La SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

(Riforma del Codice civile, Capo VII, artt. 2462-2483)

QUADRO  SINOTTICO

 

 

Sezione I
Disposizioni generali

 

Articolo

c.c.

Titolo

Contenuto e commento

2462

Responsabilità

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La responsabilità dei soci è limitata al valore del conferimento.

Nel caso di S.r.l. unipersonale l’unico socio risponde illimitatamente solamente in caso di insolvenza della società, quando non siano stati interamente versati i conferimenti ex art. 2464, “o” quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 (depositato presso il Registro delle imprese una “dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio”). E’ da ritenere (disgiunzione “o”) che, in caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte quando la società è “unipersonale”, la mancanza di uno solo dei requisiti sia sufficiente per la perdita della limitazione di responsabilità.

 

2463

Costituzione

La società è costituita con atto pubblico o con contratto (intervento di più soci), oppure con un atto unilaterale. Si tratta di una fattispecie a formazione successiva che si conclude con l’iscrizione del registro delle imprese (entro 10 giorni).

In ordine alla sede della società, è sufficiente indicare “il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie” (non anche l’indirizzo). Ne deriva una conseguenza di non poco conto in termini di utilità pratica: il cambiamento della sede all’interno dello stesso comune non comporta più la necessità di modifica dell’atto costitutivo.

L’atto costitutivo deve indicare “l’attività che costituisce l’oggetto sociale” senza possibilità di definirlo troppo genericamente (bisognerà indicare gli specifici settori commerciali e/o l’attività economica determinata che formerà oggetto dell’attività sociale).

È stato eliminato dall’atto costitutivo il riferimento alla durata della società. I soci possono ora scegliere fra una durata limitata ed una illimitata. In questo caso l’art. 2473, comma 2 prevede il diritto di recesso per il socio in ogni momento, da esercitarsi con preavviso di almeno sei mesi, salva diversa indicazione nell’atto costitutivo (comunque non superiore a un anno).

 

 

Sezione II
Dei conferimenti e delle quote

 

Articolo

c.c.

Titolo

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2464

Conferimenti

Contestualmente alla firma dell’atto costitutivo (non più prima) va versato almeno il 25% del capitale sociale (= 2,5 decimi).

Nel caso di società unipersonale (al fine di ottenere la responsabilità limitata al capitale sociale) va versato il 100%.

Il versamento può essere “sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Tale DPR non risulta ancora emesso, ma il socio potrà, in ogni momento, sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Possono essere conferiti “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. In merito a tale possibilità la legge delega mirava a “dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale”. I conferimenti di beni in natura e crediti devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto iscritto nell’albo dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo. Non occorre quindi più la nomina del perito da parte del Presidente del Tribunale. La predetta relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.

Tale disciplina si applica anche ai beni, il cui valore non superi 1/10 del capitale sociale, che la società acquisti da fondatori, da soci o da amministratori.

Il socio può conferire la propria prestazione d’opera o di servizi mediante “la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria”, al fine di garantire la società per gli obblighi assunti dal socio in caso di suo inadempimento.

Nel caso in cui la polizza sia scaduta o divenga inefficace, o nell’ipotesi di mancato pagamento dei conferimenti, l’amministratore può procedere in via esecutiva contro il socio moroso o vendere la quota di questi agli altri soci in proporzione alla loro quota.

2467

Finanziamenti dei soci

La norma regola le forme di finanziamento effettuate dai soci che non siano dirette all’aumento del capitale sociale, ma che abbiano lo scopo di fornire liquidità alla società “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Questo finanziamento, non riferito a momentanee esigenze di cassa, deve essere restituito se concesso nell’anno precedente al fallimento, altrimenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

 

2468

Quote di  partecipazione

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento” inoltre, “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”.

L’atto costitutivo può quindi prevedere “l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili” e la possibilità di attribuire una partecipazione sociale non proporzionale al conferimento. Al riguardo, la Relazione al d.lgs. giudica ciò “coerente con la caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata”: da un lato non esistono categorie di quote, dall’altro ci possono essere soci che, per la loro posizione personale, si vedano attribuiti particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili.

 

 

2469

Trasferimen-

to delle partecipazioni

Le quote sono “liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”.

Se sono intrasferibili o il trasferimento è subordinato al gradimento “di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti” oppure l’atto costitutivo pone “condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte”, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso a norma dell’art. 2473. L’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla sottoscrizione della partecipazione, per l’esercizio di tale facoltà.

