ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE
GLI ADEMPIMENTI INIZIALI
1- accettare la carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per notifica o per presa visione in Cancelleria) dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 29 L.F.)
2- prendere visione del fascicolo in cancelleria
3- se il fallimento ne ha la disponibilità versare, per le procedure successive al 01/02/02, il "contributo unificato" di euro 672,00 previa autorizzazione del G.D. ed emissione del mandato
4- convocare al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o gli amministratori (società di capitali) e stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (vedi ALLEGATO 1)
5- recarsi con tempestività nei locali in cui l'impresa esercitava l'attività e provvedere alla verifica sommaria dello stato di conservazione degli stessi e dei beni contenuti, della loro eventuale deperibilità, del rischio di furto, del rischio d'incendio e d'eventuali altri pericoli.
Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni, chiusura con lucchetti dei locali, ecc.).
Se del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.
6- acquistare il Giornale del Fallimento e farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, dal Giudice Delegato (art. 38 L.F.)
7- assistere all'apposizione dei sigilli (se eseguita)
8- provvedere alla rimozione dei sigilli e all'inventario unitamente al Cancelliere nominato e del perito designato in sentenza ed alla presenza del fallito (art. 87 L.F.)
Prima di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.)
(Nota: pur non essendoci una scadenza, è però opportuno che le operazioni d'inventariazione siano svolte il più tempestivamente possibile allo scopo di liberare i locali occupati e ridurre, tra l'altro, i sempre possibili rischi di deperimento dei beni e/o il loro furto o sottrazione)
9- in presenza d'immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, eseguire la trascrizione della copia autentica della sentenza presso gli uffici competenti (Conservatorie dei Pubblici Registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, Capitaneria di porto per le navi e Compartimento dei trasporti per gli aeromobili) (art. 88 L.F.)
(Nota: l'estratto della sentenza non è sufficiente poiché gli Uffici richiedono la copia)
10- entro 1 mese dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, presentare relazione ex art 33 al G.D. (con copia per il P.M.) allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili
(Nota: è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che, nel mese, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare un'esauriente relazione, è necessario o chiedere l'autorizzazione al G.D. per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di presentare successive integrazioni.)
11- sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede d'interrogatorio, compilare l'elenco dei creditori con indicazione dei crediti e prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito e depositarlo in cancelleria (art. 89 L.F.)
(Nota: Se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal fallito)
12- compilare il bilancio dell'ultimo esercizio e depositarlo in cancelleria (art. 89 L.F.) (se a ciò non ha provveduto il fallito)
13- con raccomandata comunicare ai creditori il termine e le modalità per presentare le domanda d'ammissione al passivo (art. 92 L.F.)
14- nel caso di cause attive o passive pendenti, preoccuparsi di comunicare la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento al giudice adito, in modo che ne possa essere dichiarata l'interruzione. L'opportunità di una eventuale riassunzione sarà valutata assieme al G.D.
15- comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati (INPS, INAIL, ENEL, TELECOM, Società di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.)
16- partecipare alla formazione dello stato passivo (cosiddetta preverifica) (impiegare i moduli prestampati forniti dalla cancelleria) (art.95 L.F.)
17- partecipare alla verifica dei crediti (art. 96 L.F.); far nominare il Comitato dei Creditori
18- comunicare l'esito della verifica a tutti i creditori istanti con raccomandata A/R per le eventuali opposizioni e/o impugnazioni (art. 97 L.F.)
