La   SOCIETA’   PER    AZIONI

(Riforma del Codice civile, Capo V, artt. 2325-2451)

 

QUADRO  SINOTTICO

 

Sezione I
Disposizioni generali

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2325

Responsabilità

La S.p.a. fornita di propria soggettività ed autonomia giuridica risponde delle obbligazioni assunte solo con il proprio patrimonio. Il 2° comma riduce i casi di responsabilità illimitata dell’unico azionista alle ipotesi di mancato versamento dell’intero capitale sociale (art. 2342) o di non avvenuta iscrizione di tutti i dati relativi nel registro delle imprese (art. 2362).

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando manchi anche solo uno dei due elementi.

2325-bis

Società che fan- no ricorso al mercato del capitale di rischio

La norma estende l’applicabilità della riforma in ambito di S.p.a. alle società emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati, o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, salva l’applicazione della disciplina speciale (decreto Draghi).

2327

Capitale sociale

Il suo ammontare minimo è stato aumentato a 120.000,00 euro.

2328

Atto costitutivo

La S.p.a. si costituisce per atto pubblico che potrà essere contrattuale od unilaterale. Nel primo caso, alla sottoscrizione del capitale devono essere versati almeno i 2,5/10 (e non più i 3/10) del capitale sociale (art. 2329), che deve essere comunque interamente sottoscritto per poter procedere alla costituzione della società. La stipula può essere immediata ovvero in più fasi, con il procedimento di pubblica sottoscrizione (artt. 2333 ss.).

Indicazioni necessarie:

(i) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori (denominazione, luogo di costituzione e sede dei soci persona giuridica), nonché il numero delle azioni sottoscritte da ognuno di essi;

(ii) denominazione ed indicazione del Comune ove è posta la sede sociale (senza la necessità di indicare anche la via, per cui il cambiamento di sede, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica dell’atto costitutivo);

(iii) l’attività che costituisce l’oggetto sociale e non più il solo oggetto sociale, con una definizione specifica delle attività economiche che s’intendono svolgere;

(iv) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;

(v) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

(vi) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

(vii) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

(viii) i benefici eventualmente accordati ai promotori od ai soci fondatori;

(ix) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e dei loro poteri, coloro che hanno la rappresentanza della società;

(x) il numero dei componenti il collegio sindacale;

(xi) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

(xii) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

(xiii) la durata della società oppure del periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, nel caso di durata illimitata.

 

2330

Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il Notaio che lo ha ricevuto o gli amministratori devono depositare l’atto costitutivo entro 20 giorni e contestualmente richiedere l’iscrizione della società presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se tali soggetti non vi provvedono potrà farlo il singolo socio, a spese della società, ma in tale ipotesi non potrà più richiedere la condanna degli amministratori a provvedere a tale incombente.

 

2331

Effetti dell’iscrizione

L’iscrizione conferisce personalità giuridica alla società. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione, rispondono solidalmente ed illimitatamente non solo coloro che hanno agito, ma anche l’eventuale socio unico fondatore e quelli tra i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. La società, una volta iscritta nel registro delle imprese, può comunque ratificare le operazioni compiute, assumendosene la responsabilità ed obbligandosi a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società.

Prima dell’iscrizione, è introdotta la possibilità di vendere le azioni fermo il loro divieto di emissione (cosa futura).

E’ da notare che l’art. 2448 stabilisce, in generale, che gli atti per i quali è prescritta l’iscrizione od il deposito al registro delle imprese sono opponibili ai terzi solo successivamente a tale iscrizione, a meno che la società provi che i terzi ne avessero conoscenza. Nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione di cui sopra, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

 

2332

Nullità della società

Prima dell’iscrizione si applicano all’atto costitutivo le regole generali sull’invalidità (relative ai contratti associativi).

Successivamente all’iscrizione, la nullità della società (non dell’atto costitutivo) può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: (i) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; (ii) illiceità dell’oggetto sociale; (iii) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

I liquidatori vengono nominati dalla sentenza che dichiara la nullità; ma questa opera per il futuro non pregiudicando l’efficacia degli atti compiuti dopo l’iscrizione della società. La dichiarazione di nullità non libera i soci dall’obbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali. E’ possibile eliminare la causa di nullità dando di ciò pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

 

 

Sezione III bis
Dei patti parasociali

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2341 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patti parasociali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono essere stipulati in qualunque forma; purché finalizzati alla disciplina della stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società. Essi: (i) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle S.p.a. o nelle società che le controllano; (ii) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti; (iii) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società. Essi possono essere: (i) a tempo indeterminato, con la possibilità per il socio di recedere con un preavviso di almeno sei mesi; (ii) a tempo determinato, ma la durata non può superare i cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza. L’art. 223 undecies delle norme transitorie specifica che, per i patti stipulati prima del 01/01/04, i 5 anni decorrono da tale data.

