[1] Secondo G.B. FERRI, Il diritto statuale e il suo doppio, in Oltre il diritto, a cura di M. Costanza, Padova, 1994, p. 7 ss., ivi p. 28, lidea che il diritto di famiglia sia il diritto della crisi familiare risale a Rosario Nicolò. [2] A. FALZEA, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 614. Del resto già R. SACCO, Il contratto, in Tratt. di dir. civ. diretto da F. Vassalli, Torino, 1975, p. 493, aveva richiamato lattenzione del legislatore de iure condendo e per quanto possibile de iure interpretando sulla rivalutazione dei patti regolatori dei rapporti familiari in quanto si potrebbero immaginare scelte pattizie della regola sulla dissoluzione del matrimonio, sul governo della famiglia, sul cognome dei coniugi. A proposito del cognome, lart. 5, comma 2, della legge n.898/70 prevede che moglie divorziata perda il cognome del marito, aggiunto al proprio in occasione delle nozze (art.143 bis c.c.) Tuttavia, se autorizzata con espressa pattuizione dallex coniuge, può seguitare ad usarne il cognome purché il protrarsi di tale uso, una volta cessato il rapporto di coniugio, non costituisca grave pregiudizio per il marito. Celebre il caso esaminato dal Trib Roma 25 maggio 1985, in Foro it., 1986, I, c. 2321, in cui rappresentando il cognome maritale la ragione sociale della casa di mode della moglie il marito aveva consentito espressamente al protrarsi delluso dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poi agire con lazione inibitoria al seguito del diritto alla riservatezza ed al decoro dellex coniuge che tale utilizzo aveva comportato (C.A. Roma 18 maggio 1987, in Foro it., 1987, I, c. 3143). [3] Sulla quale ricordo, in dottrina, F. SANTORO-PASSARELLI, Art.144 c.c., in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, 1977, I, 1, p. 238; G. FURGIUELE, Libertà e famiglia: dal sistema al microsistema, in Persona e comunità familiare, (Atti del Convegno di Salerno 5-7 novembre 1982), Napoli, 1985, p. 147 e prima ancora in Libertà e famiglia, Milano, 1979, p.109 ss.; M. PARADISO, La comunità familiare, Milano, 1984, p.198; G. DORIA, Autonomia privata e causa familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano, 1996, pp. 76 ss. e 80; G. FERRANDO, Il matrimonio, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A.Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, VI, t.1, Milano, 2002, p. 85 ss. In giurisprudenza, con una famosa sentenza (14 giugno 2000, n.8109) in Giur. it., 2000, I, 1, c. 2229, con nota di L. BARBIERA e su cui cfr. infra sub nota 17) la Cassazione, pur riaffermando il principio della nullità, per illiceità della causa, degli accordi coniugali che fissano in via preventiva il regime giuridico patrimoniale del futuro ed eventuale divorzio, ha precisato che tale principio non trova, tuttavia, applicazione qualora lautorità giudiziaria accerti che laccordo
.aveva la funzione di porre fine ad alcune controversie insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici conseguenti alleventuale pronunzia di divorzio. [4] In generale v. P. RESCIGNO, Interessi e conflitti nella famiglia: listituto della mediazione familiare, in Matrimonio e famiglia, Cinquantanni del diritto italiano, Torino, 2000, p. 343; tra i primi ad interrogarsi sul problema a seguito di note pronunce giurisprudenziali: PICCIOTTI, Accordi patrimoniali e cause di divorzio, in Dir. giur., 1973, p. 96 ss.; BERGAMINI, Appunti sulla autonomia dei coniugi di disporre lassetto dei loro rapporti patrimoniali in concomitanza della separazione consensuale ed in vista di un futuro divorzio, in Giust. civ., 1974, I, p. 773 ss.; A. LISERRE, Autonomia negoziale ed obbligo di mantenimento del coniuge separato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, pp. 474 ss.; più di recente, G. DORIA, Convenzioni traslative in occasione della separazione personale e linteresse del coniuge, in Dir. fam. e pers., 1992, p. 219 ss.; A. MORACE-PINELLI, Separazione consensuale e negozi atipici familiari, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 304; in generale, PALMERI, Il contenuto atipico dei negozi familiari, Milano, 2001, p. 30 ss. [5] Sullesenzione dalla imposizione fiscale