Sistema della responsabilità civile

e danno esistenziale

Indice

1. Il danno non patrimoniale
2. Il danno esistenziale come danno derivante da lesione dei diritti della personalità
3. Danno esistenziale e danno morale
4. Danno esistenziale e danno biologico
5. Le manifestazioni di danno esistenziale individuate dalla giurisprudenza
6. Danno esistenziale delle persone giuridiche

1. Il danno non patrimoniale

Il termine danno assume nell'ambito della responsabilità aquiliana un significato anfibologico: da un lato esso rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (lesione di un interesse), dall'altro integra l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria e dunque si connota quale sanzione, quale effetto dell'illecito, corrispondente all'ammanco di utilità subito dal soggetto passivo.
Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato ma che costituisce, pur sempre, un interesse direttamente protetto dall'ordinamento ed in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati.
Il danno risarcibile non si identifica in qualunque lesione materiale e naturalistica patita dalla vittima, ma dipende dalle scelte di valore operate dall'ordinamento giuridico nella selezione degli interessi protetti e delle conseguenze pregiudizievoli economicamente rilevanti.
Una prima opzione interpretativa tende ad ampliare la nozione di patrimonio per tutelare i valori della persona, includendovi ogni valore e utilità economica di cui il danneggiato possa disporre.
Tale impostazione avrebbe un suo fondamento se si accedesse ad una concezione di danno non patrimoniale, quale quella enunciata dall'art. 2059 c.c., in cui vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi, quei danni arrecanti un dolore morale alla vittima ed in nessun modo riguardanti il patrimonio, escludendosi così a priori la distinzione fra danno morale e danno non patrimoniale.
Diversamente, superando l'equazione danno non patrimoniale - danno morale, sottolineandosi la maggiore latitudine da attribuire al primo, si potrebbe propendere per una configurazione di danno comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaristica basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, bensì di riparazione.
La giurisprudenza ha seguito questa seconda strada ridisegnando l'intero sistema di responsabilità civile fino alla enucleazione del danno esistenziale, la cui funzione dovrebbe essere quella di coprire uno spazio vuoto, ovvero una intera area di danni attualmente privi di tutela risarcitoria,  non catalogabili nella tricotomia danno biologico-danno morale-danno patrimoniale, propria ormai del nostro sistema risarcitorio.
Il lento cammino, che ha condotto alla espansione dell'ambito del danno risarcibile, ha avuto la sua tappa fondamentale nell'individuazione e, specialmente, nell'attribuzione di tutela alla figura del danno biologico. Tralasciando le disquisizioni inerenti alla qualificazione di questa tipologia di danno, il punto di partenza nella ricostruzione giurisprudenziale è certamente la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale.
In essa si distingue da un canto il fatto costitutivo dell'illecito civile extracontrattuale e dall'altro le conseguenze, in senso proprio, dannose del fatto stesso.
Quest'ultimo si compone, oltreché del comportamento (l'illecito è, anzitutto, atto) anche dell'evento e del nesso di causalità che lega il comportamento all'evento. Ogni danno è, in senso ampio, conseguenza: anche l'evento dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell'atto, del comportamento illecito. Tuttavia vale distinguere, anche in diritto privato (specie a seguito del riconoscimento di diritti, inviolabili costituzionalmente, validi anche nei rapporti tra privati) l'evento materiale, naturalistico (che, pur essendo conseguenza del comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto) dalle conseguenze dannose, in senso proprio, di quest'ultimo, legate all'intero fatto illecito (e quindi anche all'evento) da un ulteriore nesso di causalità. Non esiste comportamento senza evento: il primo è momento dinamico ed il secondo momento statico del fatto costitutivo dell'illecito.
Da quest'ultimo vanno nettamente distinte le conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito, causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità. Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. La menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologica integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. 
Consegue a questa ricostruzione che la lesione giuridica al bene salute si concreta nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito e, pertanto, va esclusivamente provato che la menomazione bio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le attività extra-lavorative. Invece, il danno morale subiettivo si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, esso è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo. Afferma, inoltre, la Corte che il riconoscimento del diritto alla salute (pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato) non è senza conseguenza in ordine ai collegamenti tra lo stesso art. 32, 1° comma della Costituzione e l'art. 2043 c.c: l'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, 1° comma della Costituzione e 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima.
Se la Corte Costituzionale, affermata l'autonoma tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, ne ha garantito dal combinato disposto tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 della Costituzione la risarcibilità del danno alla salute prima di quelli in senso stretto patrimoniali, secondo l'ormai nota formula del danno-evento, non si vede perché non debba essere risarcito il danno da lesione di altri diritti secondo questo modello (in questo caso l'art. 2043 c.c. sarà da ricollegarsi direttamente all'art. 2 Cost., fondamento del diritto in questione).
Il sintagma danno ingiusto, quindi, collegherebbe l'art. 2043 c.c. alla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante che assuma una sua giusta collocazione nella gerarchia dei valori costituzionali, la cui lesione costituirà un danno ingiusto, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2 Cost.: ad argomentare diversamente sarebbe palese la disparità di trattamento per due posizioni ugualmente garantite.

