Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria
e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
(GU n. 17 del 22-1-2003- Suppl. Ordinario n.8)
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per lemanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui allarticolo 12 della legge di delega;
VISTO in particolare larticolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
VISTO il parere del Parlamento a norma dellarticolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, laccertamento, la costituzione. la modificazione o lestinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dallarticolo 2341-bis codice civile, e accordi di collaborazione di cui allarticolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte dappello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre, 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il Tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il Tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dellordinanza decorrono, se emessa a seguito delludienza di prima comparizione, i termini di cui allarticolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui allarticolo 7; restano ferme le decadenze già maturate.
TITOLO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO I
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Art. 2
(Contenuto dellatto di citazione)
1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 163 del codice di procedura civile;
b) lindicazione del numero di fax o dellindirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dellattore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dellattore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.
Art. 3
(Costituzione dellattore)
1. Lattore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dellarticolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota discrizione a ruolo e il fascicolo contenente loriginale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo dufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui allarticolo 13, comma 1.
2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dellattore deve avvenire entro dieci giorni dallultima notificazione. In tale caso il termine di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo alliscrizione a ruolo.
Art. 4
(Comparsa di risposta)
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dallaltra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dallattore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o lindirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nellarticolo 8, comma 2, lettera c), fissa allattore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato allattore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; linosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro latto di citazione a norma dellarticolo 2.
Art. 5
(Forme e termini della costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui allarticolo 3, comma 2, il fascicolo contenente loriginale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata allattore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dellistanza di fissazione delludienza a cui abbia provveduto altra parte.
Art. 6
(Memoria di replica dell'attore)
1. Nel termine fissatogli a norma dellarticolo 4, comma 2, lattore può replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.
2. Nella memoria di replica lattore può:
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dellarticolo 106 del codice di procedura civile, se lesigenza è sorta dalle difese del convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.
3. Lattore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se lattore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), lattore notifica al terzo latto di citazione ai sensi dellarticolo 2.
Art. 7
(Repliche ulteriori)
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dellarticolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente leventuale indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie, nonché la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.
2. Lattore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dellarticolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla notificazione.
3. Lattore, finché non ha notificato listanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi otto giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2.
Art. 8
(Istanza di fissazione di udienza)
1. Lattore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili dufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dellattore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
3. Il terzo chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di replica dellattore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
4. La mancata notifica dellistanza di fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui allarticolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui allarticolo 7, comma 3, determina lestinzione del processo rilevabile anche dufficio. Il rilievo dufficio è precluso se ludienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso lestinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.
5. Listanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dellistanza, dal Presidente del tribunale che, sentite le parti, provvede con decreto non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il Presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.
Art. 9
(Contenuto dellistanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria)
1. Listanza di fissazione delludienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dellistante.
2. Nellistanza di fissazione delludienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui allarticolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.
3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dellistanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dallultima notificazione. Se listanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.
Art. 10
(Effetti della notificazione dellistanza di fissazione di udienza)
1. A seguito della notificazione dellistanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dallarticolo 12, comma 8, e dallarticolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dellistanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili dufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dellarticolo 157 del codice di procedura civile.
Art. 11
(Istanza congiunta di fissazione di udienza)
1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione delludienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o allammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2. Il Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dellordinanza, lattore deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di controreplica; si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del Tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.
Art. 12
(Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione delludienza)
1. Decorsi dieci giorni dal deposito dellistanza di fissazione delludienza, il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza indugio al Presidente.
2. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il termine a norma dellarticolo 154 del codice di procedura civile.
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione delludienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
b) lammissione di mezzi istruttori disponibili dufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
c) lindicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili dufficio;
d) linvito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente alludienza per linterrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, linvito alle altre parti a prendere alludienza esplicita posizione sulle stesse;
e) linvito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima delludienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dellarticolo 13, comma 2.
