Il lavoro giornalistico nella giurisprudenza

Autore: Franco Abruzzo

Sommario:

Parte prima. I giornalismi e il concetto di attività giornalistica 
Parte seconda. Le qualifiche e le funzioni della professione
Parte terza. Inquadramento e trattamento contrattuali 
Parte quarta. Autonomia e subordinazione nel lavoro giornalistico. La dequalificazione professionale e il mobbing. La clausola di coscienza
Parte quinta. Il trattamento previdenziale. La gestione separata dell'Inpgi (o Inpgi/2)
Parte sesta. Rappresentanza sindacale, leggi e Contratto
Parte settima. L'attività giornalistica nelle tv e nelle radio. Cineoperatore, montatore e programmista regista
Parte ottava. Il lavoro giornalistico negli uffici stampa e in internet
Parte nona. Lavoro giornalistico e inquinamento pubblicitario dell'informazione
Parte decima. Giurisprudenza sul diritto del lavoro.

 

Parte prima - I giornalismi ed il concetto di attività giornalistica

La legge istitutiva dell'Ordine (n. 69/1963) riconosce (all'articolo 34) tre figure di giornalisti: a) della carta stampata; b) della radio; c) della televisione. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 aggiunge (in via sperimentale per un periodo biennale) una quarta figura, quella del redattore del giornale elettronico. La legge n. 150/2000 crea una quinta figura, quella del giornalista redattore degli uffici stampa (della pubblica amministrazione).

L'articolo 1 del Dpr n. 649/1976 (che ha «arricchito» l'articolo 34 del Regolamento di esecuzione della legge n. 69/1963-Dpr n. 115/1965) ha aperto le porte della professione a «coloro i quali svolgono attività di tele-cinefoto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione...» e ha così introdotto nell'ordinamento la figura giornalistica del tele-cine-foto-operatore. L'articolo 34 del Dpr n. 115/1965, che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco pubblicisti dell'Albo, va letto nel contesto della normativa sul giornalismo (i pubblicisti contrattualizzati oggi, come i professionisti, sono assicurati con l'Inpgi in base all'articolo 76 della legge n. 388/2000). L'articolo 27 della legge sull'editoria n. 67/1987 dice: «Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti professionisti, nonché le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti». L'articolo 5 delle norme transitorie del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (che ha acquisito forza di legge con il Dpr 153/1961), peraltro, comprende «i fotocinereporter e i telecineoperatori, che prestano attività giornalistica». «Per qualificare come giornalistica l'attività del telecineoperatore rileva non tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto, e soprattutto, la capacità di trasmettere attraverso immagini, sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto» (Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 1994, n. 5757). I Consigli dell'Ordine possono, quindi, riconoscere il praticantato giornalistico dei telecinefotoperatori, i quali, però, dopo l'abrogazione della prova di idoneità esclusiva ad essi un tempo riservata (dall'articolo 2 del Dpr n. 649/1976 cancellato dal Dpr n. 384/1993), sosterranno la identica prova di idoneità professionale prevista per i giornalisti della carta stampata, della radio, della televisione, di internet.

E' riconosciuta altresì come attività giornalistica quella compiuta: a) dal disegnatore (Corte d'Appello di Roma, sentenza 22 novembre 1944 in Luigi Caiazza, I rapporti di lavoro dei giornalisti, pag. 39; Trib. Roma, 4 settembre 1963 in Giur.It., 1964, 463 ). Che la figura del disegnatore rientri nella concezione tradizionale del giornalismo si evince anche dalla sua espressa menzione nei più antichi contratti collettivi (14.12.1919; 1.10.1925; 5.3.1928 e 2.2.1932) nei quali, a differenza che nei successivi, esistevano più precisi riferimenti alla mansione (in Domenico D'Amati, Il lavoro del giornalista, Cedam 1989, pag. 53); b) dal vignettista (Trib. Venezia. 8 aprile 1974, Manzi c. Soc. Edit. San Marco; Cassazione civile (Sezione Lavoro), 20 ottobre 1978. sentenza n. 4761 in Pietro Zanelli, Il contratto dei giornalisti, Zanichelli 1980, pag. 28 e in Domenico D'Amati, Il lavoro dei giornalisti, Cedam 1989, pag. 53). c) dal redattore grafico. Il Dpr n. 384/1993 ha abolito l'articolo 11 del Dpr 212/1972, che, modificando l'articolo 44 del Dpr 115/1965, aveva introdotto la prova di idoneità grafica e, quindi, la figura del redattore grafico. La figura del redattore grafico oggi è citata solo nell'articolo 42 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (<Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera esclusiva del redattore grafico anche se si richiamano dal «magazzino» soluzioni o schemi già catalogati. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Le videostazioni devono essere collocate all'interno delle redazioni ed ad esse devono essere adibiti solo redattori>). Il linguaggio grafico ha la stessa dignità di quello alfanumerico e di quello delle immagini. E' evidente che il riconoscimento della natura giornalistica può essere positivamente rivendicato non da tutti i grafici, ma solo da quelli che possono dimostrare di lavorare sul contenuto. Conta il lavoro effettivamente svolto al fine di dimostrare la <creatività comunicativa>. Il giornalismo grafico era menzionato incidentalmente in poche sentenze della Cassazione tra le quali ricordiamo quella n. 6574/1981 in cui è affermato che il messaggio del giornalista può essere <scritto, verbale, grafico, visivo> e quella n. 3849/1984 nella quale si rileva che il «discorso» comunicativo con il pubblico è costituito da «una composizione di elementi significativi (parole, immagini, segni in genere)» e si sottolinea il «non significativo rilievo anche informativo» della titolazione dei pezzi. Solo nel 1996 il giornalismo grafico ha ottenuto un importante riconoscimento in sede giudiziaria sintetizzato in questa massima giurisprudenziale: «Deve qualificarsi come attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal redattore grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, esprime, con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici col quale lo stesso viene riportato sulla pagina, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore» (Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1996, n. 889; parti in causa Minardi c. Rusconi ed.); d) dal redattore infografico e dal redattore photoeditor (Ordine di Milano, delibere 2002/2003).

Per quanto riguarda il giornalismo elettronico, il protocollo contrattuale «si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale». Il contratto in sostanza ha preso atto che «la rete Internet è equiparabile a organo di stampa». «La rete Internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa» (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Riviste Dir. e Giur., 1997, 472, n. Catalano).

Gli uffici stampa della Pubblica amministrazione e degli Enti Locali saranno composti da giornalisti (professionisti e pubblicisti) iscritti nell'Albo. A stabilirlo è la legge n. 150/2000 sulla comunicazione istituzionale. I capi degli uffici stampa dovranno possedere anche una laurea.

Concetto di giornalismo e di attività giornalistica

Il giornalismo è tradizionalmente definito <l'insieme delle attività e delle tecniche (redazione, pubblicazione, diffusione, ecc.) dirette a diffondere e a commentare notizie tramite il giornale o pubblicazioni periodiche>; estensivamente indica anche "la professione del giornalista" e "la categoria dei giornalisti o il complesso dei giornali".

Non esiste il concetto giuridico di giornalismo. Il concetto, abitualmente estrapolato dall'articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 (quello dedicato all'etica della categoria), si riassume nella frase <giornalismo=informazione critica>. Il primo comma dell'articolo 2, infatti, dice: <È' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica.....>. Questo vuoto è stato, però, riempito da alcune sentenze della Corte di Cassazione:

a) La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007; Riviste: Mass. 1983).

b) E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione (Cass. 1/2/96 n. 889, pres. Mollica, est. De Rosa, in D&L 1996, 687, nota Chiusolo, Il giornalista grafico e l'iscrizione all'Albo dei giornalisti).

c) "Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso...... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione" (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827).

d) Il carattere creativo dell'attività giornalistica non significa che essa debba essere necessariamente oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. In realtà, fermo restando il carattere essenziale della creatività, essa può costituire prestazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a seconda delle modalità della collaborazione tra il datore di lavoro e il giornalista. Tuttavia, il. vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione nel rapporto di lavoro giornalistico, per la natura squisitamente intellettuale dell'attività del giornalista, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. Ne consegue che sussiste un contratto di lavoro subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base a una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione (Cass., sez. lav., 14 aprile 1999, n. 3705).

Un aiuto per inquadrare il concetto di attività giornalistica e di giornalista viene anche da sentenze di altri e diversi giudici:

a) Deve escludersi l'ammissibilità della preposizione ad un ufficio stampa di un giornalista professionista esterno, allorché le competenze in concreto conferite alla struttura non implicano l'applicazione prevalente degli elementi della "creatività" dell' "intellettualità" e dell' "intermediazione critica" delle notizie, costituenti l'essenza della professione giornalistica dovendosi in tale ipotesi ricorrere alle prestazioni di un dipendente dell'ente, evitando ingiustificate spese aggiuntive (Corte Conti, regione Sardegna, sez. Giurisdiz., 8 giugno 1994, n. 262; Riviste: Riv. Corte Conti, 1994, fasc. 3, 118).

b) L'attività giornalistica è caratterizzata dall'elemento della creatività, per cui può essere definito giornalista con conseguente applicabilità del Ccnl relativo, colui che nel riportare una notizia compia un'opera di mediazione tra la notizia e la sua diffusione (Pret. Torino, 1 agosto 1992; Parti in causa Brunati c. Soc. ed. La Stampa; Riviste: Dir. e pratica lav., 1993, 135).

Il giornalismo, quindi, secondo la Corte di Cassazione, è caratterizzato:

a) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;

b) dall'elemento della creatività;

c) dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione;

d) dagli elementi della "creatività", dell' "intellettualità" e dell' "intermediazione critica" delle notizie.

La dottrina e la giurisprudenza legano il giornalismo all'attualità sulla base dell'articolo 32 della legge professionale e dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione della stessa legge i quali prescrivono, infatti, per la prova scritta dell'esame di idoneità professionale, la <redazione di un articolo su argomenti di attualità>. L'attualità, quindi, è una connotazione centrale e qualificante della professione giornalistica.

Il rigore della Cassazione penale per l'attività professionale caratteristica, anche se non esclusiva, svolta da chi non è iscritto in un Albo. "Il compimento, da parte di un non iscritto in un albo, di prestazioni caratteristiche di una professione regolamentata, purché non esclusive o riservate, è lecito solo se occasionale e gratuito, mentre costituisce il reato dell'articolo 348 Cp se ha carattere di onerosità e di continuità, integrante un esercizio professionale" (Cassazione, Sezione VI penale, 8 ottobre 2002-8 gennaio 2003, presidente Sansone, rel. Milo; vedi anche Cassazione civile sentenza 19 giugno 1973 n. 1806).

L'Ordine può agire contro i periodici senza giornalisti

L'Ordine dei giornalisti deve ritenersi legittimato ad agire in giudizio alfine di accertare se la pubblicazione di un periodico a mezzo di personale non giornalistico costituisca violazione della legge professionale in quanto realizzata al di fuori delle ipotesi consentite. (Trib. Milano 05-12-2002; Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia c. Soc. Il Sole-24 Ore; FONTI Foro It., 2003, 1, 2863).

Periodico «a carattere tecnico, professionale o scientifico», per la cui realizzazione non è obbligatorio avvalersi di personale giornalistico regolarizzato ai sensi del contratto collettivo del settore, è soltanto quello che, oltre ad essere esclusivamente dedicato a tematica scientifica, tecnica o professionale, risulti, altresì, esclusivamente destinato agli operatori della scienza, della tecnica o della professione specificamente trattata, sicché deve ritenersi esclusa dalla menzionata categoria la pubblicazione essenzialmente divulgativa, con cui gli operatori di una disciplina comunicano con un pubblico di non operatori (in base all'esposto principio, è stato riconosciuto carattere giornalistico, con conseguente obbligo di avvalersi di personale giornalistico, a settimanale edito da società editrice di giornale quotidiano destinato a fornire informazioni tempestive e di facile fruizione a soggetti che, pur avendo a che fare a vario titolo con rapporti di lavoro, sono estranei al ristretto novero dei veri e propri specialisti della materia). (Trib. Milano 05-12-2002; Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia c. Soc. Il Sole-24 Ore; FONTI Foro It., 2003, 1, 2863).

Il compito precipuo dell'Ordine

L'Ordine, in particolare, ha il precipuo compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti.

L'Ordine dei giornalisti - come di norma anche ogni altro ordine professionale - ha natura di ente pubblico associativo esponenziale di una categoria di professionisti, al quale la legge affida la rappresentanza della categoria e conferisce numerose attribuzioni.

(App. Milano, 05-05-2004; Il Sole 24 Ore s.p.a. c. Ordine dei Giornalisti; FONTI Giornale Dir. Amm., 2004, 12, 1322 nota di ORLANDO).

Parte seconda - Le qualifiche e le funzioni della professione. Direttore, vicedirettore e dirigente

LA FIGURA DEL DIRETTORE RESPONSABILE SECONDO LA CASSAZIONE (Corte di Cassazione, Lavoro, 9/7/2001, n. 9307).

In mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale, la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicchè è dirigente, ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., il direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l'attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all'editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d'assunzione, l'editore si fosse riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale.

Quando la verifica non è stata attribuita formalmente in modo chiaro ed univoco, l'appartenenza alla categoria dei dirigenti può essere accertata in fatto ex art. 2095 c.c. tenendo conto delle disposizioni del c.c.n.l. nonchè del comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto. L'art. 6 c.c.n.l. giornalisti prevede solo per la qualifica del direttore mansioni tipicamente dirigenziali, che si distinguono per la completa autonomia, la discrezionalità delle decisioni, l'ampiezza delle funzioni, la capacità di influire sulla gestione dell'intera azienda o di un ramo autonomo. Non sono, al contrario, indici di un rapporto di natura dirigenziale nè l'assenza di un orario di lavoro (v. art. 7 comma 1 ed elencazione dei giornalisti espressamente svincolati dall'orario di lavoro), nè l'autonomia di cui gode tutta la categoria per la natura e la particolarità del lavoro, nè ovviamente la misura della retribuzione che dipende da vari fattori che spesso prescindono dalla categoria (Trib. Milano, 26 novembre 1994; Parti in causa: Soc. Sogedit c. Gambacorta; Riviste: Orient. Giur. Lav., 1994, 755; Rif. ai codici: c.c. art. 2095).

Il licenziamento del direttore di un giornale, che - ai sensi dell'art. 6 del Ccnl giornalisti 16/11/95 - deve qualificarsi come dirigente, è sottratto dall'ambito di applicabilità delle L. 604/66 e 300/70, trovando la sua disciplina legale negli artt. 2118 e 2119 c.c. ed eventuali limiti nelle espressioni dell'autonomia privata, collettiva e individuale (Pret. Milano 2/7/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 166, n. CHIUSOLO, I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?)

Nel caso di licenziamento asseritamente ingiustificato del direttore di un giornale, al lavoratore non spetta alcuna forma di tutela, dal momento che il Ccnl giornalisti 16/11/95, applicabile al rapporto di lavoro, non la prevede, mentre l'indennità supplementare ex art. 19 Ccnl per i dirigenti dell'industria non è applicabile al rapporto di lavoro in questione (Pret. Milano 2/7/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 166, n. CHIUSOLO, I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?)

La qualifica di vicedirettore di giornale non comporta l'attribuzione della qualifica dirigenziale, dovendosi ritenere la natura dirigenziale di tale figura professionale incompatibile con i poteri che l'art. 6 Ccnl giornalisti 16/11/95 attribuisce al direttore di giornale (Pret. Milano 30/4/98, est. Marasco, in D&L 1998, 751, n. CAPURRO, Profili problematici in tema di qualifica del vice direttore di giornale)

Stante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all'art. 2095 c.c., la dirigenza può essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro; conseguentemente, il direttore di giornale non può essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del c.c.n.l. giornalisti 1995 (Pret. Milano, 2 febbraio 1999; Parti in causa Colombo c. Soc. Europa Tv; Riviste: Riv. Critica Dir. Lav., 1999, 393; Orient. Giur. Lav., 1999, I, 50; Rif. ai codici: CC art. 2095).

Stante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all'art. 2095 c.c., la dirigenza può essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro; conseguentemente, il direttore di giornale non può essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del Ccnl giornalisti 1995 (Pret. Milano 2/2/99, est. Mascarello, in D&L 1999, 393, n. Bernini).

E' illegittimo il licenziamento ad nutum intimato nei confronti di un direttore di giornale (Pret. Milano 2/2/99, est. Mascarello, in D&L 1999, 393, n. Bernini)

La nomina a direttore responsabile di un periodico non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato, se non è accompagnata dall'inserimento nell'organizzazione aziendale. La firma del giornale non è sufficiente. La legge sulla stampa (8 febbraio 1948 n. 47) prevede che ogni periodico deve avere un direttore responsabile, il cui nome deve essere indicato nella richiesta di registrazione della testata e pubblicato sul giornale. Tuttavia il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico non comporta di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che si verifica quando il direttore, oltre ad assolvere alla funzione di carattere pubblicistico prevista dalla legge, sia inserito nell'impresa editoriale con il compito di organizzare e dirigere l'attività giornalistica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11596 del 4 settembre 2000, Pres. Greco, Rel. Dell'Anno).

Primo redattore capo è incarico fiduciario

Rispetto alla figura professionale di primo redattore capo, che non è espressamente contemplata dalla contrattazione collettiva di settore, ma costituisce un incarico fiduciario consueto dell'organigramma dei giornali di rilevante importanza, non è invocabile il disposto dell'articolo 2103 Cc difettando la possibilità di individuare le correlative mansioni tipiche (Pret. Firenze, 7 giugno 1990; Riviste Toscana Lavoro Giur., 1990, 651; Riv. It. Dir. Lav., 1991, II, 615; Rif. ai codici CC art. 2103).

Il segretario di redazione

L'attività di <segretario di redazione>, che non è tipizzata in una specifica qualifica (essendo, sul punto, rimasto modificato e superato, dalla successiva normazione collettiva postcorporativa, il contratto collettivo corporativo di lavoro giornalistico del 2 febbraio 1932), può di volta in volta assumere, secondo il suo concreto atteggiarsi, natura di attività meramente amministrativa o giornalistica; la nozione di quest'ultima attività, in mancanza di un'esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica (Cass. civ., 12 dicembre 1981, n. 6574; Parti in causa: Celentano c. Comp. ed. napoletana Il Mattino; Riviste: Mass., 1981, Rif. legislativi: L 3 febbraio 1963 n. 69; CCNL 2 febbraio 1932).

La nozione di attività giornalistica, presupposta dalla legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 e dalla disciplina collettiva, comprende non solo l'attività che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia (sempreché non si tratti di mera integrazione della stessa) e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella (nella specie, di un addetto alla segreteria di redazione di un giornale) che consiste nello stabilire la lunghezza degli articoli, nell'organizzare il lavoro fissando l'orario di trasmissione dei pezzi, nel distribuire i servizi dei corrispondenti a ciascun redattore secondo le pagine di pertinenza, nel reperire le foto necessarie ad illustrare i pezzi, nell'avere conseguentemente contatto con giornalisti e corrispondenti, in particolare per la trasmissione dei pezzi e l'organizzazione dei servizi) (Cass. civ., 22 novembre 1989, n. 5009).

Il caposervizio

Può qualificarsi caposervizio il giornalista professionista preposto ad uno specifico settore dell'intera attività redazionale di informazione, costituente un determinato servizio redazionale alla cui realizzazione siano addetti più redattori (Trib. Torino, 18 gennaio 1999 Parti in causa Barbiero c. Soc. La Stampa ed. Riviste Lavoro nella Giur., 1999, 478).

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata e logica motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema corte - aveva ritenuto che la qualifica di capo servizio spettasse anche al giornalista preposto ad una sede distaccata del giornale e che, il numero dei giornalisti alle dipendenze del redattore - numero necessario, ai sensi dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, ai fini dell'attribuzione al redattore della qualifica di caposervizio - dovesse calcolarsi sommando ai collaboratori fissi anche l'unico redattore alle dipendenze del preposto alla sede predetta) (Cass. civ., 20 gennaio 1989, n. 320; Parti in causa Soc. fin. ed. S. Marco c. Spagnolo; Riviste Mass., 1989).

L'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959, reso erga omnes con d. p. r. 16 gennaio 1961, n. 153, per il quale il caposervizio ha alle proprie dipendenze uno o più <redattori o collaboratori fissi di cui all'art. 2>, va interpretato nel senso che anche i redattori devono essere <fissi> (Cass. civ., 17 ottobre 1985, n. 5121: Parti in causa Zanelli c. Soc. poligrafici ed.; Riviste Giur. It., 1987, I, 1, 2084, n. FACCENDA; Rif. legislativi DPR 16 gennaio 1961 n. 153; CCNL 10 gennaio 1959 n. 541, art. 11).

L'inviato speciale

La posizione professionale dell'inviato speciale, prevista dal contratto collettivo giornalistico - la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata sotto il profilo logico-giuridico e aderente ai canoni legali di ermeneutica - è definita dalla destinazione del giornalista a svolgere in via permanente servizi esterni - sul luogo degli avvenimenti - e dall'attribuzione della responsabilità complessiva dei servizi stessi. (Cass. civ. Sez.lav. 07-02-2001, n. 1758; Soc. Rcs ed. c. Calcagno; FONTI Orient. Giur. Lav., 2001, I, 268).

In tema di interpretazione della disciplina collettiva, la comune volontà delle parti deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente previsto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c. c., con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise ed adeguate (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla cassazione, aveva ritenuto che il contratto collettivo dei giornalisti espressamente contempla la figura dell'inviato speciale, dotata di uno specifico contenuto professionale, cui riferire la tutela dell'art. 2103 c. c., e caratterizzata, oltre che da un autonomo trattamento economico, da molteplici elementi di natura soggettiva ed oggettiva quali: la specificità delle competenze, la previsione dell'ordinarietà della prestazione, la previsione di esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e quella dei compiti da svolgere all'interno della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni) (Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 1991, n. 1245; Parti in causa Rai-tv c. Scoti Patriarca Riviste Foro It., 1992, I, 3323, n. MOCCIA; Rif. ai codici CC art. 1362, CC art. 2103).

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni dei contratti collettivi (di diritto comune) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata sotto il profilo logico - giuridico e aderente ai canoni legali di ermeneutica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la posizione professionale dell'inviato speciale, prevista dal contratto collettivo giornalistico sia definita dalla destinazione del giornalista a svolgere in via permanente servizi esterni - sul luogo degli avvenimenti - e dall'attribuzione della responsabilità complessiva dei servizi stessi) (Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 1996, n. 3460 Parti in causa Mannucci c. Soc. Conti ed.; Riviste Mass., 1996; Rif. ai codici c.c. art. 1362, c.c. art. 2095, c.c. art. 2103).

Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell'art. 11 del vigente c.n.l.g. al giornalista che, pur in mancanza di una formale attribuzione di tale qualifica, svolga il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e, solo in via residuale si occupi del ormale lavoro redazionale (Pret. Milano, 27 novembre 1996; Parti in causa: Alari c. Soc. Il Giorno ed.; Riviste: Riv. Critica Dir. Lav., 1997, 327).

Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell'art. 11 Contratto nazionale di lavoro giornalistico, al giornalista che svolge il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e che per tale motivo sia esonerato dal normale lavoro redazionale (Pret. Milano 30/6/97, est. Sala, in D&L 1998, 124) .

In un sistema di regolamentazione collettiva, ove è previsto che anche il redattore ordinario possa svolgere attività di inviato, ricevendo l'indennità di cui al penultimo comma dell'art. 7, il redattore ordinario, che per aver svolto servizi esterni pretenda la qualifica di inviato speciale, deve dare la prova della non occasionalità di quel tipo di prestazione ed il suo inserimento nell'ambito di un'alta professionalità e qualificazione raggiunta nel settore (Trib. Milano, 16 settembre 1998; Parti in causa Soc. Il Giorno ed. c. Alari; Riviste Orient. Giur. Lav., 1998, I, 599).

L'inviato speciale è un giornalista con specifica competenza impiegato ordinariamente in missioni fuori sede con autonomia e responsabilità del servizio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società editrice in quanto ha ritenuto che il Tribunale di Milano abbia adeguatamente motivato la sua decisione. La Corte ha ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza, sono connotati della figura dell'inviato speciale: la specificità delle competenze del giornalista professionista, con riguardo alla sua preparazione per taluni settori informativi; la previsione della ordinarietà della prestazione, contrapposta a quella della occasionalità dell'incarico; il regolamento di un autonomo trattamento economico equiparato alla condizione del capo servizio; la previsione di esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e quella dei compiti da svolgere all'interno della redazione, nei periodi di non impegno nei servizi esterni. Altri elementi rilevanti - ha aggiunto la Corte - sono l'organizzazione del lavoro predisposta per seguire sul campo, con la realizzazione dei servizi giornalistici, determinati eventi, e l'elemento relativo all'ordinarietà della prestazione, e cioè alla destinazione del giornalista a svolgere servizi esterni (sul luogo degli avvenimenti) in via permanente, con attribuzione della responsabilità complessiva dei servizi affidati nonché con specifici connotati di autonomia e responsabilità, risultando inidoneo ed insufficiente il solo dato dello svolgimento dell'attività giornalistica all'esterno della redazione. Il carattere della ordinarietà o normalità dell'incarico - ha precisato la Corte - deve essere inteso come contrapposizione al concetto di «occasionalità» della prestazione stessa. (Cassazione sezione lavoro n. 1758 del 7 febbraio 2001, pres. Amirante, rel. Mercurio).

Chi è redattore

La raccolta delle notizie non è sufficiente ad integrare l'attività giornalistica; piuttosto, alla raccolta deve fare seguito l'attività, tipicamente intellettuale, della elaborazione della stessa. Questo aspetto più tipico e caratterizzante l'attività giornalistica si esplica, in particolare, nella realizzazione dei titoli, dei sommari e delle didascalie (quella che nel gergo giornalistico viene definita cucina redazionale), che trasforma il fatto, quale materiale grezzo, in notizia, così come prospettato al pubblico. Questa attività, insieme al passaggio dei pezzi dei collaboratori e alla partecipazione alle riunioni di redazione, fanno del giornalista un soggetto non isolato, ma inserito, come corpo organico, nella vita redazionale, partecipe a tutti gli aspetti della stessa. Ad esempio, il Tribunale di Milano ha ritenuto che "[...] il redattore è colui che integrandosi con gli altri soggetti dell'organizzazione dell'impresa giornalistica collabora alla formazione della pagina e del giornale", precisando:

"[...] si deve ribadire che per essere redattore occorre lo svolgimento delle seguenti attività:

- il passaggio dei pezzi cioè la rilettura dei pezzi altrui e propri;

- la riduzione delle loro misure;

- la titolazione dei pezzi;

- la stesura delle didascalie;

- la scelta delle fotografie o la collaborazione attiva in tale scelta onde definire la miglior collocazione del supporto visivo sulla pagina;

- la rielaborazione di notizie in articoli o in informazioni più articolate o complesse;

- la chiusura della pagina o delle pagine o quantomeno una collaborazione nella definizione dell'aspetto della pagina, a tal fine prendendo contatti con la tipografia" (Trib. Milano 5 maggio 1995, causa Bacchi c. EDI.A. Srl, doc. 10; conf. Trib. Milano 8 settembre 1993, in Dir. prat. lav. 1994, 127).