2. Il danno esistenziale come danno derivante da lesione dei diritti della personalità

Il clima di crescente interesse verso la figura del danno esistenziale trova un ideale sbocco nell'imprimatur dato dalla Cassazione secondo la quale:
la vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali impone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c. (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti di incostituzionalità), "in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori", nel senso appunto che quella norma sia "idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito", attraverso "il risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse".
Il citato art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e ss. Costituzione, va così "necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana".
Per cui - essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente, operanti "anche nei rapporti tra privati" (cd. "drittwirkung") - "non è ipotizzabile limite alla risarcibilità", della correlativa lesione, "per sé considerata" (n. 184/1986 cit.), ai sensi dell'art. 2043 c.c.: riconoscendo all'attore il ristoro del danno (non già "morale" da illecito penale, ma) da lesione in sé di suoi diritti fondamentali, in conseguenza della riferita condotta del suo genitore.
La via da seguire sembra, allora, quella di valorizzare il valore uomo assorbendone la categoria del danno biologico, nella consapevolezza che "non di sola salute vive l'uomo"  sicché il danno esistenziale rivendica la risarcibilità delle conseguenze non patrimoniali della lesione di qualsiasi interesse (non solo della salute) giuridicamente rilevante per la persona.
In altri termini, il danno esistenziale investe la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali: ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, appare meritevole di risarcimento, è ciò, anche se non corrisponde al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima.
Superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. (…)
La considerazione del diritto alla reputazione quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art. 2 Cost.: inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3/2/1994, n. 13).
Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della personalità (in questo senso v. Cass. 7/2/1996, n. 978; Cass. n. 5658/1998), aiuta a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.
Nell'ambito di questa concezione monistica dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto.
Sennonché una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato, come osserva la Corte cost. 27/10/1994 n. 372, sia pure in tema di danno biologico.
Ciò, pur costituendo un più esatto inquadramento dogmatico degli schemi operativi del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di valori assoluti della persona umana, in quanto tale, poiché non viene risarcito il fatto di lesione in sé (cioè, l'evento) ma la riduzione (o la perdita) di tale valore, che l'evento lesivo ha prodotto, non contraddice il principio che detto danno è in re ipsa. Infatti con detta formula non si intende dire che viene risarcita la lesione in sé e non la perdita o diminuzione del valore leso, secondo gli schemi operativi della conseguenzialità giuridica che, fissati dall'art. 1223 c.c., sono applicabili anche in tema di responsabilità aquiliana, giusto il rinvio a detta norma operato dall'art. 2056 c.c.
Si intende solo dire che, provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. In altri termini non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e conseguenziale perdita o diminuzione della stessa, ma solo che provata la prima risulta provata anche la seconda.
Trattasi, cioè di una formula sintetica per quanto dogmaticamente probabilmente inesatta, molto simile a quella che, soprattutto in passato, si è adottata in materia penale in tema di dolus in re ipsa per alcune specie di reato (soprattutto in tema di falso). Per quanto anche lì l'espressione non fosse dogmaticamente esatta e fu, sotto questo profilo, oggetto di accese critiche, in effetti non si voleva con essa significare che l'elemento soggettivo doloso scomparisse nella sola esistenza del fatto cosciente e volontario, ma che, provato questo, risultava provato anche il dolo, pur rimanendo lo stesso ontologicamente differente, giusto quanto previsto dall'art. 43 c.p., dalla mera coscienza e volontarietà del fatto.
Il nodo da sciogliere, allora, sembra quello dell'esatta collocazione del danno esistenziale, se fra il danno-evento o fra il danno-conseguenza. Pur a fronte della (ancora) non chiara distinzione fra i due, possiamo affermare, partendo dal presupposto che la lesione del bene è strettamente concatenata con le attività realizzatrici, che la lesione in sé del bene-valore comporterà l'attrazione del danno nel danno-evento, l'incidenza sulle attività realizzatrici nel danno-conseguenza. Questa prospettiva rinverrebbe la sua esattezza anche sul piano probatorio allorquando la lesione in sé del bene-valore non richiederebbe all'attore la prova dell'incidenza negativa (se non la rilevanza del bene) con la difficoltà della prova (del quantum ?) di tale lesione; differentemente questi dovrà provare l'incidenza di tale lesione sulle proprie attività realizzatrici a- reddituali, in caso contrario infatti ci troveremmo di fronte al classico danno patrimoniale.
Il danno esistenziale, proprio perché sussiste a prescindere da lesioni concrete, ha consistenza al di là di un'incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del danno patrimoniale) e sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti.
In ordine al problema della valutabilità di tale danno, la giurisprudenza ritiene che il ricorso all'equità, ex art. 1126 c.c., costituisca il metodo maggiormente praticabile di determinazione quantitativa del danno esistenziale risarcibile: il ricorso all'equità, peraltro, non solo appare possibile e lecito, alla luce della citata fonte normativa, ma stante la particolare natura del danno risarcibile, oltremodo opportuno, prendendo in considerazione tutte le specificità del caso concreto (qualità dell'interesse violato, ripercussioni sulla vita della vittima, eventuali costi da sostenere per superare o, comunque circoscrivere, le conseguenze dell'illecito, ecc.).
Il danno esistenziale "si allontana" così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza, per valorizzare i costi del ripristino. Certo questi hanno valenza economica e si inseriscono nel danno-conseguenza, ma sono tutt'uno con l'evento lesione, quale anello precedente della catena causale, cui seguono le attività realizzatrici che risultano compromesse.
La categoria del danno esistenziale finirebbe così anche con il risolvere il problema della gestione dei danni riflessi dei familiari delle vittime.
Il danno esistenziale - consistente, come detto, nell'alterazione della quotidianità non solo della vittima "diretta" dell'illecito - può caratterizzarsi anche come danno diretto ed immediato causalmente riferibile, sul piano giuridico, allo stesso illecito di cui è stata vittima una diversa persona (in questo senso: Cass. 02.02.2001 n. 1516, in AGCSS, 2001, 282). Anche i prossimi congiunti di una persona gravemente offesa da un reato possano subire danni diretti ed immediati "causalmente riferibili, sul piano giuridico, allo stesso illecito di cui è stata vittima una persona diversa".
Ciò detto, ben numerosi possono essere gli illeciti di natura civile e penale che possono dare origine al risarcimento del danno esistenziale: trasmissione di malattie, discriminazioni sessuali o religiose, costrizione alla prostituzione, abusi sessuali, furto o danneggiamento di oggetti particolarmente cari, lesione del diritto alla riservatezza, disastri ambientali, danni da vacanza rovinata, lesioni alla riservatezza e all'onore, danni conseguenti a lesioni di un congiunto, ecc.

