IL RESPONSABILE DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA NEL CASO DI ACQUISTO DI UN PACCHETTO "TUTTO COMPRESO" IN UN'AGENZIA DI VIAGGI
Con l'ordinanza 02/02/2022 n. 3150 (Relatore dr. Marco Rossetti), il Giudice di legittimità chiarisce la natura e la funzione dei seguenti ruoli nel caso di acquisto di un pacchetto-vacanza "tutto compreso" in un'Agenzia di viaggi:
- organizzatore di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico sotto forma di "pacchetto tutto compreso";
- venditore di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti (il più delle volte Agenzie di viaggi) realizzati da Terzi;
- intermediario di viaggi-vacanza è -a ben vedere- un sinonimo di venditore.
Approfondendo il ruolo e la funzione di ogni singola figura nell'ambito del sinallagma contrattuale, la Cassazione giunge alla seguente distinzione:
l'intermediario di viaggi-vacanza (o venditore od Agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario (es.: scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento). L'intermediario non è invece responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati; a meno che il Cliente (viaggiatore - turista) non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva od avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176 co. 2° cod. civ.), l'inaffidabilità dell'organizzatore (o tour operator) cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.