4. Il giudice relatore dichiara linterruzione del processo con ordinanza non impugnabile se levento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dallevento stesso. Nei casi in cui linterruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dellevento interruttivo.
5. Ove leccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara lestinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dellarticolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista lesigenza di regolarizzazione ai sensi dellarticolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa ludienza di discussione entro i successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si è costituito, il giudice fissa allattore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.
8. Con il decreto, se sussiste lesigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per leventuale replica. Ludienza davanti al collegio è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando ludienza entro i successivi trenta giorni.
Art. 13
(Contumacia dellattore e del convenuto; rilevabilità dellinammissibilità di allegazioni, istanze istruttorie e produzioni documentali)
1. Se lattore non si costituisce nel termine di cui allarticolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dellarticolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccepire lestinzione del processo e depositare istanza di fissazione delludienza; altrimenti, procede a norma dellarticolo 4, comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dellarticolo 2, comma 1, lett. c), ovvero dellarticolo 3, comma 2, lattore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dellarticolo 6, ovvero depositare istanza di fissazione delludienza; in questultimo caso i fatti affermati dallattore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce allattore giuramento suppletorio.
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, listanza di fissazione delludienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dellavvenuto deposito dell istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, linosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è rilevabile ad istanza della parte che vi abbia interesse.
5. Nel decreto di fissazione delludienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma linammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili dufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dallattore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Art. 14
(Interventi autonomi)
1. Salvo che sia effettuato per lintegrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dellarticolo 107 del codice di procedura civile, lintervento di terzi a norma dellarticolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dellarticolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione delludienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dellintervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dellarticolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in questultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dellistanza di fissazione delludienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.
Art. 15
(Intervento adesivo dipendente)
1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dellistanza di fissazione delludienza, ma non può compiere atti che, al momento dellintervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dellarticolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato allimpugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.
Art. 16
(Udienza di discussione della causa)
1. Se nessuna delle parti costituite compare alludienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Quando nel decreto è contenuto linvito alle parti a comparire di persona, il giudice le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per lesecuzione di obblighi di fare e non fare.
3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il Presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche.
4. Esaurita la discussione, il Tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi allassunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili dufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dellarticolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
5. La decisione è emessa a norma dellarticolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.
6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dallarticolo 1 il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa ludienza per la prosecuzione del giudizio; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate.
Art. 17
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)
1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dellatto a mezzo fax;
b) con trasmissione dellatto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sulloriginale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
CAPO II
Del procedimento di primo grado davanti al Tribunale in composizione monocratica
Art. 18
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio)
1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in composizione monocratica.
2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal Presidente del Tribunale a norma dellarticolo 12.
Capo III
Del procedimento sommario di cognizione
Art. 19
(Ambito di applicazione. Procedimento)
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui allarticolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.
2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima delludienza, il giudice designato, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Lordinanza costituisce titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale.
3. Il giudice, se ritiene che loggetto della causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, assegna allattore i termini di cui allarticolo 6.
4. Avverso lordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla Corte di appello nelle forme di cui allarticolo 20.
5. Allordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui allarticolo 2909 del codice civile.
CAPO IV
Del procedimento in grado di appello
Art. 20
(Forma dellappello)
1. Lappello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Se lappellante non si costituisce in termini, lappello è dichiarato improcedibile, su istanza dellappellato che si sia tempestivamente costituito.
4. Lappello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dellarticolo 360 del codice di procedura civile.
Art. 21
(Interventi in appello)
1. Fermo quanto disposto dallarticolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in grado di appello è ammesso altresì lintervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.
Art. 22
(Inattività delle parti)
1. Se nessuna delle parti compare alludienza, la Corte dappello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23
(Provvedimenti cautelari anteriori alla causa)
1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti durgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica larticolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.
2. Il giudice designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell ordinanza di accoglimento, esaurita leventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, listante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di procedura civile. Lestinzione del giudizio di merito non determina linefficacia della misura cautelare.