3. Danno esistenziale e danno morale

Il punto focale è distinguere il danno esistenziale dal danno morale: il primo non ha nulla a che vedere con le lacrime, le sofferenze, i dolori, i patemi d'animo. Il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente. Esso può essere teleologicamente inteso come la giusta reazione ai profondi cambiamenti subiti, al di fuori dei danni patrimoniali.
Differentemente nel danno morale i profili patrimoniali non sussistono se non limitatamente all'esborso patrimoniale, discostandosi la sua funzione dal carattere risarcitorio (danno patrimoniale), ripristinatorio (danno esistenziale), per assurgere ad un carattere latamente affittivo.  Particolare rilievo merita la riflessione operata dalla Corte Costituzionale la quale ha affermato che, mentre il danno morale si esaurirebbe "in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte", il danno psichico altro non sarebbe che "il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo" e che degenera in un "trauma fisico o psichico". Sembrerebbe indubbio che la ricostruzione operata dalla Consulta con la sentenza in esame abbia finito con il ridimensionare il quadro dei danni risarcibili.  La Consulta bloccando per un verso l'espansione del danno biologico e circoscrivendo, per altro verso, i contenuti del danno morale - nei termini sopra precisati - ha di fatto contribuito a creare una vera e propria zona grigia di confine tra il danno biologico ed il danno morale.
Ed è proprio in questo contesto che ha trovato ingresso giurisprudenziale la figura del c.d. danno esistenziale peraltro già da qualche anno delineata e proposta dalla più attenta dottrina del settore - e che ha avuto il suo primo ed esplicito riconoscimento dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7713 del 7/6/2000. Ebbene, con tale termine si intende qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona.
Il danno esistenziale, in buona sostanza, altro non è che la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali. Ovvero, ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, appare meritevole di risarcimento; è ciò anche se non corrisponde al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima.
Tale particolare categoria di danno è risarcibile - se di natura extracontrattuale - ex art. 2043 c.c. e si pone come terzo rispetto al danno patrimoniale ed a quello morale (pur condividendo con quest'ultimo la caratteristica della non patrimonialità).
Ciò detto, occorre ulteriormente specificare - onde evitare di incorrere in possibili confusioni e sovrapposizioni concettuali e contenutistiche - la distinzione che insiste tra il danno esistenziale di origine psichica ed il danno morale in senso stretto.
Ed invero, il c.d. danno esistenziale di origine psichica consiste in tutte le alterazioni, generate dalla malattia mentale, della vita quotidiana della vittima in tutte le sue componenti relazionali (impossibilità di agire, interagire, parlare, camminare, stare in compagnia, ecc.), mentre il danno morale appartiene alla sfera interiore di chi ha subito il torto.

