Il conto corrente bancario. La compensazione legale in favore della banca tra i saldi attivi e passivi di più rapporti intestati al cliente.

L'ipotesi del fallimento del correntista e l'inapplicabilità della compensazione legale alle mere operazioni contabili.


Con il rapporto di conto corrente la banca provvede ad annotare le partite a debito e/o a credito, derivanti dalle diverse operazioni intervenute tra il medesimo istituto di credito ed il titolare del conto.

In ogni momento le parti possono determinare il saldo del rapporto ed al cliente - in forza dell'art. 1852 c.c. - è sempre garantita la disponibilità delle somme risultanti a proprio credito. Le riscossioni ed i pagamenti annotati sul conto non configurano un'ipotesi di compensazione legale delle partite dare ed avere, ma semplicemente rappresentano un effetto contabile del rapporto medesimo.

L'art. 1853 c.c. tuttavia autorizza espressamente la compensazione reciproca dei saldi attivi e passivi derivanti da più rapporti o da più conti differenti, ma sempre relativi agli stessi soggetti: banca e correntista. In questo caso opera una effettiva compensazione legale, salvo patto contrario eventualmente intercorso tra le parti.

Il disposto di cui all'art. 1853 c.c. è dettato allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito, che risulti a debito del cliente. Difatti in questo modo l'istituto di credito può in ogni momento eliminare, o comunque ridurre le posizioni debitorie dell'utente, sempre che quest'ultimo disponga - pur in differenti rapporti o conti - di saldi attivi.

Presupposto della compensazione legale di cui all'art. 1853 c.c. è costituito dalla esistenza di più conti o rapporti tra i medesimi soggetti, in quanto in caso contrario si verificherebbe una mera operazione contabile. Tale compensazione si attua mediante annotazioni, e in particolare attraverso l'immissione del saldo passivo presente in un conto corrente, in altro conto ancora aperto (Cass. civ. sez. I, sent. n. 4735 del 11/05/1998).

Il carattere legale della compensazione implica che si debba prescindere da una autorizzazione del correntista, tuttavia la banca, nel momento in cui addebita il proprio credito in altro rapporto con poste attive, deve manifestare al cliente la propria intenzione di avvalersi della compensazione. Solo in questo modo il titolare del conto non viene difatti privato - con atto che altrimenti sarebbe arbitrario e d'imperio dell'istituto di credito - dell'affidamento sulla propria disponibilità esistente.

In sede fallimentare - e nella fattispecie, nel caso di correntista fallito - l'art. 56 del R.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare) consente ai creditori di compensare i loro debiti verso il fallito, coi crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Tuttavia nell'ipotesi di dichiarato fallimento del titolare del conto corrente, si ritiene non si verifichi alcuna compensazione legale ai sensi dell'art. 56 L.F.

Infatti qualora la banca accetti ed annoti - pur sempre prima della dichiarazione di fallimento - accrediti effettuati dai debitori del correntista, i quali pertanto riducono l'esposizione debitoria del titolare del conto, si realizza semplicemente una mera operazione contabile tra le poste attive e passive del medesimo conto corrente. Difetta dunque il presupposto della compensazione legale di cui all'art. 1853 c.c., che opera solo in presenza di debiti e crediti derivanti da diversi conti o rapporti. Si tratterebbe pertanto di quelle mere partite contabili che caratterizzano usualmente il rapporto di conto corrente per tutta la sua durata.

Infine, nella diversa circostanza in cui la banca abbia annotato accrediti sul conto corrente successivamente alla dichiarazione di fallimento del titolare, tali annotazioni risultano inefficaci in forza del disposto di cui all'art. 44 comma 2, L.F. il quale difatti stabilisce l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Avv. Maura Castiglioni - 18/06/2001

articolo tratto da www.magistra.it