Appunti in tema di cancellazione dei protesti cambiari per avvenuta
riabilitazione
(art. 17 L. 108/1996)
Autore: Avvocato Fabio Fiorucci. Questo scritto e un estratto, con
adattamenti, dal volume: "Il protesto illegittimo. Cancellazione, forme di
responsabilita e tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.", Giuffre 2005.
Articolo tratto da www.tidona.com.
Ai sensi dell'art.17 l. 108/1996, Disposizioni in materia di usura, il debitore che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e stato levato e non ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto protesto, ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente del Tribunale (Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002, 583); schematizzando, i presupposti della riabilitazione sono quindi:
(a) il pagamento del titolo
protestato;
(b) e non aver subito un ulteriore protesto nel corso dell'anno
successivo a quello del protesto levato (o dell'ultimo, in caso di piu
protesti).
Tali requisiti < debbono sussistere
simultaneamente, avuto riguardo, quanto al secondo, al decorso dell'anno
dall'ultimo protesto, in caso di piu protesti avvenuti > (App. Torino, decr.,
23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998, I, 481) e devono essere
documentalmente comprovati; il < documento giustificativo > (art.17, 2? co., l.
108/1996) si identifica < con la quietanza (.) ovvero con documento equipollente
proveniente dal creditore, non potendosi pero dare la prova dell'adempimento
attraverso altri mezzi di prova, ne testimoniale ne per presunzioni ex art.2729,
2?co., c.c. > (App. Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998, I,
481).
La previsione dell'art.17 l. 108/1996, per dottrina e
giurisprudenza prevalenti si applica, condivisibilmente, alle tratte accettate,
ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone 1996, 323; Ntuk 1998, 480; Carrato
2002, 584), con obbligo del protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento
della c.d. penale prevista dall'art.3 della l.386/1990 (in tal senso Pellizzi e
Partesotti 2004, 431): < la riabilitazione, prevista dall'art.17 legge 108/1996,
puo trovare applicazione ad ogni ipotesi di protesto o di atto equivalente,
quale che sia la natura del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario od
assegno bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione > (Trib. Roma, decr.,
19.8.1998, Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085).
La norma deve altresi
intendersi riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente
implicato in fatti d'usura; in tal senso depone la generica espressione
utilizzata dal legislatore nell'articolo in esame, < debitore protestato >,
nonche la circostanza che, nella stessa legge 108/1996, < le norme da applicare
esclusivamente alle vittime dell'usura sono espressamente indicate. E il caso
dell'art.18 che fa espresso riferimento ''al debitore che sia parte offesa nel
delitto di usura'' > (Vitullo 2003, 1188).
Invero non avrebbe molto senso
circoscrivere la riabilitazione ex art.17 l. 108/1996 al debitore usurato, al
quale in effetti l'ordinamento appresta gia i rimedi della sospensione e della
cancellazione del protesto previsti nel successivo art.18. Di avverso avviso e
comunque un isolato, a quanto consta, orientamento giurisprudenziale, secondo
cui < la previsione dell'art.17 legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di
riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto, presuppone che il debitore
protestato sia stato soggetto passivo di usura e non e applicabile
indifferentemente a qualsiasi tardivo pagamento di un titolo di credito > (Trib.
Venezia 12.2.1998, Giurisprudenza di merito, 1998, 775).
Disputata e
la circostanza se il debitore abbia diritto ad ottenere la riabilitazione, in
unica soluzione, di piu protesti, anche levati ad intervalli inferiori ad un
anno tra l'uno e l'altro, ferma restando la necessita che non ne abbia piu
subiti trascorsi dodici mesi dall'ultimo. A voler interpretare la disciplina in
discussione come espressione dell'intento del legislatore di consentire al
soggetto protestato (anche piu volte), e poi 'ravvedutosi', di reinserirsi nel
circuito del credito ordinario in luogo di quello illegale (come parrebbe
attestare l'inclusione della norma nella legge antiusura), il debitore ha
diritto ad ottenere la riabilitazione anche alla presenza di piu protesti, come
sembra preferibile ritenere; a favore di siffatta impostazione gioca anche il
rilievo che la norma e precipuamente focalizzata sul debitore protestato
piuttosto che sui titoli cambiari.
In tal senso si e orientata,
soprattutto per condivisibili ragioni di economia dei procedimenti giudiziali -
dovendosi altrimenti attivare il procedimento di riabilitazione tante volte
quanti sono i protesti levati - la giurisprudenza di merito, la quale ha
ritenuto che < la riabilitazione debba essere accordata al debitore che la
richieda con unica istanza anche per piu protesti quando dimostri (.) di avere
adempiuto tutte le obbligazioni per le quali i protesti stessi furono levati e
di non averne subito di ulteriori nell'ultimo anno > (Trib. Vibo Valentia, ord.,
20.3.1997, Giustizia civile, 1997, I, 1961; conf. App. Firenze, decr.,
2.10.2001, Banca borsa e titoli di credito, 2003, II, 375, con nota di Oliva;
contra Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, Banca borsa e titoli di credito, 2003, II,
375, con nota di Oliva).
