La responsabilità amministrativa della Società
Responsabilità amministrativa
Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha istituito la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta di alcune ipotesi di responsabilità per le persone giuridiche, che all'estero sono vigenti da tempo, sia pure con forme e caratteristiche diverse. Le disposizioni si applicano sia enti forniti di personalità giuridica, sia alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. I reati perseguiti sono quelli consistenti nell'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, i reati di concussione e corruzione, i reati relativi a falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. La legge 146/2006 (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa della società anche ai reati transnazionali.
Esclusioni
La società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, né può essere ritenuta responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa della società (art. 2, d.lgs. 231/2001). Se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici (art. 3).
Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
Responsabilità
La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5); la funzione di controllo, di cui alla norma in commento fa menzione, non è quella di competenza dei controllori interni o esterni della società (collegio sindacale o società di revisione), bensì quella che inerisce e sia interna alla funzione gestoria, come quella svolta dai controllori interni, preposti alla verifica ed efficacia dell'azione amministrativa (Salafia, Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa della società, in Le società, 2002, 5);
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sopra;
La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
Ipotesi di non punibilità
La società non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e se:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, strutturati in modo da:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un codice etico ed un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza istituito dalla società (art. 6).
Sanzioni
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono rappresentate da sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del profitto del reato e dalla pubblicazione della sentenza (art. 9).
1) la sanzione pecuniaria; viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
La sanzione è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato;
2) le sanzioni interdittive; sono quelle che possono comportare conseguenze più gravi per l'ente e consistono nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o nel il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Il giudice ne determina il tipo, anche congiuntamente, e la durata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, oppure quando l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca;
3) la confisca; nei confronti della società è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
4) la pubblicazione della sentenza; può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
Responsabilità sociale per reati societari
Oltre ai reati consistenti nell'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, ai reati di concussione e corruzione, ai reati relativi a falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, l'art. 3, comma 2, d. lgs. 11-4-2002, n. 61, ha esteso la responsabilità amministrativa della società ai reati in materia societaria commessi nell'interesse della stessa.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I REATI SOCIETARI, COMMESSI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ
Art. c.c. | Reato | Sanzione: quote* | |
minimo | massimo | ||
2621 | False comunicazioni sociali | 100 | 150 |
2622, 1° co. | False comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori | 150 | 330 |
2622, 3° co. | Falso in danno di soci o creditori di società quotate | 200 | 400 |
2623 1° co. | Falso in prospetto | 100 | 130 |
2623, 2° co | Falso in prospetto che ha cagionato un danno patrimoniale | 200 | 330 |
2624, 1° co. | Falsità nelle relazioni delle società di revisione | 100 | 130 |
2624, 2° co. | Falsità nelle relazioni delle società di revisione, con danno | 200 | 400 |
2625, 2° co. | Impedito controllo | 100 | 180 |
2632 | Formazione fittizia del capitale | 100 | 180 |
2626 | Indebita restituzione dei conferimenti | 100 | 180 |
2627 | Illegale ripartizione di utili o di riserve | 100 | 130 |
2628 | Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della controllante | 100 | 180 |
2629 | Operazioni in pregiudizio dei creditori | 150 | 330 |
2633 | Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori | 150 | 330 |
2636 | Illecita influenza sull'assemblea | 150 | 330 |
2637 | Aggiotaggio | 200 | 400 |
2638, 1°2° co. | Ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | ||
Aggravante: se l'ente ha conseguito un profitto rilevante * una quota va da un minimo di ? 258 ad un massimo di ? 1.549 | sanzione + 1/3 |