4. Danno esistenziale e danno biologico

Nel corso del tempo,  si è progressivamente ritenuto di fare rientrare nell'alveo del danno biologico - pur di fatto mantenendo una loro autonomia concettuale rilevante, in special modo, in sede di liquidazione del danno - una sequela di figure risarcitorie, già in precedenza elaborate, tra le quali: il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno alla vita sessuale, l'incapacità lavorativa generica, ecc. (c.d "fenomeno dell'assorbimento").
Nel contempo, al citato fenomeno dell'assorbimento si è andata delineando l'espansione del concetto giuridico di danno alla salute, con un progressivo allargamento del danno biologico ben al di là della sua matrice medico-legale. Ed invero, al fine di assicurare la tutela di alcuni aspetti esistenziali della vita dei singoli danneggiati, che sarebbero invero rimasti al di fuori della tutela assicurativa dall'art. 2059 c.c., si è cercato di estendere il concetto di danno biologico oltre i suoi contenuti definitori tipici, individuando la sussistenza di siffatta categoria pur in assenza di una patologia fisica o psichica accertata, finendo di fatto con il farla coincidere con quella del danno alla salute.  In realtà, la persona nella sua componente biologica, non esaurisce il complesso di beni su cui si fonda l'esistenza umana, così come non in tutti gli illeciti sarà sempre ravvisabile un danno, che interessi aspetti medico legali. A questo proposito si può osservare che la serenità familiare, la autodeterminazione sessuale, la personalità, tanto per fare degli esempi, sono beni che possono essere lesi senza che sia compromessa la validità biologica della vittima, od -all'opposto- la cui lesione può sussistere accanto a quella del bene salute. 
In realtà, la bipartizione danno patrimoniale-danno morale poteva apparire angusta, talvolta anche l'inclusione del danno biologico può non risultare esaustiva: un fatto-evento causato da terzi può rivelarsi dannoso quand'anche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dell'integrità fisio-psichica, sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilità realizzative della persona umana: ad essere, dunque, leso dalla condotta in questione è il diritto allo svolgimento della personalità umana, considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale.
Da quanto detto si desume che il danno esistenziale copre tutte quelle lesioni che, non riconducibili a danni patrimoniali o biologici in senso stretto, insistono su interessi giuridicamente protetti e meritevoli di tutela all'interno del nostro ordinamento.
A differenza del danno psichico, che è una patologia e quindi rientra indubbiamente nell'ambito del danno biologico, sia che costituisca danno autonomo o sia invece una conseguenza di una patologia fisica, il danno esistenziale si manifesta in rinunce ad attività quotidiane di qualsiasi genere, in compromissioni delle proprie sfere di esplicazione personale, insomma in quel non facere che costituisce il presupposto delle perdite di utilità quotidiane. In relazione al danno morale, invece, non è necessario provare la sussistenza di una malattia psichica, ma è sufficiente dare dimostrazione, anche tramite criteri presuntivi, del turbamento e delle sofferenze dell'animo, con questo di particolare: per distinguere tra danno morale e danno psichico non può costituire elemento valido la durata nel tempo, data appunto la configurabilità di patologie temporanee. 
In alcune riflessioni giurisprudenziali il danno biologico viene considerato una delle possibili sfaccettature (insieme al danno estetico, alla vita di relazione, al danno psichico e via dicendo) del danno esistenziale, assurto a categoria generale ed onnicomprensiva di danno alla persona.
All'interno del danno esistenziale possono comunque distinguersi il danno esistenziale puro ed il danno biologico-esistenziale: anche nella sfera esistenziale, infatti, possono essere presenti componenti "biologiche". Ciò accadrà qualora la limitazione all'attività realizzatrice della propria persona sia non l'immediata conseguenza dell'illecito (ho subito l'illecito e quindi non posso fare più: danno esistenziale puro), ma la conseguenza "mediata" dall'aspetto biologico (sto male) conseguente l'illecito (sto male a causa dell'illecito subito e quindi non posso fare più), in una visione cioè dinamica.
