenza [1] opina che la dazione di una res senza che le parti specifichino se la consegna della stessa è a titolo di acconto sul prezzo, ovvero a titolo di caparra, la medesima deve ritenersi effettuata a titolo di acconto, come del resto riconosce la dottrina (Marini).
Natura
La dottrina (Marini) riconosce che la caparra confirmatoria consiste in un contratto, che si perfeziona con la consegna, da una parte all'altra - generalmente le parti sono le stesse del c.d. contratto principale (Marini) - di una somma di denaro, o di una determinata quantità di altre cose fungibili.
Pur assistendo le obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale), si sostiene (Marini) l'autonomia negoziale della caparra; nondimeno, è sicura la sua accessorietà ad un diverso negozio principale, che ne costituisce il necessario presupposto (Marini). Ne discende che alla caparra confirmatoria si comunica l'invalidità o l'inefficacia del contratto principale; la sorte di quest' ultimo, invece, è indipendente dalle vicende relative alla caparra (Marini).
Pur con voci discordi, si reputa che la caparra confirmatoria possa accedere solo ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (De Nova, Marini). La giurisprudenza [2] ha escluso che essa possa accedere al patto d'opzione. E' frequente che la caparra acceda ad un preliminare di vendita (De Nova, Galgano). E' sicura l'inefficacia della caparra apposta alla promessa di matrimonio: art. 79, Codice civile.
Dottrina (De Nova, Marini) e giurisprudenza [3] non dubitano della realità della caparra, sicché la sua costituzione non si ha in virtù di semplice consenso, ma occorre, in aggiunta ad esso, la consegna della res che ne forma oggetto. Il primo comma dell' art. 1385 , Codice civile riferisce al momento di conclusione del contratto, cui accede la caparra, la dazione della cosa, ma si ammette la possibilità di effettuare la consegna sia prima, sia dopo la conclusione del contratto, purché prima della scadenza delle obbligazioni che ne sono derivate (Marini, Trimarchi V.M.), come ammette anche la giurisprudenza [4] .
Oggetto e forma. Caparra confirmatoria ed "accidentalia negotii"
L'oggetto della caparra è individuato oggi con certezza dal primo comma dell' art. 1385 , Codice civile: "una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili". Sia la dottrina (De Nova, Marini), sia la giurisprudenza [5] , escludono che possa essere oggetto di caparra un vaglia cambiario, dal momento che il medesimo consiste in una promessa di pagamento.
Si reputa che la cosa oggetto di caparra occorre risulti, oltre che in possesso, anche in proprietà al tradens (Marini).
Nel caso la caparra consista in una somma di danaro, l'obbligo di restituzione è debito di valuta, indi è soggetto al principio nominalistico (De Nova), come ritiene anche la giurisprudenza [6] .
Si esclude (De Nova, Marini), anche in giurisprudenza [7] l'ammissibilità di una riduzione giudiziale della caparra confirmatoria attraverso l'interpretazione analogica della norma di cui all' art. 1384 , Codice civile.
Quanto alla forma del negozio di caparra, essa è senz' altro libera, data la mobiliarità della res che ne costituisce l'oggetto, ferma restando la disciplina generale in tema di prova sancita pei contratti dall' art. 2721 , Codice civile (Marini). Sicuro, comunque, è il rilievo che la previsione scritta della caparra non potrà che facilitare, come sempre, la prova, e che la stesura, per iscritto, del regolamento contrattuale della medesima, renderà più agile la soluzione di eventuali controversie. Esatto è anche il rilievo che, di regola, caparra confirmatoria e contratto c.d. principale sono contenuti in un unico contesto documentale (Marini).
Si sostiene l'apponibilità, alla caparra confirmatoria, di particolari modalità quali la condizione, il termine e la stessa clausola penale (Marini, Trimarchi V.M.).
Gli effetti
La pattuizione di una caparra confirmatoria per l'assistenza di un contratto c.d. principale, fa sì che possano poi presentarsi più situazioni, delineate dall' art. 1385 del Codice civile.