(Nota: avvisare anche i componenti il Comitato dei Creditori dell'avvenuta nomina)
GLI ADEMPIMENTI FISCALI
1- acquistare i registri IVA e farli vidimare (presso l'Ufficio IVA o Registro)
2- entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all'Ufficio IVA la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati allegando una copia in carta semplice dell'estratto della sentenza di fallimento (art. 35 DPR 633/72)
3- entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis DPR 633/72)
4- entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis DPR 633/72). L'eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera le dichiarazioni ex art. 74 bis D.P.R. 633/72 come dichiarazioni annuali
5- entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA dell'anno precedente (se il fallimento è stato dichiarato entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione e non sia già stato provveduto)
6- entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 125 DPR 917/86) nonché la dichiarazione IRAP
7- in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR 42/88)
(Nota: ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l'Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta "Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore" seguito da timbro e firma)
8- accertarsi della presentazione nei termini di legge del modello 770 e della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente (questi adempimenti non fanno espressamente carico al curatore ma è comunque opportuno che tali dichiarazioni siano presentate dal fallito o dal legale rappresentante)
9- a fronte di vendita di beni mobili, eseguire la fatturazione
10- mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) versare l'eventuale IVA dovuta
11- mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) presentare la dichiarazione periodica IVA (solo se nel periodo si sono effettuate operazioni attive e/o passive)
(Nota: secondo quanto reso noto in una risposta ad un'interpellanza parlamentare in Commissione Finanze della Camera presentata dall'On.le Pace in data 28.2.2000, la dichiarazione periodica non deve essere presentata se sono stati registrati solo acquisti. Lo stesso criterio vale anche per le liquidazioni che devono essere effettuate solo in presenza di operazioni attive)
12- annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto del fallimento dall'Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (art. 74/bis DPR 633/72)
13- ogni anno, entro la data prevista, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74/bis DPR 633/72)
Per l'anno in cui è stato dichiarato il fallimento, la dichiarazione IVA deve esser presentata su due moduli e deve ricomprendere anche i dati contenuti nella dichiarazione modello 74 bis
14- entro il 27.12, versare l'acconto IVA (solo se dovuto)
15- se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiede a rimborso l'eventuale credito maturato (Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3)
16- solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP
17- in caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione del processo.
Per la riassunzione e/o per l'inizio di nuove controversie, chiedere la nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela.
GLI ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA
1- richiedere il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai debitori risultanti dalla contabilità
(Se la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito durante l'interrogatorio)
Prima di procedere al recupero coattivo del credito tramite legale, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:
a) che il credito sia esattamente documentato (fattura, bolla o DDT, ecc.);
b) che il debitore sia solvibile
2- verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi nella gestione della fallita società, ditte individuali dei soci falliti ex art. 147 L.F. (in caso affermativo, riferire immediatamente al G. D. per i provvedimenti del caso)
3- presentare istanza al Tribunale per la nomina di un perito, di un legale e di un professionista per le controversie tributarie (se non nominati direttamente nella sentenza ed in quanto necessari)
4- poiché il curatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, deve tempestivamente denunciare eventuali reati di cui è venuto a conoscenza (art. 30 L.F.)
5- terminata la verifica dei crediti (od anche prima se vi sono dei fondati motivi) chiedere al comitato dei creditori il parere sulle modalità di vendita dei beni mobili ricompresi nell'attivo fallimentare (art. 106 L.F.)
6- presentare istanza al G.D. per la fissazione delle condizioni di vendita dei beni mobili inventariati (art. 106 L.F.)
7- effettuare la vendita dei beni strumentali apponendo, tra le altre, la seguente clausola "I beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi conformi ai requisiti delle legge 626/94, a ciò espressamente obbligandosi l'acquirente"
8- annotare entrate ed uscite nel giornale del fallimento
9- entro 5 giorni dal pagamento, versare le somme riscosse sul c/c indicato dal G.D. all'inizio della procedura (previsa istanza del curatore)
10- fare periodicamente (per prassi ogni 6 mesi o nell'altro termine stabilito dal G.D.) una relazione sullo stato della procedura e depositare il libro-cassa per la firma (art 33 L.F.)
11- predisporre (per prassi ogni 6 mesi o nell'altro termine stabilito dal G.D.) un prospetto delle somme disponibili con una proposta di riparto (art. 110 L.F.) ed eventualmente predisporre un piano di riparto parziale (art. 113 L.F.)
(Nota: è consigliato non superare il 60% delle somme disponibili)
La relazione deve sinteticamente contenere le seguenti notizie:
- Ammontare dell'attivo quale risulta dall'inventario
- Ammontare del passivo
- Atti impugnati dal curatore e situazione delle cause in corso
- Atti impugnati dai creditori
- Vendite mobiliari effettuate
- Vendite immobiliari effettuate
- Altri proventi conseguiti
- Uscite
- Saldo del c/c fallimentare
- Cause ostative alla chiusura della procedura
12- inviare il piano di riparto al comitato dei creditori per il parere (art. 110 L.F.)
