Sentenza Cassazione, Sez. III^ civile,

20/11/2012 n. 20307

 
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Motivi della decisione
1.- Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla Corte di appello di non avere rilevato la nullità della notificazione dell'atto di appello, disponendone la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., considerato che l'atto non è stato ad essa notificato nel domicilio eletto presso il suo difensore per il giudizio di primo grado, avv. Enrico Graziani, con studio in Corso Garibaldi 27, Paglieta (CH), bensì in Atessa, C. da Piazzano n. 66, luogo con cui essa non ha alcun collegamento, e che l'atto è stato ritirato da certo D.F., non più collaboratore dell'avv. Graziani alla data della notificazione.
Deduce conseguentemente di non avere mai avuto notizia dell'atto di appello, nè della pendenza del successivo giudizio.
2.- Debbono essere preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 e art. 360 c.p.c..
L'art. 366 bis, circa l'obbligo della formulazione dei quesiti, non è applicabile al caso in esame, poichè si tratta di ricorso contro sentenza depositata in Cancelleria il 16 settembre 2005, non soggetta all'applicazione del nuovo art. 366 bis, applicabile solo ai ricorsi contro sentenze pubblicate dopo il 1 marzo 2006 (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).
Quanto ai requisiti di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366 cod. proc. civ., i fatti di causa sono stati esposti in termini sufficientemente chiari. Per di più la decisione richiede la soluzione di questioni processuali, in relazione alle quali la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può direttamente accedere all'esame degli atti e documenti di causa.
3.- Quanto al merito delle censure, il resistente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva, poichè la ricorrente non ha fornito la prova, gravante a suo carico, di non avere avuto notizia della notificazione dell'atto di appello e del conseguente processo, non essendo sufficiente allo scopo la mera deduzione di una causa di irregolarità della notificazione.
4.- L'eccezione è fondata.
Per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.
Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo (Cass. civ. S.U. 22 giugno 2007 n. 14570; Cass. civ. Sez. 5, 5 febbraio 2009 n. 2817). La notificazione è da ritenere inesistente, fra l'altro, nei casi in cui sia priva dei requisiti minimi per poter produrre un qualunque effetto, sostanziale o processuale, fra cui rientra il caso in cui la copia dell'atto sia rilasciata in luogo ed a persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario (Cass. civ. 26 novembre 2004 n. 22293; Cass. civ. 11 giugno 2007 n. 13667. fra le tante).
Nella specie l'atto è stato indirizzato all'effettivo difensore della ricorrente, avv. Ernesto Graziani, pur se in luogo diverso da quello corrispondente al domicilio eletto per il giudizio di primo grado, ed è stato ritirato da certo D.F., qualificatosi come "collaboratore di studio" dell'avv. Graziani.
La stessa ricorrente ha ammesso che il D. aveva svolto la pratica forense presso il Graziani, pur se alla data della notificazione non frequentava più lo studio (Ricorso, pag. 9), e che all'indirizzo in Atessa, ove è stata richiesta ed eseguita la notificazione, vi era "un mero recapito telefonico" (Ricorso, pag.
5): recapito dell'avv. Graziani, è da ritenere, altrimenti la frase non avrebbe senso. Tali circostanze, unite alla dichiarazione resa da colui che ha ritirato l'atto, qualificatosi come collaboratore di studio, inducono a concludere che nella specie vi era un collegamento fra il luogo in cui la notificazione è stata eseguita e la persona del destinatario; che è da presumere che il D., pur se non più collaboratore (contrariamente a quanto ha dichiarato nel ritirare l'atto), fosse in grado di avvertire l'interessato dell'avvenuta notifica e che quindi il difensore sia venuto a conoscenza dell'atto di appello e del conseguente giudizio. La ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del contrario. Non avendovi provveduto, la notificazione dell'atto di appello è da ritenere regolare e l'impugnazione tardiva inammissibile.
5.- Considerata la natura della controversia; tenuto conto del fatto che la ricorrente è risultata vincitrice nel primo grado del giudizio e che l'irregolarità della notificazione dell'atto di appello può averle creato difficoltà, nel provvedere alla proprie difese, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.