degli accordi esecutivi delle sentenze di divorzio ricordo le sentenze della Corte Cost. 15 aprile 1992, n.176 (pubblicata anche in Riv. dir e prat. trib., 1992, II, p. 1162, con nota di A. FUSARO, Per divorzio e separazione lo stesso regime tributario?) e 10 maggio 1999, n.154, pubblicata in Fam. dir., 1999, p. 539 con nota di R. CARAVAGLIOS, che estendono il beneficio fiscale previsto per gli accordi successivi al divorzio agli accordi esecutivi del verbale di separazione. In generale, P. GIUNCHI, I trasferimenti di beni fra coniugi nel procedimento di separazione personale nel diritto civile e nelle leggi fiscali, in Vita not., 1993, p. 1048 ss.; P. TARIGO, Regime tributario della sparazione e del divorzio, in Separazione e divorzio, diretto da G. Ferrando, 2003, I, p. 1021 ss. [6] La trasformazione subita, in ordine allambito di operatività anche nel diritto di famiglia, dalla clausola generale dellordine pubblico è stata lucidamente analizzata da U. BRECCIA, Causa, in Il contratto in generale, t. III, a cura di G. ALPA, U. BRECCIA, A. LISERRE, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Torino, 1999, p. 151 ss. e p. 194 ss. [7] Sulla c.d. privatizzazione del diritto di famiglia, a seguito dellintroduzione di un nuovo tipo familiare costituito da una comunità inter pares che potenzia lelemento consensualistico contro quello autoritario, cfr., tra gli altri, M. COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio, in Foro it., 1995, IV, c. 105 ss.; G. DORIA, Autonomia privata e causa familiare, cit., p. 179; M. SESTA, Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare, in Studi in onore di P. Rescigno, Milano, 1998, II, t. I, p. 811 ss.; E. BARGELLI, Lautonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 303 ss., ivi p. 304; G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., p. 61 ss.; FORTINO Da ultimo cfr. M. FORTINO, Verso una nuova privatizzazione della famiglia nella società globale? in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 167 ss. Sulluso non sempre appropriato del termine privatizzazione riferito al diritto di famiglia v. U. BRECCIA, Separazione personale dei coniugi, in Dig., IV ed., Disc. Priv., XVIII, Torino, 1999, p. 357, nota 16. [8] Lart.19 della legge n.74/87, che aggiunge lart.12 quater alla legge n.898/70, prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché quelli relativi ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt.5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n.898 sono esenti dallimposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. In dottrina, A. BRIENZA, Attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale, in Riv. not., 1990, I, p. 1422; CONDO Ancora sulle attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi, in Riv. not., 1990, I, p. 1432; COMELLA, I trasferimenti immobiliari fra coniugi in seguito a separazione e divorzio, in Dir. prat. trib., 1996, II, p. 333. In giurisprudenza, Cass. 12 maggio 2000, n.6065, in Fam. e dir., 2000, p. 437, con nota di FICCARELLI. [9] I quali, come tali, dovrebbero scontare limposta proporzionale di registro pari al 7% per gli immobili urbani ed al 15% per quelli rustici, nonché il 2% di imposta di trascrizione e l1% di imposta catastale, come osserva G. CECCHERINI, Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage, Padova, 1999, p. 189 ss. [10] M.C. ANDRINI, Forma e pubblicità delle convenzioni matrimoniali e degli accordi di separazione tra coniugi, in Familia, Riv. dir. fam. e succ. in Europa, Milano, 2001, p. 33 ss. [11] G. DORIA, loco ult. cit., p. 366 ss. [12] A. FUSARO. Il regime patrimoniale della famiglia, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e comerciale, Collana diretta da F. Galgano, Padova, 1990, p. 211 ss. [13] G. CECCHERINI, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, II, p. 380; G. DORIA, loco cit., p.157 ss. [14] E. BARGELLI-F.D. BUSNELLI, Convenzione matrimoniale, in Enc. dir., Aggiornamento, IV, Milano, 2000, p. 436 ss. ivi p. 460. [15] G. OBERTO, Prenuptial agreements in contemplation of divorce e disponibilità in via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in Riv dir. civ., 1999, II, p. 