13- acquisito il parere, presentare il piano di riparto in cancelleria (art. 110 L.F.)
14- non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare i creditori tramite raccomandata A.R. provvedendo anche ad indicare le variazioni intervenute nello stato passivo successivamente alla data in cui questo è stato reso esecutivo (art. 110 L.F.)
15- decorsi i termini (l'11° giorno se non sono state anche comunicate variazioni allo stato passivo oppure 15 giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R. se sono state comunicate variazioni allo stato passivo), chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto depositando in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire (art. 110 L.F.)
16- inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata assicurata
Nota: particolari pagamenti come i tributi (es: IVA) devono essere effettuati secondo modalità specifiche (modello F23 o F24)
17- esaminare le insinuazioni tardive al passivo ed esprimere il proprio parere (in caso di parere favorevole all'ammissione, alcuni giudici permettono la procedura abbreviata, evitando così di andare in udienza e dichiarando per iscritto il proprio assenso) e, successivamente trascrivere la tardiva nello stato passivo (art. 101 L.F.)
18- comparire all'udienza per l'esame delle opposizioni allo stato passivo e per le dichiarazioni tardive di credito (art. 38 - 99 - 101 L.F.) (se si intende contestarle, chiedere la nomina di un legale)
19- richiedere, se del caso, un acconto sul compenso (solo in caso di ricavi immobiliari o dopo avere effettuato almeno un riparto)
ADEMPIMENTI NELLE VENDITE IMMOBILIARI
1- in sede di interrogatorio, richiedere al fallito (o ai soci falliti o al legale rappresentante) se vi sono beni immobili caduti nel fallimento; tuttavia, per precauzione, effettuare delle verifiche presso le Conservatorie della zona nonché delle visure catastali presso i rispettivi Uffici Tecnici Erariali
2- richiedere al G.D. la nomina di un perito che dovrà predisporre la relazione giurata di stima degli immobili richiedendo tutti i dati necessari. Se dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie, si ricorda che, se queste sono sanabili, l'acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. Le irregolarità comunque non dovrebbero mai creare problemi per il fallimento in quanto le vendite avvengono nello stato di fatto e di diritto. Dovrà essere l'acquirente a valutare se eventuali irregolarità sono sanabili o meno e tener conto del relativo costo
3- entro 30 giorni, procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento
4- sostituirsi al creditore istante nel caso di iniziata espropriazione di uno o più immobili del fallito (art. 107 L.F.)
In caso di esecuzione iniziata da parte del Credito Fondiario o da altro istituto esercente il credito fondiario ed esecutante a tale titolo, le possibilità sono due:
- intervenire nel procedimento (il curatore può intervenire personalmente perché non è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69)) valutando con il G.D. la fase di questo e sostituire tutti i creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo;
- non intervenire nel procedimento se non per dichiarare l'interruzione rispetto ai creditori diversi dal Fondiario e vendere in sede fallimentare
5- chiedere il parere al comitato dei creditori (e l'assenso ai creditori con diritto di prelazione sull'immobile in caso di vendita senza incanto) (art. 108 L.F.)
6- ottenuto l'assenso del comitato dei creditori, presentare l'istanza di vendita dell'immobile indicando il valore peritale e/o il prezzo dell'ultima asta
7- predisporre l'ordinanza del G.D. che fissa le modalità dell'asta lasciando gli spazi bianchi per l'inserimento dei dati
8- chiedere la fissazione dell'udienza per la vendita (art. 108 L.F. e 576 C.P.C.)
9- firmata l'ordinanza dal G.D., predisporre il bando d'asta secondo le modalità indicate
10- almeno 10 giorni prima della data dell'asta, il bando deve essere affisso, pubblicato sul F.A.L. e sui giornali stabiliti (è opportuno effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori di pubblicazione o altri disguidi. E' opportuno procurarsi prova (ricevuta o altro) della richiesta di pubblicazione nonchè della sua effettuazione
11- notificare il bando di vendita ai creditori aventi diritto di prelazione sull'immobile (ipoteche, pignoramenti, ecc.) (art. 108 L.F.)
