Codice degli contratti pubblici:
l'APPALTO INTEGRATO

Si tratta di uno degli aspetti innovativi del codice dei contratti pubblici.

Vengono infatti meno i limiti che la l. 109/1994 prevedeva per il ricorso a tale istituto (in una prima versione della norma, poi rivista, veniva meno anche la circostanza che oggetto del contratto potesse essere, in aggiunta ai lavori, la sola progettazione esecutiva, in quanto poteva essere dedotta in obbligazione anche la progettazione definitiva).

Infatti, l'art. 53 comma 2 del codice, nel testo finale deliberato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2006, prevede che il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto ha ad oggetto:

  • (prima ipotesi, equivalente all'ex appalto integrato) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
  • ovvero (seconda ipotesi, corrispondente anch'essa all'appalto integrato ma, in parte, anche all'ex appalto concorso) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.

In tale ultimo caso, lo svolgimento della gara e effettuato, per l'appunto, sulla base di un progetto preliminare, nonche di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

La norma soggiunge che "L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.".

Tale ultima disposizione, in una precedente formulazione della norma di che trattasi, appariva contraddittoria alla precedente contenuta nello stesso comma per cui la progettazione definitiva era oggetto del contratto e non dell'offerta, ed e quindi stata opportunamente modificata.

Si e gia accennato che il codice rivede totalmente la disciplina dell'appalto concorso (sopprimendo anzi l'istituto in quanto tale).

La preesistente normativa (art. 20, 4? comma del 109/1994) prevedeva, come noto, che l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso fosse consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

Lo svolgimento della gara (come oggi nel codice) era effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge "Merloni", nonche di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

L'offerta, tuttavia, aveva ad oggetto non il progetto definitivo ma il progetto esecutivo (cio che aveva aperto la discussione se in sede di gara il concorrente dovesse comunque presentare anche il progetto definitivo) ed il prezzo.

Oggi, dunque, anche in tale tipologia di appalto e dedotta in obbligazione (e non e invece parte dell'offerta) la progettazione esecutiva dell'intervento.

Si e gia detto che la normativa anteriore al codice limitava a casi precisi anche il ricorso all'appalto integrato.

La definizione di appalto integrato era data dall'art. 19 della L. 109/1994 per il quale "I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

.

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro".

Sono note le critiche all'estensione dell'appalto integrato ad opera della L. 166/2002, a suo tempo sviluppate principalmente nel documento del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, "Le nuove regole in materia di progettazione di opere pubbliche", Roma, marzo 2003, pagg. 81 ss.

Infatti le associazioni professionali dei progettisti avevano contestato la norma che sottraeva loro quote di mercato (o pongono comunque il progettista nella condizione di "subappaltatore" dell'impresa di costruzione).

Nella precedente formulazione della norma, l'appalto integrato poteva avere ad oggetto non solo l'esecuzione dei lavori ma anche la redazione della progettazione esecutiva, solamente nei casi in cui la componente impiantistica e tecnologica avesse una incidenza sui lavori superiore al 50% del valore dell'opera ovvero qualora tali lavori riguardassero la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici.

Con l'introduzione dell'appalto integrato il legislatore aveva inteso configurare un sistema di realizzazione dei lavori pubblici avente un ambito oggettivo peculiare (opere di particolare complessita esecutiva) contraddistinto dall'unione in capo ad un solo soggetto sia dell'attivita di progettazione che di mera esecuzione.

Esso configurava, evidentemente, una deroga a quello che era uno dei principi cardine della disciplina generale sui lavori pubblici: la separazione fra le attivita di progettazione e quelle di esecuzione.

Le modifiche apportate dalla l. 166/02 estendevano l'ambito generale di operativita dell'istituto, liberalizzandolo di fatto seppur nei limiti di importo - massimo e minimo - rispettivamente di 10 milioni e di 200.000 euro.