Come si vede, l'attività giornalistica può essere definita come quella attività complessa ed articolata che, partendo dal fatto grezzo (che deve essere di attualità), mediante un'opera tipicamente intellettuale e creativa o critica, lo elabora in notizia da sottoporre all'attenzione del pubblico. L'opera di elaborazione non solo consiste nella scrittura dell'articolo, ma anche nella ideazione dei titoli e delle didascalie, nonché nel posizionamento dello stesso nella pagina e, ancora, nella scelta delle immagini che eventualmente lo accompagnino.

Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale (Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 1998, n. 3272; Parti in causa Calamassi c. Soc. Poligrafici ed.; Riviste: Mass., 1998; Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 686, n. MUGGIA; Foro It., 1998, I, 1392; Rif. ai codici CC art. 2103; Rif. legislativi L 20 maggio 1970 n. 300, art. 13).

Al fine di ottenere la qualifica di redattore prevista dall'art. 5 Cnlg 16/11/95, non è sufficiente l'elaborazione della notizia bensì occorre che sussista la responsabilità della titolazione e della preparazione del menabò, mentre non è necessaria l'esistenza di più persone e di un ufficio diverso dall'abitazione (nel caso di specie, la qualifica non è stata riconosciuta in quanto il lavoratore non aveva la responsabilità della titolazione e del menabò) (Cass. 27/3/98 n. 3272, pres. Pontrandolfi, est. Coletti, in D&L 1998, 686, n. MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico, cit.)

Quando la «cucina redazionale» non è sufficiente a fare il giornalista

Rientra nell'ambito del lavoro giornalistico l'attività di colui che, in modo creativo e con opera tipicamente intellettuale, provveda alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un apporto espressivo o critico, non risultando sufficiente, ai fini di detto riconoscimento, la mera iscrizione nell'albo dei giornalisti (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Cassazione, aveva ritenuto che l'impiegato di azienda editoriale, che non svolga con continuità attività di vera selezione o ricerca delle notizie, né di modifica, elaborazione, coordinamento o aggiunta di materiale, non ha diritto alla qualifica di giornalista, anche se partecipa alla c. d. <cucina redazionale> - id est passaggio pezzi e collaborazione all'impaginazione - ma con apporti originali soltanto sporadici, e, quand'anche risulti iscritto all'elenco dei pubblicisti) (Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 1992, n. 2166; Riviste: Foro It., 1992, I, 3322, n. Moccia; Orient. Giur. Lav., 1992, 301).

Non basta scrivere notizie per essere un «redattore»

Per ottenere la qualifica di redattore (prevista dall'articolo 5 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico) non è sufficiente l'elaborazione della notizia. Occorre, invece, che sussista la responsabilità della titolazione e della preparazione del menabò, mentre non è necessaria l'esistenza di più persone e di un ufficio diverso dall'abitazione («redazione»). Parola della Cassazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la qualifica di redattore non è stata riconosciuta in quanto il «lavoratore ricorrente» non aveva appunto la responsabilità della titolazione e della preparazione del menabò. Nel lavoro giornalistico, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va individuata nell'inserimento continuativo del collaboratore nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa ed è caratterizzato da un contenuto attenuato rispetto agli ordinari criteri per l'accertamento di un rapporto di subordinazione ex art. 2094 Cc. La Cassazione Lavoro ritiene che elemento caratterizzante la qualifica di redattore non sia tanto il fatto che la notizia trattata nell'attività giornalistica riguardi anche fatti nazionali od esteri o la continuità della prestazione, quanto il fatto che il lavoratore giornalista provveda (es.: titolazione e menabò) alla c. d. cucina redazionale. Sicuri indici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato possono riscontrarsi nell'esecuzione della prestazione secondo precise istruzioni che vengono quotidianamente impartite sia in merito alle notizie da reperire o da approfondire, sia sui pezzi in corso di esecuzione nonché sulle manifestazioni (quali esse siano) da seguire. Altro indice può essere la richiesta da parte del superiore gerarchico (in ipotesi il capo-redattore) di spostare il periodo di ferie. Importante è quindi accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa giornalistica per accertare se esista o no la subordinazione (Cfr. Cassazione Sez. Lavoro, n° 3272, 27.3.1998; con nota di Stefano Muggia - «Brevi osservazioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico», in «Rivista critica di diritto del lavoro», 1998, pag. 686 e ss.).

Il redattore legato a una sola testata

Stabilendo l'art. 4 c.c.n.l. giornalisti 1 ottobre 1995 che all'attodell'assunzione deve essere indicato al giornalista la testata per la quale dovrà prestare la propria opera professionale e, non costituendo, di per sè, il distacco presso un'altra testata una novazione del rapporto di lavoro, il giornalista distaccato, venendo meno le ragioni del distacco medesimo a seguito della soppressione della testata distaccataria, deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza (Pret. Milano, 30 aprile 1998; Parti in causa Serra c. Soc. Mondadori ed.: Riviste Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 751, n. CAPURRO).

Redattore e corrispondente

Nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico, la figura del redattore ordinario è qualificata (fatte salve le ipotesi specificamente contemplate dalla contrattazione collettiva) dall'appartenenza del giornalista all'ufficio redazionale che cura la programmazione e la configurazione finale del prodotto giornalistico nonchè le attività a tal fine organizzate (scelta, revisione ed eventuale rielaborazione degli articoli pervenuti, titolazione, impaginazione), mentre la figura del corrispondente è caratterizzata, oltre che dalla limitatezza dell'ambito territoriale di pertinenza e di norma dall'assenza di uno specifico settore di competenza, dalla mancanza d'inserimento organico nella redazione e di vincolo d'orario (in applicazione dell'indicato criterio discretivo, si sono, nella specie, ritenute integrare le tipiche mansioni del corrispondente, e non quelle del redattore ordinario, la raccolta, l'elaborazione critica e la trasmissione alla redazione di qualsiasi genere di notizie attinenti alla sola zona di specifica assegnazione, da parte di un giornalista non organicamente inserito nella redazione nè tenuto al rispetto di un prefissato orario di lavoro) (Trib. La Spezia, 29 ottobre 1997; Parti in causa Soc. Edizioni e pubblicazioni c. Ginocchio; Riviste Foro It., 1998, I, 596; Rif. ai codici CC art. 2094, CC art. 2103; Rif. legislativi L. 3 febbraio 1963 n. 69, art. 1).

La qualifica di corrispondente

La qualifica di corrispondente, ai sensi dell'art.12 del Cnlg, spetta al giornalista che nella zona assegnatagli - senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza - metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi alle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione (Pret. Milano 28/2/98, est. Marasco; Parti in causa: Denarda c. Soc. Rizzoli R.C.S. ed.; Riviste: Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 693; n D&L 1998, 693).

IL GIORNALISTA CORRISPONDENTE PUO' ESSERE RITENUTO LAVORATORE SUBORDINATO ANCHE SE NON RICEVE ORDINI SPECIFICI ED E' LIBERO DI COLLABORARE CON ALTRI GIORNALI purché sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (Cassazione Sezione Lavoro n. 6983 del 9 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino).

Il giornalista Sergio C. ha lavorato in Roma dal 1991 al 1996 come corrispondente di un giornale greco edito dalla società Kathimerini, che gli ha corrisposto un compenso fisso mensile, ma non lo ha inquadrato come dipendente. Cessato il rapporto, il giornalista ha chiesto al Pretore di Roma di accertare che egli aveva lavorato in condizioni di subordinazione ed aveva perciò diritto al trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore; ha chiesto inoltre la condanna della società editrice al pagamento di differenze di retribuzione e del trattamento di fine rapporto. L'azienda si è difesa sostenendo che il ricorrente aveva prestato la sua opera nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Il Pretore, dopo avere svolto l'istruttoria, ha accertato che tra le parti si era svolto un rapporto di lavoro subordinato ed ha condannato, nel febbraio del 1999, la società editrice al pagamento di lire 197 milioni per differenze di retribuzione e lire 66 milioni per trattamento di fine rapporto.

A seguito di impugnazione da parte della società, la Corte di Appello di Roma, con sentenza pronunciata nell'ottobre 2000 ha confermato l'accertamento della subordinazione, ma ha ridotto l'importo complessivo della condanna a lire 112 milioni, in considerazione del fatto che il giornalista non era impegnato quotidianamente ed era libero di svolgere altre attività.

La Corte ha motivato la sua decisione rilevando: che l'editore aveva conferito a Sergio C. lo stabile incarico di corrispondente da Roma del quotidiano con una retribuzione fissa mensile e accollo delle spese; che a dette previsioni contrattuali, chiaramente indicative della volontà di instaurare un rapporto di natura subordinata, è poi corrisposta una situazione di fatto conforme alla pattuizione, caratterizzata dalla continuità delle prestazioni, dai quasi quotidiani contatti telefonici con la direzione del giornale e dall'inserimento stabile del giornalista nell'organizzazione aziendale, consistente nell'affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del corrispondente, che assicurava la tempestività dell'informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti, ancorché la società non avesse in Italia alcuna stabile organizzazione; che, per contro, non rilevavano in senso contrario le circostanze che il lavoro venisse svolto saltuariamente, con ampia autonomia e anche in assenza di ordini specifici, e che il giornalista prestasse la propria collaborazione anche per altri quotidiani e riviste, in quanto la disponibilità andava valutata nel senso di continua dedizione funzionale al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore.

La Kathimerini ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la subordinazione perché dall'istruttoria era emerso che nessuno impartiva al giornalista direttive o ordini in merito alle modalità di svolgimento della prestazione e che essa non aveva alcuna organizzazione aziendale in Italia. Il giornalista ha proposto ricorso incidentale censurando la decisione impugnata per avere ridotto l'importo dovutogli.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6983 del 9 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino) ha rigettato il ricorso dell'azienda ed accolto quello del giornalista. Essa ha affermato che, nell'accertamento della subordinazione, la Corte di Roma ha correttamente applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel settore giornalistico, in ragione delle particolari caratteristiche del rapporto e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta ed immediata i caratteri distintivi della subordinazione, che restano pur sempre quelli dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e del suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro benché in misura attenuata, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio; questi requisiti ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e sia stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, non rilevando in contrario né il notevole grado di autonomia con il quale la prestazione viene svolta, né la commisurazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre, diverse, svolte dal datore di lavoro ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore e senza l'osservanza di orario, mentre la subordinazione va esclusa nel caso in cui le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (Cass. n. 6727 del 2001, n. 4338 del 2002 e n. 16997 del 2002).

La Cassazione, accogliendo il ricorso del giornalista, ha rilevato che il giudice di appello ha operato la riduzione del compenso in considerazione "del carattere ridotto della prestazione, non solo per l'espletamento di altre attività, ma altresì per l'accertata non quotidianità della stessa e per il notevole grado di autonomia di cui godeva Sergio C.". Queste argomentazioni - ha osservato la Corte - si rivelano incoerenti laddove omettono di considerare che la non quotidianità della prestazione e la notevole autonomia del suo svolgimento costituiscono un carattere peculiare del rapporto di lavoro giornalistico, che la stessa Corte non ha mancato di evidenziare quando ha qualificato come subordinato il rapporto di lavoro in esame; ciò fa ragionevolmente presumere che la contrattazione collettiva, nel determinare il livello delle retribuzioni, abbia tenuto conto anche di dette peculiarità del rapporto; in presenza di una siffatta ragionevole presunzione il giudice di appello avrebbe dovuto esplicitare, in modo più diffuso di quanto abbia fatto le ragioni per le quali riteneva che il livello di retribuzione previsto dalla contrattazione collettiva si riferisse ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, lasciando così margini di riduzione per diversi rapporti a tempo libero.

Il giudice di appello - ha rilevato inoltre la Corte - non chiarisce affatto in quale modo la notevole autonomia con cui il giornalista è chiamato ad espletare le proprie mansioni possa influire sull'ammontare della retribuzione; allo stesso modo il giudice di appello mostra di non tenere in alcun conto la circostanza che le particolari modalità della prestazione non potevano non essere conosciute dalle parti al momento della conclusione del contratto di lavoro, per cui andava accertato e valutato quale fosse la comune intenzione delle stesse in ordine alla retribuzione fissa mensile convenuta, se cioè questa fosse o meno rapportata alla discontinuità del lavoro prestato.

La causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Perugia per la decisione sulle somme spettanti al giornalista.

Il corrispondente da città capoluogo di provincia

A norma dell'art. 5 ccnl dei giornalisti la qualifica di redattore spetta non solo al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia che sia richiesto di fornire in modo continuativo oltre a notizie di cronaca locale anche notizie italiane ed estere di carattere generale da lui elaborate, ma anche al giornalista professionista corrispondente facente parte di una redazione distaccata o succursale indipendentemente dalla natura delle notizie che lo stesso sia tenuto a fornire (Cass. civ., 19 gennaio 1984, n. 480).

Il giornalista professionista, corrispondente da un capoluogo di provincia, può ottenere, ai sensi dell'art. 5, ccnl 10 gennaio 1959 (reso esecutivo erga omnes con dpr 16 gennaio 1961, n. 153) la qualifica di redattore solo quando la sua attività non si limiti alla trasmissione di notizie, presentate come eventi o fatti, ma si evolve in un processo di analisi dei fatti stessi, inteso a cogliere in essi, in una valutazione soggettiva, peculiarità di significato e dimensione culturale, ai fini di una elaborazione costituente l'aspetto precipuo di una comunicazione che non si risolve nella sola considerazione della pura notizia (Cass. civ., 7 marzo 1985, n. 1886).

Redattore/collaboratore fisso

La qualifica di redattore viene definita per la prima volta dall'art. 5 cnlg 10.1.1959. Successivamente la qualifica viene resa efficace erga omnes con «norma» del 1961 e, poi, ripresa senza modifiche da tutte le contrattazioni collettive successive che la riportano puntualmente all'art. 5 del contratto giornalistico. In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che la qualifica di redattore è configurabile anche con riferimento a posizioni di lavoro diverse da quelle previste dalla contrattazione collettiva ed anche con riferimento a casi di svolgimento di attività fuori sede e senza l'osservanza di un particolare orario di lavoro. Distinzioni di «grande impegno» è quella tra redattore e collaboratore fisso, ovvero tra un art. 1 e un art. 2 del contratto giornalistico. Il redattore deve osservare un orario di lavoro e comunque la quotidianità della prestazione, il collaboratore fisso ha l'obbligo della continuità della prestazione. Circa le caratteristiche proprie del collaboratore fisso ex art. 2 contratto giornalisti, le cui modalità di esercizio sono spesso «confinanti» con le caratteristiche del redattore si consideri quanto affermato in numerose pronunzie della Suprema Corte, che ha evidenziato la necessità della continuità della prestazione, del vincolo della dipendenza e della responsabilità di un servizio che sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali, rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio. Il rapporto di collaborazione fissa prevede: l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su argomenti specifici, un vincolo di dipendenza che non viene meno tra una prestazione e l'altra, il sistematico inserimento nell'organizzazione aziendale.

COLLABORATORE FISSO: PRESUPPOSTI E DIFFERENZE CON LA FIGURA DEL REDATTORE (Tribunale di Roma, Lavoro, 17/11/2006, n. 19981).

I tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall'osservanza di un orario di lavoro. Pertanto, il rapporto di collaborazione fissa, non richiede l'impegno di un'attività quotidiana con l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio. Sulla base di tali principi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Nuova Editrice Toscana s.r.l., editrice della testata "Metropoli", ha confermato l'obbligo contributivo fatto valere dall'Ente riconoscendo la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall'art. 2 del CNLG. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella specie sussiste la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, requisiti che connotano la collaborazione fissa.

CHI E' COLLABORATORE FISSO SECONDO LA CASSAZIONE (Corte di Cassazione, Lavoro, 9/9/2004, n. 18167)

Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dell'obbligo contributivo fatto valere dall'INPGI riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall'art. 2 del CNLG. La Corte ha affermato che deve ritenersi collaboratore fisso, colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

ART. 2 CNLG: QUANDO UN GIORNALISTA E' INQUADRABILE COME COLLBORATORE FISSO (Tribunale di Roma, Lavoro, 12/9/2006, n. 15702).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Italia Oggi Editori Erinne spa (editrice della testata Italia Oggi), ha confermato l'obbligo contributivo fatto valere dall'INPGI riconoscendo - a seguito di istruttoria - la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall'art. 2 del CNLG. Ha affermato il Giudice che il giornalista - pur non presente in redazione quotidianamente ma continuativamente a disposizione dell'editore per la copertura informativa di un determinato settore - assume la posizione di collaboratore fisso, quando: - vi sia "continuità di prestazione" (e cioè garantisca, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza); - sussista il "vincolo di dipendenza" (ravvisabile nell'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l'altra, in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli); - sia affidata la "responsabilità di un servizio" (con conseguente 'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche). Sentenza depositata il 12/09/06

Le attività di giornalista professionista redattore e quella di collaboratore fisso di cui all'art. 2 CNLG 1990 costituiscono due distinte attività lavorative, e non già due diverse qualifiche che il lavoratore può rivestire nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, non potendosi di conseguenza invocare, in caso di controversia giudiziale, la competenza del giudice del luogo in cui sia insorto il rapporto di collaborazione allorché il giornalista sia stato successivamente assunto come redattore ordinario (Trib. Catania 4/11/94, in D&L 1995, 755)

Deve essere inquadrato nella categoria del lavoro subordinato, con attribuzione della qualifica di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del Cnlg, il rapporto di lavoro di un giornalista che, pur senza un obbligo di presenza quotidiana in relazione, fornisca una prestazione continuativa, garantisca la propria disponibilità tra una prestazione e l'altra, e abbia la responsabilità di un servizio (Trib. Milano, 16 maggio 1998; Parti in causa: Barsotti c. Soc. Coedip; Riviste Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 981, n. BORALI).

E' collaboratore fisso, ex art. 2 c.n.l.g., colui che svolge attività giornalistica, pur essendo addetto a giornali periodici a cadenza superiore a quella giornaliera, e non essendo tenuto ad osservare un preciso orario quotidiano di lavoro (Pret. Roma, 29 ottobre 1998; Parti in causa: Rifilato c. Soc. Rai Trade e altro; Riviste: Lavoro nella Giur., 1999, 381; Rif. legislativi: DPR 16 gennaio 1961 n. 153; CCNL 16 gennaio 1959, art. 2).

La copertura continuativa dell'informazione giornalistica su uno specifico argomento configura l'attività tipica del «collaboratore fisso» con prestazione lavorativa non quotidiana. L'individuazione della qualifica è compito del giudice, il quale ben può, a fronte di una richiesta di qualifica superiore (come quella di redattore), ritenere sussistente una qualifica diversa (come quella di «collaboratore fisso»): i tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall'osservanza di un orario di lavoro, nei limiti resi compatibili dalla specialità di tale rapporto, con la conseguenza che mentre la qualifica di redattore compete ai corrispondenti ed agli invitati, i quali compilino articoli di informazione e commenti di carattere politico, ovvero servizi riguardanti particolari avvenimenti, ovvero ai giornalisti professionisti che prestino la loro attività quotidiana con l'osservanza dell'orario di lavoro nelle redazioni (anche distaccate) o nella direzione, ovvero provvedano alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione di articoli, invece il rapporto di «collaborazione fissa» non richiede l'impegno di un'attività quotidiana con l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, senza che l'obbligo del giornalista di porre a disposizione la propria opera venga meno tra una prestazione e l'altra. Per responsabilità di servizio deve intendersi l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni ed attraverso la redazione dei relativi articoli, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, con l'assunzione tra il giornalista e l'impresa di rispettivi diritti ed obblighi. Il collaboratore fisso mette a disposizione le proprie energie lavorative al fine di fornire con continuità ai lettori della testata giornalistica un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, mediante la sistematica redazione di articoli o con la tenuta di specifiche rubriche, con il conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura in tal modo la «copertura» di detta area informativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7931 del 9 giugno 2000, Pres. De Musis, Rel. Vidiri).

Parte terza - Inquadramento e trattamento contrattuali

Redattore e collaboratore: queste le differenze secondo la Cassazione. La prestazione lavorativa del giornalista redattore si distingue da quella del collaboratore fisso per la quotidianità. Non è sufficiente la continuità. A norma dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece la posizione del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio.

Si richiede quindi - ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità - che, contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 4047 del 19 marzo 2003, Pres. e Rel. Dell'Anno).

IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA' DI UN'ASSUNZIONE A TERMINE PER "SOSTITUZIONE A CATENA", L'AZIENDA DEVE SPECIFICARE E PROVARE IL MECCANISMO DI SCORRIMENTO. Non sono sufficienti generiche disposizioni organizzative (Cassazione Sezione Lavoro n. 16661 del 24 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro).

Guido B., giornalista professionista, è stato assunto alle dipendenze della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. nel marzo del 1993 con contratto a termine, per l'asserita necessità di sostituire il giornalista Giampaolo F., addetto al Giornale Radio. A questa prima assunzione ne sono seguite altre otto nell'arco di circa due anni. Alla scadenza dell'ultimo contratto Guido B. ha promosso un giudizio davanti al Pretore di Roma al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dei termini di scadenza apposti alle singole assunzioni e l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base alla legge n. 230 del 1962. Il lavoratore ha tra l'altro sostenuto che, in occasione della prima assunzione, egli non era stato impiegato per sostituire il giornalista Giampaolo F., in quanto costui era redattore capo addetto alle "rubriche religiose", mentre egli aveva svolto mansioni di semplice redattore nel settore "interni". L'azienda si è difesa sostenendo che nell'ambito del Giornale Radio i giornalisti erano facilmente spostati da una redazione all'altra e che nel caso in esame doveva ritenersi verificato un meccanismo di sostituzione a catena o per scorrimento: Guido B. era stato cioè impiegato per sostituire altri giornalisti che a loro volta avevano sostituito Giampaolo F. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata in grado di appello dal Tribunale di Roma che ha ritenuto non provato l'effettivo impiego di Guido B. per la sostituzione di Giampaolo F. sia pure attraverso un meccanismo di scorrimento.

I giudici di appello hanno rilevato che se, in astratto, sarebbe stato legittimo uno scorrimento di mansioni tra lavoratore sostituito e sostituto - nel senso che il B. poteva certamente essere impiegato in sostituzione di altro dipendente più esperto, a sua volta utilizzato in sostituzione del lavoratore assente, tuttavia mancava ogni indicazione in fatto circa le disposizioni di carattere organizzativo che sarebbero state impartite al riguardo, essendosi la società limitata a dedurre che i giornalisti erano facilmente spostati da una redazione all'altra, a seguito di richieste del tutto informali da parte dei direttori alle segreterie di redazione; sarebbe stata invece necessaria la puntuale allegazione delle singole disposizioni organizzative, in virtù delle quali si era fatto fronte alle esigenze venutesi a creare a seguito dell'assenza per malattia del F., indicando quali mansioni del lavoratore assente erano state affidate agli altri dipendenti e quali mansioni - in conseguenza dello scorrimento interno di mansioni - erano state in concreto affidate al B. Il Tribunale ha dichiarato la nullità anche dei termini apposti alle successive assunzioni in quanto li ha ritenuti incompatibili con la esistenza per legge del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con il primo contratto. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione della legge n. 230/62.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16661 del 24 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione constatando la mancanza di prova del dedotto meccanismo di scorrimento nella sostituzione prevista dal primo contratto. La Cassazione ha ricordato che la sua giurisprudenza è ferma nel ritenere pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine (nell'ipotesi di cui al punto b art. 1 comma 2 della legge del 1962), sul rilievo che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa; egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito; occorre, tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata. Nel caso di specie - ha osservato la Corte - i giudici di appello hanno accertato che il B. ed il F. erano adibiti a settori diversi ed avevano qualifiche diverse.

La Cassazione ha anche confermato la sua giurisprudenza secondo cui un contratto di lavoro a tempo determinato, che sia stato stipulato fra le stesse parti successivamente ad altro contratto a tempo determinato, invalido come tale, e perciò trasformato ope legis in contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve considerarsi, tamquam non esset, in quanto la contestuale sussistenza, fra le stesse parti, di un contratto di lavoro a termine non è configurabile, costituendo il secondo, per definizione, eccezione al primo.

IL CONFERIMENTO, A UN GIORNALISTA, DELL'INCARICO DI "SEGUIRE LO SVILUPPO DI TUTTE LE INIZIATIVE EDITORIALI LEGATE ALLE NUOVE TECNOLOGIE", NON E' IDONEO A SODDISFARE L'OBBLIGO DI FARLO LAVORARE in mancanza di qualsiasi specificazione (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Tiziana Orrù, Oliviero B. c. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ordinanza del 5 ottobre 2004).

Il giornalista Oliviero B., assunto dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'agosto del 2002 con la qualifica di caporedattore e le funzioni di vice direttore della testata RAI Sport è stato collocato, nell'aprile del 2004, a disposizione del direttore con la qualifica, ad personam, di redattore capo e senza alcun incarico. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma di ordinare alla RAI, in via d'urgenza, di farlo lavorare con le mansioni in precedenza svolte o con altre equivalenti. La RAI si è difesa facendo presente di aver attribuito al giornalista, con ordine di servizio emesso successivamente all'inizio del procedimento, l'incarico di "seguire lo sviluppo di tutte le iniziative editoriali legate alle nuove tecnologie". Il giornalista ha fatto presente che l'emissione dell'ordine di servizio non era stata accompagnata da una specificazione, in concreto, delle attività previste per il nuovo incarico, che peraltro non appariva di natura giornalistica.

Il Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Tiziana Orrù, con provvedimento del 5 ottobre 2004, ha ordinato alla RAI di assegnare il ricorrente a compiti e mansioni di natura giornalistica corrispondenti alla qualifica professionale di assunzione. Nella motivazione dell'ordinanza il Giudice ha rilevato che l'estrema genericità con la quale era stata formulata l'attribuzione al ricorrente di un nuovo incarico professionale senza indicazione precisa delle modalità di svolgimento della prestazione, non consentiva di escludere l'attualità e la concretezza di un danno alla professionalità. La privazione delle mansioni per un lungo lasso di tempo - ha osservato il Giudice - comporta necessariamente una diminuzione del patrimonio professionale e configura una lesione della dignità e dell'identità personale del lavoratore, in quanto vanifica il diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, costituzionalmente protetto.

Il dipendente di un'emittente televisiva locale addetto alla realizzazione di servizi di cronaca e alla conduzione del telegiornale ha diritto in base all'articolo 36 della Costituzione, al trattamento previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico anche se la datrice di lavoro applica il contratto per le imprese radiotelevisive private (Cassazione Sezione Lavoro n. 6932 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. D'Angelo).

P.L., dopo aver lavorato alle dipendenze della società Cooperativa AZ TV Audio Video realizzando servizi di cronaca e conducendo il telegiornale, con applicazione del contratto nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, si è rivolta al Pretore di Macerata chiedendo tra l'altro l'applicazione del trattamento economico, notevolmente superiore, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e la condanna dell'azienda al pagamento delle relative differenze di retribuzione. Questa domanda, rigettata dal Pretore, è stata accolta in grado di appello dal Tribunale di Macerata, che ha dichiarato il diritto della lavoratrice al trattamento retributivo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica per la liquidazione del dovuto.