(Nota: E' opportuno verificare la domiciliazione dei creditori così come risulta dalle iscrizioni e dalle trascrizioni.
Il pignoramento non è di per sè una causa di prelazione a meno che non si intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 cod. civ.)
12- far predisporre dalla cancelleria le offerte ed i depositi con l'elenco relativo per il verbale di udienza
13- comparire all'asta (in caso di asta deserta, munirsi di apposito verbale disponibile in cancelleria)
14- se l'immobile viene aggiudicato, il curatore deve versare nel c/c della procedura il deposito cauzionale ed il deposito per le spese (se il prezzo è aumentato necessita l'integrazione IVA e Registro)
15- attendere 10 giorni per la definitiva aggiudicazione (che diventa tale se non c'è un'offerta maggiore di 1/6. La giurisprudenza ritiene ammissibili gli aumenti di sesto anche nelle vendite senza incanto)
16- se vi è un'offerta maggiore di 1/6, richiedere nuova gara
17- incassare, nei termini stabiliti dal G.D., il residuo prezzo dall'aggiudicatario versandolo nel c/c della procedura
18- richiedere al G.D. il decreto di trasferimento (art. 586 C.P.C.). Per la corretta intestazione del bene, è necessario richiedere all'acquirente un certificato anagrafico, se persona fisica, oppure un certificato del Registro Imprese, se società
19- emettere eventuale fattura in favore dell'acquirente
20- entro 2 giorni dal decreto di trasferimento, comunicare l'avvenuta cessione del fabbricato alla autorità di Pubblica Sicurezza del Comune ove è sito l'immobile con l'indicazione del nominativo dell'acquirente (farsi rilasciare una fotocopia di un documento di identità e compilare l'apposito modello)
21- entro 30 giorni dal decreto di trasferimento, effettuare la trascrizione alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari
22- effettuare la cancellazione delle ipoteche
23- effettuare conteggi e conguagli sui depositi per spese effettuati dall'acquirente
(Nota: le spese a carico della procedura sono: INVIM e la cancellazione delle ipoteche; a carico dell'acquirente sono tutte le altre ovvero: l'imposta di registro (o l'IVA) e quelle ipotecarie e catastali, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, le volture in Catasto ed il costo del tecnico e tutti i bolli per le copie autentiche esclusi quelli per la cancellazione delle ipoteche)
24- appena firmato il decreto di trasferimento, predisporre la dichiarazione INVIM e consegnarla in cancelleria
(Note: il valore finale è quello riferito al 31.12.1992.
Il decreto di trasferimento e la dichiarazione INVIM saranno poi trasmessi all'Ufficio del Registro che provvederà a calcolare le imposte dovute che sono: Registro ed ipotecarie e catastali (in misura fissa se il bene è soggetto ad IVA) ed INVIM
La dichiarazione INVIM non interessa gli immobili acquistati dal fallito dopo il 1.1.1993
L'imposta INVIM cessa di esistere dopo il 31.12.2002)
25- una volta avuti i conteggi dall'Ufficio del Registro, presentare apposita istanza al G.D. per l'autorizzazione ai pagamenti
26- entro 20 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento, effettuare i pagamenti con modello F23 presso una banca competente o presso il Concessionario, portando poi la ricevuta all'Ufficio del Registro
27- entro 1 mese dal decreto di trasferimento, se l'immobile non è strumentale all'attività d'impresa, deve essere presentata la dichiarazione ai soli fini ILOR per i redditi maturati dalla data della sentenza al 31.12.1992 (art 125 DPR 917/86)
(Note: per i fallimenti aperti dopo del 1.1.93, questo caso non si applica.
Dal 1° gennaio 1998, l'ILOR è stata abolita. Occorre però fare attenzione poiché il comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 dispone che i versamenti dei tributi aboliti, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla abolizione stessa, sono effettuati anche successivamente al 1.1.1998)
28- entro 90 giorni dall'incasso del prezzo, effettuare la dichiarazione ed il pagamento dell'ICI per il periodo di possesso da parte del fallimento
ADEMPIMENTI DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
1- richiedere al comitato dei creditori il parere sulla proposta di concordato (art. 125 L.F.)