171 ss. [16] G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale. Ammissibilità e fattispecie, Milano, 1999, tomo I, p. 462; G. CECCHERINI, Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage, cit., p. 144 ss.; e già, molto prima, E. RUSSO, Negozio giuridico e dichiarazioni di volontà relative ai procedimenti matrimoniali di separazione, di divorzio, di nullità, in Dir. fam. e pers., 1989, p. 1091; contrari al potenziamento dellautonomia privata nella materia della crisi familiare sono C. M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 2001, p. 17; G. GABRIELLI, Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa dellorientamento adottato dalla giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 1996, I, p. 695. [17] La fattispecie esaminata nella sentenza riguardava la validità di un accordo costitutivo di una rendita vitalizia vita naturale durante a favore della moglie, già concordato in sede di separazione e successivamente trasfuso nella regolamentazione degli assetti economici delle parti a seguito di divorzio. La Cassazione, pur ribadendo il principio della indisponibilità dellassegno, e della sanzione morale connessa alla mercificazione del (ri)acquisto dello stato civile libero dietro una contropartita economica, ha applicato però il principio della validità dellaccordo maggiormente rispondente allinteresse tutelato, per riconoscere la validità di quello in questione, quando il coniuge obbligato ne ha eccepito la nullità. La sentenza è stata annotata dalla dottrina con molto entusiasmo, in quanto si è ritenuto che rappresentasse la prima ammissione, da parte della Cassazione, della facoltà dei coniugi di disporre validamente delle proprie sostanze e delle reciproche regole di vita anche per il tempo in cui il matrimonio avrà cessato di esistere: Cass.14 giugno 2000, n.8109, in Foro it., 2000, I, c. 1319, con note di E. RUSSO, Il divorzio allamericana ovvero lautonomia del rapporto matrimoniale e di G. CECCHERINI, I contratti tra coniugi in vista del divorzio tra regole operative e limiti di liceità; in Fam. e dir., 2000, p. 429 ss., con nota di V. CARBONE, Gli accordi patrimoniali relativi alla crisi coniugale; in Giur. it., 2000, I, c. 2229 con nota di L. BARBIERA, Un certo revirément della Cassazione in favore della validità degli accordi sui rapporti patrimoniali tra coniugi anche dopo il divorzio. [18] C.M. BIANCA, Il familiare debole: limpegno di giustizia nel nuovo diritto di famiglia, in La civilistica italiana. Dagli anni 50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Padova, 1991, p. 87 ss.; E. QUADRI, Famiglia e ordinamento civile, Torino, 1997, p. 54. Anche per G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., p. 114, la tutela del coniuge debole in sede di divorzio sembra una preoccupazione tuttora molto avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Per la citata sentenza n.8109/2000, il principio secondo il quale gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, trova fondamento nella esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole la cui domanda di assegnazione dellassegno divorzile potrebbe essere da detti accordi paralizzata o ridimensionata. [19] E. BARGELLI- F.D. BUSNELLI, loco cit., p. 460. [20] Il decreto è in vigore dal 1° marzo 2001, v. R. CARAVAGLIOS, Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia, in Notariato, 2002, p. 90 [21] E. QUADRI G. FERRANDO- M. SESTA- L. P. COMOGLIO, Strumenti giudiziali ed extragiudiziali nella crisi della famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 2001, II, p. 277 ss. [22] Cass. 23 dicembre 1988, n.7044, in Giur. it., 1990, I, 1, c. 1320, con nota di A. ZOPPINI, Contratto, autonomia contrattuale, ordine pubblico familiare, nella separazione personale dei coniugi. [23] In giurisprudenza: Trib. Milano, 26 aprile 1997, in Dir. fam. e pers., 1999, p. 669, con nota di A. FRACCON; Cass. 20 ottobre 1997, n.10258, in Foro it., 1998, I, c. 849; Cass.17 settembre 2001, n.11630, in Foro it., Rep., 2001, voce Matrimonio, n. 139; Corte cost. 13 maggio 1998, n.166, in Rass. dir. civ., 1998, p. 880, con nota di V. VELLUZZI, Diritto allabitazione della casa