Le possibili voci riconducibili a simili categorie sono decisamente ampie, e si incentrano nella lesione della sfera ontologico-esistenziale, senza interessare aspetti medico legali, pur se talune figure possono presentare una duplice valenza - con aspetti rientranti in parte nel danno esistenziale, in parte nel danno biologico- o, come visto, essere legate per via mediata al danno biologico (gli illeciti risarcibili sotto la categoria del danno esistenziale, pertanto, e con un'elencazione non esaustiva, sono riconducibili a manifestazioni di "mobbing", trasmissione di malattie, discriminazioni razziali, sessuali o religiose, uccisione di animali significativi per l'individuo, sequestro di persona, costrizione alla prostituzione, violazione del diritto alla riservatezza, induzione o agevolazione del consumo di droga, abusi sessuali, furto o danneggiamento di oggetti particolarmente cari, plagio da parte di sette o santoni, molestie sul lavoro, ingiustizie e vessazioni in ambito scolastico/universitario, abbandono di persone incapaci, ecc.).
In tali illeciti, infatti, oltre alle tradizionali voci di danno già riconosciute e rinvenibili caso per caso, possono facilmente individuarsi tipologie di lesioni più correttamente riferibili alla sfera esistenziale. 
Non bisogna, tuttavia, dimenticare che, a differenza del danno biologico - il quale identificandosi nella concreta lesione suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere provato unicamente con riferimento all'entità, ai fini risarcitori - il danno esistenziale, pur qualificato "lesione in sé", deve essere specificamente provato nei suoi stessi presupposti; può sussistere, come si è cercato di chiarire, anche in mancanza di una lesione, e presentarsi, anzi, come esclusiva ed unica conseguenza del fatto che si assume lesivo. Non solo ma in termini di politica del diritto sembra auspicabile che i rapporti fra danno biologico e danno esistenziale nell'ambito della categoria dogmatica del danno alla persona vadano meglio risistemati solo con una chiara presa di coscienza del danno esistenziale, pena la messa in discussione delle ormai più che ventennali certezze in tema di danno biologico.
Certo l'approccio che focalizza l'attenzione sul danno-evento garantisce una condanna risarcitoria per il semplice fatto che un interesse giuridicamente rilevante sia stato leso, comportando, quindi, per l'attore, in sede probatoria, una notevole semplificazione, ma nello stesso tempo non vengono scongiurati i rischi di appiattimento che sono insiti nel fatto stesso di una gabbia immaginata a priori; Se la categoria del danno-evento sembra essere consona al danno biologico, che punta alla riparazione della violazione in sé della salute, sembrerebbe opportuno valutarsi anche un approccio consequenzialisitico in relazione al danno esistenziale, per poi meglio valutarsi l'incidenza anche sulle altre attività realizzatrici della persona. Tuttavia, la giurisprudenza ha avvertito un disagio nel fornire una definizione così ampia:
si rischia lungo questa via di ampliare indefinitamente le frontiere del danno risarcibile, già arricchito giurisprudenzialmente dalla funzione solidaristica riconosciuta al danno alla salute e ora innervato da una funzione satisfattivo-punitiva non ben circoscritta nel nostro ordinamento. L'inconveniente non può però giustificare l'omissione o la riduzione di tutela, se all'interno del sistema si possa rinvenire una clausola generale che ne consenta l'adeguamento a valori ormai pacificamente emersi.
In definitiva, è sufficiente che gli organi giurisprudenziali esercitino con prudente autocontrollo la verifica circa la sussistenza della lesione, la sua afflittività, l'eventuale riparazione ottenuta per via alternativa (con gli strumenti della rettifica o dell'inibitoria), per poter senza timore dare ingresso alla tutela risarcitoria.
Giova comunque ricordare che -secondo parte della Dottrina- l'art. 10 c.c. contempla il risarcimento del danno per violazione del diritto all'immagine, prescindendo dal binomio patrimonialità-non patrimonialità, ditalché sarebbe restrittivo un orientamento che negasse il risarcimento nel caso di impossibilità di specifica prova di un danno emergente o di un lucro cessante.