2341 ter

Pubblicità dei patti parasociali

E’ prevista nel solo caso di società “che fanno ricorso al mercato di capitali di rischio” e -cioè- “le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante” (art. 2325 bis). In tal caso i patti devono essere comunicai alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, pena il divieto di esercitare il diritto di voto o l’impugnabilità delle deliberazioni (art. 2377) se il diritto di voto è stato comunque esercitato (v. art. 122 T.U. intermediazione finanziaria).

 

 

Sezione IV
Dei Conferimenti
 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2342

Conferimenti

Il conferimento deve farsi in denaro (è esclusa la possibilità, prevista per le S.r.l., di prestazioni di opera e servizi). Deve essere versato, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, almeno il 25% dei conferimenti (l’intero ammontare se la società è costituita con atto unilaterale).

2343

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

L’atto costitutivo può prevedere i conferimenti di beni in natura o di crediti, purché accompagnati da una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale che descriva i beni od i crediti indicando il loro valore ed i criteri di valutazione seguiti. Ora l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. Gli amministratori hanno l’onere di verificare la relazione del perito. Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura potranno circolare solo al termine della verifica positiva.  

2344

Mancato pagamento delle quote

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto. Inutilmente decorsi 15 giorni dalla diffida degli amministratori, questi ultimi, qualora non giudichino più conveniente l’azione esecutiva, potranno offrire le azioni “non pagate” agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, ad un prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti dal socio moroso. In mancanza di offerte, potrà essere eseguita la vendita, a rischio e per conto del socio moroso, tramite banca od intermediario autorizzato. In mancanza di compratori, il socio moroso viene dichiarato decaduto, e quanto egli abbia eventualmente versato verrà trattenuto dalla società.

 

 

Sezione V
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2346

Emissione delle azioni

La S.p.a. può ora non emettere azioni. Il capitale sociale è comunque diviso in azioni che possono essere smaterializzate.

E’ prevista la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale (“sostituito” dal riferimento al numero posseduto in relazione al totale delle azioni emesse). A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti e numero delle azioni assegnate al socio può essere derogato dallo statuto. I soci od i terzi possono apportare opere o servizi (non destinabili alla formazione del capitale sociale). In questo caso la società potrà emettere strumenti finanziari che possano conferire tutti i diritti partecipativi, ad eccezione del diritto di voto, nell’assemblea generale degli azionisti.

Viene ribadita la natura indivisibile dell’azione, mentre -in caso di comproprietà- il rappresentante comune viene nominato e revocato secondo le previsioni degli artt. 1105 e 1106.

2348

Categorie di azioni

È espressamente prevista la possibilità di emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite. In tal caso la società è libera di determinarne il contenuto. In ogni caso, le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono medesimi diritti.

2349

Azioni e stru- menti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

Se contemplato dallo statuto, l’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione sia di azioni sia di strumenti finanziari, tanto della società quanto delle controllate, a favore dei dipendenti (stock options).

2350

Diritti agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce i diritti di voto, all’utile ed alla quota di liquidazione. È prevista la possibilità che la società emetta azioni fornite di diritti correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore, ai fini di accedere a finanziamenti finalizzati (oltre a quelli previsti dall’art. 2447 bis). I dividendi possono essere attribuiti alle azioni correlate sono nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società. L’autonomia del settore non consente, pertanto, di remunerare l’investimento se la società non ha realizzato utili (v. art. 2447 decies).

2351

Diritto di voto

E’ consentita la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Nulla esclude che i diritti patrimoniali conferiti alle azioni con diversi diritti di voto siano i medesimi.

Lo statuto può stabilire le modalità per le quali determinate categorie di azioni potranno avere riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Le società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio possono anche disciplinare lo scaglionamento del voto in relazione alla quantità di azioni possedute dal medesimo soggetto (superata una certa soglia il voto non verrebbe rapportato alle singole azioni, bensì a più azioni raggruppate, sì da contenere il peso delle partecipazioni più consistenti).