2- esprimere il proprio parere sulla proposta di ammissione al concordato e depositarla in cancelleria (art. 125 L.F.)
3- a seguito dell'eventuale ordine del G.D., inviare raccomandata ai creditori stessi con la proposta, il parere del curatore nonché il termine fissato dal G.D. entro il quale i creditori possono far pervenire alla cancelleria il loro eventuale dissenso (art. 125 L.F.)
4- trascorso il termine, depositare in cancelleria l'esito della votazione per l'approvazione del C.F. e predisporre l'ordinanza per l'apertura del giudizio di omologa
5- dopo l'apertura del giudizio di omologa e la fissazione dell'udienza, iscrivere la causa a ruolo
6- 5 giorni prima dell'udienza di fronte al collegio depositare una relazione motivata con il parere definitivo (art. 129 L.F.)
7- provvedere alla pubblicità dell'omologazione del concordato fallimentare tramite affissione e pubblicazione sul FAL (art. 130 L.F.)
8- quando la sentenza di omologazione è passata in giudicato, predisporre il rendiconto (art. 134 e 116 L.F.)
9- una volta approvato il rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso
10- sorvegliare l'adempimento del concordato (art. 136 L.F.) e riferire al Tribunale in caso di inadempimento (art. 137 L.F.)
11- informare il G.D. dell'avvenuto adempimento del concordato ex art. 136 L.F., chiedendo, con istanza, la dichiarazione di avvenuta esecuzione
12- fare la pubblicità del decreto ex art. 136 III° comma (affissione, Fal)
13- entro 4 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, espletare gli adempimenti IVA e II.DD (vedi gli adempimenti nel caso di chiusura del fallimento)
14- entro 20 giorni dal deposito della sentenza di omologa pagare l'imposta di registro sulla sentenza di omologa e l'INVIM nel caso di assuntore, se dovute
ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
1- controllare attentamente che tutti i beni siano stati venduti, non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili previa autorizzazione del G.D.) ed altri rapporti ancora da definire
2- richiedere il "Campione Civile" alla competente cancelleria
3- previa autorizzazione del G.D., pagare il "Campione Civile" (art. 91 L.F.).
Il pagamento avviene con modello F23 presso il Concessionario o una qualsiasi Banca
4- formare il rendiconto della gestione (art. 116 L.F.)
5- presentare in cancelleria il rendiconto della gestione con la richiesta al G.D. di fissazione dell'udienza nel corso della quale gli interessati possono presentare le loro osservazioni (art. 116 L.F.)
6- comunicare ai creditori (ivi compresi quelli tardivi ammessi) ed al fallito, con raccomandata A.R., il deposito del rendiconto e la fissazione dell'udienza per l'approvazione (art. 116 L.F.) nonché i creditori ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo (per domande tardive, accoglimento di opposizioni, revocazione di crediti ammessi, correzioni di errori materiali)
7- dopo l'approvazione del rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso (art. 117 L.F.)
8- predisporre il piano di riparto finale (vedi ALLEGATO 2). Dopo che il G.D. ne ha ordinato il deposito, avvisare, per raccomandata a.r., tutti i creditori
9- decorsi i termini di legge (10 giorni dalla ricezione delle raccomandate), chiedere al G.D. di dichiarare esecutivo il piano di riparto (depositare in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire) ed eseguire i pagamenti (assegni circolari non trasferibili).
(Nota: per le procedure in corso al 29.11.97, il pagamento delle imposte dirette e/o dell'IVA entro 30 giorni dalla esecutività del piano di riparto rende inapplicabile la sanzione altrimenti dovuta per omesso o ritardato versamento di tali tributi (art. 6 bis, Legge 410/97)
10- fare istanza al G.D. per il deposito presso l'istituto di credito già designato, su libretti di deposito nominativi, delle somme dovute ai creditori irreperibili e sospesi (art. 117 L.F.)
11- fare istanza per la chiusura della procedura da parte del Tribunale (art. 119 L.F.)