5. Le manifestazioni di danno esistenziale individuate dalla giurisprudenza

La stessa consapevolezza del valore persona si rinviene in molteplici pronunce di merito. In particolare, partendo dal presupposto che la tripartizione classica del danno ingiusto sia inadeguata ed insufficiente a rappresentare la complessità e la rilevanza dei legami e dei rapporti che si esplicano nel consortium familiare che certamente non possono essere inquadrati esclusivamente in un'ottica strettamente patrimoniale, né in una ricreata sub specie di danno alla vita di relazione, che la giurisprudenza ha configurato come componente interna del danno biologico e che, comunque, nell'ambito di una compromissione nei rapporti familiari coinvolgenti aspetti esistenziali di diverso genere, attribuirebbe rilevanza solo ai nocumenti riflettenti la sfera esterna dei rapporti sociali. Viene nuovamente valorizzata la clausola aperta dell'art. 2 della Costituzione nella consapevolezza dei limiti delle tre voci che costituiscono la tripartizione classica del danno ingiusto, evitando di incappare nel buco nero dei danni patrimoniali indiretti, consci che in tale categoria non possono essere ricomprese tutte quelle ripercussioni che non costituiscono un effetto economico negativo sul patrimonio.
Deve essere ricordato ancora il danno derivante da immissioni rumorose intollerabili (oltre che di fumi, odori sgradevoli, polvere di vernice) che non va qualificato come danno biologico in quanto non comporta un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia, ma causa un'alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, alterando le normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione, ecc. Trattasi di danno esistenziale, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo, quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare e non, che si traducono nella lesione della serenità personale, cui ciascun soggetto ha diritto sia nell'ambito lavorativo, sia, a maggior ragione, nell'ambito familiare. A causa della lesione della sfera psichica del soggetto si alterano, in misura più o meno rilevante, i rapporti familiari sociali, culturali, affettivi e nei casi più gravi può anche insorgere una vera e propria malattia psichica; solamente in tal caso, il danno va qualificato come biologico in senso stretto. Perché possa ravvisarsi il danno esistenziale, occorre che sussistano le seguenti condizioni: ingiustizia del danno secondo gli usuali parametri dell'art. 2043 c.c.; nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose; consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno.
Il danno alla vita di relazione, così, rivive come danno patrimoniale indiretto: la compromissione peggiorativa del danneggiato sarebbe risarcibile non in quanto tale, bensì solo quando sia in grado di incidere sull'esplicazione delle normali attività, di per sé legate al regolare svolgimento dei rapporti sociali e delle attività ricreative: e se la attività lavorativa manca o è di difficile quantificazione, o meglio, la lesione del diritto alla identità personale non va immediatamente a comprometterla, si ricorrerà alla generica compromissione della "capacità di concorrenza", come elaborata per il danno alla vita di relazione.
Così, pur nella consapevolezza che concedere danni patrimoniali in base ad un criterio di natura presuntiva rivela la sua fragile natura di fictio, questa è sembrata alla giurisprudenza di merito la via più consona per tutelare i diritti inviolabili della personalità garantiti costituzionalmente e riconosciuti dal diritto vivente.
Le possibili voci riconducibili a simili categorie sono decisamente ampie, e si incentrano nella lesione della sfera ontologico-esistenziale, senza interessare aspetti medico legali, pur se talune figure possono presentare una duplice valenza - con aspetti rientranti in parte nel danno esistenziale, in parte nel danno biologico - o, come visto, essere legate per via mediata al danno biologico. Al danno esistenziale vanno poi ricondotte anche altre figure di danno già riconosciute dalla giurisprudenza: tra queste si evidenziano il danno alla vita di relazione, il danno alla serenità familiare, il danno alla serenità sessuale, con esclusione degli aspetti medico legali afferenti al danno biologico. Esse infatti non possono essere ricondotte alla figura del danno patrimoniale, neanche sub specie del danno indiretto, posto che la loro natura appare evidentemente diversa, pur essendo suscettibili di una valutazione patrimoniale. Né possono essere ricondotte al danno morale in senso stretto (risarcibile, ex art. 2059 cc), o al danno biologico (interessante aspetti medico-legali, anche se, con riferimento a quest'ultima figura, si è detto, potranno esservi interferenze).
Sono molteplici le manifestazioni esistenziali della persona suscettibili di essere lese e risarcite alla stregua di danno esistenziale. La giurisprudenza ne ha individuate già molte ma la casistica è destinata sicuramente ad essere ampliata. In una pronuncia è stato ritenuto che il diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro coniuge è diritto inerente alla persona: un diritto riguardante, ed avente per contenuto, un modo di essere, un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell'ambito della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, formazione sociale ove si svolge la personalità dell'uomo, i cui diritti inviolabili sono costituzionalmente riconosciuti e garantiti. Come tale, in quanto diritto della persona, in un aspetto del suo essere e svolgersi nella famiglia, va equiparato al diritto alla salute, quale diritto della persona all'integrità fisio-psichica. E come tale diritto, ove sia leso dal fatto doloso o colposo di un terzo, che, causando all'altro coniuge l'impossibilità dei rapporti sessuali, lo abbia soppresso, è, allo stesso modo, risarcibile: quale danno che non è né patrimoniale né non patrimoniale, bensì menomazione del modo di essere e di svolgimento della persona, in quell'aspetto, di per sé, ed in quel modo riparabile.
Deve essere, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "Il comportamento doloso o colposo del terzo che cagiona ad una persona coniugata l'impossibilità dei rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo, sopprimendolo, del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. La soppressione del diritto, menomando la persona del coniuge, nel suo modo di essere e nel suo svolgimento nella famiglia, è di per sé risarcibile, quale modo di riparazione della lesione di quel diritto della persona, qualificabile come danno che non è né patrimoniale (art. 2056 c.c., in relazione all'art. 1223 dello stesso codice) né non patrimoniale (art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p.), comunque rientrante nella previsione dell'art. 2043 c.c.".
Anche gli scompensi sofferti da un prestatore di lavoro il quale rimanga vittima di un licenziamento ingiurioso sono stati ritenuti dai Giudici di merito danno esistenziale: il "fenomeno" licenziamento, per altro (ed al di là della fondatezza e liceità dello stesso) è di per sé evento gravemente destabilizzante della persona per le grandi e molteplici conseguenze che esso comporta: perdita di guadagno, di professionalità di relazioni interpersonali, di ruolo sociale (anche all'interno del più circoscritto ambito familiare), di proiezioni per il futuro.