2352

Pegno, usu- frutto e seque- stro delle azioni

Il diritto di voto spetta al custode in ipotesi di sequestro nonché, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio od all’usufruttuario.

Il diritto di opzione spetta al socio (nudo proprietario) al quale sono attribuite le azioni di nuova emissione; ma, qualora questo socio non lo eserciti, gli altri soci possono acquistarlo (opzione sull’opzione). In difetto, il diritto di opzione viene alienato per conto del socio (nudo proprietario).

I diritti amministrativi (diversi dal voto e dall’opzione) spettano, in caso di sequestro, al custode. In caso di pegno od usufrutto, sia al socio (nudo proprietario) sia al creditore pignoratizio od all’usufruttuario. Pegno, usufrutto  e sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione in ipotesi di aumento di capitale.

2355 bis

Limiti alla circolazione delle azioni

Lo statuto può prevedere un divieto al trasferimento per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto.

Lo statuto può introdurre ulteriori limiti con il diritto di prelazione (il socio alienante è tenuto ad offrire l’acquisto agli altri soci) o con la clausola di gradimento (l’acquirente deve ottenere l’apprezzamento dei vecchi azionisti ovvero dell’organo amministrativo. E’ prevista l’inefficacia della clausola in mancanza di obbligo d’acquisto a carico della società o degli altri soci oppure del diritto di recesso dell’alienante). 

2361

Partecipazioni

Gli amministratori hanno l’obbligo di specificare, nella nota integrativa, il valore delle partecipazioni che comportino responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Viene confermato che l’oggetto sociale della partecipata deve sostanzialmente coincidere con quello della partecipante.

2362

Unico azionista

E’ stata disciplinata, con rigore, la pubblicità legale.

I contratti della società con l’unico socio (e le operazioni allo stesso favorevoli) non sono soggetti né ad inefficacia né ad invalidità; ma sono opponibili ai creditori della società solo se risultanti dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

 

 

Sezione VI
Dell’Assemblea

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2364

Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

L’assemblea, nel caso di sistema ordinario di amministrazione (sistema “monistico”): (i) approva il bilancio; (ii) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; (iii) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dall’atto costitutivo; (iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; (v) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; (vi) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2364 bis

Assemblea ordinaria nel- le società con consiglio di sorveglianza

In caso di sistema “dualistico” (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza), l’assemblea: (i) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; (ii) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; (iii) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; (iv) delibera sulla distribuzione degli utili; (v) nomina il revisore.

Indipendentemente dal sistema adottato, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero 180 giorni nel caso di bilancio consolidato e purché lo richiedano particolari esigenze relative alla “struttura e all’oggetto della società”.

2365

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera: (i) sulle modificazioni dello statuto; (ii) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; (iii) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Lo statuto può limitare fortemente la competenza dell’assemblea straordinaria, attribuendo alla competenza dell’organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti: (i) la fusione per incorporazione (art. 2505 bis); (ii) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (iii) l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; (iv) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; (v) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. In tal caso, le deliberazioni sono verbalizzate da un notaio e soggette alla procedura di cui all’art. 2436.

2366

Formalità per la convo- cazione

Lo statuto può prevedere forme semplificate di convocazione dell’assemblea, senza necessità di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. Potranno essere utilizzati strumenti quali fax o posta elettronica, purché garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2367

Convocazione su richiesta dei soci

Gli Amministratori devono convocare l’assemblea qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale (prima era 1/5) ed a condizione che gli stessi indichino le materie da trattare. Lo statuto può anche stabilire percentuali minori. E’ escluso tale tipo di convocazione per quegli argomenti su cui l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori.

2368

Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal computo le azioni prive del diritto di voto per quella assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Lo statuto può prevedere, per ogni tipo di assemblea, maggioranze più elevate.

2369

Seconda con- vocazione e convocazioni successive

In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima e comunque entro trenta giorni da questa, l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

2370

Diritto di in- tervento alla assemblea ed esercizio del voto

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Il deposito delle azioni è necessario solo se prescritto dallo statuto. Lo statuto può prevedere l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza. In questo caso il socio si considera intervenuto all’assemblea (con ogni riflesso sul quorum costitutivo e deliberativo).