 

2471

Espropriazione della partecipazione

Il pignoramento della partecipazione si esegue mediante notifica al debitore ed alla società; con successiva iscrizione nel registro delle imprese. Spetterà poi agli amministratori provvedere, tempestivamente, alla relativa annotazione nel libro soci.

Con ciò il Legislatore ha finalmente previsto quanto applicato nel noto decreto del Tribunale Milano 28/03/2000 (in “Le Società” n. 12/2000).

 

2473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2473 bis

Recesso del socio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esclusione del socio

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dall’atto costitutivo, quando non abbia consentito a:

(i) cambiamento dell’oggetto sociale;

(ii) trasformazione della società;

(iii) fusione o scissione;

(iv) trasferimento della sede all’estero;

(v) compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l’oggetto della società;

(vi) compimento di operazioni che modificano sostanzialmente i diritti attribuiti ai soci.

Se l’atto costitutivo non stabilisce il termine di durata della società, il socio può recedere con un preavviso di almeno 6 mesi (v. supra art. 1463). Il socio ha diritto di ottenere, entro sei mesi, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Si tiene conto del valore di mercato al momento del recesso. Qualora sorgano contestazioni in merito al prezzo, scatta una procedura di “arbitraggio” attribuita ad un esperto nominato dal Tribunale. Se non vi sono compratori (soci o terzi) vanno utilizzate le riserve disponibili. In mancanza di queste va diminuito il capitale sociale ex art. 2482. Nei casi di insufficienza, la società va posta in liquidazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano (salvo la riduzione del capitale sociale) anche al caso dell’esclusione per giusta causa del socio (purché prevista dall’atto costitutivo).

 

 

 

Sezione III
Dell’amministrazione della società e dei controlli

 

 

Articolo

c.c.

Titolo

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2475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2475 ter

Amministrazione della società

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema disgiuntivo

 

 

Sistema congiuntivo

 

 

Conflitto di interessi

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479” (voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale).

L’amministrazione può essere affidata ad un unico amministratore o ad un consiglio di amministrazione che può agire congiuntamente o disgiuntamente. Il consiglio di amministrazione può agire anche in modo non collegiale, cioè senza la riunione degli amministratori, “mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto”. È però necessario che, dai documenti sottoscritti dagli amministratori, risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il loro consenso alla decisione stessa.

Appare lacunosa la nuova disciplina in merito ai seguenti temi: compensi degli amministratori, cessazione e sostituzione degli amministratori e divieto di concorrenza. I soci potrebbero  regolare le situazioni elencate, vuoi in base alla disciplina per le società di persone, vuoi in forza di quelle di capitali.

L’atto costitutivo può in alternativa adottare uno dei due sistemi previsti per le società di persone:

Ciascun socio può intraprendere da solo operazioni in nome e per conto della società: diritto degli altri soci di esperire opposizione sulla quale decide la maggioranza dei soci computata secondo la parte a ciascun socio spettante degli utili (art. 2257).

Il socio che vuole intraprendere un’operazione deve ottenere previamente il consenso degli altri soci o, se previsto, della maggioranza computata come sopra (art. 2258).

Non vi è più l’obbligo di comunicazione della situazione di conflitto agli altri amministratori ed al collegio sindacale.

I contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi con la società possono essere annullati su domanda della stessa società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, e purché la delibera abbia cagionato un danno patrimoniale alla società, possono essere impugnate (fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede) dagli amministratori o dagli organi di controllo entro 3 mesi.

 

2476

Responsabilità degli ammi- nistratori e controllo dei soci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità dei soci

 

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e che abbiano manifestato il proprio dissenso facendolo constatare.

Il controllo individuale del socio non amministratore (non più dell’assemblea dei soci) viene rafforzato in quanto egli:

(i) ha “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”;

(ii) può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità;

(iii) ha diritto al risarcimento del danno anche quando l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società (soluzioni percorribili qualora si verifichino: il consenso della maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del capitale sociale e la mancata opposizione di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale).

E’ solidale con gli amministratori per quei soci che intenzionalmente abbiano contribuito al compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi.

 

2477

Controllo legale dei conti

L’atto costitutivo può sempre prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, indicando i relativi poteri e competenze. La nomina del collegio sindacale è invece obbligatoria nei seguenti casi:

(i) il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. (120.000,00 euro);

(ii) vengono superati (nel 1° esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi) due dei limiti previsti dall’art. 2435 bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero:

a)      totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

b)      ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

c)      dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

 

2478

 

 

 

 

 

 

 

 

2478 bis

Libri sociali obbligatori

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione degli utili

Libro dei soci, Libro delle decisioni dei soci, Libro delle decisioni degli amministratori ed, in caso di loro nomina, Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

I contratti della società con unico socio e le operazione in suo favore sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non potrà farsi luogo a distribuzione fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

 

 

 

 

Sezione IV
Delle decisioni dei soci

 

 

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2479

Decisioni dei soci

L’atto costitutivo può introdurre il sistema di adozione delle decisioni tramite consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto (senza assemblea).