L'Autorita di vigilanza sui lavori pubblici "a parte ogni valutazione sul cambiamento rispetto alla precedente netta separazione tra progettazione e realizzazione dell'opera, precisa che spetta alle stazioni appaltanti osservare comportamenti che comunque ne comporti [dell'appalto integrato, n.d.r.] un impiego, in particolare sotto la soglia dei 200.000 euro, che non privilegi le esigenze della realizzazione delle opere e quindi delle imprese costruttrici rispetto a quelle esigenze che sono tutelate con la progettazione, e cioe la qualita delle opere e i loro costi e che non si determini un eccessivo contrarsi del mercato delle progettazioni esecutive, e cio con attenta comparazione, per i piccoli lavori, tra uso dell'appalto integrato e natura degli interventi da realizzare" (deteterminazione n. 27/2002).

Secondo il parere del Consiglio di Stato sul codice dei contratti, "[.] va affrontato il tema delle relazioni con la normativa preesistente.

Come e infatti noto, il testo originario della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 aveva ritenuto di dettare discipline parzialmente differenti da quella comunitaria, prevedendo la rigida separazione tra attivita di progettazione ed attivita di esecuzione dei lavori, la limitazione del ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, della trattativa privata e della introduzione delle varianti, l'abolizione dell'istituto della revisione dei prezzi ed altre ancora, che costituivano i punti maggiormente qualificanti di quella riforma.
E' altrettanto noto che riguardo a tali previsioni si pose il problema della loro conformita alla direttiva allora vigente (n. 89/440/CEE poi trasfusa nella direttiva n. 37/1993/CEE), ma la Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 1995, n. 482, ritenne infondate le questioni di costituzionalita sollevate dalle Regioni in relazione alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione previsti dalla legge n. 109 del 1994, rilevando come le disposizioni della legge, aventi ad oggetto metodi di selezione del contraente anche piu rigorosi rispetto alle direttive comunitarie, fossero costituzionalmente legittime, anche in relazione al riparto di competenze normative fra Stato e Regioni, perche dirette ad assicurare in modo ancor piu esteso la concorrenza. Successivamente i principi in questione hanno subito taluni temperamenti, ma l'impianto generale e rimasto sostanzialmente invariato.
Orbene, non vi e dubbio che il "Codice" comporti una significativa evoluzione rispetto al passato.
Ma il vincolo derivante dal recepimento delle direttive europee, combinato con quello degli arresti della Corte di Giustizia, riduce in misura consistente la possibilita per il legislatore delegato di seguire la strada a suo tempo percorsa dalla legge n. 109 del 1994, in particolare, a proposito dei casi piu significativi di scostamento rispetto alla disciplina previgente: l'appalto integrato e l'offerta economicamente piu vantaggiosa. Giova ricordare, a proposito del primo, il nono considerando della direttiva medesima, il quale evidenzia l'opportunita che siano le stesse amministrazioni aggiudicatrici a ".prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori.", demandando al livello legislativo la sola fissazione dei criteri qualitativi ed economici sui quali le relative decisioni debbono basarsi."

Piu oltre:

"[.] Il comma 2 [dell'art. 53] consente alle stazioni appaltanti di avvalersi - "tenendo conto delle esigenze, delle strutture organizzative e dei mezzi economici" a propria disposizione - delle figure sia dell'appalto di sola esecuzione dei lavori, sia dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato). In questo secondo caso e loro dato commettere, sempre sulla base del delineato presupposto, unitamente all'esecuzione dei lavori, o la progettazione esecutiva ovvero quella definitiva ed esecutiva.
Si e gia osservato nella parte generale che si tratta di una delle norme maggiormente innovative della disciplina attualmente vigente, ma si e anche detto che essa e coerente con la disciplina europea e con la delega. In aggiunta alle osservazioni formulate nella parte generale si puo osservare, in ordine alla delibera a contrarre che disponga l'appalto integrato, che potrebbe richiedersi con maggiore incisivita una analitica motivazione atta a dar conto delle ragioni economiche, tecniche ed organizzative circa la determinazione assunta, con miglioramento della trasparenza delle scelte di base normalmente effettuate all'atto di impostare le gare pubbliche."

Autore: Dott. Maurizio Greco - tratto da www.appaltiecontratti.it - Marzo 2006