2372

Rappresentanza nell’assemblea

Viene meno il divieto di rappresentanza per più assemblee (salvo che per le società che facciano ricorso al capitale di rischio). Permane immutato il divieto di conferire delega agli amministratori. Uno stesso soggetto può ora rappresentare fino a 20 soci (od oltre, in proporzione al capitale sociale).

2373

Conflitto d’interessi

Il socio che si trova in conflitto d’interessi è legittimato a votare. La deliberazione approvata con il voto determinante del socio che si trovi in posizione di conflitto d’interessi potrà essere impugnata se risulti dannosa per la società.

Gli amministratori non votano nelle deliberazioni sulla propria responsabilità. I componenti il consiglio di gestione non votano nelle deliberazioni relative alla nomina, alla revoca od alla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza (ciò in quanto questi ultimi esercitano il controllo sul consiglio di gestione).

2377

Annullabilità delle deliberazioni

Sono annullabili, su impugnazione davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la società entro 3 mesi dalla deliberazione o iscrizione nel registro delle imprese (se necessaria), le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L’impugnativa può essere effettuata dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, che possiedono un numero di azioni rappresentativo, anche congiuntamente, del 5% del capitale sociale (lo statuto può prevedere una percentuale minore od, addirittura, nessuna); dagli amministratori; dal consiglio di sorveglianza; dai sindaci. Non sono considerate annullabili le deliberazioni prese: (i) in assemblee a cui hanno partecipato soggetti non legittimati, purché la loro presenza non sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo; (ii) con voti invalidi, purché gli stessi non siano stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo. Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede in seguito alla esecuzione di delibere annullate. Se la delibera impugnata viene sostituita con un’altra conforme alla legge od allo statuto, l’annullamento non può aver luogo.

2379

Nullità delle deliberazioni

Sono nulle le deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale (sanabile qualora il verbale venga compilato prima dell’assemblea successiva: art. 2379 bis) e di oggetto impossibile od illecito. Queste deliberazioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite od impossibili.

 

 

Sezione VI bis
Dell’amministrazione e del controllo

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2384

Presidente, co- mitato esecuti- vo e amministra- tori delegati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poteri di rappresentanza

Il C.d.A. può delegare ad un comitato esecutivo parte delle proprie funzioni con eccezioni delle seguenti: (i) emissione di obbligazioni convertibili; (ii) redazione del bilancio; (iii) aumento del capitale sociale; (iv) riduzione del capitale per perdite; (v) riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale; (vi) progetto di fusione; (vii) progetto di scissione.

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al C.d.A. ed al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione.

Il C.d.A. mantiene il compito di valutare la concreta effettività ed adeguatezza di quanto sopra; può impartire direttive agli organi delegati nonché avocare in qualsiasi momento a sé operazioni rientranti nella delega.

Agli amministratori è conferita la rappresentanza generale, cioè il potere di compiere qualsiasi tipo di attività nei confronti dei terzi in nome della società (prima gli atti dovevano rientrare nell’oggetto sociale). Eventuali limitazioni dei poteri, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi salvo che questi abbiano intenzionalmente agito in danno della società.

E’ opportuno ricordare che residuano pur sempre le azioni: (i) di risarcimento danni (art. 2395); (ii) di responsabilità (art. 2393 ss); (iii) di revoca degli amministratori per giusta causa (art. 2383 comma 3°); (iv) di denuncia al collegio sindacale (art. 2408) e (v) al tribunale (art. 2409).

2387

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Lo statuto può fissare particolari requisiti per gli amministratori, la cui mancanza determina la ineleggibilità o la decadenza. Tali principi possono essere tratti da codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

2388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2389

Validità delle deliberazioni del consiglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensi degli amministratori

Il consiglio di amministrazione agisce collegialmente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo lo statuto richieda maggioranze più elevate. Le riunioni sono valide anche se svolte attraverso mezzi di telecomunicazione. Le delibere del C.d.A. sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Esse possono essere impugnate, entro 90 giorni, dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti nonché dai soci. Sono salvaguardati i diritti dei terzi in buona fede in relazione agli atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

L’unica novità è rappresentata dalla previsione che i compensi possono essere costituiti, in tutto od in parte, da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione ad un prezzo determinato. Diversamente da quanto avviene in campo internazionale, la disciplina in materia di compensi degli amministratori non è stata fatta oggetto di particolare attenzione e controllo, con finalità di trasparenza.

