Privacy: Diritti e tutela dell'interessato
Il titolo II della parte I ("Disposizioni
generali") del Codice della privacy (D.Lgs.
30/06/03 n. 196)
regola -agli artt. 7-10- i diritti dell'interessato, come gia definito
dall' art. 4.
In base all'art. 7 ("Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti"), comma 1, del provvedimento, l'interessato ha dunque,
innanzitutto, diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
In base al secondo comma della
medesima disposizione, l'interessato ha inoltre diritto di ottenere
l'indicazione
:
a) dell'origine dei dati personali che lo
riguardano;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
Per quanto riguarda l'individuazione dei diritti
dell'interessato, afferma la relazione di accompagnamento al Codice, rispetto
alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più,
all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza.
L'interessato ha altresì diritto di ottenere (art.
7, comma 3):
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha, infine, diritto di
opporsi, in tutto o in parte (art. 7, comma 4):
a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I successivi articoli del titolo I regolano poi l'esercizio
dei diritti riconosciuti dall'art. 7.
Secondo quanto previsto dall'art. 8
("Esercizio dei diritti"), dunque, i diritti di cui all'art. 7 appena esaminato
sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale
e fornito idoneo riscontro senza ritardo.
D'altra parte, i diritti di cui
all'art. 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati nei casi elencati dal secondo
comma dell'art. 8.
Tra le ipotesi ivi previste, vi e in particolare
quella del trattamento effettuato da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397.
L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento (art. 8, comma 4).
L'art. 9 ("Modalità di esercizio") del
Codice prevede che la richiesta rivolta al titolare o al responsabile ex art. 8
possa essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può d'altra parte individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, sopra esaminati, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso e annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7,
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da
una persona di fiducia.
L'identità dell'interessato deve essere
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento (art. 9, comma 4). Se l'interessato e una persona giuridica, un
ente o un'associazione, la richiesta e avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
La richiesta di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, sopra esaminati, deve essere formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Al fine di garantire
l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7, il titolare del trattamento
e tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare (art. 10, comma
1):
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità
e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici
o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
I dati sono estratti a
cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi e
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
Salvo che
la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato deve
comprendere tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare.
Forme di tutela dinanzi al Garante
L'art. 141 del testo unico, nell'enunciare le forme di
tutela disponibili dinanzi al Garante prevede che l'interessato possa rivolgersi
all'Autorità:
a) mediante reclamo circostanziato (nei modi previsti dall'art. 142), per rappresentare una violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante segnalazione, se
non e possibile presentare il reclamo circostanziato di cui sopra, al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se
intende far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 secondo le modalità e
per conseguire gli effetti previsti dagli art. 145-151.
Il reclamo deve
contenere un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle
misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante (art. 142).
Il reclamo e
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai
sensi dell'art. 9, comma 2, ed e presentato al Garante senza particolari
formalità.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai
fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice, i diritti di
cui all'art. 7 del testo unico, esaminati nel capitolo II, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Il
ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, e stata gia adita l'autorità giudiziaria.
La presentazione del ricorso al Garante rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
L'art. 146 ("Interpello
preventivo") prescrive che, salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che e stata avanzata richiesta sul medesimo
oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dall'articolo ora in esame, di cui appresso, ovvero e
stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
In base al
secondo comma della disposizione, il riscontro alla richiesta da parte del
titolare o del responsabile deve essere fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento. Entro detto termine, se le operazioni necessarie per un integrale
riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro
giustificato motivo, il titolare o il responsabile devono darne comunicazione
all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro e di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Il ricorso e proposto
nei confronti del titolare del trattamento e deve indicare (art. 147):
a)
gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.
7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'art. 8, comma 1, oppure il pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al
Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
Il
ricorso e sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in
allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al
responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1;
b) l'eventuale
procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
Al
ricorso e unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione
e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al
procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
Il
ricorso e rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e autenticata.
L'autenticazione non e richiesta se la sottoscrizione e apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al
quale la procura e conferita ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa
vigente.
Il ricorso e validamente proposto solo se e trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai
sensi dell'art. 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
Relativamente al procedimento relativo al ricorso, l'art. 149
del Codice prescrive quanto segue.
Fuori dei casi in cui e dichiarato
inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso e comunicato al titolare
del trattamento entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al
ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea.
In caso di adesione spontanea, e dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, inoltre, e determinato in misura
forfetaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. A tal fine l'invito di cui sopra e trasmesso anche al ricorrente e
reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché
della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche
mediante idonea tecnica audiovisiva.
Nel procedimento il ricorrente può
precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
Il Garante può disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed e
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente
o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre
in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
Nel procedimento,
il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da
altra persona di fiducia.
In base al successivo art. 150, se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento (art. 150, comma 1). Assunte le
necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione.
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto (art. 150, comma 2).
Se
vi e stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina in misura forfetaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
Il
provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e comunicato
alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli
atti.
Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche
mediante posta elettronica o telefax.
Secondo quanto disposto dall'art.
151, avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'art. 150,
comma 2, appena esaminato, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione dinanzi al tribunale con ricorso ai sensi del successivo art. 152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Sull'opposizione, il
tribunale provvede nei modi di cui all'art. 152.
La mancata osservanza
dei provvedimenti pronunciati dal Garante ai sensi dei commi 1 e 2
dell'esaminato art. 150, come si vedrà, comporta l'applicazione delle sanzioni
penali di cui all'art. 170 del Codice.
Tutela giurisdizionale
L'art. 152 disciplina il procedimento innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria, sostituendo la precedente previsione di un procedimento
in camera di consiglio con un nuovo procedimento instaurabile con ricorso
innanzi al tribunale in composizione monocratica.
Come si legge
nella relazione di accompagnamento al Codice, l'art. 152 introduce un
procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute
garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la
decisione.
Secondo quanto disposto dall'art. 152 del testo unico,
dunque, tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante
in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per tutte le controversie
di cui sopra l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. Il tribunale decide
in ogni caso in composizione monocratica.
Se e presentato avverso un
provvedimento del Garante, il ricorso e proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso e proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che
definisce il grado di giudizio.
Quando sussiste pericolo imminente di un
danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con
decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di
comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In
tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Nel corso
del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può
disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare
le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro
i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente
al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e subito dopo depositata in
cancelleria.
Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Con la sentenza
il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), quando e necessario anche in relazione all'eventuale
atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente
le spese del procedimento.
La sentenza non e
appellabile, ma e ammesso il ricorso per cassazione.
Autore: Avv. Giuseppe Briganti - tratto dal sito: www.unioneconsulenti.it