Va considerato, anzitutto, il caso di adempimento del contratto da parte di chi ha dato la caparra. In questa ipotesi, dunque, sorge l'obbligo, per la controparte, di restituzione della res, risultando invero privo di giustificazione l'effetto reale prodottosi in capo all'accipiens (Marini). L'obbligazione restitutoria dell'accipiens è peraltro "alternativa alla facoltà riconosciuta al tradens di computare la caparra data nella prestazione dovuta" (Marini). Al riguardo, non sussiste alcun dubbio, e si rileva che, in tal caso, la caparra fungerà meramente da anticipo (De Nova).
In caso di inadempimento del contratto, invece, v' è da distinguere se esso dipenda da chi ha dato la caparra, ovvero da chi l'ha ricevuta. Nel primo caso, la controparte può recedere dal contratto ritenendo la caparra; nell'altro, diversamente, è stabilito dal secondo comma dell' art. 1385 che la parte che ha dato la caparra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra, sanzionandosi così l'inadempimento della parte che ha ricevuto quest' ultima.
Merita opportunamente sottolineare, altresì, la disposizione dell'ultimo cpv. dell' art. 1385 , che riconosce alla parte non inadempiente, in alternativa ai rimedi prima indicati, la possibilità di avvalersi dei comuni mezzi di tutela in tema di inadempimento: esecuzione o risoluzione del contratto, impregiudicato risultando il diritto al risarcimento del danno secondo le norme generali (Marini).
Quanto all'inadempimento cui occorre aver riguardo per l'operatività della caparra, si reputa che esso è quello legittimante la risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1455 , Codice civile (Marini), come riconosce anche la giurisprudenza [8] pur con contrasti (De Nova), è affacciata l'ipotesi che debba ricomprendersi, nella nozione di inadempimento, anche il così detto ritardo, o inadempimento temporaneo, purché sia tale da giustificare la risoluzione giudiziale del contratto (Marini).
Quanto, infine, al recesso, che può essere esercitato dal contraente non inadempiente, si reputa che non è richiesta alcuna forma particolare (Marini), nè sono richiesti ulteriori presupposti, oltre a quello, assolutamente ed intuitivamente necessario, dell'inadempimento (De Nova).
La caparra penitenziale
Funzionalmente diversa dalla caparra confirmatoria è la caparra penitenziale, che è disciplinata, con dubbia collocazione sistematica (De Nova), dall' art. 1386 del Codice Civile. Pur differenziandosi sul piano funzionale, la caparra confirmatoria e quella penitenziale hanno momenti di comunanza, come è, ad esempio, per l'oggetto, che può consistere sia in una somma di danaro, sia in una quantità di altre cose fungibili, che una parte consegna all'altra (Trimarchi V.M.).
La funzione della caparra penitenziale, comunque, emerge con certezza dall' art. 1386 , sicché è sicuro che essa funge soltanto da corrispettivo del diritto di recesso, attribuito ad una sola delle parti, ovvero riconosciuto ad entrambe.
Solo in via interpretativa potrà sciogliersi il dubbio sulla circostanza se la caparra pattuita sia penitenziale, ovvero confirmatoria.
Al riguardo, si osserva che è insufficiente il nomen iuris di caparra penitenziale utilizzato dalle parti, essendo necessaria la previsione specifica del patto di recesso (Galgano), come sostiene anche la giurisprudenza [9] ; nel dubbio, si reputa che la caparra sia confirmatoria (Galgano).
Anche la caparra penitenziale ha indiscutibilmente il carattere della realità (Trimarchi V.M.); se il corrispettivo per il recesso è stato soltanto promesso, si parla di multa penitenziale (De Nova).
Quanto agli effetti, possono darsi due ipotesi principali.
Prevedendo il contratto il diritto di recesso per una sola delle parti, sarà questa a versare la caparra, perdendola nel caso in cui, appunto, receda, sicché la parte che l'ha ricevuta potrà a buon diritto ritenerla.