12- entro 30 giorni dalla chiusura, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (Art. 35 DPR 633/72)
13- registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale, semprechè il curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Dare comunicazione all'Ufficio IVA delle note di variazione ricevute
14- entro 4 mesi dalla chiusura, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art 5 ' 4° comma - DPR 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio
15- in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire copia della dichiarazione all'imprenditore ed ai soci
16- l'anno successivo alla chiusura, nei termini ordinari, presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 74/bis DPR 633/72)
ALLEGATO 1
INTERROGATORIO DEL FALLITO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
La convocazione del fallito o del legale rappresentante deve essere fatta al più presto in modo da poter redigere tempestivamente la relazione ex art. 33 L.F. Se i convocati non si presentano, occorre far istanza al G.D. affinché autorizzi l'accompagnamento allo studio del curatore a mezzo della forza pubblica. La convocazione, a mezzo raccomandata A.R., del fallito (o tutti i soci falliti o gli amministratori delle società di capitali) ha lo scopo di conoscere cause e circostanze del fallimento.
La convocazione dovrà contenere l'invito a produrre tutta la documentazione in suo possesso ed in particolare:
1) LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI
2) LIBRO SOCI, LIBRO ASSEMBLEE, LIBRO VERBALI C.d.A. (solo se società)
3) LIBRI FISCALI (LIBRO IVA ACQUISTI, VENDITE E CESPITI AMMORTIZZABILI)
4) FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA
5) ATTO COSTITUTIVO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (solo se società)
6) DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 5 ANNI (UNICO / IVA / SOSTITUTI D'IMPOSTA)
7) DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' AI FINI IVA E SUCCESSIVE VARIAZIONI
8) BILANCI ALMENO ULTIMI 3 ANNI (CON RELATIVE SCHEDE DI MASTRO)
9) SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA IN CUI SONO AGGIORNATE LE SCRITTURE CON SCHEDE MASTRO
10) DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA IN CUI LE SCRITTURE SONO AGGIORNATE COSI' COME RISULTA DALLA RELATIVA SCHEDA DI MASTRO (oppure, se si sono compiute successivamente operazioni di cassa ma non sono state ancora registrate: DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA DEL FALLIMENTO con prospetto di riconciliazione tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data del fallimento e produzione degli eventuali titoli giustificativi di uscita di cassa)
11) ELENCO COMPLETO DI TUTTI I CREDITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO E DELL'INDIRIZZO COMPLETO DI C.A.P.)
12) ELENCO DEI DEBITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO, DEI TITOLI GIUSTIFICATIVI E DELL'INDIRIZZO CON IL C.A.P.)
13) ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON CUI LA FALLITA DITTA INTRATTENEVA RAPPORTI CON INDICAZIONE DEL SALDO ALLA DATA DEL FALLIMENTO E DEI FIDI ACCORDATI NONCHE' GLI ESTRATTI CONTO
14) ELENCO DEI BENI ESISTENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO CON STIMA DEL LORO VALORE ED INDICAZIONE DEI LUOGHI OVE SONO CUSTODITI
15) ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO E LIBRO MATRICOLA (se vi sono dipendenti, provvedere, se del caso, alla risoluzione del rapporto)
16) CONTRATTO DI AFFITTO DEI LOCALI (oppure CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA o dei BENI STRUMENTALI)
17) ELENCO DEI CONTRATTI IN CORSO E DEI GIUDIZI PENDENTI
18) ELENCO DELLE PROCEDURE ESECUZIONI IN CORSO E/O SUBITE
19) ELENCO DELLE ASSICURAZIONI IN CORSO
Prima di procedere all'interrogatorio, accertarsi dell'identità del comparente chiedendogli un documento di identità. Informarlo che egli può farsi assistere da un legale od altro consulente.
Il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso.
Può essere comunque opportuna la presenza all'interrogatorio anche di un eventuale collaboratore del Curatore che poi provvederà, come testimone, a controfirmare il verbale.
Al termine dell'interrogatorio, informare il fallito dei suoi diritti e doveri ai sensi della Legge Fallimentare (obbligo di residenza, incapacità, ecc.)
In quanto atto istruttorio interno, è controverso se una copia del verbale possa essere consegnata all'interrogato: se questi la richiedesse, informarlo che la consegna potrà avvenire solo dietro apposito provvedimento del G.D.