Un tale avvenimento si connota di effetti ancora più devastanti qualora intervenuto con modalità e motivazioni di per sé violente e lesive, ingiuste e/o ridicolizzanti.
A tale proposito una giurisprudenza anche recente ha elaborato la nozione di "licenziamento ingiurioso", ossia quello che venga perpetrato appunto con metodi disonoranti che comportano umiliazione, annichilimento morale, ecc.
Non ogni licenziamento illegittimo, benché produttivo di danno (ivi compreso il danno biologico), viene posto in essere in maniera oltraggiosa ed insolente. Al contrario, è in re ipsa il maggiore e diverso danno che quest'ultimo tipo di licenziamento provoca in una persona, sia nella sfera della salute (fisica e psichica) che dei sentimenti.
Tale tipo di danno viene considerato danno non patrimoniale, e viene riscontrato: " … nei casi in cui il provvedimento espulsivo, per la forma e la modalità della sua adozione e per le conseguenze morali e sociali che ne derivano, rappresenti un atto "ingiurioso", cioè lesivo del decoro, della dignità o dell'onore del lavoratore licenziato. Tale carattere di ingiuriosità del licenziamento non si identifica con la mera mancanza di giustificazione dello stesso e va rigorosamente provato da chi lo adduce che deve altresì dimostrare l' "an" e il "quantum" del pregiudizio lamentato". (Cass., sez. lav., 1.7.97 n. 5850), ed anche: " Purché sussista il carattere ingiurioso del licenziamento non è sufficiente il mero difetto di giustificazione dello stesso, ma occorre la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, da parte del lavoratore sul quale incombe il relativo onere in applicazione del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. che il licenziamento, per le forme usate o per altre peculiarità, abbia cagionato al prestatore un danno ingiusto lesivo cioè dell'onore, del decoro o di altro bene giuridico che ecceda, tuttavia, le normali conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi licenziamento, anche ingiustificato". ( Cass. 7.2.94 n.1219).
Negli illeciti risarcibili sotto la categoria del danno esistenziale sono riconducibili, inoltre, manifestazioni di "mobbing". Non a caso il mobbing è stato definito violenza morale e non a caso il danno esistenziale appare particolarmente congeniale a tale situazione. È la qualità della vita del lavoratore mobbizzato a risentirne principalmente, con tutte le conseguenze anche nell'ambito familiare (si pensi al doppio mobbing del quale si è parlato in precedenza).
Una volta qualificato come danno esistenziale quello che può risultare da una condotta mobbizzante vediamo di precisarne i contorni negli aspetti salienti con riferimento al profilo della definizione della natura del risarcimento richiesto.
Posto che all'origine della responsabilità datoriale si può cercare la strada della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. o quella del danno aquiliano, ex art.2043 c.c., ci si deve chiedere astrattamente in quale delle due caselle collocare le conseguenze risarcitorie della nuova figura del danno esistenziale, ovviamente questo nel caso in cui il danneggiato sia un lavoratore.
Differenza di non poco conto tenendo presente il diverso regime di onere della prova ed il diverso termine prescrizionale, solo per indicare due differenze più eclatanti.
Un'ammirevole e recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (n.5491/2000) ha chiarito che il contenuto dell'obbligo ex art.2087: "non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell'ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all'integrità psicofisica del lavoratore". Si concorda appieno con tale impostazione in sintonia con una lettura complessiva di tutela del lavoratore prevista dal nostro ordinamento già nella sua norma fondamentale. Per altro non deve dimenticarsi che sempre la Corte di Cassazione, nella già ricordata sentenza n. 2569/2001, ha riconosciuto la tutela sia contrattuale che extracontrattuale in caso di diritti attinenti all'integrità psico-fisica del lavoratore e in più in generale agli interessi esistenziali. Da tale considerazione, derivante direttamente dall'obbligo per il datore di lavoro ex art. 2087 di tutelare non solo sotto il profilo antinfortunistico il lavoratore ma in un'ottica complessiva di tutela psicofisica oltre che dal combinato disposto degli art.32 Costituzione e 2043 codice civile, ne consegue che in termini di ripartizione dell'onere probatorio potrà applicarsi il criterio più favorevole al ricorrente, che sicuramente è quello che deriva dalla responsabilità contrattuale.
Spetterà, dunque, al datore di lavoro, se vuole evitare profili di responsabilità ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno esistenziale, dimostrare di avere posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, mentre spetterà al lavoratore, al contrario, come proprio onere probatorio dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro (così espressamente la sentenza della Corte di Cassazione richiamata n.5491/2000 che proprio per tale secondo profilo probatorio non ha accolto il ricorso nel caso esaminato).
Come si può immaginare, i giudici di merito, oltre alle ipotesi già illustrate, hanno costruito un panorama molto vasto di applicazione del danno esistenziale. In particolare: gli inconvenienti sofferti dagli inquilini di un condominio crollato a seguito di una fuga di gas;  il disagio subito da una donna a seguito del comportamento colposo del medico ecografista, il quale non riesca a scoprire che il feto, nel grembo della donna stessa, soffre di gravi malformazioni, sicchè nessun aborto terapeutico avrà luogo, col risultato che la puerpera cadrà poi in uno stato di grave disagio; i malesseri patiti da una coppia di persone a causa delle continue minacce di morte, molestie telefoniche, danneggiamenti, da parte dell'ex convivente di uno dei due.  Ancora il rifiuto da parte della P.A. di accogliere l'istanza di revoca d'ufficio di una contravvenzione, nonostante la palese illegittimità della stessa;  la tardiva attivazione della propria scheda telefonica, l'attesa per un passeggero della partenza dell'aereo senza ricevere alcuna informazione da parte della compagnia aerea. 
Infine, due recenti pronunce giurisprudenziali, partendo dalla considerazione che il danno esistenziale consiste nella lesione di valori assoluti della persona umana in quanto tale - poiché non viene risarcito il fatto di lesione in sé (cioè, l'evento) ma la riduzione (o la perdita) di tale valore, che l'evento lesivo ha prodotto - hanno affermato che per effetto dell'illegittimo protesto di una cambiale o per effetto della falsa comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di notizie negative attinenti al lavoratore può verificarsi sia una lesione alla "reputazione commerciale" ed alla "reputazione professionale del lavoratore", "dalla quale può conseguire un danno patrimoniale (oggetto di risarcimento), sia una lesione alla reputazione del protestato (o del lavoratore n.d.r.) quale persona, dalla quale consegue automaticamente la perdita o riduzione di un valore della persona umana, che dà diritto al risarcimento del danno". 