familiare, filiazione naturale e famiglia di fatto: la Corte Costituzionale tra princìpi inespressi e ideologie. In dottrina: G. GABRIELLI, Il diritto di abitare nella casa già familiare dopo la dissoluzione della famiglia, in Vita not.,1997, I, p. 1268; G. OBERTO, Lassegnazione consensuale della casa familiare nella crisi coniugale, in Famiglia e dir., 1998, p. 573; A.R. NISI, Assegnazione dellabitazione coniugale e diritto reale di abitazione, in Lessico dir. fam, Centro Studi giuridici sulla Persona, Roma, 1999, fasc.4. [24] Cfr. Cass. 11 aprile 2000, n.4558, in Giust. civ., Mass., 2000, c. 776, secondo la quale in ipotesi di separazione personale dei coniugi lassegnazione della casa familiare in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui vengano affidati i figli medesimi. [25] Osserva G. FERRANDO, loco ult. cit., p. 113, mentre in Francia il pagamento della prestation compensatoire in ununica soluzione, mediante lattribuzione di un capitale, costituisce il modo, per così dire, normale di adempimento (artt.274-276 c.c.), da noi il pagamento dellassegno in unica soluzione è subordinato allaccordo delle parti ed al controllo giudiziale sulla sua equità. [26] Il diritto al mantenimento o agli alimenti viene considerato dalla giurisprudenza (per prima Cass. 22 aprile 1982, n.2481, in Foro it., Mass., 1982, c. 514, con orientamento poi divenuto conforme) come riconducibile al diritto-dovere di assistenza, di cui allart.143 c.c., che ai sensi dellart.160 c.c. ha natura di diritto inderogabile. M. DI NARDO, Lassegnazione della casa familiare: evoluzione legislativa e attuali orientamenti giurisprudenziali, in Nuova giur. civ. comm., 1998, p. 332. La Cassazione ha anche ritenuto, nella fattispecie di comproprietà della casa familiare da parte dei coniugi in regime di comunione legale ed in assenza di figli, che fosse loro possibile pattuire, tacitamente, lassegnazione esclusiva della casa coniugale al coniuge avente diritto allassegno di mantenimento, come componente di questo: Cass. 12 gennaio 2000, n.266, in Giust. civ., Mass., 2000, c. 46. [27] Nella fattispecie presa in esame dalla sentenza n.2481/82, cit. alla nota precedente, il marito aveva convenuto di corrispondere alla moglie, separata consensualmente, una somma mensile doppia rispetto a quella fissata in sede di omologazione a titolo di mantenimento, ma poi aveva dedotto la nullità di tale pattuizione modificativa, ritenuta invece valida dal Tribunale e successivamente confermata dalla C.A. di Bologna e dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia. Per Cass. 28 luglio 1997, n.7029, in Foro it., Mass., 1999, c. 677, le modificazioni pattuite dai coniugi antecedentemente o contemporaneamente allaccordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di non interferenza rispetto a questultimo o in posizione di maggior rispondenza rispetto allinteresse tutelato. Questo principio, affermato per la prima volta da Trib. Monza, 19 novembre 1986, in Dir. fam. e pers., 1987, p. 275, costituisce, anche per i giudici di legittimità, orientamento consolidato. Nella fattispecie, laccordo intervenuto tra i coniugi autorizzava il marito a prelevare dalla casa coniugale, affidata alla moglie unitamente ai mobili ed agli arredi, alcuni mobili di sua proprietà esclusiva. [28] Cass. 24 febbraio 1993, n. 2270, in Dir fam e pers., 1994, p. 554, con nota di G. DORIA, Autonomia dei coniugi in occasione della separazione consensuale ed efficacia degli accordi non omologati; in in Corr. giur., 1993, p. 820; cfr. anche Cass.25 maggio 1998, n.5189, in Fam. e dir., 1998, p. 570. [29] Cass.17 giugno 1992, n.7470, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 808, con nota di D. SINESIO, Separazione di fatto e accordi tra coniugi. La Cassazione, nellescludere che il patto tra coniugi nel quale si prevedano trasferimenti immobiliari a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed a tacitazione dellobbligo di mantenimento, raffiguri una donazione, qualifica gli atti che i coniugi pongono in essere, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, e che hanno per oggetto il trasferimento gratuito di beni dalluno allaltro, come