2391

Interessi degli amministratori

La stessa modifica della rubrica (prima: “conflitto di interessi”) costituisce una novità. Si prevede che: (i) l’amministratore deve dare notizia al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di ogni interesse che -per conto proprio o di terzi- egli si trovi ad avere in un’operazione della società (interesse sia confliggente sia concorrente) specificandone la natura, i termini, l’origine e la portata; (ii) l’amm.re delegato deve astenersi dal compiere l’operazione, investendone l’organo collegiale; (iii) se l’azione viene comunque deliberata, il C.d.A. deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società nell’operazione; (iv) non viene più imposto all’amministratore che abbia un “interesse diretto” rispetto all’oggetto della deliberazione di astenersi da essa; ma se l’operazione è deliberata con il voto determinante dell’amministratore interessato, oppure senza che questi abbia manifestato l’esistenza dei conflitti d’interessi, la deliberazione può essere impugnata dal collegio sindacale e dagli amministratori che non vi abbiano acconsentito pur se informati; (v) sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione; (vi) l’amministratore risponde verso la società dei danni derivati dalla sua azione od omissione (secondo la giurisprudenza prevalente: perdite oltre lucro cessante).

Considerando che la riforma dedica un’apposita regolamentazione alle società facenti parte di un gruppo (artt. 2497 ss), appare lacunosa la mancata previsione degli obblighi del- l’amministratore di due o più società del medesimo gruppo. E’ possibile -a mio avviso e ricorrendone i presupposti- ritenere comunque applicabile la disciplina generale di cui all’art. 1394 (conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato).

2392

Responsabilità verso la società

La misura della responsabilità degli amministratori viene fatta risalire alla natura dell’incarico (implicazione maggiore rispetto alla “diligenza” del mandatario richiesta dalla previgente disciplina) ed alle loro competenze specifiche. Tale responsabilità, da intendersi solidale, non sorge in modo automatico in virtù della presenza di risultati negativi della gestione, ma consegue ad un negligente assolvimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto. La delibera assembleare che approvi o ratifichi l’operato degli amministratori non comporta liberazione degli stessi dalla responsabilità per la gestione (art. 2364, co. 1°, n. 5; art. 2434).

2393

 

 

 

 

2393 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2394 bis

 

 

 

2395

Azione sociale di responsabilità (anche esercita- ta dai soci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità verso i creditori sociali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione individuale del socio e del terzo

Si introducono tre modelli operativi dell’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea a seconda che la società: (i) sia non quotata e senza azioni diffuse; (ii) sia non quotata ma con azioni diffuse; (iii) sia quotata.

La disposizione, del tutto nuova, nasce dall’istanza di consentire ai soci di minoranza una maggiore tutela (quella dell’art. 2395 risulta, ancora oggi, di ardua esperibilità per le difficoltà nella prova del “danno diretto al proprio patrimonio”).

L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere promossa:

(i) in seguito a deliberazione dell’assemblea entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica;

(ii) dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale versato (salvo quorum diversi fissati dallo statuto), mediante citazione in giudizio della società.

In caso di accoglimento della loro domanda, ai soci spetta il rimborso delle spese di giudizio mentre ogni vantaggio conseguito, anche in seguito di transazione, deve andare alla società.

La norma, che ricalca la previgente, individua la responsabilità degli amministratori nella mala gestio nella conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Il creditore può esercitare l’azione nel caso in cui il patrimonio, oltre che depauperato, risulti insufficiente a soddisfare il proprio diritto di credito.

In caso di procedura concorsuale, sono legittimati all’azione sociale di responsabilità il Curatore od i Commissari.

Il nuovo 2° comma introduce la decadenza di 5 anni dalla data del compimento dell’atto pregiudizievole. Il legislatore, adottando la giurisprudenza prevalente, utilizza il medesimo termine dell’azione aquiliana “ufficializzando” la natura extracontrattuale del tipo di danno, con le relative conseguenze in tema di prova. 