6. Danno esistenziale delle persone giuridiche

La categoria del danno esistenziale si rivela particolarmente utile, quale strumento di tutela sia della persona fisica sia di quella giuridica, qualificandosi come una categoria che tiene conto (e che supera) i limiti delle tecniche tradizionali di tutela.
A tale riguardo, deve ricordarsi che di posta risarcitoria, quale quella del danno alla salute, in relazione alle persone giuridiche non può nemmeno tenersi conto, data l'incompatibilità, prima logica che giuridica, che lega persona giuridica e danno alla salute. Se si esclude, come è giusto che sia, infatti, la risarcibilità del danno alla salute all'ente immateriale, è opportuno tenere in considerazione un altro proveniente dall'analisi del sistema codicistico, rappresentato dal fatto che l'azionabilità del rimedio risarcitorio trova un gravissimo limite normativo quando l'interesse da risarcire sia non patrimoniale, poiché all'art. 2059 c.c. si richiede che, come visto, la possibilità di ricorrere alla tutela risarcitoria risulti da una apposita previsione di legge. Di fatto, in questo modo ai fini della tutela civile dell'interesse non patrimoniale è necessario che il comportamento lesivo abbia integrato gli estremi di un illecito penale, poiché la norma di legge richiesta dall'art. 2059 c.c. idonea a fondare specificamente la pretesa risarcitoria, viene solitamente ravvisata nell'art. 185 c.p. Se si tiene poi conto del fatto che gli interessi non patrimoniali sono essenzialmente quelli attinenti alla persona, emerge allora con chiarezza che questa sorta di doppio binario del sistema risarcitorio si traduce in una grave limitazione alla tutela civilistica - attuata sia pure attraverso l'inadeguato strumento risarcitorio - dei diritti fondamentali della persona sia fisica che giuridica.
Deve, inoltre, essere ricordato che il divieto di analogia in materia penale potrebbe limitare il risarcimento dello stesso danno morale nei casi in cui sia rinvenibile un illecito civile e non penale incidente su valori della persona, mentre le conseguenze dell'atto illecito vanno apprezzate indipendentemente da una loro, pur possibile, ripercussione sul patrimonio di chi le subisce, rilevando tali riflessi negativi di per sé, nella misura in cui costituiscono conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente rilevante, il che avviene certamente ogni volta che è leso un diritto della personalità. L'ammissibilità giuridica del riconoscimento di diritti della personalità in capo agli enti è ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza.
Una diversa interpretazione è ormai largamente minoritaria, considerata la pacifica rilevanza della soggettività giuridica anche degli enti di fatto che, elaborata sulle intuizioni della dottrina tedesca, è stata recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità. Autorevolmente si è sostenuto che tutti i gruppi organizzati siano essi o non persone giuridiche, sono, ormai, per diritto comune, persone giuridiche.
In relazione alla configurabilità di un danno non patrimoniale in capo a persone giuridiche pubbliche, la giurisprudenza si è espressa nel senso che:
non sia esatto che esso  possa riguardare solo le persone fisiche e non quelle giuridiche. Una nozione adeguata del danno non patrimoniale porta ad escludere che esso vada limitato al solo campo delle sofferenze fisiche o morali mentre devono esservi correttamente inclusi tutti quei danni che non rientrano nella categoria del danno patrimoniale. Può così raffigurarsi anche un danno non patrimoniale diverso dal dolore, riferibile quindi alla persona giuridica, quale il danno che incide sulla reputazione, il danno che deriva dalla divulgazione di segreti o di notizie riservate e simili (…) poiché il danno non patrimoniale  comprende  gli  effetti  lesivi  che  prescindono dalla personalità  giuridica  del  danneggiato,  il  medesimo  è riferibile anche  a enti e persone giuridiche. 
Il danno non patrimoniale, ancorché consistente nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato, costituisce un interesse direttamente protetto dall'ordinamento e in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati. Il danno non patrimoniale, quindi, si caratterizza quale lesione di un bene o diritto immateriale appartenente alla persona giuridica.
Per le persone giuridiche pubbliche si è affermata la riconducibilità al danno esistenziale della lesione all'immagine della P.A. In particolare la Corte dei Conti ha affermato che - come aveva già avuto modo di precisare, tenendo anche conto di quanto affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n° 5668/1997,  il danno in questione non ha nulla a che vedere con il "danno morale" in senso stretto, non attenendo esso alle sofferenze fisiche o morali, di cui le persone giuridiche non sono neanche capaci, ma alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica, quale danno che reca sempre con sé, se non una "diminuzione patrimoniale diretta", pure ipotizzabile (soprattutto con riferimento agli enti pubblici che, operando in regime di mercato, possono subire una contrazione della loro attività direttamente correlabile al discredito arrecato da propri dipendenti o amministratori), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia al ripristino dell'immagine stessa (cfr. sent. nn 501 e n°628/1998).
Affermata per le persone fisiche, la teoria del "danno-evento" è stata poi estesa alle persone giuridiche e quindi alle persone giuridiche pubbliche.
In particolare, quanto a quest'ultime, valorizzando le argomentazioni con le quali la Consulta ha aderito alla concezione del "danno-evento" (ex sent. n°184/1986), il danno all'immagine della P.A. è stato rapportato all'art. 2043 cc, quale "danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo", ex 2 Cost. (cfr. sent. n°628/1998 di questa Sezione).
Disancorato - per tal via- dall'illecito penale, nell'avvertita considerazione "che l'art. 2059 c.c. attiene, per il diritto vivente, al solo danno morale in senso stretto" (cfr. ancora la citata sent. n°628/1998), il danno all'immagine della P.A. ha finito per rappresentare, nell'area delle persone giuridiche pubbliche, una figura emblematica di "danno-evento", così come il danno biologico rappresenta una figura emblematica di "danno-evento" nell'area delle persone fisiche; in realtà, i rispettivi beni-valori lesi (integrità fisica ed immagine dell'ente pubblico), rappresentano quelli di maggior rilievo sociale e di più marcato interesse costituzionale nei rispettivi ambiti di appartenenza ( persone fisiche-persone giuridiche), tanto che per entrambi può parlarsi a ragione di "danno esistenziale".
L'immagine ed il prestigio della persona giuridica pubblica hanno, infatti, un peso notevolissimo nell'ambiente sociale, anche perché indici di esercizio delle pubbliche funzioni effettivamente aderente ai canoni della legalità, del buon andamento e della imparzialità (ex art. 97 Cost.).
Da questo punto di vista, anzi, ben può dirsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici, di "adempire le pubbliche funzioni con disciplina e onore" (ex art. 54 Cost.) in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della P.A..
Nel caso di persone giuridiche pubbliche, la responsabilità civile può coincidere con la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico ex art. 28 Cost. Ma mentre la prima ha, essenzialmente, una funzione risarcitoria e ripristinatoria dello status quo ante, la responsabilità amministrativa, proprio per l'accennato squilibrio tra i danni possibili e le limitate capacità risarcitorie dell'agente, normalmente non ha, o può avere soltanto in parte, una funzione di tal genere ed è in grado di perseguire una funzione essenzialmente dissuasiva. Infatti, l'essenza della responsabilità amministrativa, a differenza di quella civile, consiste nella graduazione della condanna sulla base del grado della colpa dell'agente che risponde solo per dolo o colpa grave.

Avv. Giuseppe Cassano - tratto da www.ergaomnes.it