Appunti in tema di cancellazione dei protesti cambiari per avvenuta riabilitazione
(art. 17 L. 108/1996)
Autore: Avvocato Fabio Fiorucci. Questo scritto e un estratto, con adattamenti, dal volume: "Il protesto illegittimo. Cancellazione, forme di responsabilita e tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.", Giuffre 2005.
Articolo tratto da www.tidona.com.
Ai sensi dell'art.17 l. 108/1996, Disposizioni in materia di usura, il debitore che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e stato levato e non ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto protesto, ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente del Tribunale (Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002, 583); schematizzando, i presupposti della riabilitazione sono quindi:
(a) il pagamento del titolo protestato;
(b) e non aver subito un ulteriore protesto nel corso dell'anno successivo a quello del protesto levato (o dell'ultimo, in caso di piu protesti).
Tali requisiti < debbono sussistere simultaneamente, avuto riguardo, quanto al secondo, al decorso dell'anno dall'ultimo protesto, in caso di piu protesti avvenuti > (App. Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998, I, 481) e devono essere documentalmente comprovati; il < documento giustificativo > (art.17, 2? co., l. 108/1996) si identifica < con la quietanza (.) ovvero con documento equipollente proveniente dal creditore, non potendosi pero dare la prova dell'adempimento attraverso altri mezzi di prova, ne testimoniale ne per presunzioni ex art.2729, 2?co., c.c. > (App. Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998, I, 481).
La previsione dell'art.17 l. 108/1996, per dottrina e giurisprudenza prevalenti si applica, condivisibilmente, alle tratte accettate, ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone 1996, 323; Ntuk 1998, 480; Carrato 2002, 584), con obbligo del protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento della c.d. penale prevista dall'art.3 della l.386/1990 (in tal senso Pellizzi e Partesotti 2004, 431): < la riabilitazione, prevista dall'art.17 legge 108/1996, puo trovare applicazione ad ogni ipotesi di protesto o di atto equivalente, quale che sia la natura del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario od assegno bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione > (Trib. Roma, decr., 19.8.1998, Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085).
La norma deve altresi intendersi riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti d'usura; in tal senso depone la generica espressione utilizzata dal legislatore nell'articolo in esame, < debitore protestato >, nonche la circostanza che, nella stessa legge 108/1996, < le norme da applicare esclusivamente alle vittime dell'usura sono espressamente indicate. E il caso dell'art.18 che fa espresso riferimento ''al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura'' > (Vitullo 2003, 1188).
Invero non avrebbe molto senso circoscrivere la riabilitazione ex art.17 l. 108/1996 al debitore usurato, al quale in effetti l'ordinamento appresta gia i rimedi della sospensione e della cancellazione del protesto previsti nel successivo art.18. Di avverso avviso e comunque un isolato, a quanto consta, orientamento giurisprudenziale, secondo cui < la previsione dell'art.17 legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto, presuppone che il debitore protestato sia stato soggetto passivo di usura e non e applicabile indifferentemente a qualsiasi tardivo pagamento di un titolo di credito > (Trib. Venezia 12.2.1998, Giurisprudenza di merito, 1998, 775).
Disputata e la circostanza se il debitore abbia diritto ad ottenere la riabilitazione, in unica soluzione, di piu protesti, anche levati ad intervalli inferiori ad un anno tra l'uno e l'altro, ferma restando la necessita che non ne abbia piu subiti trascorsi dodici mesi dall'ultimo. A voler interpretare la disciplina in discussione come espressione dell'intento del legislatore di consentire al soggetto protestato (anche piu volte), e poi 'ravvedutosi', di reinserirsi nel circuito del credito ordinario in luogo di quello illegale (come parrebbe attestare l'inclusione della norma nella legge antiusura), il debitore ha diritto ad ottenere la riabilitazione anche alla presenza di piu protesti, come sembra preferibile ritenere; a favore di siffatta impostazione gioca anche il rilievo che la norma e precipuamente focalizzata sul debitore protestato piuttosto che sui titoli cambiari.
In tal senso si e orientata, soprattutto per condivisibili ragioni di economia dei procedimenti giudiziali - dovendosi altrimenti attivare il procedimento di riabilitazione tante volte quanti sono i protesti levati - la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che < la riabilitazione debba essere accordata al debitore che la richieda con unica istanza anche per piu protesti quando dimostri (.) di avere adempiuto tutte le obbligazioni per le quali i protesti stessi furono levati e di non averne subito di ulteriori nell'ultimo anno > (Trib. Vibo Valentia, ord., 20.3.1997, Giustizia civile, 1997, I, 1961; conf. App. Firenze, decr., 2.10.2001, Banca borsa e titoli di credito, 2003, II, 375, con nota di Oliva; contra Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, Banca borsa e titoli di credito, 2003, II, 375, con nota di Oliva).
La dottrina occupatasi della questione, per quanto non ostile all'impostazione predetta, ha ritenuto piu fedele al dettato letterale dell'art.17 l. 108/1996 (< . non abbia subito ulteriore protesto >, < . il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto >, < trascorso un anno dal levato protesto . >) l'avversa interpretazione, in base alla quale il decreto di riabilitazione puo essere emesso in relazione ad un solo protesto per volta; pertanto, in caso di piu protesti, non sarebbe possibile ottenerne la riabilitazione con una sola istanza (Ntuk 1998, 481; di riabilitazione < del debitore nell'ipotesi di unico protesto legittimo > parla anche Carbone 1996, 324).