Il Tribunale ha fondato la sua decisione sull'art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, osservando che il contratto per le imprese radiotelevisive private, applicato alla lavoratrice, concerne attività di contenuto eminentemente tecnico, mentre ella aveva svolto prestazioni di natura strettamente giornalistica.

La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione censurando il Tribunale per non avere considerato che essa era iscritta all'associazione delle TV locali, firmataria del contratto di lavoro per le imprese radiotelevisive private.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6932 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. D'Angelo) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il giudice di appello abbia correttamente applicato l'art. 36 della Costituzione, scegliendo come parametro retributivo le tabelle previste dal CNLG in considerazione dell'attività effettivamente svolta dalla lavoratrice.

Il Tribunale - ha osservato la Corte - ha effettuato un'attenta disamina del contenuto dei due contratti collettivi sottoposti alla sua attenzione, rilevando che quello concernente le televisioni private ha un contenuto eminentemente tecnico, mentre la lavoratrice espletava un'attività strettamente giornalistica, partitamente esaminata e vagliata, per cui ai fini della determinazione della giusta retribuzione in base all'articolo 36 della Costituzione, doveva farsi necessariamente riferimento al contratto collettivo dei giornalisti; e siccome tale contratto è stato assunto come mero parametro, a nulla rileva che la Cooperativa abbia o meno ad esso aderito.

La legge-contratto dei giornalisti è il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. Il pretore di Monza (sentenza Accardi-Rete A Srl, n. 164/1995, 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt: <...ciò non solo perché l'attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt, ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg, ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori>.

Il bancario pubblicista direttore di un telegiornale, può rivendicare il trattamento previsto dal contratto di lavoro giornalistico. Le due attività non sono incompatibili. In proposito la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui gli aspetti qualificanti di un rapporto di lavoro subordinato nell'attività giornalistica sono la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute; non rilevano in contrario né la collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa impegni il giornalista per un limitato numero di ore giornaliere. (Cassazione sezione lavoro n. 10780 del 12 agosto 2000, pres. Santojanni, rel. Lamorgese).

I giornalisti addetti a un'agenzia che fornisce articoli a giornali quotidiani possono essere ritenuti dipendenti degli editori utenti del servizio se si verifica una situazione di interposizione illecita.

Gli editori dei quotidiani Il Mattino di Napoli, La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari e La Sicilia di Catania, rispettivamente Edi.Me. S.p.A. Edisud S.p.A. e Domenico Sanfilippo S.p.A. hanno costituito, nel 1979 la S.r.l. Quotidiani Associati con redazione a Roma, conferendole l'incarico di provvedere alla fornitura di servizi giornalistici su determinate materie. La Quotidiani Associati ha assunto a sua volta alcuni giornalisti che hanno lavorato normalmente per la produzione di tali servizi. Dopo circa 15 anni di attività la Quotidiani Associati è stata posta in liquidazione ed ha licenziato tutti i giornalisti. Questi hanno impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma sostenendo di avere lavorato, in effetti, alle dipendenze delle società editrici dei giornali quotidiani che pubblicavano i loro servizi e chiedendo la condanna della Edi.Me., della Edisud e della Domenico Sanfilippo a reintegrarli nei posti di lavoro e a risarcire il danno prodotto dal licenziamento. Gli editori si sono difesi sostenendo di non avere avuto rapporti diretti con i giornalisti inquadrati alle dipendenze della Quotidiani Associati S.r.l. in quanto tale società era un soggetto autonomo munito di propria organizzazione. Dopo una lunga istruttoria, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro (subentrato al Pretore per effetto dell'istituzione del Giudice Unico) con sentenza n. 14552 del 21 settembre - 8 ottobre 1999 (Est. Buonassisi), ha dichiarato che i giornalisti hanno lavorato alle dipendenze della Edi.Me della Edisud e della Domenico Sanfilippo e che il loro licenziamento deve ritenersi inefficace; pertanto ha ordinato alle tre società editrici di reintegrare i giornalisti nei posti di lavoro e di corrispondere loro la retribuzione dovuta dalla data dei licenziamenti.

Nella motivazione della decisione il giudice ha rilevato, tra l'altro: che la Quotidiani Associati operava con capitali forniti essenzialmente dagli editori dei tre giornali e senza alcun reale rischio di impresa; che gli articoli redatti dai ricorrenti venivano pubblicati sui giornali senza l'indicazione «Quotidiani Associati» e con le stesse modalità di quelli prodotti dai giornalisti addetti alle redazioni centrali; che la redazione della Quotidiani Associati, anziché scegliere autonomamente gli argomenti da trattare, produceva gli articoli di volta in volta richiesti dalle redazioni dei quotidiani La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Mattino e La Sicilia; che l'attività dei ricorrenti si svolgeva secondo le disposizioni dei responsabili delle redazioni di tali quotidiani ed era diretta a soddisfare le loro mutevoli esigenze in relazione agli sviluppi degli avvenimenti di attualità; che la gestione amministrativa e contabile dell'attività della Quotidiani Associati era tenuta via computer, negli uffici baresi della Edisud da dipendenti della medesima. Pertanto, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte ed in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 2517 del 1997, il giudice ha ravvisato una situazione di interposizione vietata dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (www.legge-e-giustizia.it).

Le indennità previste dagli accordi integrativi RAI-Usigrai spettano anche ai giornalisti cineoperatori quando sussistono i presupposti per il riconoscimento. Il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica sia ai giornalisti che si esprimono attraverso lo scritto e il parlato, sia a coloro che si esprimono attraverso immagini poiché gli accordi integrativi aziendali conclusi tra la RAI (Radiotelevisione Italiana) e l'Usigrai hanno la stessa sfera soggettiva del contratto nazionale, essi si applicano anche ai giornalisti tele-cine operatori. Tuttavia, nel caso di avvenuto riconoscimento del diritto al trattamento giornalistico di operatori di ripresa addetti alle testate televisive, perché possano ritenersi loro spettanti i vari istituti contrattualmente previsti per i giornalisti, va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per il riconoscimento in concreto di ciascuno di essi, particolarmente quando si tratta di indennità presumibilmente connesse a caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte (Cassazione Sezione Lavoro n. 13945 del 25 settembre 2002, Pres. Trezza, Rel. Dell'Anno).

La rinunzia ai propri diritti fatta dal lavoratore in corso di causa può essere invalidata con impugnazione nel termine di sei mesi purché non sia stata sottoscritta una conciliazione (Sezione Lavoro n. 13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).

Il rapporto di lavoro dei giornalisti continua con il cessionario della testata che subentri nella gestione dell'impresa editoriale. Si applica l'art. 2112 cod. civ., anche se non vi sia stato un formale trasferimento d'azienda (Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, sentenza del 20 settembre 2002, Giudice Francesco Buffa). Il 15 giugno 1998 la società Edilsalento ha sospeso le pubblicazioni del giornale "Il Quotidiano di Lecce (Brindisi, Taranto)", comunicando ai lettori il trasferimento della testata a un nuovo imprenditore che avrebbe portato a termine un progetto di espansione già in fase di attuazione e garantendo l'assunzione da parte del nuovo editore del massimo numero possibile dei giornalisti addetti alla realizzazione del quotidiano. Il 23 giugno 1998 gran parte dei giornalisti dipendenti ha sottoscritto, presso l'Ufficio del Lavoro, un verbale di conciliazione con il quale ha posto termine ad ogni rapporto con la società Edilsalento, essendo espressamente prevista la loro assunzione da parte del nuovo editore. Con atto del 24 giugno 1998 la Edilsalento ha ceduto la testata alla società Alfa Editoriale, della quale il gruppo Caltagirone, editore del Messaggero di Roma, ha acquisito il controllo. L'Alfa Editoriale ha assunto l'ex direttore del "Quotidiano" e gli altri giornalisti che avevano sottoscritto il verbale di conciliazione, riprendendo, pochi giorni dopo, le pubblicazioni del giornale. Roberto G. ed altri redattori che non hanno firmato la conciliazione e non sono stati assunti dal nuovo editore, hanno promosso davanti al Pretore di Lecce un giudizio diretto ad ottenere l'accertamento che fra la Edilsalento e l'Alfa Editoriale si era verificato un vero e proprio trasferimento di azienda, con conseguente loro diritto alla prosecuzione del rapporto con il nuovo editore. Le aziende si sono difese sostenendo di avere pattuito soltanto una cessione di testata, come risultava dal contratto da loro sottoscritto. Il giudizio di merito è stato preceduto da una fase cautelare, nella quale il Pretore ha rigettato la richiesta, avanzata dai giornalisti, di provvedimento d'urgenza, mentre il Tribunale di Lecce ha accolto il reclamo dei lavoratori, ordinando all'Alfa Editoriale, nel dicembre del 1998, di adibirli all'attività lavorativa e di corrispondere loro la retribuzione. Per circa quattro anni l'Alfa Editoriale si è limitata a corrispondere ai giornalisti la retribuzione, senza riconoscere peraltro la loro anzianità pregressa, ma non li ha fatti lavorare. Nel giudizio di merito i giornalisti hanno sostenuto, producendo documenti, che l'Alfa Editoriale era subentrata alla Edilsalento nella gestione dell'impresa, utilizzando la stessa tipografia e lo stesso sistema elettronico editoriale, gli stessi archivi, lo stesso personale e gli stessi collaboratori esterni, subentrando nei contratti di abbonamento con i lettori e nei rapporti con la concessionaria di pubblicità e con gli inserzionisti, mantenendo inalterata la formula grafico-editoriale del giornale. Essi hanno fatto riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'art. 2112 cod. civ. deve trovare applicazione ogni qualvolta, indipendentemente dagli strumenti contrattuali usati, un imprenditore subentri ad un altro nella titolarità dell'impresa. Il processo è stato interrotto perché la società Edilsalento è fallita; i lavoratori hanno riassunto il giudizio nei confronti dell'Alfa Editoriale. Dopo la riassunzione il Tribunale, con sentenza del 20 settembre 2002 (Giudice Francesco Buffa) ha accolto la domanda. Nel dispositivo il Giudice ha accertato che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono proseguiti con Alfa Editoriale dal giorno della cessione della testata Quotidiano e ha ordinato l'immediata riammissione dei giornalisti nel posto di lavoro con la qualifica, le mansioni e la sede di lavoro già assegnate; ha inoltre condannato la stessa società al pagamento, in favore dei ricorrenti, della retribuzione globale di fatto in godimento prima della sospensione del rapporto di lavoro con Edilsalento - oltre gli scatti di anzianità maturati dopo tale momento - con le differenze maturate.Il danno alla professionalità subito da un lavoratore licenziato è diverso da quello che deriva dal demansionamento durante il rapporto di lavoro. Dalla diversità derivano conseguenze in materia di onere della prova.

I dipendenti licenziati per cessazione di attività hanno diritto alla precedenza nell'assunzione da parte del soggetto subentrato nella titolarità dell'azienda presso la quale lavoravano - Il nuovo datore di lavoro non ha diritto ai benefici previsti dalla legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 9785 del 18 giugno 2003, Pres. Putaturo Donati V., Rel. Curcuruto).

La ditta Confezione Sara ha cessato l'attività alla fine del 1993, collocando in mobilità tutti di dipendenti, che sono stati assunti poco tempo dopo dalla s.r.l. Confitex. Per avere assunto tali lavoratori, la Confitex ha rivendicato i benefici previsti dall'art. 8 comma 4 legge n. 223 del 1991 secondo cui al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L'Inps ha negato il beneficio. Ne è seguita una controversia davanti al Pretore di Mestre, che ha escluso il diritto della Confitex alle provvidenze previste dall'art. 8 legge n. 223 del 1991. La decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Venezia. I giudici di merito hanno ritenuto applicabile il comma 1 dell'art. 8 L. n. 223/91 secondo cui per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione previsto dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264: "I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno".

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che nel caso in esame si sia verificata una successione tra impresa individuale e impresa sociale, con rapporto di identità, o, almeno, di continuità fra di loro e che l'art. 15 della legge n. 264 del 1949 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di riassunzione gravi non solo sull'imprenditore autore materiale del licenziamento ma anche su chi gli sia succeduto nella titolarità dell'azienda.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9785 del 18 giugno 2003, Pres. Putaturo Donati V., Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso della Confitex, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato l'accertamento della successione di tale società alla ditta individuale Confezione Sara nella titolarità dell'azienda da cui dipendevano i lavoratori. La Corte ha condiviso pertanto l'interpretazione data dal Tribunale di Venezia all'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 richiamato dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991..

Il danno alla professionalità subito da un lavoratore licenziato è diverso da quello che deriva dal demansionamento durante il rapporto di lavoro. Dalla diversità derivano conseguenze in materia di onere della provaIl principio secondo cui il pregiudizio causato al lavoratore da un demansionamento costituisce un danno in sé, il cui risarcimento va liquidato equitativamente, senza necessità di specifica prova, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore illegittimamente licenziato chieda, in base all'art. 18 St. Lav., oltre al risarcimento per perdita della retribuzione, quello del danno professionale per non essere stato adibito all'attività lavorativa. Infatti la dequalificazione intervenuta nel corso del rapporto di lavoro presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto a quella che può essere prodotta dalla mancata occupazione dopo il licenziamento. E invero la dequalificazione subita durante il rapporto provoca specifici danni anche all'immagine del lavoratore presso i propri colleghi e nell'ambiente di lavoro, con ricadute pregiudizievoli diverse e con un'incidenza più accentuata di quanto possa prospettarsi nel caso di mancata adibizione al lavoro dopo un illegittimo licenziamento. In quest'ultimo caso pertanto il lavoratore licenziato, per ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, dovrà darne la prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 10203 del 13 luglio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri). Il trattamento di trasferta spetta anche per le giornate di sabato e domenica incluse nel periodo della missione. E' irrilevante la mancata prestazione di attività lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002, Pres. Ciciretti, Rel. D'Angelo).

Il diritto alle ferie

Il diritto alle ferie si estingue solo in caso di irragionevole rifiuto di ogni soluzione offerta che contemperi l'esigenza del riposo con il funzionamento dell'azienda. In base all'art. 2109 cod. civ. il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito da fruire nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del dipendente. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Il diritto alle ferie o all'indennità sostitutiva di estingue soltanto in caso di irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare per la sua fruizione, ogni soluzione, offerta dal datore di lavoro, in grado di contemperare il suo diritto al riposo annuale retribuito con le esigenze di funzionalità aziendali (Cassazione Sezione Lavoro n. 2326 del 17 febbraio 2003, Pres. Ianniruberto, Rel. Foglia).

Il lavoratore che non abbia goduto delle ferie ha diritto anche al risarcimento del danno. Il lavoratore che non abbia goduto delle ferie ha diritto, oltre che all'indennità sostitutiva, avente natura retributiva, al risarcimento del danno per la perdita di "cura"personale, familiare e sociale. L'indennità dovuta al lavoratore per ferie non godute ha natura retributiva e non risarcitoria. Il mancato godimento delle ferie comporta, infatti, la prestazione di attività lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata. Poiché il datore di lavoro non può restituire l'indebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli articoli 1463 e 2037 cod. civ., al pagamento di una somma, corrispondente alla retribuzione, che costituisce l'indennità sostitutiva. Oltre che a questa somma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per la lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini di perdita di "cura"personale (energie psico-fisiche e tempo libero) familiare e sociale. Per realizzare questo diritto egli deve tuttavia dare la prova del danno. Da tale risarcimento il datore di lavoro può essere esonerato ove provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 15776 del 9 novembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).

L'indennità sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria. non va assoggettata ai contributi previdenziali. L'indennità sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria, in quanto è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione contrattuale di concedere le ferie ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, funzione che pacificamente le ferie assolvono. Non avendo natura retributiva tale indennità non deve essere assoggettata ai contributi previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 12580 del 27 agosto 2003, Pres. Senese, Rel. D'Angelo).

Parte quarta - Autonomia e subordinazione nel lavoro giornalistico.
La dequalificazione professionale e il mobbing. La clausola di coscienza

La subordinazione può verificarsi anche per un giornalista assunto con formale contratto di lavoro autonomo per lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. Deve ritenersi corretto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un giornalista che, assunto con contratto di lavoro autonomo e con retribuzione commisurata alla mole di lavoro effettivamente svolto, abbia prestato la sua attività svolgendo i compiti di volta in volta assegnatigli dal capo cronista del quale era tenuto a seguire le specifiche direttive anche circa i rigidi tempi prefissati per la consegna degli articoli e la loro lunghezza e dovendo assicurare la sua disponibilità tanto da essere munito di un teledrin per essere più facilmente raggiungibile in caso di necessità.

Essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime e il nomen juris che utilizza, pure dovendo assumere la necessaria rilevanza, non costituiscono però fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, elemento determinante non solo per la sua interpretazione, ma anche utilizzabile ai fini dell'accertamento della eventuale originaria simulazione o di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista (da autonoma e subordinata). Conseguentemente, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi rilievo prevalente. Per quanto più in particolare attiene al rapporto di lavoro giornalistico, si è ritenuto, sempre con giurisprudenza costante, che ha carattere di rapporto di lavoro subordinato l'attività giornalistica che, per ampiezza di prestazioni e intensità della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ove per stabilità si intende non la semplice continuità (riscontrabile a posteriori anche nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione) ma il risultato di un patto, in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza essere esposto al rischio di doverla contrattare volta per volta (Cassazione Sezione Lavoro n. 12252 del 20 agosto 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Dell'Anno).

La subordinazione dei giornalisti

Nel lavoro giornalistico la subordinazione si configura quando il lavoratore si tiene stabilmente a disposizione dell'editore anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra. I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia); e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti ed intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitata od al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita. Con riguardo al lavoro giornalistico, l'inserimento nell'organizzazione aziendale e l'assoggettamento al potere datoriale si manifestano nel fatto che il lavoratore si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguire le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18660 del 23 settembre 2005, Pres. Mattone, Rel. Cuoco).

E' ATTENUATO IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (Tribunale di Roma, Lavoro, 25/5/2007, n. 10283).

Il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico è attenuato in ragione del carattere intellettuale e creativo della prestazione. Fondamentale diventa l'aspetto relativo all'inserimento continuativo ed organico dell'opera professionale nell'organizzazione unitaria dell'impresa editoriale; talchè non può escludersi in astratto la subordinazione neanche in un rapporto di lavoro giornalistico svolto saltuariamente, con ampia autonomia e malgrado la propria collaborazione in altri quotidiani e riviste. Muovendo da tale principio giurisprudenziale e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Eurotelevision Spa (emittente televisiva del Lazio), riconoscendo la natura subordinata (e quindi l'obbligo di contribuzione all'Inpgi) dell'attività lavorativa di cinque giornalisti. La continuità dell'impegno lavorativo, la disponibilità ad eseguire le istruzioni date dal responsabile redazionale, l'inserimento organico delle prestazioni rese nell'attività dell'impresa sono gli elementi che hanno consentito al Giudice di ritenere, nella specie, provata la natura subordinata dell'attività svolta.

NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - REQUISITI (Tribunale di Roma, Lavoro, 31/1/2007, n. 1870).

Il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale attività, dalla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza dell'orario di lavoro) si desume che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia. Così motivando la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Editoriale Srl (editrice de Il Corriere di Como), ed ha confermato l'obbligo contributivo per l'attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, per il quale è risultato provato che aveva prestato attività lavorativa nell'interesse della Società, mettendo a disposizione in modo continuativo ed esclusivo le energie lavorative, provvedendo a raccogliere notizie e realizzare servizi ed articoli nel rispetto dei termini e delle esigenze informative fissati dal datore di lavoro, svolgendo le mansioni assegnate, garantendo all'editore una costante presenza nei locali aziendali, assicurando una continua copertura informativa. E' risultato provato, inoltre, che il giornalista era assoggettato al potere direttivo, di coordinamento e disciplinare dei soggetti gerarchicamente a lui sovraordinati.

SUBORDINAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO: NOMEM IURIS E CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO DI LAVORO (Tribunale di Roma, Lavoro, 26/10/2006, n. 18514).

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti espressa nel contratto ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa determinante il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto. Muovendo da tale principio giurisprudenziale, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Società ECOMONDPRESS COM a r.l. (editrice laziale della rivista specializzata in materia cinematografica Acting News) ed ha riconosciuto l'obbligazione contributiva in favore dell'INPGI per l'attività lavorativa svolta da un giornalista pubblicista regolata formalmente da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Giudice ha ritenuto provata la subordinazione stante la continuità ed esclusività dell'apporto lavorativo, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (tale dovendosi intendere l'affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del giornalista) e l'assoggettamento al potere di coordinamento dei soggetti sovraordinati. L'esercizio di siffatto potere è stato dal Giudice valutato in relazione alla specificità dell'incarico conferito, ritenendo che in caso di prestazioni di contenuto intellettuale e creativo (quali quelle di giornalista) non si può pretendere un esercizio di un potere gerarchico che si manifesti in direttive di volta in volta preordinate alle mutevoli esigenze aziendali ed in controlli sulle modalità esecutive dell'attività lavorativa.

ONERE DI PROVARE LA SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PRATICANTE (Corte di Cassazione, Lavoro, 18/9/2006, n. 20080).

Non è l'INPGI, estraneo al rapporto di lavoro, a dover provare l'esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell'Editore, quanto quest'ultimo a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante "tout court" impegnato in attività giornalistica. Con la sentenza in esame la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d'Appello che aveva attribuito all'INPGI l'onere della prova della subordinazione del praticantato svolto da un giornalista presso la Edisud Spa (editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno), così come emergente dagli atti processuali. La Società peraltro aveva ammesso, in sede di ricorso, l'inserimento del giornalista nell'organizzazione della Gazzetta del Mezzogiorno e aveva riconosciuto lo svolgimento di un'attività svolta in esclusiva, coordinata e sottoposta al controllo di un capo servizio, tenuto a curarne l'apprendimento professionale.

SUBORDINAZIONE: IRRILEVANZA DEL NOMEM IURIS E DEL SISTEMA DI RETRIBUZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO (Tribunale di Roma, Lavoro, 20/6/2006, n. 12604).

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la natura subordinata deve essere accertata alla luce della sua concreta attuazione e del tutto secondario è il peso che, nella relativa indagine, può essere attribuito ad elementi come "il sistema di retribuzione" o il c.d. "nomen iuris". Con la sentenza in esame, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla EDIPI Srl (editrice lombarda di periodici di settore, quali Assicura, AziendaBanca, Pubblica e Managment della Sanità) ed ha riconosciuto l'obbligo contributivo della Società nei confronti dell'INPGI per l'attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, le cui modalità di svolgimento della prestazione risultavano incompatibili con il regime di autonomia proprio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti. Il Giudice, nella specie, ha ritenuto sussistente la subordinazione sulla base di una pluralità di elementi sintomatici quali la continuità e l'esclusività nello svolgimento delle mansioni, lo stabile inserimento del giornalista nell'assetto organizzativo aziendale, l'assoggettamento della sua attività ai tempi ed alle esigenze redazionali ed il pieno utilizzo delle strutture aziendali.

La dequalificazione professionale.

Sul tema si è sviluppata una giurisprudenza che ha ritenuto che al rapporto di lavoro giornalistico possono applicarsi criteri attenuati di subordinazione anche a causa del carattere prevalentemente intellettuale delle mansioni da svolgere che non permettono un'effettiva ed assoluta ingerenza. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato quando vi sia l'obbligo di garantire continuativamente e normalmente il servizio sportivo nell'ambito di una zona, ed ha altresì riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica di redattore in quanto rendeva la propria prestazione quotidianamente. Il Pretore di Roma (21.6.1995, in «Dir. Lav., II; 16) ha stabilito che al fine di accertare la natura subordinata o autonoma di una prestazione di lavoro, è necessario in primo luogo individuare la volontà verbale o scritta manifestata dalle parti (editore e giornalista) in sede di dichiarazione negoziale. Si deve, in sostanza, accertare sulla base delle effettive modalità di svolgimento della prestazione, che il comportamento tenuto dall'editore e dal giornalista anche in un tempo posteriore alla conclusione del contratto non integri gli estremi di una fattispecie contrattuale diversa.

Principale elemento distintivo di tale rapporto è il vincolo della subordinazione inteso come assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Per la concreta esistenza del rapporto non sono sufficienti semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate, essendo tanto le une quanto le altre compatibili anche con il lavoro autonomo. È necessario che la prestazione sia regolata durante l'intero svolgimento da direttive direttamente riconducibili all'esercizio del potere conformativo e disciplinare del datore di lavoro.

Secondo il pretore del lavoro di Milano (15.6.1996), infine, per l'accertamento di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato non è sufficiente una mera continuità cronologica della prestazione (o una notevole consistenza numerica degli articoli) o la responsabilità del servizio. Ciò che importa alla luce sia dell'articolo 2 (collaboratore fisso), sia dell'articolo 1 (redattore) e la messa a disposizione dell'opera del giornalista in modo continuativo e, quindi, tra un servizio e l'altro (Domenico D'Amati, Il lavoro giornalistico, Cedam, Padova 1989).

Si è esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel rapporto di lavoro di un giornalista professionista, incaricato inizialmente di curare brevi servizi telefonici di informazione e attualità in collegamento diretto con una emittente radiofonica e in seguito, di preparare fino a 10/13 radiogiornali al giorno e di allestire una rubrica di attualità alternandosi in redazione con un collega, senza che il prestatore di lavoro (giornalista) risultasse mai assoggettato nel corso del rapporto ai tipici poteri datoriali di direzione, di controllo, disciplinari.

La dequalificazione può configurarsi anche quando due mansioni (redattore di cronaca aut redattore di sport) appartengano al medesimo livello di inquadramento.

E' pacifico che il giornalista (ex artt. 22 Cnlg; 2103 Cc e 13 Stat. Lav.) "non può essere impiegato in mansioni che non siano equivalenti a quelle da ultimo svolte". La dequalificazione può configurarsi anche quando due mansioni (redattore di cronaca aut redattore di sport) appartengano al medesimo livello di inquadramento, dal momento che ciò che rileva "è primariamente il rispetto della professionalità acquisita dal lavoratore. In questo questa prospettiva, il mutamento di mansioni è legittimo solo quando la nuova mansione consenta al lavoratore quanto meno di mantenere, se non di sviluppare, la professionalità posseduta; se, al contrario, la nuova mansione è tale da comportate la perdita di tale professionalità, il mutamento di mansioni si risolve in una dequalificazione ed è conseguentemente illegittimo" (Stefano Chiusolo e Maurizio Borali, Il contratto nazionale di lavoro giornalistico commentato articolo per articolo, Editore Ordine Giornalisti Lombardia, Milano 2001).