I soci decidono sulle materie a loro deferite dall’atto costitutivo, dagli amministratori (ne basta uno), da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed, inoltre, sulle seguenti materie:

(i) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

(ii) nomina amministratori (se prevista nell’atto costitutivo);

(iii) eventuale nomina del collegio sindacale o del revisore;

(iv) modificazioni dell’atto costitutivo;

(v) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L’atto costitutivo può prevedere il sistema di adozione delle decisioni rappresentato dalla consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In ogni caso, qualora non vi sia la previsione della consultazione scritta, gli amministratori (ne basta uno) o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale possono richiedere l’adozione delle deliberazioni da parte dell’assemblea ex art. 2479-bis.

2479-bis

Assemblea dei soci

L’atto costitutivo può stabilire forme di convocazione tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (es.: telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di ricezione, ecc.). Se nulla viene stabilito nell’atto costitutivo, “la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci”.

Non esiste più la distinzione tra assemblee ordinare e straordinarie. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, i quali devono rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell’art. 2479 (modificazioni dell’atto costitutivo e sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti dei soci) è invece necessario “il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.

 

2479-ter

Invalidità delle decisioni dei soci

I termini per l’impugnativa decorrono dalla trascrizione della decisione nel relativo libro sociale.

(i) Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci, da ciascun amministratore o dal collegio sindacale entro 3 mesi.

(ii) Le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile, nonché quelle prese in assenza assoluta di informazione, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni.

(iii) Le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite possono essere impugnate senza limiti di tempo.

Il Tribunale può assegnare un termine non superiore a 6 mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

L’impugnativa non è proponibile avverso le deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434 bis)

 

 

 

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

 

 

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2480

Modificazioni dell’atto costitutivo

E’ necessaria la delibera assembleare dei soci e devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

 

2481

 

 

 

 

 

 

2481 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2481 ter

 

Aumento di capitale

Può essere a pagamento o gratuito.

L’atto costitutivo lo può delegare agli amministratori, con indicazione di limiti e di modalità di esercizio.

La deliberazione deve essere redatta da un Notaio nonché depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436.

In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle loro partecipazioni. All’atto della sottoscrizione i sottoscrittori devono versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo.

Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.

La decisione di aumentare il capitale sociale prevede l’eventuale sovrapprezzo nonché le modalità ed i termini per esercitare il diritto di sottoscrizione. Può inoltre prevedere:

(i) l’eventuale sottoscrizione di soci o terzi della parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci;

(ii) l’aumento di capitale sociale per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, se inferiore a quello stabilito;

(iii) che l’aumento sia attuato mediante offerta di quote di nuova immissione a terzi, con diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Nel caso di aumento gratuito, vengono imputate a capitale le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio: la quota di partecipazione del socio resta immutata.

 

2482

 

 

 

 

 

 

 

2482 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2482 quater

Riduzione del capitale

 

 

 

 

 

per perdite

La decisione dei soci di addivenire alla riduzione del capitale (limite minimo ex art. 2463 n. 4: 10.000,00 euro) con relativo rimborso delle quote pagate ai soci o con liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, può essere realizzata solo dopo 3 mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese: i creditori sociali possono proporre opposizione.

Se il capitale è diminuito di oltre 1/3, gli amministratori devono convocare l’assemblea relazionando la stessa sulla situazione patrimoniale della società (osservazioni degli eventuali organi di controllo). Se la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 entro l’esercizio successivo, l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. In mancanza il Tribunale, su istanza dell’amministratore o di qualsiasi interessato, dispone con decreto la riduzione del capitale (reclamo in Corte d’Appello entro 30 gg. dall’iscrizione nel registro delle imprese).

Nei casi di riduzione del capitale per perdite, è esclusa ogni modifica delle quote di partecipazione e dei diritti dei soci.

2483

Emissione titoli di debito

L’atto costitutivo può prevedere tale possibilità stabilendone la competenza (soci o amministratore) ed i limiti.

La sottoscrizione di questi titoli è riservata agli investitori qualificati, in quanto ritenuti in grado di valutare il merito del rischio e di rispondere della solvenza della società. Se i titoli vengono poi trasferiti, i sottoscrittori rispondono della solvenza della società con una garanzia ex lege sostanzialmente analoga a quella prevista in materia di cessione del credito.