Al fine di dirimere i contrasti operativi cui la predetta formulazione ha dato luogo e intervenuto il Ministero di Grazia e Giustizia con una lettera circolare esplicativa; il documento chiarisce, persuasivamente, che < nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia subito piu protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda puo essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Cio perche la presentazione contestuale di piu domande rivolte allo stesso giudice e da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione e espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa, quindi, puo essere richiesta in via cumulativa e puo essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l'ultimo anno > (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 'protesti cambiari').
La circolare ministeriale si sofferma, altresi, sui documenti giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della domanda, sottolineando che questi < sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i quali, per i motivi piu svariati, possono anche non essere piu in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente onorati. E sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino l'adempimento della obbligazione di riferimento perche quest'ultimo e l'unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito > (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 'protesti cambiari').
Competente ad accordare la piu volte richiamata riabilitazione - qualificata < civile speciale > (Carrato) o < cambiaria > (Ntuk) - e il Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto, su istanza dell'interessato corredata dai necessari documenti giustificativi (art.17, 2? co., l. 108/1996), senza alcun contraddittorio e senza intervento del P.M. (cfr. Carbone 1996, 323). Per il procedimento di cui trattasi non e, opportunamente, richiesto il ministero di un avvocato < vertendosi in uno di quei casi in cui < la legge dispone altrimenti >: e plausibile intendere la norma nel senso che il legislatore ha voluto consentire al debitore di sottoscrivere personalmente l'istanza di riabilitazione, senza il bisogno del patrocinio di un professionista legale > (Trib. Roma 19.8.1998, decr., Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085: conf. Trib. Roma 27.8.1997, decr., inedito; contra Trib. Roma 3.9.1996, Il fallimento, 1997, 218).
L'istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente - verosimilmente quello del luogo in cui risiede il soggetto protestato, in analogia con quanto previsto dall'art.4, 4? co., l. 235/2000 - e di solito corredata da una visura della Camera di commercio attestante che non si sono subiti protesti nell'ultimo anno, dai titoli quietanzati e dalla dimostrazione dell'avvenuto regolamento dei diritti di segreteria al Tribunale. Verificata la sussistenza dei presupposti per ottenere il provvedimento richiesto, il Tribunale emette il decreto di riabilitazione, di regola successivamente trasmesso alla Camera di commercio competente.
Il decreto di riabilitazione e pubblicato nel registro informatico per 10 giorni (art.17, 4? co., l. 108/1996), trascorsi i quali, se non si sono verificati reclami, il debitore protestato e riabilitato puo avanzare domanda alla Camera di commercio di definitiva cancellazione dei dati relativi al protesto dal registro informatico.
In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato puo proporre reclamo, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, alla Corte di Appello, che decidera in camera di consiglio (art.17, 3? co., l. 108/1996); in tale sede non e esclusa l'eventualita che il giudice di appello possa concedere la riabilitazione < all'esito del reclamo per il caso di diniego in prima istanza > (Segreto e Carrato 2000, 467). Per effetto dell'intervenuta riabilitazione il protesto si considera come mai avvenuto (art.17, 6? co., l. 108/1996) e il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva della notizia del protesto dal registro informatico, che < e disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata dal provvedimento di riabilitazione > (art.17, 6?-bis co., l. 108/1996).
E stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena menzionata fase amministrativa sia prodromica all'esercizio di eventuali azioni, anche cautelari, dinanzi all'autorita giudiziaria finalizzate all'ottenimento della cancellazione (De Marzo 2000, 1415). Per effetto dell'intervenuta riabilitazione, infine, devono ritenersi improcedibili le azioni di regresso (ex artt.50-51 l. camb. e artt.45-46 l. ass.), che hanno nel protesto del titolo il loro necessario presupposto (Ntuk 1998, 481; v. anche Carbone 1996, 323).
Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria consente di assicurare una piu intensa tutela in favore di chi abbia subito un protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra l'interesse pubblico alla diffusione di notizie utili alla correttezza dei traffici commerciali e l'interesse privato del soggetto protestato che sia disponibile a riparare.
Bibliografia
Carbone V.
1996 Il protesto, la riabilitazione, il risarcimento, in Danno e responsabilita, 320
Carrato A.
2002 La disciplina del protesto, il regime di pubblicita e le forme di responsabilita ricollegabili all'illegittima od erronea levata del protesto, in Vita notarile, 549
De Marzo G.
2000 Pubblicazione dei protesti e registro informatico, in Il corriere giuridico, 1412
Ntuk E.
1998 Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria, in Giurisprudenza italiana, 480
Oliva P.
2003 Nota a Trib. Pisa 14.6.2001 e App. Firenze 2.10.2001, in Banca, borsa e titoli di credito, II, 375
Pellizzi G.L. - Partesotti G.
2004 Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, Cedam, Milano
Segreto A.- Carrato A.
2000 La cambiale, Giuffre, Milano
Vitullo A.
2003 Titoli di credito e protesto. Recenti modifiche, in Vita notarile, 1172
Articolo tratto da www.tidona.com