Lo spostamento di un redattore da un settore all'altro del giornale è in contrasto soprattutto con l'articolo 3 della Costituzione, che colloca la dignità sociale della persona addirittura prima del principio dell'uguaglianza, e con l'articolo 41 della Costituzione. Il potere di assegnare le mansioni ai redattori (art. 6 Cnlg) quando è esercitato in maniera autoritaria viola i diritti fondamentali (articolo 2 della Costituzione) di ogni cittadino-giornalista. L'articolo 41 della Costituzione, nel proclamare che "l'iniziativa economica privata è libera", afferma che essa "non può svolgersi .....in modo da recare danno....alla... dignità umana". In sostanza l'articolo 41 Cost. garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Devono essere letti unitariamente gli articoli 2 e 41 della Costituzione; l'articolo 2103 del Codice civile; l'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970); l'articolo 22 (II comma) del Cnlg Fnsi-Fieg. Il Cnlg assegna (art. 34) al Cdr il diritto-dovere di fare osservare nell'azienda il Cnlg stesso, la legge professionale n. 69/1963 e lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). "Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall'art. 41 cost. e dall'aricolo 2087 Cc. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative" (Cassazione, Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone) (parere Simeone 12 dicembre 2005 rilasciato dal presidente dell'OgL).

È illegittima, in quanto dequalificante, l'assegnazione di un redattore ordinario, con l'incarico di seguire i problemi sindacali, a mansioni di cucina redazionale (Pret. Milano 26/5/98, est. Marasco, in D&L 1998, 977, nota Chiusolo, La dequalificazione del redattore ordinario).

La dequalificazione consiste nell'abbassamento del livello delle prestazioni. La dequalificazione consiste nell'abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e impoverimento della professionalità. Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro).

La rarefazione, fino alla scomparsa, degli articoli a firma di un giornalista con qualifica di inviato speciale configura un'ipotesi di dequalificazione professionale ex art. 2103 c.c., giacchè il fatto di non esercitare, o esercitare in modo estremamente ridotto la professione giornalistica pregiudica seriamente l'autorevolezza del giornalista, la sua capacità di informare e la sua capacità di raccogliere informazioni (nel caso di specie il giudice, accertata la dequalificazione, ha tra l'altro condannato l'editore a risarcire il danno professionale conseguentemente subito, nella misura di una mensilità netta per ogni mese di intervenuta dequalificazione (pret. Roma, 01/04/1999; parti in causa Mazzocchi c. soc. Gruppo ed. l'Espresso; fonte Riv. critica dir. lav., 2000, 745; riferimenti normativi Cc art. 2103).

Il demansionamento costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione. Il danno che ne deriva ha natura patrimoniale ed è suscettibile di per sé, di risarcimento, da liquidarsi in via equitativa. Dall'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento della assunzione in servizio può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ., ma anche la lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, garantito dagli artt. 1 e 2 della Costituzione. Il pregiudizio correlato a siffatta lesione, promanantesi nella vita professionale e di relazione dell'interessato e avente indubbia natura patrimoniale, è suscettibile, di per sé, di risarcimento. L'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice del merito mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche in mancanza della allegazione di specifici elementi di prova da parte del danneggiato. La liquidazione deve essere effettuata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, alla entità e alla durata del demansionamento nonché alle altre circostanze del caso concreto" (Cassazione Sezione Lavoro n. 15868 del 12 novembre 2002, Pres. Ciciretti, Rel. Prestipino).

Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall'art. 41 cost. e dall'art. 2087 cod. civ. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative (Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).

Il giornalista che abbia assunto la responsabilità e abbia svolto le funzioni proprie del vice direttore di due testate, subisce una dequalificazione professionale vietata dall'art. 2103 c.c. ove le sue mansioni risultino svuotate di tutti gli aspetti significativi e qualificanti della posizione ricoperta; compete in tale caso al giornalista il risarcimento del danno subito, che è determinabile in via equitativa, utilizzando quali parametri la retribuzione percepita e la durata della dequalificazione (Trib. Milano 16/12/95, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 458).

La nozione di equivalenza delle mansioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. è essenzialmente relativa, giacché, mirando la disposizione anche alla salvaguardia della professionalità del lavoratore e del diritto fondamentale, garantitogli dagli art. 1 e 2 Cost., alla libera esplicazione della sua personalità sul luogo di lavoro, non può prescindere dalla specificità della prestazione lavorativa e dal contesto organizzativo in cui essa viene ad essere esplicata, ne consegue che, benché la scelta della fascia orano di esecuzione della prestazione s'iscriva generalmente nell'ambito dello "ius variandi" riservato all'imprenditore dalla previsione dell'art. 41 Cost, nel settore dei programmi televisivi di «approfondimento informativo», valutandosi la professionalità degli operatori anche se non soprattutto in base agli indici di ascolto ed ali 'audience conseguita, la collocazione del dipendente in una fascia oraria deteriore per i profili considerati, rispetto a quella convenuta ed assegnatagli per tutto il periodo di precedente durata del rapporto, implica l'illegittima compressione della professionalità del dipendente per attribuzione di mansioni non equivalenti a quelle precedentemente espletate. (Trib. Roma, 15-02-2005; Santoro c. Soc. Rai-Radio-televisione italiana; FONTI Foro It., 2005, 1, 1233).

Integra violazione della previsione dell'art. 2103 c.c. la destinazione alla realizzazione di programmi genericamente «culturali» e «di servizio» di un giornalista televisivo dipendente Rai, specificamente assunto (anche in considerazione della «consolidata professionalità» già conseguita nel settore) per la realizzazione e la conduzione di programmi televisivi di «approfondimento informativo, articolati in puntate tendenzialmente monotematiche su argomenti di stretta attualità», riconducigli alla previsione dell'art. 2 del contratto di servizio tra Rai e governo. (Trib. Roma, 15-02-2005 Santoro c. Soc. Rai-Radio-televisione italiana; FONTI Foro It., 2005, 1, 1234).

Nel lavoro giornalistico l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va individuato nell'inserimento continuativo del collaboratore nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa ed è caratterizzato da un contenuto attenuato rispetto agli ordinari criteri per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di subordinazione ex art. 2094 c.c. (Cass. 27/3/98 n. 3272, pres. Pontrandolfi, est. Coletti, in D&L 1998, 686, n. MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico)

In campo giornalistico il vincolo della subordinazione assume contenuto attenuato, consistendo soprattutto nell'inserimento continuativo nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa con conseguente assoggettamento a comportamenti connessi con tale organizzazione, che condizionano, entro certi limiti, le modalità della prestazione lavorativa; può aversi pertanto rapporto di lavoro giornalistico subordinato quando sia garantita una certa reperibilità, pur in assenza di precisi vincoli di orario, e quando l'autonomia, l'iniziativa e la discrezionalità della prestazione non incidano sulla persistenza nel tempo dell'obbligo di compierla, mantenendosi a disposizione del datore di lavoro (Pret. Milano 5/8/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 371)

Deve essere inquadrato nella categoria del lavoro subordinato, con attribuzione della qualifica di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del Cnlg, il rapporto di lavoro di un giornalista che, pur senza un obbligo di presenza quotidiana in redazione, fornisca una prestazione continuativa, garantisca la propria disponibilità tra una prestazione e l'altra, e abbia la responsabilità di un servizio (Trib. Milano 16/5/98, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 981, nota Borali, Il giornalista collaboratore fisso)

La prestazione lavorativa del giornalista redattore si distingue da quella del collaboratore fisso per la quotidianità. Non è sufficiente la continuità. A norma dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece la posizione del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio. Si richiede quindi - ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità - che, contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 4047 del 19 marzo 2003, Pres. e Rel. Dell'Anno).

In caso di concreto svolgimento di lavoro giornalistico subordinato, il dipendente, anche se non iscritto all'albo professionale, ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal relativo CCNL, in applicazione dell'art. 2126 c.c. (Pret. Milano 5/8/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 371)

Nell'attività di lavoro giornalistico l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e non già dei professionisti per carenza dei requisiti richiesti dalla legge non esclude la possibilità che fra le parti possa instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato con conseguente diritto alla reintegrazione nell'ipotesi di licenziamento motivato dalla nullità del rapporto per carenza di iscrizione nell'elenco (Pret. Firenze 23/3/99, est. Varriale, in D&L 1999, 600, n. Pirelli, Prestazione di fatto e lavoro giornalistico).

È subordinato il rapporto di lavoro giornalistico quando vi sia l'obbligo di garantire continuativamente e normalmente il servizio sportivo nell'ambito di una zona (come quella di Pesaro), ed è quella di redattore la qualifica di chi rende la propria prestazione tutti i giorni (Pret. Pesaro, 9 giugno 1988).

Costituisce lavoro giornalistico un'attività, qualificata di <redattore>, svolta per riviste di pubblicità e consistente nella trasformazione dei dati ricevuti dai clienti in informazioni scritte dirette ai lettori (Trib. Milano, 11 dicembre 1991).

È redattore solo chi svolge quotidianamente attività giornalistica (raccolta, analisi ed elaborazione di notizie): il lavoratore che, pur frequentando ogni giorno la redazione, svolge mansioni di segretario, e solo saltuariamente attività giornalistiche, non è redattore, bensì collaboratore fisso (Cass. civ., 28 marzo 1985, n. 2193).

Lo svolgimento di quotidiana attività redazionale in normali turni di lavoro, con inserimento nell'azienda giornalistica e soggezione alle direttive del capo cronista, comporta per l'interessato la qualifica di redattore con diritto al trattamento economico e normativo previsto dall'art. 11, ccnl giornalisti (Pret. Milano, 6 febbraio 1989).

Il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, che il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione nelle imprese giornalistiche, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie; ne consegue che sussiste un contratto di lavoro subordinato solo se il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, e non quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo riguardo alla collaborazione fornita da un giornalista parlamentare, svolgente la sua attività principale come dipendente della RAI, a un giornale di provincia, al quale forniva - così come ad altri quotidiani - con maggiore o minore frequenza, articoli di carattere parlamentare in base a richiesta formulata di volta in volta) (Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1998, n. 5693; Parti in causa Brancati c. Soc. Nuova Ed. Trentina; Riviste Mass., 1998; Rif. ai codici c.c. art. 2094, c.c. art. 2222, c.c. art. 2230).

Giornalista addetto alla cronaca giudiziaria con contratto per collaborazioni saltuarie può essere ritenuto lavoratore subordinato in caso di inserimento nell'organizzazione aziendale come responsabile del servizio per una provincia (Cassazione Sezione Lavoro n. 4533 del 10 aprile 2000, Pres. Trezza, Rel. Roselli).

LA DEQUALIFICAZIONE PUO' VERIFICARSI ANCHE QUANDO LE NUOVE MANSIONI ASSEGNATE AL LAVORATORE SIANO PREVISTE DAL CONTRATTO PER LA SUA QUALIFICA se pregiudicano il livello della professionalità acquisita (Cassazione Sezione Lavoro n. 7351 dell'11 aprile 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto).

Orlando T., dipendente della S.p.A. Poste italiane con la qualifica di quadro di primo livello, nel periodo dal 1996 a 1999 è stato preposto ad un'agenzia di coordinamento, con il compito di coordinare l'attività di alcune agenzie di base. Nel 1999, in seguito a modifiche organizzative, le agenzie di coordinamento siano state eliminate e i loro compiti sono stati affidati alle filiali. Orlando T. è stato preposto ad un'agenzia di base e gli è stata attribuita un'indennità di funzione inferiore a quella percepita in precedenza come responsabile di un'agenzia di coordinamento. Egli ha chiesto al Tribunale di Torino di accertare il suo diritto alla qualifica di dirigente per le mansioni svolte dal 1996 al 1999 e di dichiarare comunque che egli aveva subito una dequalificazione ed un'illegittima decurtazione dell'indennità di funzione quando era stato preposto ad un'agenzia di base. L'azienda si è difesa contestando la natura dirigenziale delle mansioni svolte dal lavoratore come responsabile di un'agenzia di coordinamento e sostenendo che egli non aveva subito un'illegittima dequalificazione con la destinazione a un'agenzia di base, sia perché anche per il nuovo incarico era prevista dal c.c.l. la qualifica di quadro di prima categoria, sia perché, essendo state soppresse le agenzie di coordinamento, non esisteva altra possibilità di impiegarlo con analoghe mansioni. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Torino hanno ritenuto infondate entrambe le domande proposte da Orlando T., in quanto da un lato hanno escluso che le mansioni di responsabile di agenzia di coordinamento comportassero l'elevato grado di autonomia decisionale proprio della qualifica dirigenziale e dall'altro hanno ritenuto legittimo l'impiego del lavoratore, a far tempo dal 1999 come preposto a un'agenzia di base, rilevando che anche per tale posizione la disciplina collettiva prevede la qualifica di quadro di prima categoria da lui posseduta. Orlando T. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di Torino per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7351 dell'11 aprile 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto) ha accolto il ricorso limitatamente alla parte concernente l'esclusione, da parte della Corte di Appello, della configurabilità di una dequalificazione, nell'assegnazione al lavoratore delle mansioni di preposto a un'agenzia di base. Deve applicarsi in materia - ha affermato la Corte - il principio di diritto per cui il divieto di variazioni in "peius" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine l'indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. In particolare - ha precisato la Corte - le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Genova, precisando che, nell'applicazione del principio di diritto enunciato il giudice del rinvio dovrà tenere conto anche della situazione determinata dalla soppressione delle Agenzie di Coordinamento per i riflessi che questa è idonea a creare sulle possibili utilizzazioni di Orlando T. in relazione alla professionalità da questi raggiunta.

Un redattore capo centrale non deve essere privato dei poteri decisionali in precedenza esercitati. Lesione della professionalità (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza del 25 settembre 2003, Pres. Fiorioli Banchieri, Rel. Conte).

La giornalista Felicia C., dipendente della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. con qualifica di redattore capo centrale del Giornale Radio, ha avuto l'incarico di coordinare l'attività delle redazioni delle varie edizioni del GR3, a ciascuna delle quali è preposto un redattore capo. Per circa tre anni, sino all'ottobre 2002, ella ha svolto il suo incarico esercitando il potere, conferitole dal direttore Paolo R., di decidere l'impostazione ed i contenuti delle edizioni impartendo le relative disposizioni ai capi redattori. Questi hanno protestato sostenendo che Felicia C. avrebbe dovuto svolgere soltanto un compito di coordinamento, senza adottare decisioni in merito ai contenuti delle edizioni, essendo tale potere riservato ai vice direttori. La situazione però non è mutata sino all'avvento di un nuovo direttore Bruno S., che, accogliendo le richieste dei redattori capo, ha attribuito al vice direttore Antonio D. i poteri decisionali in precedenza esercitati da Felicia C., riducendo corrispondentemente le mansioni da lei svolte. Nel giugno del 2003 Felicia C. si è rivolta al Tribunale di Roma, sostenendo di avere subito un grave demansionamento lesivo delle sua dignità professionale e chiedendo di ordinare alla RAI, in via di urgenza, a termini dell'art. 700 c.p.c., di reintegrarla nelle mansioni svolte sino all'ottobre del 2002. La causa è stata assegnata al Giudice dott.ssa Maria Delle Donne che, sentite le parti, con ordinanza del 17 luglio 2003 ha ordinato alla RAI di adibire la giornalista alle mansioni di capo redattore centrale svolte sino all'ottobre 2002.

La RAI ha proposto reclamo sostenendo, tra l'altro, che prima di decidere, il Giudice avrebbe dovuto sentire gli informatori indicati invece di limitarsi ad interrogare le parti. Il Tribunale, in composizione collegiale (Pres. Domenico Fiorioli Banchieri, Rel. Dario Conte) dopo aver sentito alcuni informatori, con ordinanza del 25 settembre 2003 ha rigettato il reclamo, osservando che dalle deposizioni raccolte era emersa la lesione del patrimonio professionale di Felicia C. in quanto la stessa era stata privata di qualunque autonomia e responsabilità decisoria nella definizione del contenuto del GR3, "ciò che integrava il contenuto tipizzante ed essenziale delle mansioni in precedenza svolte, a prescindere dal fatto (di per sé irrilevante) che esse rientrassero nella qualifica di capo redattore centrale (la cui definizione ed i cui contorni normativi sono ignoti al giudizio e probabilmente inesistenti) ovvero la eccedessero".

Il calo di presenza della firma del giornalista sul quotidiano per cui egli opera, ove imputabile all'impresa datrice di lavoro, costituisce illegittima dequalificazione; il risarcimento spettante per tale fatto dannoso è determinabile equitativamente, facendo riferimento alla retribuzione percepita dal giornalista e alla durata della dequalificazione (nella fattispecie è stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo in cui si è protratta la dequalificazione, con rivalutazione solo dal deposito del ricorso) (Pret. Milano 19/3/94, est. Frattin, in D&L 1995, 144).

Ove il giornalista televisivo abbia svolto le mansioni di vice-direttore di testata con la responsabilità di collaborare con il diritto alla determinazione della linea editoriale, la successiva assegnazione di mansioni di conduttore di rubriche giornalistiche, al pari di redattori ordinari, con compiti di rielaborazione delle notizie provenienti da altre redazioni nell'ambito di direttive impartitegli anche da soggetti in precedenza a lui sottoposti, comporta un impoverimento del bagaglio professionale del lavoratore e un pregiudizio alla sua immagine professionale tale da configurare un pregiudizio grave e irreparabile, ex art. 700 c.p.c. (Trib. Roma 3/1/96, pres. Cecere. Est. Pagetta, in D&L 1997, 117).

Costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. l'adibizione di un vice direttore vicario a mansioni inferiori, quali quelle di conduttore o di inviato speciale, per meri motivi di scelta politica al di fuori di ogni giustificazione di natura organizzativa, con conseguente diritto del giornalista alla reintegrazione nelle mansioni ed al risarcimento del danno. La medesima sostituzione, inoltre, in quanto adottata per rimuovere un giornalista non allineato con gli orientamenti politici del Consiglio di amministrazione dell'azienda, configura violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 15 ultimo comma l. n. 300 del 1970 con conseguente nullità del provvedimento stesso (Pret. Roma, 19 luglio 1995; Parti in causa Santalmassi c. Rai-Tv; Riviste Lavoro nella Giur., 1996, 239; Rif. ai codici c.c. art. 2103; Rif. legislativi L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 15).

Alla stregua dell'art. 11 ccnl per il settore giornalistico la qualifica di capo redattore deve intendersi professionalmente sovraordinata rispetto a quella di inviato speciale per cui l'assegnazione di un giornalista assunto con qualifica di capo redattore a mansioni di inviato speciale costituisce una violazione dell'art. 2103 c.c. (Pret. Firenze, 7 giugno 1990; Parti in causa Monni c. Soc. poligrafici ed. Riviste Toscana Lavoro Giur., 1990, 651; Rif. ai codici c.c. art. 2103).

Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall'art. 41 cost. e dall'aricolo 2087 c.c.. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative (Cassazione, Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).

Il trasferimento in provincia di un redattore capo addetto all'informazione politica nella capitale è inefficace perché comporta dequalificazione (Tribunale di Roma Sezione Lavoro 26 marzo 2001, Pres. e Rel. Torrice).

Il risarcimento del danno al giornalista redattore capo rimosso dal suo incarico va calcolato in misura pari alla retribuzione da lui percepita nel periodo del demansionamento (Tribunale Civile di Roma, 23 novembre 2000, Est. Foscolo).

Ai sensi del ccnl dei giornalisti, è ravvisabile la violazione dell'art. 2103 c.c. qualora il redattore capo (della rappresentanza romana del giornale), nonché articolista notista politico venga rimosso dall'incarico di redattore capo e conservi soltanto il secondo; il contratto collettivo dei giornalisti, pone, infatti, la figura del redattore capo al vertice della scala gerarchica, mentre non prevede la qualifica di articolista notista politico, il cui compito testimonia solo le qualità professionali e può essere affidato anche ad un semplice redattore (Cass. civ., 17 gennaio 1987, n. 392; Parti in causaSoc. ed. Meridionali c. Martucci; Riviste: Giust. Civ., 1988, I, 2368, n. MASSART; Rif. ai codici:Cc art. 2103).

Un giornalista non può essere trasferito per incompatibilità ambientale se la sua attività di cronista giudiziario ha dato luogo a querele. E' una normale conseguenza delle sue funzioni (Tribunale di agrigento sezione lavoro 28 marzo 2001, giudice Redavid).

Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 34 Ccnl Giornalistico 11 aprile 2001, ometta di rendere al CdR la preventiva informazione in caso di mutamento delle mansioni di alcuni giornalisti e di mutamento dell'orario di lavoro, con conseguente ordine di ripristinare immediatamente lo status quo ante. (Trib. Milano Sez.V 25-07-2003; Associazione Lombarda Giornalisti c. Editoriale Nord Scarl; FONTI Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 632 nota di CHIUSOLO - BORALI)

Dequalificazione da lottizzazione politica o partitica

Costituisce lesione della personalità del lavoratore - sia nel suo diritto ad essere valutato per le proprie capacità professionali e personali, sia nella sua libertà a non vincolare la propria attività a questo o a quel gruppo politico - un illegittimo mutamento "in peius" di mansioni determinato da scelte di lottizzazione politica; tale lesione, in sè e per sè considerata, è causa di un danno risarcibile distinto da quello alla vita di relazione, che pure è sussistente. (Cass. civ., Sez.lav., 16/12/1992, n. 13299; PARTI IN CAUSA Moratti C. Rai-Tv; FONTE Giur. It., 1995, I,1, 168, nota di CAMPANELLA; RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 103; CC Art. 2043; COST Art. 2).

La dequalificazione del dipendente determinata dal fenomeno della lottizzazione partitica deve ritenersi determinata da "motivi abietti" quali devono qualificarsi i fini di controllo e manipolazione dell'informazione pubblica a uso partitico. Pertanto il danno arrecato al giornalista dequalificato perchè politicamente discriminato rileva sia come danno alla professionalità che come danno alla dignità umana e alla libertà di pensiero dell'operatore dell'informazione. Il danno da dequalificazione deve essere risarcito secondo criteri equitativi. (Pret. Milano, 17/05/1995; PARTI IN CAUSA Ranghieri C. Rai-Tv; FONTE Riv. Critica Dir. Lav., 1995, 943).

La dequalificazione del dipendente determinata dal fenomeno della lottizzazione partitica deve ritenersi determinata da motivi abietti quali devono qualificarsi i fini di controllo e manipolazione dell'informazione pubblica a uso partitico. Pertanto il danno arrecato al giornalista dequalificato perché politicamente discriminato rileva sia come danno alla professionalità che come danno alla dignità umana e alla libertà di pensiero dell'operatore dell'informazione (Pret. Milano 17/5/95, est. Frattin, in D&L 1995, 943).

IL LAVORATORE CHE SI ASTIENE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER REAZIONE AD UNA DEQUALIFICAZIONE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO se si è comportato secondo buona fede (Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, sentenza del 13 ottobre 2004, Giudice dott. Martino).

Il giornalista Enzo B., dipendente dalla S.p.A. Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica con qualifica di capo servizio, dopo essere stato preposto, per cinque anni, alla redazione di Messina, provvedendo alla realizzazione di sei pagine quotidiane di informazione locale e coordinando il lavoro di tre redattori e circa 50 collaboratori e svolgendo anche attività di articolista, è stato trasferito a Palermo, nella redazione centrale, dove è stato destinato alla preparazione delle pagine della c.d. "cronaca in classe" ove venivano pubblicati temi di studenti su argomenti di attualità. Dopo avere promosso, inutilmente, un procedimento di urgenza davanti al Pretore di Palermo, egli ha comunicato all'azienda che, in considerazione della portata dequalificante delle mansioni assegnategli presso la redazione centrale, egli si sarebbe astenuto dal lavoro, pur dichiarandosi pronto a svolgere mansioni di capo servizio e articolista equivalenti a quelle prestate in Messina. Poiché l'editore non ha modificato le mansioni assegnategli, il giornalista si è astenuto dal presentarsi in redazione.

L'azienda ha reagito sospendendo, con effetto dal marzo 1999, il pagamento della retribuzione. Il giornalista ha promosso, davanti al Tribunale di Palermo, un giudizio ordinario diretto ad ottenere, tra l'altro, la condanna dell'azienda ad adibirlo alle mansioni di capo servizio e articolista, nonché a pagargli, anche a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione non corrisposta con effetto dal 1 marzo 1999 e a risarcirgli anche il danno da dequalificazione. L'azienda si è difesa sostenendo che le mansioni di addetto alle pagine della "cronaca in classe" erano adeguate alla qualifica ed alla esperienza professionale del ricorrente e che il giornalista, non avendo svolto attività lavorativa, non aveva diritto a percepire la retribuzione. Dopo avere espletato l'istruttoria con l'escussione di alcuni testi, il giudice dott. Dante Martino ha pronunciato, il 19 maggio 2004, il seguente dispositivo: "In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta ad adibire il ricorrente a mansioni di capo servizio o equivalenti alla suddetta qualifica. Condanna, altresì, la società a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari al 50% della retribuzione globale di fatto maturata dal 1.3.1996 al 1.3.1999, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento. Condanna, infine, la convenuta a corrispondere, sempre a titolo di risarcimento del danno, una somma pari al 150% della retribuzione globale di fatto, maturata dal 1.3.1999 fino alla data della presente decisione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento".

Nella motivazione della sentenza, depositata il 13 ottobre 2004, il Giudice ha rilevato tra l'altro che la complessa e meticolosa attività di coordinamento espletata dal ricorrente a Messina non era per nulla avvicinabile all'attività, svolta a Palermo, di collaborazione e correzione degli elaborati predisposti dagli alunni delle scuole locali; queste ultime mansioni - ha osservato il giudice - devono ritenersi dequalificanti anche perché non comportano lo svolgimento dell'attività di articolista in precedenza prestate da Enzo B. In ordine al risarcimento del danno il Giudice ha motivato la sua decisione come segue: "La condanna alla reintegrazione nelle mansioni precedenti, peraltro, non esclude, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni patiti a causa del demansionamento. Al riguardo, pur non volendo approfondire la complessa problematica teorica relativa alla tipologia dei danni derivanti dalla dequalificazione, è, a parere di questo decidente, possibile distinguere una duplice tipologia di danni. Da un lato è evidenziabile un danno di natura patrimoniale, consistente nella lesione della sfera professionale del lavoratore, ovvero nel depauperamento del bagaglio di acquisizioni teoriche e capacità pratiche acquisite dallo stesso nel corso del tempo ed aventi un valore economico nel mercato del lavoro. Dall'altro, v'è invece, quella più vasta (ed indefinita) categoria di danni, incidente sulla sfera personale del lavoratore, comprendente tutti quei beni quali la dignità, libertà, personalità, salute del lavoratore, riconducibili ai diritti fondamentali del cittadino-lavoratore riconosciuti dalla carta costituzionale e non aventi, in senso proprio, un "valore economico".

"Tale duplice tipologia di lesioni è riconosciuta dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale: "Il demansionamento professionale di un lavoratore dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore; esso, infatti, non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ., ma costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che al pregiudizio correlato a tale lesione - che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato - va riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pure nell'ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale" (Cfr. Cassazione civile, sez. lav. 6 novembre 2000, n. 14443).