2397

 

 

 

 

 

 

2403/2408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409

Del Collegio sindacale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denunzia al Tribunale

E’ l’organo di controllo. Esso è nominato dall’assemblea e si compone di 3 o 5 membri effettivi, oltre 2 membri supplenti, che restano in carica per tre esercizi. Almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e decide a maggioranza assoluta dei presenti. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre il collegio sindacale:

(i) assiste alle riunioni del consiglio d’amministrazione, del comitato esecutivo e dell’assemblea;

(ii) può procedere (anche il singolo sindaco individualmente) ad atti d’ispezione o controllo;

(iii) può convocare l’assemblea della società;

(iv) riceve denunce dei soci e riferisce all’assemblea in ordine alle stesse;

(v) redige annualmente una relazione all’assemblea.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

La novità più rilevante in merito al controllo giudiziario (che ora interessa solo le S.p.a. e non anche le S.r.l.) è che potranno essere denunciate al Tribunale solo quelle gravi irregolarità, poste in essere dagli amministratori, in grado di arrecare concretamente danno alla società od alle società controllate.

Il tribunale non ordina le ispezioni ed il procedimento viene sospeso nel caso l’assemblea sostituisca gli amministratori ed i sindaci con altri che dovranno accertare se le violazioni sussistono e riferire al tribunale sui provvedimenti adottati per eliminare le gravi irregolarità: occorrerà verificare nella prassi giudiziaria se tale “copertura interna” si tradurrà in una semplice prevaricazione dei diritti delle minoranze.

2409 bis /

2409septies

Del controllo contabile

Il controllo contabile è affidato ad un revisore o a una società di revisione. Il revisore (o società di revisione): (i) verifica, nel corso dell’esercizio e almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; (ii) verifica se il bilancio di esercizio -e, ove redatto, il bilancio consolidato- corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; (iii) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L’organo di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni, documentando l’attività svolta in un apposito libro. I soggetti incaricati del controllo contabile devono adempiere i loro doveri e rispondono del proprio operato al pari dei componenti il collegio sindacale.

2409 octies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409

undecies

 

 

 

 

 

 

2409

terdecieses

Del sistema dualistico

I due organi che caratterizzano il sistema sono il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Quest’ultimo è un organo professionale cui vengono attribuite molte importanti funzioni dell’assemblea ordinaria riducendo -di fatto- il ruolo dei soci. Questi, oltre a nominare il consiglio di sorveglianza, deliberano sulla sua responsabilità, stabiliscono le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura della società (operazioni sul capitale, fusioni e, più in generale, assumono le delibere dell’assemblea straordinaria). L’adozione di tale modello comporta una marcata separazione tra l’azionariato (che riduce la propria ingerenza nella gestione della società), ed il management (che, pur essendo scelto dal consiglio di sorveglianza, gode di maggior autonomia). Da un lato il consiglio di gestione è costituito da almeno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza, che rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di gestione ha l’esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Al consiglio di gestione sono applicabili le norme, in quanto compatibili, stabilite per il consiglio di amministrazione tradizionale. Contro i consiglieri di gestione può essere promossa azione di responsabilità: (i) dai soci o dalla società; (ii) dal consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 3; oltre almeno 2 supplenti. Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Lo statuto può prevedere specifiche cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità. La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza, che rimangono in carica per tre esercizi, spetta all’assemblea. Il consiglio di sorveglianza: (i) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; (ii) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; (iii) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; (iv) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; (v) presenta la denunzia al tribunale nel caso di sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione; (vi) riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Spettano inoltre le funzioni di vigilanza (e le relative responsabilità) proprie del collegio sindacale.

2409

sexiesdecies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409

septiesedecies

Del sistema monistico

Il sistema monistico è finalizzato ad attuare un modello di amministrazione e controllo della società semplificato e più flessibile rispetto agli altri modelli alternativi. Esso agevola un elevato scambio di informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi ed una trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo. L’amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. Risultano quindi abolite le figure dell’amministratore unico e del collegio sindacale, sostituito da un “comitato per il controllo sulla gestione”, nominato dal C.d.A. al suo interno e composto da amministratori non esecutivi che, oltre a essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea ordinaria e opera come un C.d.A. tradizionale, alla cui disciplina è soggetto. Almeno la metà dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399 co. 1°. Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Almeno uno di loro deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del comitato di controllo non possono essere membri del comitato esecutivo e non possono vedersi attribuite deleghe o particolari cariche. Tutte le società che adottano il sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto.

 

 

Sezione VII
Delle Obbligazioni

 

Art.  c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2410

Emissione

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. L’emissione di obbligazioni convertibili in azioni rimane invece di competenza dell’assemblea straordinaria (art. 2420 bis).