contratti atipici; escludendone, però, la natura di convenzioni matrimoniali (Cass.12 settembre 1997, n.9034, in Fam. dir., 1998, p. 81) in forza di quella obiezione formalistica, sopra già criticata. [30] Cass. 15 marzo 1991, n.2788, in Foro it., 1991, I, 1, c. 1787. [31] M. SALA, Accordi di separazione non omologati:un importante riconoscimento dellautonomia negoziale dei coniugi, in Giust. civ., 1994, I, p. 216. [32] La seconda massima della sentenza Cass.24 febbraio 1993, n.2270, cit., afferma che le pattuizioni anteriori o contemporanee al verbale di omologazione di una separazione consensuale dei coniugi, e non trasfuse nellaccordo omologato, non possono incidere su di questo con soluzioni alternative di cui non sia certa, a priori, la uguale o maggiore rispondenza allinteresse (primario) tutelato tramite il controllo previsto dallart.158 c.c. Alluopo, la Corte fornisce perfino una elencazione in ordine alle pattuizioni che ritiene valide, precisando che: è, pertanto, ammissibile la validità: delle clausole concernenti laspetto dei rapporti coniugo-parentali, poi non preso in considerazione nellaccordo omologato, purché siano indubbiamente compatibili con esso e non modificative della sua sostanza o dei suoi equilibri; delle clausole meramente specificative dellaccordo stesso; della clausola che abbia a prevedere un assegno di mantenimento superiore a quello sottoposto ad omologazione. Si conferma, quindi, quellorientamento già espresso nella sentenza 2481/82, sopra cit., alla nota 27. [33] Cass. 5 gennaio 1984, n.14, in Foro it., 1984, I, c. 401; Cass. 18 settembre 1997, n.9287, in Vita not., 1998, II, p. 217. [34] Cass. 11 giugno 1998, n.5829, in Foro it., Mass., 1998, c. 656-657, ma già in precedenza Cass. 22 gennaio 1994, n.657, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 710, con nota di M. FERRARI, Ancora in tema di accordi fuori dal verbale di separazione; Cass. 17 giugno 1992, n.7470, cit., con nota di D. SINESIO.. [35] Da ultimo, v. G. VIOTTI, I trasferimenti immobiliari in occasione della crisi familiare, in Separazione e divorzio, diretto da G. Ferrando, 2003, ci., p. 211 ss. [36] Per una impostazione dellantica problematica sulla traslazione dallo status al contratto, oggi nuovamente affiorante nellambito però del diritto di famiglia, v. M.R. MARELLA, Il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza fra status e contratto, a cura di F. Grillini e M.R. Marella, Napoli, 2001, p. 3 ss. [37] Sulla qualificazione giuridica dello status come posizione del soggetto nella civitas o nella familia ricordo le pagine di A. CICU, Il concetto di status, in Studi giuridici in onore di Simoncelli, Napoli, 1917, p. 61; S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, 1, Milano, 1943, p. 237; F. SANTORO-PASSARELLI, Status familiae, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, p. 421 ss.; P. RESCIGNO, Situazione e status nellesperienza del diritto, in Riv. dir. civ., 1973, I, p. 223 ss., ora in Matrimonio e famiglia, cit., p. 25 ss.; G. ALPA, Status e capacità giuridica, in Vita not., 1992, I, p. 433 ss. Una definizione più moderna, attinente cioè alla composizione della famiglia nucleare, ne tenta C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia e le successioni, cit., p. 13, per il quale gli status familiari designano le posizioni fondamentali della persona nellambito della famiglia nucleare, e precisamente le posizioni di coniuge, figlio, genitore. Sulla rilevanza dello status coniugale nellimprimere una speciale curvatura al diritto patrimoniale G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., p 95 ss. [38] Ai sensi dellart.4, comma 13, della legge n.898/70, come sostituito dallart.8 della legge 6 marzo 1987, n.74. La disposizione prescrive dettagliatamente, in osservanza alla L.10 giugno 1985, n.301 (Adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a LAja il 1° giugno 1970 ed entrata in vigore in Italia il 20 aprile 1986) cosa debba contenere il ricorso con il quale si propone la domanda per lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile (art.1, L. n. 898/70) o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (art. 2 