A fronte di un'unica condotta illecita, quindi, sorgono due tipologie di danno, suscettibili entrambe di risarcimento per equivalente. In ordine alla prova dei suddetti danni può essere condiviso quel consistente filone giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. sez. lav. sent. n. 15868 del 12/11/2002 e Cass. sez. lav. sent. n. 7967 del 1/6/2002) secondo cui: "Dalla illegittima attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento dell'assunzione può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ., ma anche la violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, da cui deriva il diritto dell'interessato al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale e di relazione, e la cui quantificazione può avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto" (così da ultimo Cass. sez. lav. sent. n. 12553 del 27/08/2003). Nel caso di specie, la durata (oltre due anni) del demansionamento patito, la peculiarità delle mansioni giornalistiche, caratterizzate, come già evidenziato, da una costante esigenza di esercizio ed affinamento, l'età lavorativamente avanzata del ricorrente, portano a ritenere, seppure presuntivamente, provata l'esistenza di entrambi i profili di danno, patrimoniale e personale, sopra evidenziati. Il mancato espletamento delle mansioni di capo servizio e di articolista determina, infatti, sia una riduzione della notorietà del giornalista sia, per i motivi già evidenziati, un depauperamento delle sue capacità tecnico espressive, sì da incidere sul valore "di mercato" della sua professionalità".

Allo stesso modo, l'adibizione a mansioni inadeguate al ruolo posseduto intacca quel complesso di diritti della persona strumentali alla esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, riconosciuti dalla Carta Costituzionale (artt. 2 e 41) e ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento.In ordine alla quantificazione concreta del risarcimento è opportuno ricordare come in assenza di parametri normativi, di origine legale o contrattuale, la prevalente giurisprudenza di merito abbia condivisibilmente posto a criterio base per la quantificazione del risarcimento l'intera retribuzione percepita dal lavoratore (Tribunale Roma 19.10.1993, Pretura Milano 7.6.1993, Pretura Milano 8.4.1992) o una parte di essa (Pretura Milano 28.10.1994, Pretura Milano 18.7.1995, Pretura Napoli 10.10.1992).

Orbene, a parere di questo decidente, appare conforme ad equità, in considerazione della parziale (e non totale) riduzione delle mansioni assegnate al ricorrente, equiparare la somma dovuta a titolo di risarcimento alla metà della retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente per il periodo dal 1.3.1996 (data in cui è stato assegnato alla redazione di "cronaca in classe") al 1.3.1999 (data in cui è cessata l'erogazione della retribuzione). La società va, quindi, condannata a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per il demansionamento subito, una somma pari al 50% della retribuzione globale di fatto corrisposta allo stesso dal 1.3.1996 al 1.3.1999, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per quanto riguarda il periodo successivo al 19.2.1999, data in cui il lavoratore ha comunicato alla società la propria volontà di volersi astenere "con effetto immediato dalla prestazione lavorativa da Voi richiestami," considerandosi però "a Vostra disposizione per svolgere le mansioni di capo servizio della cronaca di Messina o altre equivalenti, può essere riconosciuto il diritto dello stesso alla corresponsione di una somma pari al 150% della retribuzione di cui il 50% quale risarcimento del persistente danno da dequalificazione.

Al riguardo, va riportato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede". (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 1999 n. 6663).

Appare, dunque, legittima, in forza del generale strumento di autotutela disciplinato dall'art. 1460 cod. civ., la condotta del lavoratore, parte del contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, che opponga all'inadempimento datoriale, consistente nell'illecito esercizio del c.d. "ius variandi", il rifiuto della propria prestazione, sempre che tale rifiuto appaia proporzionato e conforme a buona fede. A quest'ultimo riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il rifiuto "può considerarsi in buona fede solo se si traduca in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate" (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 2 novembre 1995 n. 12121).

Nel caso di specie, il rifiuto del B., dopo ben tre anni dalla data di assegnazione alle dequalificanti mansioni sopra descritte e dopo l'infruttuoso ricorso alla tutela giurisdizionale in via d'urgenza, appare, specie di fronte alla persistente volontà datoriale (manifestata anche nel corso del procedimento cautelare) di non modificare la suddetta assegnazione, pienamente conforme a correttezza e buona fede. La società va, quindi, condannata a corrispondere in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, una somma pari al 150% della retribuzione globale di fatto, maturata a partire dal 1.3.1999, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento".

Per l'accertamento della subordinazione nel lavoro giornalistico è necessaria una valutazione globale degli elementi indiziari, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale. Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 12079 del 18 agosto 2003, Pres. D'Angelo, Rel. Putaturo Donati V.).

IL LAVORATORE "MOBBIZZATO" DAI SUOI COLLEGHI HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AZIENDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO in base all'art. 2087 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6326 del 23 marzo 2005, Pres. Mattone, Rel. Figurelli).

Alberto L., dipendente dell'INCE, poi incorporato dalla Banca Popolare di Novara, ha svolto la sua attività fino al giugno del 1993 presso l'Ufficio Sistemi Informatici, provvedendo alla registrazione dei dati, alla predisposizione di prospetti e tabulati e, successivamente, presso l'Ufficio Ragioneria, dove si è occupato dell'inserimento dei dati relativi al pagamento delle rate di mutuo da parte della clientela, ai censimenti anagrafici, al rilascio delle informazioni contabili relative alla istruttoria delle pratiche dei clienti mutuatari. A partire dal gennaio 1994, e per circa quattro anni, è stato destinato all'Ufficio Corriere, dove la sua attività è consistita unicamente nell'apertura, timbratura e successivo smistamento della corrispondenza in arrivo, in mancanza di altri colleghi; dopo qualche tempo a tale attività è stata aggiunta quella di prelievo pratiche dall'archivio e fotocopiatura dei documenti.

Alberto L. si è rivolto al Tribunale di Roma per ottenere l'accertamento della illegittimità della sua adibizione a mansioni inferiori e la conseguente condanna della Banca Popolare di Novara al risarcimento del danno per demansionamento, nonché la condanna dell'azienda al risarcimento del danno biologico e del danno psichico derivatogli per stato ansioso depressivo insorto a causa delle vicende lavorative; egli ha altresì richiesto la dichiarazione di illegittimità delle note caratteristiche del 1996 con cui aveva ricevuto dai responsabili aziendali il giudizio di mediocre per le sue prestazioni lavorative.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda del lavoratore, ha accertato la sua illegittima adibizione a mansioni inferiori, rispetto a quelle originariamente svolte e ha condannato la Banca Popolare di Novara a risarcirgli il danno, liquidandolo, in via equitativa, in misura pari al 30% del trattamento economico corrisposto, oltre accessori; il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico e quella volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle note caratteristiche del 1996.

Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma che ha condannato la Banca Popolare di Novara al risarcimento del danno da dequalificazione professionale cagionato ad Alberto L. in misura pari al 50% - anziché il 30%, come stabilito in primo grado - del trattamento economico corrisposto per il periodo dedotto in giudizio, oltre accessori; ha dichiarato la nullità delle note caratteristiche relative al ricorrente per l'anno 1996; ha disposto con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio per determinare la risarcibilità o meno del danno biologico.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto la Corte ha osservato quanto segue: a) la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico, per mancanza di prova del nesso di causalità fra la dedotta patologia ansioso-depressiva ed il demansionamento; tale impostazione non è condivisibile, avendo il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, posto la lesione alla sua integrità psico-fisica in relazione non solo al subito demansionamento, ma al "globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro", e segnalato una serie di comportamenti ed episodi, verificatisi nell'ambito lavorativo, che avrebbero contribuito a determinare l'insorgere della denunciata patologia; b) anche se la qualificazione di detto "comportamento globale" quale "mobbing" è stata successiva all'introduzione del giudizio, non trattasi di domanda "nuova", tanto più che il concetto di "mobbing" ha carattere metagiuridico ed al momento manca di una espressa previsione normativa; fermo restando l'approfondimento di tale tematica in sede di pronuncia definitiva, gli episodi denunciati sono stati sostanzialmente confermati nel corso dell'espletata istruttoria, da cui è emersa una situazione lavorativa per il lavoratore quanto mai difficile, in quanto i rapporti personali con gli altri dipendenti erano diventati "particolarmente tesi" ed il lavoratore era continuamente soggetto a scherzi verbali, azioni di disturbo, via via appesantitesi nel tempo e di cui era "certamente a conoscenza il capo contabile della ragioneria il quale non si adoperò perché cessassero"; c) deve quindi essere ammessa, sul punto, la richiesta CTU medico-legale, essendo la situazione lavorativa del lavoratore astrattamente idonea a determinare l'insorgere della patologia di cui trattasi. La Banca Popolare di Novara ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6326 del 23 marzo 2005, Pres. Mattone, Rel. Figurelli) ha rigettato il ricorso, affermando, tra l'altro, che correttamente la Corte di Appello ha ravvisato nella condotta imputabile all'azienda gli elementi costitutivi della fattispecie del "mobbing" - che indica l'aggredire la sfera psichica altrui - ed ha ammesso la CTU medico-legale per verificare se tale comportamento ha in concreto determinato l'insorgere nel lavoratore della patologia lamentata.

In particolare - ha osservato la Cassazione - il giudice del merito ha accertato non solo il demansionamento di Alberto L., ma anche che vi era stato un "globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro", consistito in una serie di comportamenti ed episodi, verificatisi nell'ambito lavorativo, denunziati e sostanzialmente confermati nel corso dell'istruttoria espletata. Da questa era emersa una situazione lavorativa quanto mai difficile per Alberto L., continuamente soggetto a scherzi verbali, azioni di disturbo, via via appesantitesi nel tempo e di cui era a conoscenza anche il capo contabile della ragioneria il quale non si adoperò perché cessassero. A fronte di tali risultanze probatorie - ha evidenziato la Corte - la Banca Popolare di Novara ha dedotto che tali atteggiamenti non configuravano una condotta propria del "mobbing" e comunque erano imputabili ai collaboratori e non ai i responsabili aziendali che peraltro non ne erano a conoscenza. L'inconsistenza di detta censura - ha affermato la Corte - è di tutta evidenza: a parte la considerazione che per la molteplicità degli episodi, a conoscenza anche di un funzionario di un certo rilievo, che non si era adoperato perché tali comportamenti vessatori cessassero, i responsabili aziendali non potevano non essere a conoscenza di tali fatti, essi erano comunque pienamente coinvolti dai comportamenti scorretti dei loro collaboratori, sia per la norma dell'art. 2087 c.c., che obbliga l'imprenditore ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sia in base ai principi di cui agli artt. 117, comma secondo, 2 e 3, comma primo, Cost., con particolare riguardo alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore.

Sul punto la Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale in data 19.12.2003 n. 359 la quale - dopo aver osservato che la giurisprudenza ha prevalentemente ricondotto la concrete fattispecie del "mobbing" nella previsione dell'art. 2087 c.c. - ha affermato che "la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, Cost.) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, comma primo, Cost.)".

Quando scatta l'articolo 32 del Cnlg (caso di coscienza)

Non è censurabile la sentenza del giudice di merito, che nega al giornalista l'indennità fissa prevista dal contratto collettivo per il c.d. caso di coscienza, nel caso in cui il giornalista stesso abbia rassegnato le dimissioni per essersi trovato costretto ad un abnorme orario di lavoro e per aver percepito per mesi una retribuzione ridotta (Cass. civ., 8 febbraio 1985, n. 1041; Riviste: Riv. It. Dir. Lav., 1986, II, 197).

Non concreta l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 32 cnlg, ovvero dimissioni per fatto imputabile all'editore che abbia creato una situazione incompatibile con la dignità del giornalista, il licenziamento in tronco intimato al direttore responsabile di testata che aveva nominato vice direttore il giornalista poi dimessosi (Pret. Milano, 12 settembre 1991; Parti in causa: Serra c. Soc. Rcs Rizzoli periodici; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1992, 495, n. Zambelli).

L'art. 32 del contratto collettivo dei giornalisti contempla tre ipotesi di dimissioni per giusta causa al ricorrere delle quali spetta l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 27, 1° comma, del cnlg in caso di licenziamento; nelle altre ipotesi di recesso per giusta causa spetta al giornalista la sola indennità sostitutiva del preavviso previsto per il caso di dimissioni (Pret. Milano, 12 settembre 1991; Parti in causa: Serra c. Soc. Rcs Rizzoli periodici;Riviste: Dir. informazione e Informatica, 1992, 495,n. Zambelli).

Ricorre l'ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito di sostanziale cambiamento di indirizzo politico del giornale, ex art. 32 CCNL giornalisti, nel caso di trasformazione da giornale indipendente a quotidiano politico, in quanto diretta emanazione di una forza politica, per il venir meno del pluralismo e l'assunzione di un indirizzo unitario che tale evento comporta (Pret. Milano 6/11/95, est. Cecconi; Parti in causa: Mastropietro e altro c. Soc. Europea ed.; in D&L 1996, 201; nota SCARPELLI, Le dimissioni del giornalista per sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale).

Il fatto che un giornale da "indipendente" divenga "politico" in quanto diretta emanazione di una forza politica, per il venir meno del pluralismo e l'assunzione di un indirizzo unitario, concreta l'ipotesi di dimissioni per giusta causa ex art. 32 Cnlg, con il conseguente diritto dei giornalisti dimissionari di vedersi corrispondere la c.d. indennità fissa sostitutiva del preavviso. L'obiettivo sostanziale mutamento di indirizzo politico di un giornale opera automaticamente, quale causa giustificatrice del recesso, anche se non ha determinato una concreta compressione della libertà o della dignità del giornalista, concretatasi in rifiuti di pubblicazione, censura, tagli. Affinchè tale sostanziale mutamento possa costituire un fatto giustificativo del recesso del giornalista ex art. 32, è necessario che tra eventi denunciati e dimissioni sussista un nesso causale psicologico, nel senso che tali eventi devono avere in concreto e storicamente influito sulla volontà di recesso. Al fine di verificare la genuinità delle motivazioni delle dimissioni bisogna fare riferimento sia alla veridicità dei fatti addotti a fondamento del recesso sia all'immediatezza della reazione, che costituisce una condizione di credibilità del nesso causale (Pret. Milano, 6 novembre 1995; Parti in causa: Mastropietro e altro c. Soc. Europea ed.; Riviste: Orient. Giur. Lav., 1995, I, 940, n. BOLOGNESI; Riv. It. Dir. Lav., 1996, II, 36, n. CARO).

Ricorre l'ipotesi di dimissioni ex art. 32 Ccnl giornalistico a seguito di sostanziale cambiamento di indirizzo politico del giornale, tendente a valorizzare l'elemento fiduciario del rapporto dal punto di vista del dipendente, nel caso di trasformazione da giornale di tendenza a giornale di schieramento sul piano politico (nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei giornalisti dimessi all'indennità sostitutiva del preavviso) (Trib. Milano 4/10/97, pres. ed est. Mannacio; Parti in causa: Mastropietro e altro c. Soc. Europea ed.; in D&L 1998, 159, n. SCARPELLI, Ancora sulle dimissioni del giornalista per sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale).

L'inadeguatezza dell'organico redazionale può determinare, per il giornalista redattore capo, una situazione lesiva della sua dignità professionale in quanto comporti un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue, ove si dimetta, il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso in base all'articolo 32 del Cnlg (Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro n. 2908 del 5.11-29.12.99, Est. Peragallo).

Costituisce presupposto, irreparabile, ai fini dell'esperibilità del procedimento d'urgenza, le circostanze che un vice capo redattore di rete Rai venga privato dell'iniziale potere di conduzione video e di coordinamento delle edizioni dei TG, e venga destinato alla conduzione di programmi preparati e strutturati da funzionari regionali; tale situazione determina infatti una sottoutilizzazione e un irreversibile impoverimento del bagaglio professionale ed un forte calo dell'immagine professionale del giornalista stesso (Trib. Napoli, 4 giugno 1997; Parti in causa Rai-Tv c. Corsi; Riviste Lavoro nella Giur., 1997, 1034).

In tema di interpretazione della disciplina collettiva, la comune volontà delle parti deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente previsto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c. c., con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise ed adeguate (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla cassazione, aveva ritenuto che il contratto collettivo dei giornalisti espressamente contempla la figura dell'inviato speciale, dotata di uno specifico contenuto professionale, cui riferire la tutela dell'art. 2103 c. c., e caratterizzata, oltre che da un autonomo trattamento economico, da molteplici elementi di natura soggettiva ed oggettiva quali: la specificità delle competenze, la previsione dell'ordinarietà della prestazione, la previsione di esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e quella dei compiti da svolgere all'interno della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni) (Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 1991, n. 1245; Parti in causa Rai-tv c. Scoti Patriarca Riviste Foro It., 1992, I, 3323, n. MOCCIA; Rif. ai codici CC art. 1362, CC art. 2103).

Nel settore del lavoro subordinato privato il sistema concorsuale di promozioni riveste il medesimo valore garantistico che esso ha nell'ambito del pubblico impiego, dal quale è stato mutato, mirando a sottrarre la promozione dei dipendenti alla scelta discrezionale del datore di lavoro per sottoporla all'osservanza di specifici procedimenti e criteri di scelta, tali da rendere possibile il controllo di legalità da parte del giudice anche sotto il profilo della correttezza e della buona fede. In tale sistema l'apertura del procedimento di scrutinio comparativo non postula alcuna domanda nè consente alcun rifiuto da parte dei dipendenti da esaminare, trattandosi di procedimento che il datore di lavoro è autorizzato a svolgere d'ufficio, anche in relazione al proprio interesse di scegliere fra i lavoratori più idonei (senza che ciò si ponga in contrasto con il principio della cosiddetta contrattualità della qualifica ex art. 96 disp. att. c.c. riguardante solo il momento dell'assunzione e non anche per gli ulteriori sviluppi di carriera che restano affidati alle disposizioni regolamentari e dei contratti collettivi) salva la rifiutabilità successiva della promozione. Ne consegue che ove la disciplina dello specifico rapporto (nella specie, di lavoro giornalistico con la Rai radiotelevisione italiana) preveda il sopraindicato procedimento di promozione, non è configurabile alcun diritto del dipendente di essere promosso senza partecipare alla selezione o, alternativamente, di non venir inserito nel novero degli scrutinandi (Nella specie la richiesta del dipendente in tal senso era stata motivata con il danno che alla sua reputazione professionale sarebbe derivato dall'esito per lui sicuramente negativo dello scrutinio, i risultati del quale erano, asseritamente, già predeterminati in forza di criteri di "lottizzazione" politica). (Cass. civ., Sez.lav., 13/04/1996, n.3494; PARTI IN CAUSA Petrarca C. Rai-Tv; FONTE Mass. Giur. It., 1996).

Lavoro a tempo determinato

L'ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dal Ccnl giornalisti <<nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali>> va intesa, coerentemente al sistema delineato dalla L. 230/62, come riferibile a esigenze di carattere temporaneo, determinanti un incremento dell'attività di impresa che non può essere affrontato con la normale struttura organizzativa (Trib. Milano 28/11/95, pres. Siniscalchi, est. Sbordone, in D&L 1996, 424).

L'art. 23 l. 28 febbraio 1987 n. 56 - prevedendo che la determinazione delle ipotesi in cui è consentita l'opposizione del termine al contratto di lavoro è devoluta alla contrattazione collettiva (che con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico ha consentito, all'art. 3 del c.c.n.l. 30 luglio 1991, il ricorso al contratto a termine tra l'altro, "nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali") - non esclude l'applicazione dei principi generali posti dalla l. n. 230 del 1962, sicchè in particolare trova comunque applicazione la disposizione di chiusura, prevista dall'art. 2 comma 2, di tale legge, che stabilisce la trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei successivi rapporti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 1998, n. 7519; Parti in causa: Soc. Ansa coop. c. Scarinzi; Riviste: Giur. It., 1999, 1383, n. MORRONE; Rif. legislativi L 18 aprile 1962 n. 230, art. 2 L 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23; Note: Stefania Morrone, Giur. It., 1999).

L'art. 3 c.c.n.l. dei giornalisti, nella parte in cui prevede per il giornalista assunto con contratto a termine una indennità di fine rapporto proporzionata alla durata di quest'ultimo e pari a quella stabilita per i rapporti a tempo indeterminato, è applicabile anche nel caso in cui il rapporto a termine abbia superato la durata massima di 12 mesi per esso prevista dallo stesso contratto (Tar Puglia, sez. I Bari, 10 giugno 1996, n. 435; Parti in causa Mairota c. Coreco Puglia; Riviste: Trib. Amm. Reg., 1996, I, 3414).

L'ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dal c.c.n.l giornalisti, "nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali" va intesa, coerentemente al sistema delineato dalla l. 18 aprile 1962 n. 230, come riferibile a esigenze di carattere temporaneo, determinanti un incremento dell'attività di impresa che non può essere affrontato con la normale struttura organizzativa (Trib. Milano, 28 novembre 1995; Parti in causa: Soc. Ansa coop. c. Scarinzi; Riviste: Riv. Critica Dir. Lav., 1996, 424; Rif. legislativi: legge 18 aprile 1962 n. 230).

Condotta antisindacale

Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato giornalistico, pur applicando formalmente la procedura sindacale disciplinata dall'Allegato D al CCNL giornalisti 30/7/91, viola nella sostanza i relativi obblighi inerenti alle informazioni da rendere in vista della successiva consultazione (nella fattispecie, le informazioni rese sono state ritenute insufficienti perché il datore di lavoro, oltre a non indicare la durata della sospensione, non aveva fornito notizie in ordine a ciascuna testata interessata dalla contrazione, dando altresì dati di bilancio oggetto di indagini da parte del giudice penale) (Pret. Milano 3/11/95, est. Peragallo, in D&L 1996, 83).

In pendenza del compimento delle formalità inerenti all'ufficiale comunicazione, da parte del sindacato, della nomina dei rappresentanti aziendali eletti dai lavoratori, il datore di lavoro che abbia piena e completa conoscenza della nomina per altra fonte e tenuto a intrattenere i rapporti con il nuovo organismo rappresentativo. (Trib. Milano Sez.V 25-07-2003; Associazione Lombarda Giornalisti c. Editoriale Nord Scarl; FONTI Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 632 nota di CHIUSOLO - BORALI).

Parte quinta - Il trattamento previdenziale.
La gestione separata dell'Inpgi (o Inpgi/2)

INCENTIVAZIONE ALL'ESODO E SOMME CORRISPOSTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO-RETRIBUZIONE IMPONIBILE (Corte di Cassazione, Lavoro, 12/5/2006, n. 11023)

L'indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto, non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento all'art. 12, L. 153/69 , in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione. Con la sentenza in esame la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado con cui veniva respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. editoriale Nuova Sardegna (quotidiano di informazione locale), e confermato l'obbligo contributivo in merito agli importi erogati a seguito della cessazione del rapporto variamente qualificati dall'azienda come incentivazione all'esodo e a titolo risarcitorio di eventuali diritti traenti titolo dall'intercorso rapporto di lavoro. L'imponibilità contributiva di detti importi è stata rilevata sulla base della stretta connessione con l'intercorso rapporto di lavoro; la natura di incentivazione all'esodo è stata inoltre esclusa sulla base di tre elementi: il tenore letterale del verbale di conciliazione (facente espresso riferimento a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro) , la data del versamento (tre mesi dopo le dimissioni), l'assenza di prova scritta dell'accordo incentivante l'esodo.

INPGI-EDIZIONI CONDE' NAST SPA (Tribunale di Roma, Lavoro, 26/10/2006, n. 18580)

In occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, l'indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento al dettato dell'art. 12, comma primo, L. 153/69 (come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 314/97 ), in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile - al di là del rapporto di stretta corrispettività - tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione. Così motivando la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. Conde.nast (editrice di n. 13 periodici tematici), confermando l'obbligo contributivo della società in merito agli importi erogati a giornalisti dipendenti in occasione della cessazione del rapporto, ancorché qualificati dall'azienda rispettivamente come risarcimento indennità di preavviso e incentivazione all'esodo. Le somme titolate "risarcimento indennità di preavviso" sono state ritenute assoggettabili a contribuzione stante l'inesistenza del danno e, conseguentemente, di obblighi risarcitori in capo alla società; le somme inoltre sono risultate in connessione con l'intercorso rapporto di lavoro e non rientranti in una delle voci tassativamente escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 L. 153/69. E' stata, inoltre, negata la natura di incentivazione all'esodo delle ulteriori somme erogate in sede transattiva in considerazione dell'avvenuta corresponsione delle stesse successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e dell'espresso riferimento, nell'atto transattivo, a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro.

ULTERIORE CONFERMA DELLA CASSAZIONE DELL'AUTONOMIA DELL'INPGI IN TEMA DI SANZIONI (Corte di Cassazione, Lavoro, 16/10/2007, n. 21612).

Al ricorso proposto dalla società cooperativa Mediatel a r.l. (editrice de "L'Indipendente") che rivendicava l'applicazione da parte dell'INPGI del sistema sanzionatorio previsto per gli enti previdenziali pubblici dalla L. n. 388/2000. sulla base di quanto affermato nella sentenza n. 6680/2002, la Sezione Lavoro della Cassazione ha replicato di aver cambiato indirizzo al riguardo. La Corte ha affermato di condividere il principio, già espresso nella sentenza n. 11023 del 12/5/06 da altro Collegio della medesima Sezione Lavoro, secondo cui nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'INPGI, privatizzato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n.509, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art 116 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive - da assoggettare ad approvazione ministeriale-, pur avendo l'Istituto l'obbligo di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria.

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali le sanzioni civili più lievi previste dall'art. 116 comma 10 della legge n. 388 del 2000 e in genere la nuova disciplina sanzionatoria di favore prevista dal citato art. 116 sono applicabili, ricorrendone le condizioni, anche in relazione a contributi dovuti ad enti previdenziali di diritto privato (nella specie, Inpgi) che esercitano l'assicurazione obbligatoria e ai quali la legge riconosce la natura di enti impositori, per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione. (Cass. civ., Sez.lav., 09/05/2002, n. 6680; PARTI IN CAUSA Rai Rai Tv C. Inpgi e altri; FONTE Mass. Giur. It., 2002; Foro It., 2002, I, nota di CARBONE; RIFERIMENTI NORMATIVI L. 23/12/2000 n. 388 Art.116).

L'attrazione nella sfera privatistica di numerosi enti previdenziali, tra cui l'Inpgi, riguarda il regime della loro personalità giuridica e lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1); conserva il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale (art. 2 e 3); fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3). (C. Conti, Sez. contr. enti, 05/12/1996, n. 59; PARTI IN CAUSA Ist. naz. previd. giornalisti it. Amendola; FONTE Riv. Corte Conti, 1997, fasc.5, 75).

Anche dopo la sua trasformazione in fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato e autonomia gestionale, amministrativa e contabile, l'INPGI ha continuato a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in favore dei giornalisti, i quali hanno l'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione, ai sensi del d.lg. n. 509 del 1994, ed è rimasto vigilato dal Ministero del lavoro, cui la l. n. 70 del 1975 ha attribuito il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi, ed è tuttora sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della l. n. 259 del 1958; pertanto, nella specie, sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nei confronti dell'INPGI in quanto la sua trasformazione in ente con personalità giuridica di diritto privato lascia comunque ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione e il fondo pensionistico continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, non rilevando in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro. (C. Conti Lazio, Sez.Giurisdiz., 08/01/2002, n.3; PARTI IN CAUSA Proc. reg. C. Cesaro e altri; FONTE Riv. Corte Conti, 2002, f. 1, 227).