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dellarticolo 669-terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
6. In nessun caso lautorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 24
(Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato)
1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice designato per la trattazione del merito a norma dellarticolo 18, comma 2; altrimenti, il Presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui allarticolo 12, con lo stesso decreto che fissa ludienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dellarticolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso, lestinzione del giudizio di merito non determina linefficacia dei provvedimenti durgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4. Alludienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.
5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa ludienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
6. La sentenza è pronunciata a norma dellarticolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.
8. L istanza di sospensione proposta a norma dellarticolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dellistanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.
TITOLO IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 25
(Forma dellatto introduttivo e giudice competente )
1. Listanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata presso lufficio di questultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale.
Art. 26
(Forma ed efficacia del provvedimento)
1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dalludienza.
2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dellistanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.
4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.
Art. 27
(Reclamo)
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso allorgano collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte dappello, che pronuncia anchessa in camera di consiglio.
3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche dufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.
4. Il reclamo non sospende lesecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio , in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.
CAPO II
Del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola
Art. 28
(Fissazione delludienza per laudizione della parte)
1. Il presidente del tribunale designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi lopportunità, fissa udienza per laudizione dellistante.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adìto e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.
3. Nel corso delludienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare listante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare listanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.
Art. 29
(Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
SEZIONE II
Del procedimento in confronto di piu parti
Art. 30
(Fissazione delludienza e notificazione alle parti resistenti)
1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto ludienza per laudizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.
2. Alludienza il collegio assume, anche dufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.
Art. 31
(Pronuncia con decreto)
1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sullistanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, ludienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.
2. Alludienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.
Art. 32
(Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario)
1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delludienza di cui allarticolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa allistante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dellatto di citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4. Laccertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dellapprovazione o dellautorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso latto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.
Art. 33
(Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter, quarto comma, 2500- novies, terzo comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
TITOLO V
DELLARBITRATO
Art. 34
(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)
1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dellarticolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dellaccettazione dellincarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda lintervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
6. Le modifiche dellatto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 35
(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui allarticolo 34, lintervento di terzi a norma dellarticolo 105 del codice di procedura civile è ammesso fino alla prima udienza di trattazione, nonché lintervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice. Si applica larticolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica larticolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per larbitrato internazionale dallarticolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dellarticolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dellefficacia della delibera.
Art. 36
(Decisione secondo diritto)
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dellarticolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando loggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.
Art. 37
(Risoluzione di contrasti sulla gestione di società)
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso.
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dellarticolo 1349, comma secondo, del codice civile.
TITOLO VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38
(Organismi di conciliazione)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui allarticolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dellelenco e la sua revisione, liscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dellarticolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere liscrizione di tali organismi nel registro.
3. Lorganismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per lapprovazione a norma dellarticolo 39.
Art. 39
(Imposte e spese. Esenzione fiscale)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dallimposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti lammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per lapprovazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.
4. Lammontare dellindennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dallIstituto nazionale di statistica, dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.
Art. 40
(Procedimento di conciliazione)
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano limparzialità e lidoneità al corretto e sollecito espletamento dellincarico.
2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte allesperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dellinsuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare lavvenuta ricezione, listanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dellarticolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dellorganismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nelleventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dellarticolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dellistanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se listanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, allatto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dellarticolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi delliscrizione dellorganismo di conciliazione nel registro di cui allarticolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede dellorganismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per lespropriazione forzata, per lesecuzione in forma specifica e per liscrizione di ipoteca giudiziale.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
(Disciplina transitoria)
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque larticolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate, a norma dellarticolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica larticolo 34, comma 5.
Art. 42
(Disposizioni finali)
1. Il Ministero della Giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei Tribunali, delle Corti dappello e della Corte suprema di cassazione.
2. Il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte dappello e il Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero delleconomia e delle finanze.
3. Nellintervento del Procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dellarticolo 93, primo comma, n.1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione.
Art. 43
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.