l, L. n. 898/70). In particolare, lart.4, al comma 13, prevede che la domanda congiunta dei coniugi, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici è proposta, con ricorso, al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale sentiti i coniugi, verificata lesistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni allinteresse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo. Vale a dire che il presidente del tribunale, sentiti anche i figli minori qualora lo ritenga strettamente necessario, emana, anche dufficio, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni, sia nellinteresse dei coniugi che della prole, nomina il giudice istruttore e fissa ludienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. [39] E. QUADRI, Autonomia negoziale dei coniugi e recenti prospettive di riforma, in E. QUADRI- G. FERRANDO- M. SESTA- L. P. COMOGLIO, Strumenti giudiziali ed extragiudiziali nella crisi della famiglia, cit. p. 277 ss., ivi p. 278; R. MISITI, Assegno di mantenimento, scioglimento della comunione legale e divisione dei beni nei giudizi di separazione dei coniugi: consolidati orientamenti giurisprudenziali e nuove prospettive dottrinarie, in Dir. fam. e pers., 2001, p. 453. [40] Cfr., fra tante, Cass.8 luglio 1998, n.6664, in Foro it., Mass., 1998, c. 763. La fattispecie riguardava due coniugi stranieri, il cui matrimonio era stato celebrato in Italia, che avevano proposto domanda congiunta di divorzio al giudice italiano. Uno dei due, facendo valere la doppia cittadinanza, cioè quella italiana, eccepiva che non erano trascorsi i tre anni di separazione ritenuti necessari nel nostro ordinamento per presentare domanda di divorzio e quindi chiedeva la revoca del consenso al divorzio. In realtà la revoca non poteva essere chiesta per il consenso, essendo la domanda congiunta, ma solo per lassenso dato dal ricorrente, ove fosse stata ritenuta applicabile la legge italiana; in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda, e non limitarsi a dichiararne limprocedibilità, per accertare quale fosse la legge nazionale applicabile. Sulla evoluzione dellorientamento del giudice di legittimità in ordine allautonomia negoziale dei coniugi, G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., p. 119 ss. [41] Quella (contraria) di A. TRABUCCHI, Assegno di divorzio, attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati, in Giur. it., 1981, I, 1, c.1553, viene confermata, dopo ben quindici anni, da G. GABRIELLI, Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa dellorientamento adottato dalla giurisprudenza, cit., p. 695 s.s.; mentre sono favorevoli, fra molti, E. QUADRI, La nuova legge sul divorzio. Profili patrimoniali, Padova, 1987, p. 43 ss.; M. COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio, cit., c.105-106; A. ZOPPINI, Contratto, autonomia contrattuale, ordine pubblico familiare, nella separazione personale dei coniugi, cit., in Giur. it., 1990, I, 1, c. 1320; G. DORIA, Autonomia privata e causa familiare, cit., p. 119 ss.; G. FERRANDO, Le conseguenze patrimoniali del divorzio tra autonomia e tutela, in Dir. fam., 1998, II, p. 722; F. ANGELONI, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, p. 285; G. CECCHERINI, Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage, cit., p. 33 ss. [42] Fra le tante, per la disponibilità pattizia dellassegno di divorzio limitatamente al profilo risarcitorio e compensativo, cfr. Cass.18 maggio 1983, n.3427, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1223; contrarie agli accordi preventivi sono: Cass.6 dicembre 1991, n.13128, in Giust. civ., 1992, I, 1239, con nota di L. CAVALLO, Sullindisponibilità dellassegno di divorzio, e Cass.4 giugno 1992, n.6857, in Giur. it., 1993, I, 1, c.538, con nota di E. DALMOTTO, Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dellassegno di divorzio. [43] Espressamente, Cass.8 luglio 1998, n.6664, cit., prescrive che il giudice non può dichiarare limprocedibilità della domanda congiunta ma deve esaminarla