La dottrina occupatasi della questione, per
quanto non ostile all'impostazione predetta, ha ritenuto piu fedele al dettato
letterale dell'art.17 l. 108/1996 (< . non abbia subito ulteriore protesto >, <
. il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto >, <
trascorso un anno dal levato protesto . >) l'avversa interpretazione, in base
alla quale il decreto di riabilitazione puo essere emesso in relazione ad un
solo protesto per volta; pertanto, in caso di piu protesti, non sarebbe
possibile ottenerne la riabilitazione con una sola istanza (Ntuk 1998, 481; di
riabilitazione < del debitore nell'ipotesi di unico protesto legittimo > parla
anche Carbone 1996, 324).
Al fine di dirimere i contrasti operativi cui
la predetta formulazione ha dato luogo e intervenuto il Ministero di Grazia e
Giustizia con una lettera circolare esplicativa; il documento chiarisce,
persuasivamente, che < nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal
debitore che abbia subito piu protesti per obbligazioni che siano state da lui
successivamente adempiute, la relativa domanda puo essere contenuta in una sola
istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Cio
perche la presentazione contestuale di piu domande rivolte allo stesso giudice e
da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione e
espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli.
Essa, quindi, puo essere richiesta in via cumulativa e puo essere concessa con
un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l'ultimo
anno > (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Affari
Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo
1998, www.difesa.it, voce 'protesti cambiari').
La circolare ministeriale
si sofferma, altresi, sui documenti giustificativi che il debitore deve produrre
a corredo della domanda, sottolineando che questi < sono unicamente quelli
idonei a provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione
relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono
necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i quali, per i motivi
piu svariati, possono anche non essere piu in possesso dei debitori che li hanno
sia pure tardivamente onorati. E sufficiente invece che gli atti esibiti
dimostrino l'adempimento della obbligazione di riferimento perche quest'ultimo e
l'unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della
riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il
pagamento del debito > (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione
Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 -
Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 'protesti
cambiari').
Competente ad accordare la piu volte richiamata
riabilitazione - qualificata < civile speciale > (Carrato) o < cambiaria >
(Ntuk) - e il Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto, su
istanza dell'interessato corredata dai necessari documenti giustificativi
(art.17, 2? co., l. 108/1996), senza alcun contraddittorio e senza intervento
del P.M. (cfr. Carbone 1996, 323). Per il procedimento di cui trattasi non e,
opportunamente, richiesto il ministero di un avvocato < vertendosi in uno di
quei casi in cui < la legge dispone altrimenti >: e plausibile intendere la
norma nel senso che il legislatore ha voluto consentire al debitore di
sottoscrivere personalmente l'istanza di riabilitazione, senza il bisogno del
patrocinio di un professionista legale > (Trib. Roma 19.8.1998, decr.,
Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085: conf. Trib. Roma 27.8.1997, decr.,
inedito; contra Trib. Roma 3.9.1996, Il fallimento, 1997, 218).
L'istanza
di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente - verosimilmente quello
del luogo in cui risiede il soggetto protestato, in analogia con quanto previsto
dall'art.4, 4? co., l. 235/2000 - e di solito corredata da una visura della
Camera di commercio attestante che non si sono subiti protesti nell'ultimo anno,
dai titoli quietanzati e dalla dimostrazione dell'avvenuto regolamento dei
diritti di segreteria al Tribunale. Verificata la sussistenza dei presupposti
per ottenere il provvedimento richiesto, il Tribunale emette il decreto di
riabilitazione, di regola successivamente trasmesso alla Camera di commercio
competente.
Il decreto di riabilitazione e pubblicato nel registro
informatico per 10 giorni (art.17, 4? co., l. 108/1996), trascorsi i quali, se
non si sono verificati reclami, il debitore protestato e riabilitato puo
avanzare domanda alla Camera di commercio di definitiva cancellazione dei dati
relativi al protesto dal registro informatico.
In caso di diniego della
riabilitazione, il debitore protestato puo proporre reclamo, nei dieci giorni
successivi alla comunicazione, alla Corte di Appello, che decidera in camera di
consiglio (art.17, 3? co., l. 108/1996); in tale sede non e esclusa
l'eventualita che il giudice di appello possa concedere la riabilitazione <
all'esito del reclamo per il caso di diniego in prima istanza > (Segreto e
Carrato 2000, 467). Per effetto dell'intervenuta riabilitazione il protesto si
considera come mai avvenuto (art.17, 6? co., l. 108/1996) e il debitore
protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva
della notizia del protesto dal registro informatico, che < e disposta dal
responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre
il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata dal provvedimento di riabilitazione > (art.17, 6?-bis co., l.
108/1996).
E stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena
menzionata fase amministrativa sia prodromica all'esercizio di eventuali azioni,
anche cautelari, dinanzi all'autorita giudiziaria finalizzate all'ottenimento
della cancellazione (De Marzo 2000, 1415). Per effetto dell'intervenuta
riabilitazione, infine, devono ritenersi improcedibili le azioni di regresso (ex
artt.50-51 l. camb. e artt.45-46 l. ass.), che hanno nel protesto del titolo il
loro necessario presupposto (Ntuk 1998, 481; v. anche Carbone 1996,
323).
Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria consente di assicurare
una piu intensa tutela in favore di chi abbia subito un protesto, realizzando un
equilibrato compromesso tra l'interesse pubblico alla diffusione di notizie
utili alla correttezza dei traffici commerciali e l'interesse privato del
soggetto protestato che sia disponibile a riparare.
Bibliografia
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