Il lavoratore licenziato per inidoneità fisica al lavoro ha diritto al preavviso. Non si verifica una risoluzione immediata del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 10272 del 27 giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. Giacalone). Irene M., dipendente dell'azienda farmaceutica comunale di Grosseto, si è assentata dal lavoro per malattia, inviando all'azienda le relative certificazioni mediche. Dopo essere stata sottoposta ad accertamento di idoneità fisica, ella è stata licenziata con effetto immediato per sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego, essendo risultata affetta da patologia diabetica che la rendeva inabile in via permanente allo svolgimento delle mansioni di farmacista collaboratore addetto al banco di vendita. L'azienda le ha negato il diritto al preavviso sostenendo che esso non è dovuto in caso di cessazione dal rapporto per sopravvenuta inidoneità fisica. Irene M. si è rivolta al Pretore di Grosseto chiedendo il riconoscimento del suo diritto al preavviso con ogni conseguenza di legge. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Grosseto, hanno ritenuto fondata la domanda ed hanno stabilito che il rapporto doveva ritenersi cessato al termine del periodo contrattuale di preavviso, prolungato per effetto dei certificati di malattia inviati dalla lavoratrice.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10272 del 27 giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. iacalone) ha rigettato il ricorso dell'azienda, escludendo che l'inabilità permanente, in quanto implica un'impossibilità sopravvenuta, comporti la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Non vi è alcuna incompatibilità logico-giuridica - ha affermato la Corte - tra il recesso del datore per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e il riconoscimento del periodo di preavviso, che inoltre deve ritenersi sospeso, nei limiti del comporto, in caso di insorgenza di malattia del lavoratore

Cessazione del rapporto di lavoro

E' illegittimo il licenziamento del giornalista motivato dalla chiusura della testata per la quale egli prestava la propria opera, ove non venga fornita la prova dell'impossibilità di ricollocarlo in altra posizione di lavoro (Pret. Milano 5/8/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 371)

Stabilendo l'art. 4 Ccnl giornalisti 16/11/95 che all'atto dell'assunzione deve essere indicato al giornalista la testata per la quale dovrà prestare la propria opera professionale e, non costituendo, di per sé, il distacco presso un'altra testata una novazione del rapporto di lavoro, il giornalista distaccato, venendo meno le ragioni del distacco medesimo a seguito della soppressione della testata distaccataria, deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza (Pret. Milano 30/4/98, est. Marasco, in D&L 1998, 751, n. CAPURRO, Profili problematici in tema di qualifica del vice direttore di giornale)

La procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L.223/91 si applica anche ai giornalisti dipendenti di imprese editoriali (Pret. Trieste 8/8/98, est. Sonego, in D&L 1998, 937).

Quando l'Inpgi ha diritto al pagamento dei contributi con riferimento all'iscrizione retrodatata

Sentenza n. 109 del 10 gennaio 1987 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) di cui si riportano due massime:

a) "In tema di rapporto di lavoro giornalistico, le mansioni di redattore possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto, ancorché nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre ex art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell'oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione. Pertanto dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni di redattore conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo di carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale; inoltre l'eventuale sopravvenuta iscrizione del lavoratore nell'Albo professionale dei giornalisti, determinando il passaggio dal contratto nullo al contratto valido, non fa venir meno la continuità ed unicità dell'intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto".

b) "Ove un lavoratore subordinato, che di fatto svolga mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga successivamente iscritto con effetto retroattivo nell'apposito Albo dal Consiglio dell'Ordine, nel rapporto assicurativo - costituito automaticamente insieme al rapporto di lavoro - all'Inps si sostituisce l'Inpgi che ha il diritto al pagamento dei contributi con riferimento all'iscrizione così come retrodatata, mentre il datore di lavoro può ripetere dall'Inps quanto in precedenza già versato; inoltre quest'ultimo, ove non provveda a regolarizzare la posizione assicurativa del giornalista versando i contributi suddetti nel termine di 30 giorni dal provvedimento di iscrizione (ex art. 8 legge 1122 del 1955), è tenuto altresì al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile (ex art. 12 della legge citata)".

Inpgi: quando scatta il prepensionamento

Ai sensi dell'art. 59 comma 29 l. 27 dicembre 1997 n. 449, sono sottoposti alle limitazioni di beneficio della pensione anticipata, consistenti nella necessità di uno stato di crisi aziendale e di un maggior numero di anni di età e di contribuzione da parte dei soggetti interessati, i giornalisti professionisti dipendenti da aziende editoriali che abbiano già perfezionato e trasmesso al competente ministero accordi sindacali raggiunti tenendo conto deirequisiti minimi di contribuzione e di età previsti dalla previgente normativa in materia di prepensionamento, con persistenza, però, della necessità della sussistenza dello stato di crisi dell'azienda interessata, quale presupposto indefettibile in tutte le ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione per le quali la l. 5 agosto 1981 n. 416 prevede la concessione del beneficio dell'esodo e del prepensionamento (T.A.R. Lazio, sez. III, 30 luglio 1999, n. 2350; Parti in causa I.N.P.G.I. c. Min. lav. e altro ,Riviste Trib. Amm. Reg., 1999, I, 3141; Rif. legislativi L 5 agosto 1981 n. 416; L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59).

l provvedimento di ammissione al prepensionamento si perfezione non al momento della sottoscrizione e trasmissione del verbale di accordo al competente organo decidente, ma dopo l'avvenuto accertamento da parte del Ministero del lavoro dell'esistenza di tutti i requisiti e presupposti di legge (T.A.R. Lazio, sez. III, 30 luglio 1999, n. 2350 Parti in causa I.N.P.G.I. c. Min. lav. e altro; Riviste Trib. Amm. Reg., 1999, I, 3141).

L'art. 59 comma 29 l. 27 dicembre 1997 n. 449, nell'escludere dalle limitazioni al beneficio della pensione anticipata i giornalisti professionisti dipendenti da aziende editoriali che abbiano già perfezionato e trasmesso al competente Ministero accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 l. 5 agosto 1981 n. 416, va interpretato nl senso che gli accordi previsti non devono essere necessariamente quelli stipulati da organizzazioni a livello nazionale, essendo sufficienti anche quelli conclusi a livello aziendale (T.A.R. Lazio, sez. III, 30 luglio 1999, n. 2350; Parti in causa I.N.P.G.I. c. Min. lav. e altro; Riviste Trib. Amm. Reg., 1999, I, 3141; Rif. legislativi L. 5 agosto 1981 n. 416, art. 35; L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59).

La "ratio" dell'art. 37 l. n. 416 del 1981 attiene all'età lavorativa, fissata in eguale misura per entrambi i sessi, e non invece all'età pensionabile, distinta in base al sesso. Pertanto il prepensionamento incide sulla prima e non sulla seconda. (In applicazione di questo principio è stata rigettata la domanda di prepensionamento di una giornalista che al momento della richiesta aveva compiuto i 50 anni ma non aveva ancora raggiunto i 55 anni) (Trib. Roma, 24 febbraio 1998; Parti in causa Rota c. Ist. naz. previd. giornalisti it. Amendola; Riviste Lavoro nella Giur., 1998, 696; Rif. legislativi L. 5 agosto 1981 n. 416, art. 37).

Al giornalista "di fatto" spetta anche il "danno pensionistico"

In tema di rapporto di lavoro giornalistico ed in ipotesi di persona non iscritta all'Albo professionale, la nullità del contratto (per violazione di legge), in quanto non deriva da illiceità dell'oggetto o della causa, "ex" art. 2126 c.c. non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ne consegue che la prestazione di fatto di lavoro obiettivamente giornalistico produce - al pari del rapporto di lavoro che sia stato costituito validamente - l'insorgenza non solo del diritto al trattamento economico e normativo, previsto in relazione alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto esercitate, ma anche il diritto al risarcimento dei danni ("ex" art. 2116 c.c., secondo comma), per la mancata contribuzione previdenziale, in dipendenza della costituzione automatica del rapporto contributivo che discende dalla prestazione di fatto - come dal rapporto validamente costituito - di lavoro subordinato, nella specie giornalistico. Ne consegue altresì che gli effetti delle prestazioni di fatto di lavoro giornalistico vanno posti a carico del datore di lavoro per il solo fatto che lo stesso ha utilizzato quelle prestazioni, a prescindere dalla imputabilità, a colpa del medesimo datore, dell'omessa iscrizione dei lavoratori all'Albo. In tal caso, il danno da mancata contribuzione previdenziale (cosiddetto "danno pensionistico") non può che essere commisurato al trattamento pensionistico, a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (I.N.P.G.I.), che sarebbe spettato in dipendenza della valida costituzione del rapporto di lavoro, parimenti giornalistico, e della regolare contribuzione previdenziale, che ne consegue, al medesimo Istituto. (Cass. civ., sez. lavoro, 03/01/2005, n.28 - FONTE Mass. Giur. It., 2005 - CED Cassazione, 2005; RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2103; CC Art. 2116; CC Art. 2126).

Nel settore giornalistico il collocamento in cassa integrazione non comporta necessariamente la possibilità di prepensionamento. La legge 5 agosto 1981, n. 416 (recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) prevede - con specifiche e distinte disposizioni - due diversi benefici: il trattamento straordinario di integrazione salariale e il prepensionamento. Quanto al primo l'art. 35 stabilisce che il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate. Quanto al prepensionamento e all'esodo anticipato, il successivo art. 37 stabilisce che ai giornalisti professionisti è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per il beneficio consistente nell'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva; beneficio questo peraltro limitato al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale. Successivamente il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), conv. in L. 19 luglio 1993, n. 236, all'art. 7 ha dettato norme in materia di cassa integrazione guadagni prevedendo in particolare al comma 4 che sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate. Quindi - come ha esattamente rilevato il Tribunale - l'art. 7 del decreto legge richiama solo l'art. 35 della legge n. 416/81, ossia solo il trattamento straordinario di integrazione salariale e non anche l'art. 37, ossia l'istituto del prepensionamento. Né c'è alcuna esigenza logica o sistematica per cui i due istituti debbano necessariamente concorrere, essendo anzi gli stessi fondati su presupposti diversi ed incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto (seppur in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto medesimo. A ciò si aggiunga che, trattandosi di disposizione temporanea (perché applicabile fino al 31 dicembre 1995) e speciale, essa è di stretta interpretazione. Soccorre quindi il principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, principio di cui la Suprema Corte ha fatto applicazione anche nella materia della previdenza sociale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2117 del 24 febbraio 2000, Pres. D'Angelo, Rel. Amoroso)

Il criterio della prossimità al pensionamento per la scelta degli esuberi, in caso di riduzione di personale, può essere ritenuto illegittimo se non è sufficiente ad individuare i lavoratori da licenziare (Cassazione Sezione Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro).

Nel dicembre del 1995 la s.p.a. Servizi Tecnici ha effettuato una riduzione di personale, collocando in mobilità cinque dipendenti. L'operazione è stata preceduta dalla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, nell'ambito della quale la società ha concordato con le organizzazioni sindacali che il personale da licenziare sarebbe stato scelto in base al criterio della prepensionabilità ovvero della possibilità di collocamento in "mobilità lunga". Uno dei licenziati, il geometra Enzo M. ha chiesto al Pretore di Roma di annullare il licenziamento e di applicare l'art. 18 St. Lav. ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno. Egli ha sostenuto che il criterio adottato per la scelta del personale da licenziare non era sufficiente in quanto oltre a lui, altri quattordici dipendenti erano in possesso dei requisiti previsti dall'accordo sindacale; non era possibile pertanto stabilire come fossero stati individuati i cinque licenziati. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione del geometra nel posto di lavoro ed ha condannato l'azienda al risarcimento del danno. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la razionalità del criterio adottato per la scelta del personale da licenziare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui il criterio della vicinanza del pensionamento è, astrattamente, razionale e non può dirsi per sé discriminatorio, in quanto consente di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Quando tuttavia, come nel caso di specie - ha osservato la Corte - quello della prepensionabilità sia l'unico criterio prescelto e, una volta calato nella realtà, non sia sufficiente a individuare il personale da licenziare, esso diviene autonomamente illegittimo proprio per difetto di selettività; perché possa validamente operare esso deve essere necessariamente combinato con altro criterio di selezione interna.

Nulla la norma del Contratto nazionale di lavoro giornalistico che consentiva il licenziamento in età inferiore ai 60 anni per contrasto con norme imperative di legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 535 del 15 gennaio 2003, Pres. Ianniruberto, Rel. Amoroso).

Nel febbraio del 1994 la S.p.A. Il Messaggero, editrice dell'omonimo quotidiano, ha licenziato due giornalisti con motivazione riferita all'esistenza di una crisi aziendale e alla applicabilità dell'art. 33 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Questa norma prevedeva al quarto comma, in caso di crisi aziendale, la possibilità di licenziamento del giornalista in età di oltre 55 anni che abbia un'anzianità previdenziale complessiva di oltre 30 anni. Uno dei due licenziati, Giovanni M. in età di 58 anni, ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, contestando l'esistenza di una crisi aziendale e chiedendo l'applicazione della disciplina dei licenziamenti individuali in base alla quale il lavoratore in età inferiore a 60 anni non può essere licenziato se non per giusta causa o per giustificato motivo (art. 4 legge n. 108 del 1990). Egli ha sostenuto l'inapplicabilità e comunque la nullità della norma collettiva richiamata nella lettera di licenziamento, per contrasto con le norme di legge imperative che disciplinano il licenziamento individuale. Il Pretore ha rigettato la domanda, in quanto ha ritenuto la sussistenza di un licenziamento collettivo. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto la natura individuale del licenziamento e la nullità dell'art. 33 quarto comma del contratto nazionale di lavoro giornalistico, ordinando la reintegrazione del giornalista nel posto di lavoro in base all'art. 18 St. Lav. e condannando la società editrice al risarcimento del danno. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'art. 33 del CNLG ha individuato una fattispecie tipica di giustificato motivo di licenziamento ed ha attribuito all'editore la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro in presenza di determinati requisiti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che il Tribunale ha correttamente escluso la configurabilità di un licenziamento collettivo, in mancanza del requisito numerico-temporale previsto dalla legge n. 223 del 1991: cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni. La Corte ha inoltre affermato che il Tribunale, dichiarando la nullità dell'art. 33 quarto comma Cnlg, si è attenuto alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui né all'autonomia individuale né a quella collettiva è consentito sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti, individuali o collettivi; questo principio - ha aggiunto la Corte - non può ritenersi derogato dall'art. 36 della legge sull'editoria (n. 416 del 5 agosto 1981, richiamata dalla difesa della S.p.A. Il Messaggero), in quanto questa norma si limita a prevedere una particolare indennità in caso di licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale.

E' soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria in favore dell'Inpgi l'indennità <fissa> prevista dal c.c.n.l. per i giornalisti. (Cass. civ. Sez.lav. 16-01-1993, n. 535; Soc. Rcs editoriale quotidiani c. Impgi; FONTI Dir. Lav., 1993, II, 198; Informazione Prev., 1993, 50).

L'indennità di mancato preavviso, prevista dall'art. 27 c.c.n.l. per i giornalisti, non spetta nel caso di esaurimento del rapporto di lavoro per intervenuta scadenza del termine contrattuale (Tar Puglia, sez. I Bari, 10 giugno 1996, n. 435; Parti in causa: Mairota c. Coreco Puglia; Riviste: Trib. Amm. Reg., 1996, I, 3414).

L'indennità <fissa> propria del rapporto di lavoro giornalistico è un debito che per il datore di lavoro nasce con la nascita del rapporto di lavoro, anche se si attualizza solo al momento della sua cessazione; conseguentemente il giornalista, il cui rapporto di lavoro cessi dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, per effetto di recesso dal rapporto disposto dal curatore fallimentare, non ha diritto di ottenere l'indennità fissa in prededuzione, ma deve assoggettarsi alle ordinarie regole del concorso fallimentare. (Trib. Torino 10-02-1983; Inpgi c. Fall. Editor; FONTI Dir. Fall., 1983, II, 788)

Il fondo di garanzia istituito dall'art. 2, l. n. 297 del 1982 presso l'Inps, nonché presso l'Inpgi per i giornalisti professionisti e presso l'Inpdai per i dirigenti industriali, è tenuto a corrispondere, in luogo del datore di lavoro insolvente o incapiente, esclusivamente il trattamento di fine rapporto, come determinato ai sensi dell'art. 2120 c. c. e non anche ulteriori prestazioni quali l'indennità sostitutiva di preavviso previste per contratto o per legge, e che, diversamente dal trattamento di fine rapporto, comunque spettante ed avente natura di retribuzione differita, spettano solo in via eventuale e con funzione risarcitoria. (Trib. Sassari 27-05-1991; Fiori c. Inpgi; FONTI Informazione Prev., 1991, 992).

Nel caso di prestazione di lavoro giornalistico subordinato effettuata da persona non iscritta nell'albo professionale, il trattamento economico dovuto a norma dell'art. 2126, 1° comma, c. c., comprende l'indennità sostitutiva del preavviso, la quale, per l'espressa disposizione del 3° comma, art. 2118, stesso codice, compete anche in ipotesi di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, secondo la disciplina approntata dall'art. 2122 c. c. (Cass. civ. sez. lav. 18-04-1988, n. 3052 Soc. Investeditor c. De Palma; FONTI Mass. Giur. It., 1988).

Poiché, ai sensi del disposto combinato degli artt. 2118, 2120 e 2122 c. c., in caso di morte del lavoratore in costanza di rapporto, le indennità di preavviso e di anzianità, che sarebbero spettate al medesimo, se il rapporto di lavoro si fosse sciolto, in vita, al momento del decesso, vanno corrisposte, nella stessa misura, al coniuge ed ai figli o, in mancanza, a determinati parenti ed affini ovvero agli eredi legittimi, la liquidazione delle predette indennità a favore dei superstiti deve essere compiuta con riferimento alla posizione acquisita dal lavoratore, al momento della morte. (Cass. civ. 23-04-1982, n. 2515; FONTI Mass. Giur. It., 1982; Notiz. Giur. Lav., 1982).

In virtù della specifica disposizione del 3° comma dell'art. 2118 c. c., l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso agli aventi diritto indicati dal 1° comma dell'art. 2122 dello stesso codice, che l'acquisiscono iure proprio e non già iure successionis, è correlato alla prevalente funzione previdenziale o assistenziale di detta indennità, la quale, essendo collegata al solo fatto naturale del decesso del dipendente, è svincolata dai suoi ordinari presupposti ed è, pertanto, dovuta, indipendentemente dall'esistenza, nell'ambito del cessato rapporto di lavoro, di un potere di recesso del datore di lavoro con obbligo del preavviso e, in mancanza di questo, di un corrispondente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva.(Cass. civ. 28-05-1981, n. 3515; FONTI Mass. Giur. It., 1981).

L'art. 2123 c. c., che stabilisce la deducibilità, salvo patto contrario, delle erogazioni spettanti in forza di atti di previdenza volontaria, compiuti dal datore di lavoro, dalle somme dallo stesso dovute a norma degli art. 2110, 2111 e 2120 c. c., è applicabile anche all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta, ai sensi degli art. 2118 e 2122 dello stesso codice, nel caso di morte del lavoratore; peraltro, poiché tale deducibilità presuppone che gli atti di previdenza volontaria siano diretti a tutelare il lavoratore dagli stessi eventi cui è collegato l'obbligo del pagamento delle citate indennità, il datore di lavoro non può pretendere di dedurre dall'indennità sostitutiva del preavviso una erogazione prevista, in forza di un atto di previdenza volontaria, a titolo diverso (nella specie: a titolo d'indennità di anzianità). (Cass. civ. 28-05-1981, n. 3515; FONTI Mass. Giur. Lav., 1982, 69; Notiz. Giur. Lav., 1981, 595).

In virtù della specifica disposizione del 3° comma dell'art. 2118 c. c., l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso agli aventi diritto indicati dal 1° comma dell'art. 2122 stesso codice, che l'acquisiscono iure proprio e non già iure successionis, è correlato alla prevalente funzione previdenziale o assistenziale di detta indennità, la quale, essendo collegata al solo fatto naturale del decesso del dipendente, è svincolata dai suoi ordinari presupposti ed è, pertanto, dovuta, indipendentemente dall'esistenza, nell'ambito del cessato rapporto di lavoro, di un potere di recesso del datore di lavoro con obbligo del preavviso e, in mancanza di questo, di un corrispondente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva. (Cass. civ. 28-05-1981, n. 3515; FONTI Mass. Giur. Lav., 1982, 69; Notiz. Giur. Lav., 1981, 595).

Per unità produttiva, ai sensi degli art. 18 e 35 l. n. 300 del 1970, deve intendersi ogni articolazione aziendale avente una propria organizzazione produttiva ed un'autonoma funzionalità: tali caratteri, il cui accertamento è demandato al giudice del merito, possono rinvenirsi anche in una redazione distaccata di un giornale (quale delineata dall'art. 5, 3° comma, del contratto di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16 gennaio 1961 n. 153) corrispondente ad un'attività autonoma finalizzata all'invio sistematico e quotidiano di notizie dettagliate ed elaborate, in grado di realizzare nel settore un fine produttivo. (Cass. civ. Sez.lav. 17-03-1993, n. 3145; Inpgi c. Soc. ed. Il Messaggero; FONTI Mass. Giur. It., 1993).

L'atto di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace verso tutti; tale provvedimento non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) per asserita illegittimità dell'atto, atteso che l'iscrizione suddetta integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità rispetto al quale il giudice deve poter limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo status da essa derivante, che può venir meno soltanto a seguito di cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento giurisdizionale in via principale. (Cass. civ. Sez.lav. 17-03-1993, n. 3145; Inpgi c. Soc. ed. Il Messaggero; FONTI Mass. Giur. It., 1993).

Il sindacato sulla legittimità dell'iscrizione di un giornalista nell'apposito albo, ai fini di un'eventuale disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, di tale provvedimento, esula dai poteri del giudice ordinario. (Cass. civ. 09-11-1982, n. 5904; Soc. ed. poligrafici c. Inpgi; FONTI Mass. Giur. It., 1982).

Il credito del giornalista, licenziato dal curatore del fallimento del datore di lavoro nel corso dell'esercizio provvisorio, per l'indennità fissa prevista dall'art. 27 ccnl del 28 giugno 1979 e il credito dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti per i contributi dovuti sulla suddetta indennità vanno ammessi in prededuzione. (Cass. civ. Sez.I 09-01-1987, n. 71; Inpgi c. Fall. soc. Editor; FONTI Giur. It., 1987, I,1, 1776; Giur. Comm., 1987, II, 562; Giust. Civ., 1987, I, 1757; Dir. Fall., 1987, II, 351; Fallimento, 1987, 590).

Ove un lavoratore subordinato, che di fatto svolga mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga successivamente iscritto con effetto retroattivo nell'apposito albo dal consiglio dell'ordine, nel rapporto assicurativo, costituito automaticamente insieme al rapporto di lavoro, all'Inps si sostituisce l'Inpgi che ha diritto al pagamento dei contributi con riferimento all'iscrizione così come retrodatata, mentre il datore di lavoro, può ripetere dall'Inps quanto in precedenza già versato; inoltre quest'ultimo, ove non provveda a regolarizzare la posizione assicurativa del giornalista versando i contributi suddetti nel termine di trenta giorni dal provvedimento di iscrizione (ex art. 8, legge n. 1122/1955), è tenuto altresì al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile (ex art. 12 della legge citata). (Cass. civ. Sez.lav. 10-01-1987, n. 109; Soc. ed. Il Messaggero c. Chiaravalli; FONTI Orient. Giur. Lav., 1987, 349).

I benefici contributivi previsti dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità trovano applicazione per tutti i contributi dovuti per tali lavoratori, ivi compresi quelli assistenziali, a prescindere dalla natura della contribuzione e dalla identificazione dell'ente previdenziale destinatario. (Nella specie, con riferimento all'assunzione di giornalisti iscritti nelle liste di mobilità, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva disatteso la pretesa dell'Inps di limitare il beneficio in questione ai soli contributi previdenziali dovuti all'Inpgi, ai sensi dell'art. 7, comma 13, della legge n. 223 del 1991, con esclusione di quelli di natura assistenziale dovuti allo stesso Inps). (Cass. civ., Sez.lav., 22/11/2002, n.16524; PARTI IN CAUSA Inps C. Soc. coop. Nuova Informazione; FONTE Mass. Giur. It., 2002; RIFERIMENTI NORMATIVI L 19/01/1955 n.25; L 23/07/1991 n.223 Art.25; L 23/07/1991 n.223 Art.7).

Il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendente all'albo dei giornalisti, può far valere davanti al giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo. (Nella specie il datore di lavoro aveva contestato la pretesa dell'Inpgi di versamento dei contributi previdenziali per alcuni lavoratori, a seguito della loro iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti). (Cass. civ., Sez.lav., 29/04/1997, n.3716; PARTI IN CAUSA Ist. naz. previd. giornalisti it. C. Soc. Bramante ed.; FONTE Mass. Giur. It., 1997; RIFERIMENTI NORMATIVI L 20/03/1865 n.2248 Art.4; L 20/03/1865 n.2248 Art.5; L 20/03/1865 n.2248 Art.2; L. 03/02/1963 n. 69).

I principi ed i criteri enunciati dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti, in materia di incarichi e/o consulenze - di avvalersi degli "estranei solo in casi eccezionali, all'uopo idoneamente da motivare, quando particolari incombenze non possano essere assolte dal personale dipendente e sempre per limitato periodo di tempo, solo in via eccezionale prorogabile" - ben possono rapportarsi all'Inpgi privatizzato specie con riferimento al razionale ed oculato impiego del personale ed alla economicità dell'organizzazione (C. Conti, Sez.contr. enti, 05/12/1996, n.59; PARTI IN CAUSA Ist. naz. previd. giornalisti it. Amendola; FONTE Riv. Corte Conti, 1997, fasc.5, 75).

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) non rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede una deroga al principio della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente in quanto l'Inpgi è stato trasformato, a decorrere dall'1 gennaio 1995, in persona giuridica privata; solo per gli avvocati già in servizio a quella data è previsto, dall'art. 5 n. 2 del d.lg. n. 509 del 1994, il mantenimento dell'iscrizione nell'albo speciale, essendo manifestamente infondata la q.l.c. sollevata ai sensi dell'art. 3 cost., per essere la disparità di trattamento tra vecchi avvocati e nuovi assunti giustificata dalla diversità della situazione. Cass. civ., Sez.un., 28/11/2001, n.15147.

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA-REQUISITI E ONERE DELLA PROVA (Tribunale di Roma, Lavoro, 3/7/2007, n. 12890).

In sede di opposizione a cartella esattoriale proposta dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma è stato ritenuto che, sussistendo lo status professionale, in presenza di una domanda di iscrizione del giornalista alla Gestione Separata INPGI, proprio per lo svolgimento d'attività giornalistica in forma autonoma ed in presenza di una generica produzione di reddito da lavoro autonomo, è onere dello stesso giornalista (che voglia disconoscere l'obbligo contributivo verso detta Gestione) provare che il suddetto reddito non è riconducibile all'attività giornalistica, bensì ad altra attività. Mancando la prova -come nella specie- circa la diversa natura (non giornalistica) dell'attività svolta, è accertata la sussistenza del credito contributivo fatto valere dalla Gestione Separata INPGI.