recependo, in caso di esito positivo della verifica, gli eventuali accordi patrimoniali indicati nella domanda congiunta. [44] Cass. 22 aprile 1982, n.2481, e Cass. 24 febbraio 1993, n.2270 cit., questultima con nota di M. SALA, Accordi di separazione non omologati: un importante riconoscimento dellautonomia negoziale dei coniugi, cit. [45] M.C. ANDRINI, Sugli effetti personali della separazione e del divorzio, in Separazione e divorzio, cit., p. 573 ss. [46] Cass. 28 luglio 1997, n.7029, cit. sub nota 27. In dottrina, v. già G. ALPA G. FERRANDO, Se siano efficaci - in assenza di omologazione gli accordi tra i coniugi con i quali vengono modificate le condizioni stabilite nella sentenza di separazione relative al mantenimento dei figli, in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia, dedicate ad A. Trabucchi, Padova, 1989, p. 505 ss. [47] Ricordo, in proposito, come Cass. 5 luglio 1984, n.3940, in Dir. fam. pers., 1984, p. 922, abbia ritenuto valido il patto (qualificato come contratto preliminare) con il quale un coniuge, in vista di una futura separazione consensuale, prometteva di trasferire allaltro la proprietà di un bene immobile. Anche se tale sistemazione dei rapporti patrimoniali avveniva fuori da qualsiasi controllo del giudice deputato allomologa dellaccordo di separazione, la Cassazione ne affermò la validità poiché ciascuno dei coniugi ha il diritto di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici, sempre che in tal modo non si realizzi una lesione di diritti inderogabili. [48] Al quale rapporto, dottrina e giurisprudenza riconnettono la legittimazione negoziale alla stipula (ed alla modifica) delle convenzioni stesse, escludendo però che accordi conclusi nella fase patologica del matrimonio, e quindi anche quelli di separazione, possano denominarsi convenzioni matrimoniali. [49] Natura concordemente riconosciuta, da dottrina e giurisprudenza, anche al procedimento per la modifica delle convenzioni matrimoniali introdotto dalla nostra legge di riforma n. 151/75, ispirata peraltro a quella francese del 13 luglio1965, n.570: v. Trib. Genova (decr.) 1° giugno 1994, in Dir. fam. e pers., 1997, p. 181, con nota di G. LAGOMARSINO, Mutamento del regime patrimoniale della famiglia ed autorizzazione ex art.2, l. n.142/1981, in . [50] Controllo, questo del notaio, che nella prassi italiana di omologazione di contratti posti in essere tra privati è stato particolarmente riqualificato, dopo che lart.32, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n.340, intitolata alla semplificazione delle procedure amministrative, ha sostituito il comma 1 dellart.2411 c.c., demandando al notaio che ha verbalizzato la deliberazione dellassemblea della società di capitali, in sede straordinaria, la richiesta di iscrizione della stessa nel registro delle imprese, entro 30 giorni. Richiesta che deve avvenire verificato ladempimento delle condizioni previste dalla legge. Si è posto, così, a carico del notaio non soltanto il giudizio sulla legittimazione delle parti al negozio, e sulla meritevolezza dei loro interessi, ma un vero e proprio giudizio di legalità sulla costituzione della nuova persona giuridica o sulle modifiche al regolamento statutario di quella esistente. Sempre al notaio, spetta poi lobbligo di effettuare la pubblicità di quegli accordi, se contenuti nella delibera, che influiscono sulla circolazione dei beni e sullaffidamento dei terzi, mediante le necessarie trascrizioni. [51] G. FERRANDO, Giudizialità ed extragiudizialità nella crisi della famiglia, in Strumenti giudiziali ed extragiudiziali nella crisi della famiglia, cit., p. 284 ss., ivi p. 287. [52] P. SCHLESINGER, Note introduttive agli artt.177-197, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1992, III, p. 72 s.s." [53] Ai sensi dellart.69, lett. c), D. P. R. 396/2000, negli atti di matrimonio si fa annotazione dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce. [54] Come è stato già osservato da A. ZOPPINI, Contratto, autonomia contrattuale, ordine pubblico familiare, cit., c.1331. [55] Cass. 18 febbraio 2000, n. 1810, in Vita not., 2000, II, p. 890. [56] G. DORIA, Autonomia privata e causa familiare, cit., pp.185-187. [57] Corte Cost. 17 marzo 1995, n.87, in Dir. fam. e.pers., 1996, p. 32. [58] E. BARGELLI- F.D. BUSNELLI, loco ult. cit., p. 462. |