Prevedendo, invece, il contratto, il diritto di recesso per entrambe le parti, la caparra sarà versata da una sola di esse, che, se recederà, perderà la caparra. Nel caso, invece, il recesso sia esercitato dalla parte che ha ricevuto la caparra, il recesso avrà effetto solo quando la stessa abbia versato all'altra parte il doppio della caparra ricevuta (De Nova).
La disciplina di cui all' art. 1386 , Codice Civile va raccordata a quella racchiusa nell' art. 1373 , Codice Civile, sicché la consegna di una caparra penitenziale non toglie che il recesso può essere esercitato solo se il contratto non ha avuto un principio di esecuzione (De Nova).
E' da ritenere che, esauritasi la possibilità di recesso, la caparra penitenziale possa essere imputata alla prestazione principale, ma potrà stabilirsi che essa venga restituita; si discute, in altri termini, se il primo comma dell' art. 1385 , Codice Civile sia applicabile, in via analogica, alla caparra penitenziale (De Nova, Trimarchi V.M.).
Note:
1 La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto. (Nella specie
2 La caparra confirmatoria, pur trovando applicazione nei contratti con prestazioni corrispettive, è inapplicabile nel caso in cui questi non vincolano entrambi i contraenti, come si verifica nell'ipotesi dell'opzione fino a quando non sorge un rapporto obbligatorio anche per il destinatario della proposta irrevocabile, perché altrimenti, il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all'adempimento sia per il soggetto che la dà che per quello che la riceve. Pertanto, nel caso dell'opzione, la dazione di una somma di danaro dal promittente al promissario, prima dell'accettazione di quest' ultimo, funziona da acconto anche se è denominata dalle parti come caparra confirmatoria, mentre esplica la funzione propria di questa ultima solo se interviene successivamente alla detta accettazione. (Cass. 6-5-1977, n. 1729)
3 Il patto contrattuale che prevede la caparra (nella specie, confirmatoria) ha natura reale, e, come tale, e improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma. (Cass. 7-6-1978, n.
4 Sebbene la prestazione della caparra confirmatoria sia di regola eseguita contestualmente all'esecuzione del contratto, le parti possono differirne la datazione, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, ad un momento successivo, purché anteriore a quello stabilito per il pagamento del prezzo. (Cass. 31-5-1988, n. 3704)
5 Poiché, ai sensi dell'art. 1385, Codice civile, l'oggetto della caparra confirmatoria può essere costituito da una somma di danaro o da una quantità di altre cose fungibili, non può essere oggetto di caparra un vaglia cambiario consistendo esso in una promessa di pagamento. (Cass. 15-3-1976, n.
6 Il doppio della caparra, che dev' essere restituito, a norma dell'art. 1385, secondo comma, Codice civile dalla parte inadempiente alla controparte che recede dal contratto, forma oggetto di una obbligazione priva di funzione risarcitoria e determinata in denaro fin dall'origine, e pertanto soggetta al principio nominalistico. (Cass. 23-3-1977, n.
8 La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385, Codice civile, in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nella indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio. (Cass. 23-1-1989, n.
9 La mera indicazione, in un contratto, della dazione di una somma a titolo di caparra, anche se espressamente definita penitenziale, non è di per sè sola sufficiente ad attribuirle natura penitenziale ai sensi dell'art. 1386, Codice civile, ma occorre che risulti la stipulazione di una pattuizione di recesso, alla quale la dazione stessa sia collegata come corrispettivo di tale facoltà, atteso che l'art. 1386, Codice civile costituisce norma speciale rispetto al disposto dell'art. 1385, che invece attribuisce in generale alla caparra la funzione di quantificazione del danno in favore del contraente non inadempiente il quale, in caso di inadempimento della controparte, preferisca recedere dal contratto anziché chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. (Cass. 11-3-1988, n. 2399)