GESTIONE SEPARATA: LA SUBORDINAZIONE NON SI ACCERTA IN SEDE DI OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE (Tribunale di Verona, Lavoro, 17/5/2007, n. 1889.

In sede di opposizione a cartella esattoriale (avente ad oggetto contributi e sanzioni dovuti dal giornalista verso la Gestione Separata Inpgi), il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità della pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto ed ha respinto la tesi difensiva del giornalista volta a negare l'obbligo contributivo verso detta Gestione deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile in sede di giudizio di opposizione a cartella esattoriale - e quindi in assenza di contraddittorio con il datore di lavoro - la domanda di accertamento della natura (subordinata) del rapporto di lavoro da cui è derivato il reddito assoggettato a contribuzione. Il Tribunale, dunque, ha condiviso la tesi dell'Inpgi, secondo cui l'accertamento in ordine alla natura del rapporto di lavoro non può che essere oggetto di giudizio autonomo che il lavoratore dovrà proporre nei confronti del datore di lavoro. È stata altresì respinta l'eccezione di prescrizione del credito contributivo; prescrizione che il Tribunale ha ritenuto essere stata tempestivamente e validamente interrotta dall'Istituto nel corso del quinquennio, mediante le rituali lettere raccomandate di richiesta di pagamento dei contributi.

GESTIONE SEPARATA: REQUISITI PER INSORGENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO (Tribunale di Vasto, Lavoro, 26/1/2007, n. 8).

L'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inpgi discende - secondo le leggi istitutive di detta Gestione - dal mero svolgimento di attività giornalistica libero-professionale, sia pur contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente. Con tale motivazione, in sede di opposizione a cartella esattoriale, la Sezione Lavoro del Tribunale di Vasto ha respinto la domanda di una giornalista volta ad accertare l'insussistenza dell'obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata INPGI sostenendo di non aver svolto, negli anni 1996 e 1997, attività di lavoro giornalistico e comunque deducendo la contemporanea titolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale - accertato lo svolgimento di attività di lavoro giornalistico in forma autonoma e l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti - ha ritenuto, dunque, la giornalista tenuta ad adempiere al versamento dei contributi in favore della Gestione Separata INPGI in relazione al reddito così prodotto. Il Giudice ha ritenuto, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, rilevando che l'Istituto ha validamente interrotto, nel quinquennio, il decorso del termine prescrizionale. Sentenza depositata il 26/01/2007

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - OBBLIGO DI VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA (Tribunale di Roma, Lavoro, 10/4/2006, n. 7353).

Con opposizione a cartella esattoriale il giornalista invocava l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 1996 e 1997 e la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi prodotti in quegli anni, in quanto riferiti a lavoro occasionale. La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere l'opposizione, ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione dalle diffide di pagamento trasmesse al debitore (a cui è stato riconosciuto valore di atto interruttivo di prescrizione e costituzione in mora); diffide che, peraltro, sono state ritenute tempestive in quanto inviate nella piena vigenza del termine prescrizionale. La decorrenza del termine prescrizionale è da ascriversi infatti - ai sensi dell'art. 2948 c.c. - alla data di scadenza del pagamento dei contributi (che per l'anno 1996, era stata fissata al 2000). Il Tribunale ha ritenuto, poi, che l'occasionalità dell'attività svolta e la produzione di reddito trascurabile non sono elementi che escludono l'obbligo di contribuzione verso la Gestione Separata Inpgi. Motiva il Giudice che le norme istitutive della gestione che assicura gli autonomi all'Inpgi - a differenza di quelle riguardanti la corrispondente gestione all'Inps - prevedono che l'obbligo di iscrizione (e di contribuzione) scatta in ogni caso in presenza di attività giornalistica in forma autonoma e di contemporanea iscrizione all'Albo professionale (o al Registro).


Parte sesta - Rappresentanza sindacale, leggi e Contratto

Fiduciario di redazione in azienda televisiva privata riconosciuto rappresentante sindacale aziendale in base all'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. L'emittente televisiva Sei Milano s.r.l. impiega per i servizi di informazione numerosi giornalisti con qualifica di "telereporter" ai quali applica il contratto nazionale concluso tra la Federazione Radio Televisioni, F.R.T. e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e pochi altri giornalisti cui applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Tra il giugno e il luglio del 1997 ventisei dipendenti di Sei Milano, giornalisti con qualifica di telereporter, si sono iscritti all'Associazione Lombarda Giornalisti, aderente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed hanno eletto un "fiduciario" di redazione, figura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico concluso tra la Fnsi e la Federazione Italiana Editori Giornali. Pur avendo ricevuto dall'Alg la comunicazione della nomina del fiduciario, l'azienda ha avviato una procedura di consultazione per collocamento di personale in cigs senza convocarlo ed ha concluso in materia un accordo con il sindacato Slc Cgil, sospendeva poi dal lavoro 53 dipendenti tra cui lo stesso fiduciario. L'Alg ha proposto davanti al Pretore di Milano un ricorso per comportamento antisindacale sostenendo che la Sei Milano avrebbe dovuto riconoscere il fiduciario eletto dai suoi iscritti e consultarlo in occasione della procedura per la Cigs. L'emittente si è difesa sostenendo che essa non era tenuta a riconoscere il fiduciario perché questa figura di rappresentante sindacale è prevista solo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, e non da quello concluso dalla Frt, da ritenersi non applicabile nella sua azienda. Il Pretore con ordinanza del 31 ottobre 1997 (Est. Marasco) ha accolto il ricorso in quanto, pur escludendo l'applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico per mancata iscrizione di Sei Milano alla Fieg, ha ritenuto che al fiduciario eletto dai telereporter vadano riconosciute le prerogative previste dall'art. 19 St. Lav. per il rappresentante sindacale aziendale (www.legge-e-giustizia.it).

Il licenziamento di un giornalista dirigente sindacale

Nel caso di licenziamento di un giornalista, dirigente sindacale, è legittimo il ricorso da parte delle aa. ss. alla procedura di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 s. l., per il mancato rispetto della procedura garantista del previo nulla osta dell'associazione sindacale ai sensi dell'art. 34 ccnl giornalisti (Trib. Genova, 17 novembre 1988; Parti in causa: Soc. Sep c. Manciotti; Riviste: Lavoro 80, 1989, 522; Rif. legislativi: legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 28).

Per ottenere l'annullamento di una conciliazione firmata in sede sindacale il lavoratore deve provare che il suo rappresentante abbia svolto il ruolo di "convitato di pietra" - La presenza del sindacalista, risultante dal verbale, fa presumere che egli abbia prestato un'effettiva assistenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12858 del 3 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Vigolo).

Il dirigente Alfonso T. ha chiesto al Pretore di Napoli di condannare la s.p.a. Ansaldo Trasporti, sua ex datrice di lavoro, al risarcimento del danno per inadempienze contrattuali. L'azienda ha contestato la fondatezza della domanda ed ha comunque eccepito l'esistenza di un accordo transattivo, sottoscritto con Alfonso T. in sede sindacale e pertanto non impugnabile. Il dirigente ha sostenuto che la conciliazione doveva ritenersi non valida perché il rappresentante sindacale che lo aveva affiancato non gli aveva prestato effettiva assistenza ed aveva in sostanza avuto il ruolo di "convitato di pietra". Il Pretore ha ritenuto infondata la domanda. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello del dirigente in quanto ha attribuito effetto preclusivo alla conciliazione sottoscritta in sede sindacale. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Napoli per difetto di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione. La semplice presenza del rappresentante sindacale del lavoratore - ha affermato la Corte - non vale ad attribuire all'accordo transattivo la caratteristica della non impugnabilità, in quanto tale rappresentante deve svolgere un'effettiva attività di assistenza; tuttavia incombe al lavoratore provare che la concreta assistenza sia mancata. Nel caso in esame - ha osservato la Corte - il Tribunale ha esattamente rilevato che questa prova non sia stata data e che, in mancanza di essa, la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del rappresentante sindacale era sufficiente a far presumere che egli non avesse avuto la parte di "convitato di pietra".

Il dovere di corretta informazione e il giustificato motivo di licenziamento

Nel rapporto di lavoro giornalistico non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento il sopravvenire di una situazione personale del dipendente dalla quale possa, in astratto, derivare un conflitto con il dovere di corretta informazione che incombe sul giornalista, richiedendosi a tal fine la dimostrazione (il cui onere grava sul datore di lavoro) che la prestazione del dipendente, sia pure per fatto a questi non imputabile, sia divenuta oggettivamente impossibile in conseguenza di situazioni concretamente idonee a piegare la professionalità del giornalista a logiche estranee all'informazione, distorcendone la libertà di giudizio, senza che tali situazioni possano presuntivamente desumersi dai rapporti interpersonali o extra lavorativi del dipendente. (Nella specie, i giudici di merito - con decisione confermata sul punto dalla S.C. - avevano escluso che costituisse giustificato motivo oggettivo di licenziamento di una giornalista, incaricata della rubrica di critica musicale su di un quotidiano, il fatto che essa fosse stata nominata membro del Consiglio di amministrazione del massimo ente lirico locale e che il marito avesse assunto la direzione artistica delle più importanti associazioni musicali cittadine e della locale stazione radiotelevisiva) (Cass. civ., sez. Lav., sent. n. 11049 del 24 ottobre 1995, Soc. EDI.ME. c. Ferrone).

L'obbligo di fedeltà del giornalista lavoratore subordinato

Il dovere di fedeltà del lavoratore subordinato si sostanzia nell'obbligo di tenere un leale comportamento nei confronti del datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi, astenendosi da comportamenti idonei a configurare la speciale ipotesi di concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 Cc. Pertanto con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico, costituisce violazione del suddetto obbligo di fedeltà l'abusiva cessione, (nella specie, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 9 del Ccnl per i giornalisti) da parte di un giornalista ad un giornale terzo, di un articolo (o di parte di esso), che il primo abbia avuto l'incarico di redigere per il giornale del suo datore di lavoro, atteso anche che tale condotta incide sul diritto di utilizzazione dell'opera collettiva, qual è il giornale, spettante all'editore (Cass. civ.. sez. Lav., sent. n. 2555 dell'11 aprilee 1986, Barione c. Soc. Editrice La Stampa)..

I rapporti tra direttore e Cdr

Costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al dovere di lealtà e buona fede, il comportamento di un direttore di giornale che, nel proporre al comitato di redazione un comunicato congiunto, comportante un implicito attestato di solidarietà nei suoi confronti in relazione a voci di suo coinvolgimento in situazioni sconvenienti, ometta di riferire circostanze, che doveva rappresentarsi almeno a livello di dubbio, idonee ad influire sulle determinazioni dei componenti il comitato medesimo (Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 1997, n. 13009; Riviste: Foro It., 1998, I, 427).

Vietato discriminare i membri del Cdr

Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che riservi, nei confronti del Cdr, un trattamento peggiorativo e ingiustificato rispetto agli altri dipendenti (nella fattispecie, i membri del Cdr, a differenza degli altri giornalisti, non comparivano mai in video per la lettura del notiziario e non percepivano la retribuzione forfetaria per l'attività di lavoro straordinario) (Pret. Milano, 5 luglio 1993; Parti in causa Associaz. lombarda giornalisti c. Soc. Telelombardia; Riviste: Riv. Critica Dir. Lav., 1993, 811: Rif. legislativi: L 20 maggio 1970 n. 300, art. 28).

Parte settima - L'attività giornalistica nelle tv e nelle radio.
Cineoperatore, montatore e programmista regista

Sotto il profilo della sussistenza in capo al tele-cine-operatore dell'autonomia creativa, si pone il problema di stabilire se questa sussista non solo al momento della ripresa ma anche nella fase successiva di selezione e di montaggio. Al riguardo pur ammettendosi che le operazioni di montaggio possono essere effettuate anche da terzi, in questo caso è pur possibile escludere la natura giornalistica dell'attività del cine-operatore tutte le volte in cui l'attività di selezione e montaggio del materiale conferiscano al filmato - grazie ad una penetrante rielaborazione - una capacità informativa che prima non aveva (Cass., 2.7.1985, n .3998). In altre parole ciò sta a significare che le operazioni di montaggio non fanno perdere la natura giornalistica alle riprese originali semprechè queste siano di per sé provviste di una propria capacità informativa (Cass. 18.01.1986, n. 330, secondo la quale "una rielaborazione in sede di montaggio, non penetrante e incisiva, bensì meramente tecnica ovvero cagionata da necessità di opportuni adattamenti e <ricuciture> anche per opera di terzi non valga a stravolgere la natura di informazione dell'immagine, considerata di per sé sola ed in unione al commento parlato, che di questa è completamento"). Da ciò discende inoltre, che l'attività dell'operatore di ripresa non è giornalistica allorché abbia soltanto una funzione di raccolta del materiale e, quindi, natura meramente preparatoria (Cass., 07.07.1987, n. 5917).

Trattamento dei giornalisti dipendenti di emittenti televisive private. Le ferie. Il contratto nazionale di lavoro giornalistico non è direttamente applicabile, ma può essere utilizzato ai fini dell'adeguamento della retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 8825 del 9 settembre 1997, Pres. Pontraldolfi, rel. La Terza) M.O. dopo aver lavorato per la s.r.l. Tesa TV di Bologna, come addetto ai servizi giornalistici, dal giugno 1989 al febbraio 1990, con trattamento di collaboratore autonomo, ha chiesto di essere inquadrato come dipendente ed è stato in seguito a ciò verbalmente licenziato. Egli ha chiesto al locale Pretore l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione di inefficacia del licenziamento e la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze di retribuzione, determinandole con riferimento al contratto nazionale di lavoro giornalistico. La datrice di lavoro si è difesa negando che M.O. fosse stato impiegato in condizioni di subordinazione e sostenendo comunque che il contratto nazionale di lavoro giornalistico era inapplicabile e che invece si doveva fare riferimento al contratto collettivo per i dipendenti di aziende televisive private sottoscritto dalla FRT cui essa aderiva. Il Pretore ha accolto la domanda. Il Tribunale ha rigettato l'appello dell'azienda in quanto ha ritenuto che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dovesse essere desunta dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto M.O. realizza servizi ed interviste dando le necessarie indicazioni ai tecnici, era inserito nei tempi di lavoro settimanali, svolgeva le stesse mansioni dei redattori collaborando alle trasmissioni sportive a lui assegnate, rielaborava le notizie di agenzia e svolgeva il lavoro di archivio affidatogli dalla coordinatrice, assicurava la presenza continuativa per i servizi sportivi la domenica e il lunedì, assentandosi solo per partecipare ad altri incarichi, partecipava alle riunioni operative dalle quali erano esclusi i collaboratori occasionali e veniva retribuito a scadenze fisse. Quanto al trattamento economico il Tribunale ha escluso l'applicabilità del contratto collettivo per i dipendenti di aziende televisive private, osservando che esso concerne gli altri operatori del settore e non i giornalisti ed ha invece ritenuto applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico che include espressamente nel suo campo di applicazione i giornalisti addetti alle emittenti private. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda nella parte diretta contro l'accertamento della subordinazione, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri distintivi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo dando rilievo allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. La Corte ha invece ritenuto fondate le censure rivolte dalla datrice di lavoro alla decisione del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha ritenuto direttamente applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico nonostante che l'impresa non fosse iscritta alla Federazione Italiana Editori Giornali ma alla FRT ed applicasse agli altri dipendenti il contratto collettivo del settore radiotelevisivo privato. La Corte ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 2665 del 1997, che ha ritenuto non più applicabile, in quanto propria del regime corporativo, la norma recata dall'art. 2070, primo comma, cod. civ. secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore ed ha affermato che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni stipulanti e coloro che,esplicitamente o implicitamente al contratto abbiano dato adesione. La Corte ha però rilevato che il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, precisando che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. Rep. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Perciò la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha ritenuto direttamente applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico, affidando al giudice di rinvio il compito di applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite e quindi di stabilire se il trattamento economico previsto da tale contratto debba essere riconosciuto al lavoratore ai fini dell'adeguamento della sua retribuzione.

Il contenuto proprio dell'attività giornalistica presupposto dalla l. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, (nozione che la legge suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa che ben può essere svolta attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa. Nella sopraindicata attività giornalistica può quindi rientrare anche quella del cine foto operatore, quando essa, come previsto dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della menzionata legge n. 69 del 1963 (d.P.R. n. 649 del 1976) si concretizzi in un'attività di realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta nell'esercizio dell'autonomia decisionale e operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, mentre non sono d'ostacolo alla iscrizione del cinefotoperatore all'albo dei giornalisti né determinano illegittimità del menzionato regolamento gli art. 32 e 35 della legge n. 69 del 1963 che prevedono l'accertamento della idoneità professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, i quali fanno riferimento al modo prevalente di svolgimento dell'attività e al modo parimenti usuale di documentazione della stessa, senza per questo implicare una particolare e formale nozione dell'attività giornalistica o impedire di tradurre (così come fa il regolamento) detta forma in altra equivalente sul piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da documentare (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4840, Rai-Tv c. Rebellino e altro).

Per qualificare come giornalistica l'attività del telecinoperatore rileva non tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto e, soprattutto, la capacità di trasmettere il messaggio attraverso immagini sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto (Cass. civ., 8 agosto 1994, n. 7324).

Per stabilire se l'attività svolta dai fotoreporter presso un'azienda di giornali o quotidiani abbia o meno natura giornalistica, non è sufficiente che la realizzazione di immagini completi o sostituisca l'informazione scritta: a tal fine, l'attività in questione deve essere valutata per il ruolo che essa in svolge in concreto nell'ambito dello specifico mezzo di comunicazione, onde stabilire se l'opera utilizzata presenti quei caratteri di soggettiva creatività che caratterizzano il prodotto intellettuale giornalistico. Non può ravvisarsi natura giornalistica nella prestazione di un operatore fotografico che abbia avuto solo il compito di riprendere determinati avvenimenti, anche con piena autonomia decisionale in sede di esecuzione del suo lavoro, mentre risulti affidato ad altri il compito di riferire e commentare, per iscritto o con la parola, quegli avvenimenti, data l'assenza di un contributo intellettualmente rilevante al discorso ritenuto necessario per la formazione od informazione della pubblica opinione, per il quale occorre che le immagini siano selezionate, composte in sequenza, ed inserite in un messaggio coerente con la funzione informativa propria dell'attività giornalistica.

Posto che l'attività giornalistica si risolve in un discorso (scritto, parlato o visivo) implicante una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine della comunicazione ad esso assegnato, l'attività del fotografo rivolta ad enucleare dall'evento la sua immagine bob vale ad integrare l'attività giornalistica (Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1993, n. 626, Meloni c. Soc. Rcs editoriale quotidiani).

Il foto-operatore non ha diritto alla qualifica di giornalista per il semplice fatto dell'iscrizione all'albo, che opera su un piano spiccatamente pubblicistico, diverso e autonomo rispetto alla qualificazione del singolo rapporto di lavoro (Pret. Milano, 25 gennaio 1990, Chirulli c. Soc. Rcs editoriale quotidiani).

Il cineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi, perché ciò che effettivamente rileva è se le immagini riprese dall'operatore in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia.

E' arbitraria in fatto e contraria al diritto positivo la tesi per la quale l'operatore di ripresa costituisce sempre e soltanto un supporto tecnico all'elaborazione giornalistica della notizia, la quale attingerebbe solo dal commento, scritto o parlato, i caratteri delle ideatività e della creatività.

L'autonomia decisionale del telecineoperatore assunta dall'art. 1, d. p. r. 649/1976 è ben compatibile con la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga in modo non decisivo e determinante nell'attività dell'operatore (Trib. Varese, 12 settembre 1988, Gozzi c. Rai-Tv).

Per stabilire se l'attività svolta da un tele-cine-operatore abbia natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art. 1 d. p. r. 19 luglio 1976, n. 649, nella realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa, occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese, ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, posto che la rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa della quale erano prive, oppure attribuire loro un significato informativo diverso rispetto a quello impresso dall'operatore, cui, anche in questo secondo caso, non è riferibile il discorso informativo, effettuato da altri in coerenza con la diversa qualifica rivestita (Cass. civ., 7 luglio 1987, n. 5917, Rai-Tv c. Montermini).

Per stabilire se l'attività svolta da un tele-cine-foto-operatore abbia, o meno, natura giornalistica, occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello successivo della selezione, del montaggio e del commento delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste e può conferire alle immagini medesime un senso informativo diverso da quello loro eventualmente attribuito in sede di ripresa; pertanto, non ricorre attività giornalistica nel caso in cui le immagini, riprese da un foto-operatore anche con piena autonomia, abbiano una mera funzione illustrativa di quegli avvenimenti, di cui, con previa selezione o montaggio delle stesse, risulti affidato ad altri il compito di riferire e commentare (per iscritto o con la parola) (Cass. civ., 20 agosto 1987, n. 6969, Gadau c. Soc. ed. La Nuova Sardegna).

I requisiti della attività giornalistica dei cine-tele-foto-operatori sono individuabili nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini; l'autonomia decisionale può sussistere anche se l'operatore agisca in presenza di un redattore, poiché ciò che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa; la capacità informativa si ha se le immagini riprese dall'operatore, in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore, dal momento che le immagini possano costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé sole sostituiscano lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completino, come specificamente dispone l'art. 1 d. p. r. n. 649 del 1976.

Per attribuire natura di lavoro giornalistico all'attività del cine-tele-foto-operatore è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore in autonomia decisionale abbia per la natura, la selezione e il montaggio delle immagini (operazioni che, se effettuate da terzi, non devono costituire una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressoché integralmente) la idoneità per completare o sostituire la informazione scritta o parlata svolgendo la necessaria funzione informativa o se questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetrante ed incisiva selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti (Cass. civ., 18 gennaio 1986, n. 330, Boninsegni c. Rai-Tv).

Perché l'attività del tele-cine-foto operatore possa esser considerata di natura giornalistica, non è sufficiente l'iscrizione di quest'ultimo nell'albo dei giornalisti, ma è necessario che tale attività costituisca espressione originale di pensiero, o critica elaborazione dello stesso, diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti, utilizzando il mezzo di diffusione visivo in funzione complementare o sostitutiva dell'informazione scritta o parlata, una serie di idee o notizie attinenti ai campi più diversi della vita sociale; è essenziale pertanto accertare se il servizio realizzato da un operatore, in assenza di un redattore (sempreché questi non abbia preventivamente vincolato l'attività del primo) ovvero anche in presenza di un redattore (che però non abbia inciso in maniera determinante sull'attività del primo, sì che questa possa pur sempre considerarsi frutto di autonomia decisionale operativa), abbia per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini, operazioni queste che, se effettuate da terzi, non abbiano costituito una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressoché integralmente, l'idoneità a completare o sostituire l'informazione scritta o parlata ovvero svolga invece una mera funzione illustrativa di quest'ultima cui unicamente è affidata la comunicazione dell'idea o della notizia (Cass. civ., 18 gennaio 1986, n. 330 Boninsegni c. Rai-Tv).

Il lavoratore assunto con la qualifica di operatore cinematografico e adibito alle mansioni proprie di tale qualifica nella vigenza di un contratto collettivo (nella specie: ccnl per i dipendenti della Rai del 1976) che preveda come qualifiche distinte quella di operatore cinematografico (o di ripresa) e di <cameraman>, non può, successivamente, essere adibito alle mansioni di <cameraman> di cui sia accertata la minore qualificazione professionale, anche se queste, a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo (ccnl per i dipendenti Rai del 1979) siano state accorpate in un'unica figura professionale con quella di operatore di ripresa (Cass. civ., 23 aprile 1986, n. 2877, Rai-Tv c. Pitrelli).

Al fine dell'applicazione ai foto-cineoperatori dipendenti dalla Rai del contratto collettivo giornalistico occorre che questi svolgano attività obiettivamente giuridica con autonomia decisionale e attraverso immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta (art. 1, d. p. r. 19 luglio 1976); pertanto è essenziale accertare se i servizi realizzati dal foto-cineoperatore abbiano, per la natura, la selezione e il montaggio delle immagini, la idoneità per completare o sostituire l'informazione scritta o parlata svolgendo, pertanto, la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, rimanendo alle immagini riprese dall'operatore assegnata una mera funzione illustrativa, previa selezione o montaggio delle immagini ad opera di altri soggetti (Cass. civ., 23 aprile 1986, n. 2878, Lajolo c. Rai-Tv).

Per stabilire se l'attività svolta da un tele-cine-fotooperatore abbia o meno natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art. 1, d.p.r. 19 luglio 1976, n. 649, nella realizzazione di indagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta o parlata, occorre riferirsi, esclusa ogni rilevanza delle indicazioni tecniche menzionate dall'art. 2 dello stesso decreto, non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquisire una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste o conferire alle immagini un senso informativo diverso da quello loro attribuito in sede di ripresa; ne consegue che nella prima di tali ipotesi la natura giornalistica è configurabile solo in relazione a detta attività di rielaborazione, mentre nel secondo caso la configurabilità della natura giornalistica dell'attività svolta in sede di ripresa resta priva di rilievo ove essa abbia esorbitato dalle mansioni dell'operatore, limitate alla ripresa di immagini che altri, in coerenza con la diversa qualifica rivestita, avrebbe utilizzato per la composizione di un determinato discorso informativo (Cass. civ., 2 luglio 1985, n. 3998, Cannara c. Rai-Tv).

Per stabilire se l'attività svolta da un telecinefotoperatore abbia o meno natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art. 1, d. p. r. 19 luglio 1976, n. 649, nella realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta o parlata, occorre riferirsi, esclusa ogni rilevanza delle indicazioni tecniche menzionate dall'art. 2 dello stesso decreto, non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste o conferire alle immagini un senso informativo diverso da quello loro attribuito in sede di ripresa; ne consegue che nella prima di tali ipotesi la natura giornalistica è configurabile solo in relazione a detta attività di rielaborazione, mentre nel secondo caso la configurabilità della natura giornalistica dell'attività svolta in sede di ripresa resta priva di rilievo ove essa abbia esorbitato dalle mansioni dell'operatore, limitate alla ripresa di immagini che altri, in coerenza con la diversa qualifica rivestita, avrebbe utilizzato per la composizione di un determinato discorso informativo (Cass. civ., 2 luglio 1985, n. 3998, Cannara c. Rai-Tv).

Affinché l'attività fotografica del telecinefoto-operatore si evolva in giornalistica, occorre che il soggetto, padrone dei criteri giornalistici necessari per l'elaborazione e comunicazione degli avvenimenti di attualità, ordini le immagini, costituisca, da solo o insieme ad uno scritto e con il carattere di creatività, un messaggio, una critica, un <servizio> (Trib. Sassari, 19 novembre 1984, Soc. ed. La Nuova Sardegna c. Gadau).