2411

Diritti degli obbligazionisti

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. Si introduce il “rischio di impresa” anche per le obbligazioni, prevedendo che i tempi e l’entità del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.

2412

Limiti all’emissione

Resta il rapporto di parità fra il capitale di rischio (il capitale sociale versato o che i soci si sono impegnati a versare, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato) ed il capitale di credito, in ragione di un’equilibrata distribuzione del rischio di attività di impresa tra azionisti e obbligazionisti. Tale limite può essere superato qualora: (i) le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati; (ii) le obbligazioni emesse sono garantite da un’ipoteca di primo grado sugli immobili della società stessa; (iii) in caso di società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, si possono emettere obbligazioni senza alcun limite, a patto che anche le obbligazioni siano destinate alla quotazione; (iv) quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa a emettere obbligazioni per somma superiore.

2413

Riduzione del capitale

Se viene a mancare il rapporto di parità fra capitale di rischio e capitale di credito non si può procedere a riduzione del capitale o distribuzione degli utili. In caso di riduzione obbligatoria del capitale, o delle riserve in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché l’ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli quello delle obbligazioni in circolazione.

2421

Libri sociali obbligatori

Sono aggiunti quelli propri di ciascun nuovo organo (consiglio di gestione, di sorveglianza, comitato per il controllo di gestione) e si tiene conto delle novità introdotte. Es.: l’indicazione del numero di azioni “distintamente per ogni categoria” nel libro soci; o la separazione dei libri e delle scritture contabili nel caso di destinazione di un patrimonio ad uno specifico affare (2447 sexies).

 

 

Sezione IX
Del Bilancio

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2423-bis

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci dovrà avvenire, oltre che secondo prudenza e in prospettiva della continuità dell’attività, anche in considerazione “della funzione economica dell’elemento del- l’attivo o del passivo considerato”. La modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro può essere effettuata solo in casi eccezionali e motivati. L’obiettivo indicato nella Relazione è quello di ottenere in bilancio rappresentazioni realistiche della situazione societaria.

2424

Contenuto dello stato patrimoniale

In base all’aggiunto comma 4°, nel caso in cui la società decida di costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare (cfr. art. 2447 bis), i beni e i rapporti compresi nei patrimoni devono essere distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Per ciascun patrimonio destinato a uno specifico affare gli amministratori devono redigere un separato rendiconto, allegato al bilancio.

2427

Contenuto della nota integrativa

Con riferimento alla costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare, è richiesta l’indicazione del valore e della tipologia dei beni e rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio e dei criteri adottati per la separazione degli elementi comuni di costo e ricavo, ed il corrispondente regime di contabilità.

2434 bis

Invalidità della deli- berazione di approvazione del bilancio

Non potranno più essere proposte le azioni relative all’annullabilità ed alla nullità di tali delibere dopo l’avvenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. La legittimazione ad agire è attribuita a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

2435 bis

Bilancio in forma abbreviata

È stata ampliata la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. Ora possono usufruirne anche le società, non quotate, che nel primo esercizio o -successivamente- per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

 

Sezione X
Delle Modificazioni dello statuto

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2436

Deposito, i- scrizione e pub- blicazione delle modificazioni

Il notaio, qualora non ritenga che siano state adempiute le condizioni imposte dalla legge, è tenuto ad informare gli amministratori. Questi dovranno convocare l’assemblea per gli opportuni cambiamenti. In caso contrario la delibera è inefficace.

2437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2437 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

2437 ter

 

 

 

Diritto di recesso

Sono previste un maggior numero di cause di recesso, divisibili in tre categorie:

(i) Cause di recesso generali (comma 1°): non aver concorso all’approvazione di una deliberazione riguardante: a) la modifica dell’oggetto sociale (determinante un cambiamento significativo dell’attività della società); b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

(ii) Cause di recesso previste dal codice, ma derogabili dallo statuto (comma 2°): non aver concorso all’approvazione di una delibera riguardante: a) la proroga del termine; b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

(iii) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio può determinare ulteriori cause di recesso (comma 4°).

Inoltre, se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato (possibilità prevista dalla nuova disciplina), ogni socio ha diritto di recesso con un preavviso di almeno 6 mesi (lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore ad 1 anno).