ALLEGATO 2
ORDINE DEI PRIVILEGI
N. | TIPO PRIVILEGIO | MOB | IMM | SP |
1 | Crediti in prededuzione ex art. 111 L.F. | 1 | 1 |
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2 | Crediti per spese di giustizia per conservazione/ espropriazione (art. 2755) | 2 |
| X |
3 | Crediti pignoratizi | 3 |
| X |
4 | Crediti dipendenti per trattamento di fine rapporto (art. 2751 bis n. 1) | 4 | 9 |
|
5 | Crediti dipendenti per retribuzioni ed altri (art. 2751 bis n. 1) | 4 | 10 |
|
6 | Crediti dei professionisti e rappresentanti (art. 2751 bis n. 2 e 3) | 5 | 10 |
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7 | Crediti agricoltori /artigiani /coop. Prod. e lav. (art. 2751 bis n. 4, 5) | 6 | 10 |
|
8 | Crediti cooperative agricole (art. 2751 bis n. 5 bis) | 7 | 10 |
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9 | Crediti preferiti da leggi speciali | 8 |
| X |
10 | Crediti per contributi ad assicurazioni obbligatorie (art. 2753) | 9 | 11 |
|
11 | Crediti per imposte sui redditi immob.ri (art. 2771) | 10 |
| X |
12 | Crediti per prestazioni e spese conservazione e migl. Beni mob. (art. 2756) | 11 |
| X |
13 | Crediti dei lavoratori agricoli (art. 2757) | 12 |
| X |
14 | Crediti per sementi, fertilizzanti e lavoro (art. 2757) | 13 |
| X |
15 | Crediti per tributi (art. 2778 n. 7) | 14 |
| X |
16 | Crediti per contributi obbligatori (art. 2754) | 15 |
|
|
17 | Crediti Ist. di cred. Agrario per mutui di miglioramento | 16 |
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18 | Crediti Stato e persone a seguito di reati | 17 |
| X |
19 | Crediti del danneggiato per assic. R.C. (art. 2767) | 18 |
| X |
20 | Crediti dell'albergatore o equiparato (art. 2760) | 19 |
| X |
21 | Crediti del vettore, mandatario, ecc. (art. 2761) | 20 |
| X |
22 | Crediti del venditore di macchine (art. 2762) | 21 |
| X |
23 | Crediti del concedente per canoni enfiteutici (art. 2763) | 22 |
| X |
24 | Crediti del locatore (artt. 2764 e 2765) | 23 |
| X |
25 | Crediti per spese funebri, inferm. Ecc. (art. 2751) | 24 | 12 |
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26 | Crediti dello Stato per tributi diretti (art.2752 1°c.) | 25 |
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27 | Crediti dello Stato per IVA e relative pene pec. E sopratt. (art. 2752 3° c.) | 26 | 13 |
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28 | Crediti degli enti locali per tributi (art. 2752, 4° c.) | 27 |
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29 | Crediti per spese di giustizia (art. 2770) |
| 2 | X |
30 | Crediti ipotecari |
| 3 | X |
31 | Crediti per mancata esecuzione di preliminare trascritto |
| 4 | X |
32 | Crediti per imposte sui redditi immob.ri (art. 2771) |
| 5 | X |
33 | Crediti per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2775) |
| 6 | X |
34 | Crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2774) |
| 7 | X |
35 | Crediti dello Stato per tributi indiretti relativi all'immobile (art. 2772) |
| 8 | X |
36 | Crediti dello Stato per l'INVIM |
| 9 | X |
37 | .......................................................................................................................... |
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38 | .......................................................................................................................... |
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39 | Chirografari | 28 | 14 |
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Nota 1: dopo la sentenza della Corte Costituzionale 1/98 del 29/1/1998, il privilegio di cui all'art. 2.751 bis n. 2 si estende a tutti i prestatori d'opera e non solo ai professionisti.
Nota 2: non è chiaro se il privilegio di cui al numero 5 bis concorra con i numeri 4 e 5 oppure venga successivamente. Il tutto a causa del mancato adeguamento dell'art. 2.777, dopo l'introduzione del numero 5 bis nell'art. 2.751 bis.
Nota 3: prevalgono sulle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare.
A cura di Alessandro TORCINI
tratto da: www.fallimento.it