L’esercizio del diritto di recesso avviene mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro 15 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, od entro 30 se il recesso non è conseguente a delibera, con l’indicazione del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato (che può essere parziale rispetto a quelle possedute). Il recesso non può essere esercitato qualora la società, entro 90 giorni, revochi la delibera in questione, ovvero è deliberato lo scioglimento della società stessa.

La procedura di liquidazione del socio:

(i) il valore delle azioni da liquidare è determinato dagli amministratori. Il valore di liquidazione è determinato in relazione a una situazione patrimoniale con data non superiore a 3 mesi che tenga conto di: a) consistenza patrimoniale; b) prospettive di reddito; c) eventuale valore di mercato;

(ii) in caso di contestazione sul prezzo decide, con una relazione giurata, un esperto nominato dal presidente del tribunale;

(iii) gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute;

(iv) le azioni non acquistate dai soci possono essere collocate presso terzi;

(v) in caso di ulteriore mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l’acquisto da parte della società, in deroga ai limiti di legge; (vi) in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Qualora si tratti di azioni quotate su mercati regolamentati, si farà riferimento alla media matematica dei prezzi di chiusura dei sei mesi precedenti.

2439

Sottoscrizione e versamenti

Al momento della sottoscrizione di azioni di nuova emissione i sottoscrittori sono tenuti al versamento del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte.

 

 

Sezione X
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

 

Art. c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2447 bis

 

 

 

 

  

 

 

2447 ter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2447 quater

 

 2447 quinques

 

 

 

2447 sexies

   

2447 octies

 

2447 novies

 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La creazione di un “patrimonio destinato” comporta la separazione di una parte del patrimonio della società, entro il limite del 10% del patrimonio netto, che viene destinato a uno specifico affare o ad una particolare operazione economica (più esattamente, occorre parlare di “progetto operativo”, al quale ci si dovrà rapportare in termini di concretezza con l’identificazione dell’area operativa di riferimento e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Una sorta di costituzione “di una società nella società”, attraverso il sezionamento del patrimonio globale in più segmenti. Evidente il vantaggio dell’eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della “società interna” ferma la diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori.

La separazione del patrimonio è adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione o di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, contenente le seguenti indicazioni:

(i) l’affare al quale è destinato il patrimonio;

(ii) i beni ed i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

(iii) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

(iv) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;

(v) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. In particolare, la società può stabilire che al rimborso totale o parziale del finanziamento si provveda con i proventi conseguibili dallo stesso (una sorta di distribuzione di dividendi a “destinazione specifica”);

(vi) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, quando la società non è soggetta alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante e offerti a investitori non professionali;

(vii) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

La deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese. I creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione nel termine di 2 mesi. Decorso tale termine, i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né sui proventi da esso derivanti (salvo che per la parte spettante alla società). I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società e, per ciascun patrimonio destinato, gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio.

E’ prevista un’assemblea speciale composta dai possessori degli strumenti finanziari emessi in relazione allo specifico affare.

Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l’affare, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, viene depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro 3 mesi dal deposito del rendiconto finale. Si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di liquidazione.

2447 decies

Finanziamento destinato ad uno specifico affare

Diversa nei presupposti e nella funzione è l’ipotesi del finanziamento, e quindi dell’ingresso di nuovi mezzi finanziari nella società provenienti da terzi, al cui rimborso siano principalmente destinati i ricavi dell’affare stesso. La società stipula un contratto con i terzi che si impegnano a finanziare lo specifico affare al fine di ottenere una remunerazione: il rimborso e la remunerazione attingeranno esclusivamente dai proventi che deriveranno dall’affare finanziato. Il contratto deve contenere:

(i) una descrizione dell’operazione, di modalità e tempi di realizzazione, di costi previsti e ricavi attesi;

(ii) il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;

(iii) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione;

(iv) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione;

(v) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;

(vi) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento e il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

Per garantire che i proventi dell’operazione costituiscano patrimonio separato da quello della società è necessario:

(i) depositare copia del contratto presso l’ufficio del registro delle imprese;

(ii) adottare sistemi d’incasso e di contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Sui proventi non sono ammesse azioni (salvo quelle conservative) da parte dei creditori sociali.

La società risponde delle obbligazioni nei confronti del finanziatore esclusivamente con il patrimonio separato. Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione, il finanziatore potrà insinuarsi al passivo per il suo residuo credito.