Le prestazioni del cinefotoreporter che, pur eseguendo da solo le riprese degli avvenimenti, non provvede alla selezione e al montaggio del materiale filmato né riesce a dimostrarne la realizzazione per incarico della Rai o la utilizzazione, da parte di quest'ultima, senza significative elaborazioni intellettuali altrui, non esibiscono i requisiti dell'attività giornalistica dei tele-cine-operatori, identificabili, alla stregua della l. n. 69 del 1963 e del d. p. r. n. 649 del 1976, nell'autonomia decisionale dell'operatore e nella capacità informativa delle immagini.

Il giudice ordinario non può disapplicare, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, il provvedimento di iscrizione di tele-cine-operatore nell'albo dei giornalisti, rientrando lo stesso tra le deliberazioni che, in base agli art. 62, 64 l. n. 69 del 1963, il giudice civile dalle medesime norme indicato, nel contraddittorio delle parti legittimate, ha il potere di annullare, revocare o modificare (Cass. civ., 29 giugno 1984, n. 3849, Rai-Tv c. Arnold).

Costituisce attività di natura giornalistica quella di raccolta di notizie filmate svolta dal cine operatore con autonomia esecutiva consistente nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta (Trib. Cagliari, 11 gennaio 1980, Rai-Tv c. Busia).

Non costituisce attività giornalistica quella del cine operatore che non accompagni alle immagini la stesura di un commento. (Pret. Milano, 19 febbraio 1980, Cannara c. Rai-Tv).

Costituisce attività di natura giornalistica quella di racoclta di notizie filmate svolta dal cine operatore con autonomia esecutiva consistente nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta (Pret. Torino, 10 maggio 1980, Boninsegni c. RAI-Tv).

Non costituisce attività giornalistica quella di raccolta di notizie filmate svolta dai cine operatori da un lato, poiché la regolamentazione collettiva dei giornalisti non prevede nel mansionario detta attività, dall'altro lato poiché le immagini non sono riconducibili a quel concetto di informazione critica propria dell'attività giornalistica (Pret. Bologna, 7 giugno 1980, Breviglieri + altri c. RAI-Tv).

Costituisce attività di natura giornalistica quella di raccolta di notizie filmate svolta dal cine operatore con autonomia esecutiva consistente nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta (Pret. Milano, 28 febbraio 1979, Arnold c. Rai-Tv).

Costituisce attività di natura giornalistica quella di raccolta di notizie filmate svolta dal cine operatore con autonomia esecutiva consistente nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta (Pret. Cagliari, 28 marzo 1979, Busia c. Rai-Tv).

Gli accordi integrativi tra Intersind - Rai, da una parte, Fnsi - Usigrai (fino al 1982 O.s.g.r.) dall'altra, si applicano, unitamente al contratto nazionale di lavoro giornalistico anche ai telecineoperatori - giornalisti dipendenti della Rai, poichè detti accordi aziendali non hanno un sfera soggettiva diversa ed è impensabile che la Fnsi abbia potuto fare riferimento ad una parte soltanto dei giornalisti professionisti operando quella distinzione tra "specie tipica e maggioritaria" (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso lo scritto e il parlato) e "specie atipica e minoritaria" (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso immagini) prospettata dalla Rai senza ancorarla ad un benchè minimo supporto normativo (Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 1996, n. 1488; Parti in causa: Rai-Tv c. Mutarelli; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1996, 405).

Gli accordi integrativi tra Intersind - Rai e Fnsi - Usigrai si applicano, unitamente al contratto nazionale di lavoro giornalistico, anche ai telecineoperatori - giornalisti dipendenti della Rai, poiché detti accordi aziendali non hanno una sfera soggettiva diversa, e, in difetto del benché minimo supporto normativo, non è nemmeno configurabile una distinzione tra una "specie tipica e maggioritaria" di giornalisti, che si esprime attraverso lo scritto e il parlato, e una "specie atipica e minoritaria" di giornalisti, che si esprime attraverso immagini. (Cass. civ. Sez.lav. 25-09-2002, n. 13945; Mina c. Soc. Rai; FONTI Mass. Giur. It., 2002; Arch. Civ., 2003, 846; Gius, 2003, 3, 357).

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Ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica.

Quando il teleoperatore è cronista

Lo ha ribadito la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 4047 del 19 marzo 2003, precisando per soddisfare la funzione giornalistica le immagini girate non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso.

CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA n. 4047/2003 (Presidente e relatore Dell'Anno - Pm Frazzini - conforme -ricorrente T. - controricorrente Rai).

Svolgimento del processo. Con ricorso del 3 dicembre 1996, T. R. - premesso che: dal mese di novembre del 1997, era dipendente della società Rai - Radiotelevisione Italiana con mansioni di teleoperatore; che, per effetto di accordi intervenuti tra il giugno del 1989 e il luglio del 1991 tra la società e il sindacato Usigrai, la vertenza che lo contrapponeva alla società era stata definita con verbale di conciliazione prevedente la novazione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 1 settembre 1991, con inquadramento nella categoria di redattore regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; che in effetti era stato inquadrato nella categoria di teleoperatore giornalista, mentre invece gli sarebbe spettata la attribuzione della qualifica di redattore ordinario - convenne in giudizio, avanti il pretore di Milano, la società Rai - Radiotelevisione Italiana, chiedendo che venisse dichiarato che gli spettava dalla data di decorrenza del nuovo rapporto, la qualifica rivendicata con conseguente condanna della società e pagargli le differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio ed espletata istruttoria, il pretore respinse la domanda con pronuncia resa il 20 giugno 1999. L'impugnazione proposta dal T. contro la stessa è stata rigettata dalla corte di appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che non era stata acquistata prova dello svolgimento continuativo e normale, da parte dell'appellante, delle mansioni proprie del redattore, che invece lo affiancava e che era colui che aveva la responsabilità dei servizi.

Della decisione viene chiesta la cassazione del T. con ricorso affidato a un motivo. La società intimata resiste con controricorso. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. Il ricorrente denuncia il vizio di «omessa e falsa applicazione e violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.». Al proposito deduce che il giudice di appello ha omesso di esaminare la specifica doglianza, svolta nei confronti della pronuncia di primo grado, attinente alla interpretazione del contratto di lavoro individuale che prevedeva l'inquadramento nella «categoria redattore con oltre 18 mesi di anzianità», da questo conseguendo il proprio diritto allo svolgimento delle mansioni proprie di questa figura professionale, per il cui contenuto occorre riferirsi alle descrizioni della L. n. 69/1963 e del Dpr 153/61 che rese efficace erga omnes il contratto nazionale collettivo di lavoro dei giornalisti del 10 gennaio 1959, derivandone che secondo la elaborazione giurisprudenziale - requisiti caratterizzanti tale figura sono la normalità, continuità e quotidianità della prestazione giornalistica e la responsabilità e correlativa autonomia nella redazione dei servizi. Di ciò tennero conto gli accordi integrativi intervenuti, tra il 1989 e il 1991, tra la società e l'organizzazione sindacale, in forza dei quali si distinse tra telecineoperatori che non svolgano attività giornalistica e quelli con mansioni giornalistiche, tra i quali va operata una ulteriore distinzione tra coloro le cui mansioni "minori" sono determinate dagli accordi stessi e quelli assunti con la qualifica di redattori che, qualora abbiano anzianità di oltre 18 mesi, vengono riconosciuti come redattore ordinario.

La censura è infondata.

La asserzione del ricorrente secondo la quale il giudice di appello avrebbe totalmente trascurato di esaminare la doglianza svolta con l'atto di impugnazione attinente la interpretazione del contenuto del contratto individuale di lavoro concluso tra le parti con il quale il precedente rapporto era stato novato con altro prevedente l'inquadramento del T. nella "categoria redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale" riceve netta smentita dalla motivazione della sentenza di merito. Da questa infatti chiara mente si trae che la Corte territoriale ha rilevato che l'unica interpretazione possibile dell'atto in questione fosse quella letterale. Al proposito, occorre sottolineare che come del resto riportato nella parte del ricorso in cui vengono riportati i fatti di causa e, sia pure per sintesi nella sentenza la formulazione delle nuove condizioni, a seguito della estensione ai telecineoperatori degli accordi integrativi intervenuti tra la società e la organizzazione sindacale dei giornalisti, non prevedeva affatto che i dipendenti già in servizio venissero ex novo assunti come redattori ma piuttosto che gli stessi, pur conservando tale qualifica e continuando a esercitare le relative mansioni, venissero inquadrati nella categoria dei redattori e che, pertanto, fosse loro applicabile il contratto collettivo di lavoro dei giornalisti.

Con argomentazioni svolte correttamente sotto i profili logico e giuridico, il giudice di merito ha osservato che al testuale contenuto della previsione contrattuale non poteva, di per sé, attribuirsi il significato, preteso dal ricorrente, di una trasformazione della figura professionale di telecineoperatore in quella di redattore ma esclusivamente della parificazione, dal punto di vista normativo ed economico, del primo al secondo, potendo e dovendo, invece, il mutamento della qualifica e delle mansioni conseguire al verificarsi del presupposto, richiesto dalla norma e dalla contrattazione collettiva, dell'affidamento, o dello svolgimento di fatto, delle mansioni proprie del redattore.

Deve, per il vero, rilevarsi che sul punto concorda anche il ricorrente, rinviando lo stesso, per la descrizione della figura in questione, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, a norma dell'articolo 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il Dpr 153/91, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio (per tutte, Cassazione, 7020/00).

Si richiede quindi ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue da quella del giornalista in genere, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità che, contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia.

Più in particolare poi, con riferimento proprio alla specifica figura del teleoperatore, sempre questa Corte ha avuto modo di affermare che, ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso (Cassazione, 11107/96).

Orbene, il giudice di appello ha ritenuto per provato, in punto di fatto, che stava all'accoglimento della domanda del T. proprio il fatto che non era stata fornita la dimostrazione della continuità della personale realizzazione di servizi giornalistici quali sopra intesi e della loro responsabilità in capo al T.. E sul punto il motivo di ricorso tace totalmente, nulla in esso rinvenendosi che si possa riferire a una eventuale mancata o insoddisfacente valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti.

Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente al rimborso in favore della società resistente delle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente T. R. a rimborsare alla società resistente Rai - Radiotelevisione Italiana le spese del giudizio, che liquida in euro 19,00 oltre euro tremila per onorari di difesa.

Roma, 5 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 19 marzo 2003.


Ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso (Cass. civ., Sez.lav., 19/03/2003, n. 4047; PARTI IN CAUSA Troian C. Rai; FONTE CED Cassazione, 2003; RIFERIMENTI NORMATIVI L 03/02/1963 n.69; DPR 04/02/1965 n.115 Art.34 eDPR 19/07/1976 n.649 Art.1).

Cassazione: "L'attività di montatore non ha natura giornalistica".

Roma, 11 ottobre 2007. Con sentenza n. 18190/2007 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni montatori della sede Rai di Perugia avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di primo grado.

Il tribunale di Perugia aveva a suo tempo riconosciuta la legittimità della delibera del Consiglio nazionale con la quale era stata negata la natura giornalistica del lavoro da loro svolto.

In particolare la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di appello avevano esaminato tutto il materiale probatorio raccolto e concluso, con motivazione congrua che sfugge a qualsiasi censura, che l'attività di montatore di registrazioni videomagnetiche (tecnico rvm) svolta dai ricorrenti presso la sede Rai di Perugia non poteva essere qualificata come di natura giornalistica, essendo del tutto irrilevante l'autonomia con la quale gli stessi svolgevano il lavoro di montaggio.

La Corte ha inoltre rilevato come il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione in materia di videocineoperatori sia del tutto ininfluente, in considerazione della diversità dei compiti assegnati ai videocineoperatori ed ai montatori rvm.

Il montaggio di immagini, ha infine sottolineato la Corte, secondo il contratto collettivo nazionale dei dipendenti Rai applicato nel caso di specie, consiste in una opera tecnica ausiliare e successiva a quella di chi ha creato l'informazione, non potendosi discostare da quello che è il contenuto, interamente realizzato, sia nel testo che nelle immagini, del servizio informativo. (www.odg.it).

VINTE DALL'INPGI DUE CAUSE CONTRO LA RAI. Se l'attività è giornalistica il contratto (e i contributi) devono essere da giornalista e non da programmista regista.

Roma, 21 giugno 2007. Circolare del presidente dell'Inpgi che segnala la conclusione positiva di due cause attivate dall'Ufficio Legale della Fondzione nei confronti della Rai e originate da due distinte ispezioni dell'Istituto, con le quali i Giudici hanno riconosciuto l'evidenza del carattere giornalistico della prestazione resa da 17 "redattori di fatto", cui invece era stato applicato il contratto ed il trattamento di programmista regista.

Al di là del valore complessivo delle cause - un totale di oltre 330 mila euro fra contributi evasi e sanzioni - quel che più conta (e che avrà notevole importanza in giudizi analoghi) è che i due Giudici abbiano ritenuto inconsistenti le pretese della Rai la quale sosteneva (come, sbagliando, ha sempre sostenuto) che l'attività giornalistica può essere esercitata e riconosciuta soltanto nelle testate dell'Ente radiotelevisivo, ma non nei programmi delle Reti.

Questo concetto è stato giudicato errato ed inconsistente dai due Giudici, i quali hanno riconosciuto che ha rilevanza non tanto il "luogo" ove l'attività viene esercitata, bensì la caratteristica dell'attività stessa: per cui, se è provato che dei giornalisti abbiano prestato opera propria della professione cui appartengono, il contratto da applicare - sia nelle Testate che nelle Reti - dovrà essere quello giornalistico. E i contributi dovranno essere indirizzati all'Inpgi e non ad altri Enti previdenziali.

La prima sentenza, depositata il 15 giugno scorso (Giudice del lavoro dott. Coco) ha tratto origine da un ispezione Inpgi conclusasi nel giugno 2004, e riguardante le posizioni di quattro giornalisti più volte assunti con contratti a termine di programmista regista, i quali avevano prestato attività giornalistica nelle trasmissioni "C'era una volta", "Sciuscià", "Circus", "Cronaca in diretta" e "La vita in diretta". L'attività dei quattro colleghi si era svolta nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 e si era sviluppata da un minimo di 10 ad un massimo di 26 mesi. Condannando la Rai il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto dall'Inpgi per l'importo complessivo di 100.075 euro.

La seconda sentenza, depositata lo scorso 20 giugno (Giudice del lavoro dr.ssa Casari) è riferita ad un'altra ispezione Inpgi conclusa nel dicembre 2003. Questo giudizio riguardava 13 giornalisti, anch'essi considerati programmisti registi nonostante (come ha riconosciuto il Tribunale sulla base delle prove prodotte dal nostro Servizio ispettivo) essi avessero prestato evidente attività caratteristica della nostra professione nell'ambito della trasmissione "Mi manda Rai tre". Anche in questo secondo caso i colleghi avevano fruito, nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 di contratti a termine, per un totale variabile da 9 a 43 mesi. Il valore della causa, riferita ai contributi e alle sanzioni riconosciuti all'Inpgi, è stato di 233.423 euro.

Parte ottava - Il lavoro giornalistico negli uffici stampa e in internet

GIORNALISTI DIPENDENTI DELLE REGIONI: VANNO ISCRITTI ALL'INPGI SE SVOLGONO ATTIVITÀ GIORNALISTICA (Tribunale di Roma, Lavoro, 6/6/2007, n. 11123).

Il mancato esercizio della potestà normativa regionale ex art. 117 Cost., in materia di comunicazione istituzionale, non impedisce di ritenere applicabile la disciplina statale relativa alle attività d'informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (Legge n. 150/2000), in quanto la potestà legislativa Regionale non è idonea ad incidere sulle finalità di informazione prefissate dalla normativa statale. Premesso tale principio, la Sez. Lavoro del Tribunale di Roma, ha riconosciuto l'obbligo di iscrivere all'Inpgi i dipendenti della Regione Sardegna che avevano svolto di fatto mansioni giornalistiche, pur non essendo inquadrati come tali e non trovando applicazione al rapporto il contratto di lavoro giornalistico. Infatti, la L. n. 388/2000 (art.76), nel ridefinire l'ambito della tutela assicurativa Inpgi, ha affermato che nel regime sostitutivo Inpgi assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non più (come in precedenza con il D. Lgs. 503/92) la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2001 è, dunque, conferita all'Inpgi per legge la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi, alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica. Tale prospettazione -ritiene il Giudice - trova, peraltro, conferma da parte del Ministero del Lavoro che, con circolare del 24.09.2003, ha ritenuto che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi.

Tribunale di Messina: l'addetto stampa della Provincia è giornalista e va retribuito come tale

Messina, 9 novembre 2004. Il contratto collettivo di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti addetti agli uffici stampa degli enti locali. Lo ha confermato il giudice del lavoro del Tribunale di Messina, Fabio Conti, che, con la sua sentenza chiarificatrice, ha definitivamente chiuso la vertenza aperta nel 1998 da Gino Mauro, Capo dell'Ufficio Stampa della provincia di Messina, contro la stessa amministrazione provinciale peloritana.

Poiché la disciplina regionale costituisce una "lex specialis" rispetto alla normativa generale, ai giornalisti in servizio negli uffici stampa spetta la piena applicazione del contratto di lavoro giornalistico. Per loro, analogamente a quanto avviene nel campo del lavoro subordinato alle dipendenze dei privati, la mansione prevale sull'inquadramento formale.

Secondo il magistrato, chi opera all'interno di un ufficio stampa non si limita infatti alla mera trasmissione di notizie, ma si occupa con autonoma prestazione stabilmente inserita in una vera e propria organizzazione editoriale, dell'elaborazione, dell'analisi e della valutazione di materiale giornalistico. (da www.fnsi.it).

In fase di prima applicazione della Legge n. 150/2000 conferma per chi è sprovvisto di titoli professionali specifici

Ferma restando la necessità del possesso del diploma di laurea per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo unico, tuttavia, con specifico riferimento allo svolgimento di funzioni attinenti le attività di informazione e comunicazione, l'art. 6 del D.P.R. n. 422 del 2001 (che richiama per gli uffici stampa la normativa posta con la legge n. 150 del 2000) prevede che in fase di prima applicazione possa essere disposta la conferma di coloro che già svolgevano le predette funzioni, prescindendo dai titoli professionali specifici previsti per l'accesso; pertanto, alla luce della disposizione da ultimo citata, è legittima la conferma nell'incarico di coordinatore dei servizi di comunicazione ed informazione presso un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un giornalista professionista in possesso, oltretutto, di un diploma di comunicazione istituzionale rilasciato dalla scuola superiore della Pubblica Amministrazione. (C. Conti Sez. contr., 14-05-2003, n. 7 -pd. A31299- Pres cons. ministri. FONTI CED Cassazione, 2004).

Può essere ritenuta lavoratrice subordinata l'addetta stampa assunta con contratto di lavoro autonomo, che sia stata stabilmente incaricata di provvedere alla promozione di produzioni cinematografiche per effetto dell'inserimento nell'organizzazione aziendale.

La S.r.l. Clemi Cinematografica ha conferito a Monica G., con contratto di collaborazione autonoma, l'incarico di addetta all'ufficio stampa. Dopo quattro anni la società cinematografica ha posto termine al rapporto, il 31 gennaio 1995, con comunicazione verbale. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata del 18 febbraio 1995. L'azienda ha risposto con lettera del 7 marzo 1995 rilevando che, in base al contratto a suo tempo sottoscritto, il rapporto intercorso doveva ritenersi di lavoro autonomo ed aggiungendo: "poiché il detto rapporto rientra in un aria di libera recedibilità, ove è consentito alle parti il recesso immediato e immotivato, deve considerarsi privo di fondamento quanto da lei affermato e preteso." La lavoratrice non ha replicato a quest'ultima comunicazione aziendale ed ha chiesto al Pretore di Roma di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di dichiarare l'inefficacia del licenziamento. Il Pretore, dopo avere sentito alcuni testimoni, ha rigettato il ricorso. In grado di appello il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto le domande della lavoratrice, dichiarando la natura subordinata del rapporto e l'inefficacia del licenziamento comunicato verbalmente il 31 gennaio 1995; ha però ravvisato un licenziamento in forma scritta nella lettera aziendale del 7 marzo 1995, non impugnata dalla lavoratrice e pertanto si è limitato a condannare la datrice di lavoro al pagamento della retribuzione per il periodo 31 gennaio - 7 marzo 1995, nonché del trattamento di fine rapporto. Sia l'azienda che la lavoratrice hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Roma, la prima per avere accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la seconda per avere ravvisato un licenziamento nella lettera aziendale del 7 marzo 1995.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13375 dell'11 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Toffoli) ha rigettato il ricorso della società cinematografica, mentre ha accolto quello di Monica G. Il Tribunale di Roma - ha affermato la Corte - ha correttamente dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avendo accertato che a Monica G. era stata attribuito, in via continuativa e stabile, l'incarico di curare le campagne di stampa per la promozione delle produzioni cinematografiche della datrice di lavoro, occupandosi dei rapporti con la stampa italiana ed estera e con i circuiti televisivi e di quant'altro necessario ai fini di tali campagne. Il pregnante inserimento della lavoratrice nell'ambito dell'organizzazione aziendale - ha osservato la Cassazione - è stato accertato dal Tribunale in base a vari elementi: in particolare, alla stessa era stato assegnato un ufficio che le era necessario per assicurare la continuità del servizio e per soddisfare l'esigenza fondamentale di mantenere un contatto costante con l'amministratore responsabile, che forniva le direttive di massima e al quale ogni programma doveva essere sottoposto per l'approvazione e che anche, in particolare, decideva a quali manifestazioni la G. dovesse partecipare, anche per ragioni di bilancio. La Corte ha ricordato che, in relazione alle prestazioni lavorative di tipo dirigenziale, intellettuale e professionale, la giurisprudenza converge nel prendere in considerazione il particolare atteggiarsi dell'elemento dell'assoggettamento del prestatore di lavoro alle direttive altrui, in relazione allo specifico ruolo di tali lavoratori nell'ambito dell'organizzazione datoriale e al rilievo che hanno nei loro rapporti con l'imprenditore gli elementi, a seconda delle funzioni, della capacità professionali e della particolare fiduciarietà dell'incarico; ne consegue un particolare rilievo dell'inserimento continuativo delle prestazioni nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa e la necessità di cogliere gli elementi di subordinazione che lo caratterizzano, nonostante gli aspetti di autonomia insiti nel tipo e nell'elevatezza delle funzioni, procedendo ad una valutazione globale dell'atteggiarsi del rapporto, e tenendo presenti anche i c.d. criteri complementari e sussidiari, come quelli della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, della periodicità e predeterminazione della retribuzione.

Nella specie - ha affermato la Corte - il Tribunale di Roma si è correttamente attenuto a tali principi; infatti è esatta la sua affermazione che il vincolo di subordinazione deve essere inteso in modo attenuato nell'ambito delle prestazioni che abbiano contenuto intellettuale, o che comunque prevedano ampi margini di creatività da parte del lavoratore. Accogliendo il ricorso della lavoratrice la Corte, con riferimento alla lettera aziendale del 7 marzo 1995, ha affermato che non può ritenersi equipollente al licenziamento la mera espressione del convincimento della validità di un precedente atto risolutivo, in quanto una simile dichiarazione è priva evidentemente di contenuto volitivo. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13375 dell'11 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Toffoli).

"Deve ritenersi legittima la nomina a capo dell'ufficio relazioni con il pubblico presso il Ministero dell'istruzione di un giornalista professionista"

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale possono essere conferiti incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo unico, purché in possesso di titoli professionali e culturali di eccellenza e coerenti con le funzioni da svolgere, deve ritenersi legittima la nomina a capo dell'ufficio relazioni con il pubblico presso il Ministero dell'istruzione di un giornalista professionista, da tempo collaboratore, tra l'altro, dell'ufficio stampa del dicastero, essendo la predetta struttura deputata allo svolgimento delle funzioni di coordinamento di tutte le iniziative comunicative delle diverse istituzioni scolastiche. (C. Conti, Sez.contr., 24/01/2002, n.5; PARTI IN CAUSA Min. p.i.; FONTE Riv. Corte Conti, 2002, f. 1, 6; RIFERIMENTI NORMATIVI DLGS 30/03/2001 n. 165 Art.19).

Giornalista professionista e laureato

La sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 573 dell'11 aprile 1995 (parte in causa il Comune di Fano) ha stabilito questo principio: "Ai fini dell'inquadramento quale giornalista nell'ottava qualifica, è necessario essere giornalista professionista e, dunque, possedere il diploma di laurea e la prescritta abilitazione professionale".

Periodico dell'ente pubblico affidato a un giornalista professionista

Rincara la Corte dei Conti della Sardegna con la sentenza 8 giugno 1994 n. 262: "La direzione di un periodico edito da un ente pubblico deve necessariamente essere affidata a un giornalista professionista che va assunto con rapporto convenzionale di diritto privato".

"Affidare a giornalisti esterni all'amministrazione comunale il compito di addetto stampa di un Comune non configura un danno erariale".

Con la pronuncia n. 641/1996 la seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha annullato una sentenza della Corte dei Conti della Toscana relativa alla istituzione della figura dell'addetto stampa nel Comune di Borgo San Lorenzo, fissando questo principio: "Affidare a giornalisti esterni all'amministrazione comunale il compito di addetto stampa di un Comune non configura un danno erariale".

"Le funzioni dell'ufficio stampa funzioni necessariamente organiche all'ente pubblico"

La Corte dei Conti, sezione centrale giurisdizionale, definisce "le funzioni dell'ufficio stampa come funzioni necessariamente organiche all'ente pubblico, con ciò introducendo l'idea della necessità della previsione organica di un ufficio stampa in ogni ente pubblico che preveda per tale ufficio le funzioni "tipiche" di ufficio stampa", scrivendo (a pagina 30): "L'ufficio stampa, sostanziandosi essenzialmente nella funzione di comunicazione all'esterno dell'attività istituzionale dell'ente pubblico, risponde ad esigenze di carattere continuativo e deve, quindi, entrare nella previsione organica del soggetto alla cui attività esse si riferisce" (Gianfranco Garancini, commento alla sentenza citata in OG-informazione, n. 4/5/6-dicembre 1997, pagine 24 e 25).

Giornalisti iscritti obbligatoriamente all'Inpgi

"Il decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede, all'art. 17, che "i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola"; ne risulta che l'imposizione dell'obbligo di versamento dei contributi all'INPGI è subordinata, in via esclusiva all'iscrizione del lavoratore all'Albo o registro professionale e alla soggezione del rapporto di lavoro al Cnlg" (Cassazione, Sezione Lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca)

L'istituzione dell'ufficio stampa finalizzata a migliorare il livello di comunicazione fra cittadini ed enti a vasta competenza territoriale

"L'istituzione dell'ufficio stampa da parte di una provincia non è soggetta ad approvazione da parte della commissione centrale per la finanza locale e deve ritenersi legittima ed utile, rappresentando una funzione strumentale di tipo organizzativo orizzontale finalizzata a migliorare il livello di comunicazione fra cittadini ed enti a vasta competenza territoriale" (C. Conti Sardegna Sez. Giurisdiz. 08-06-1994, n. 262; FONTI Riv. Corte Conti, 1994, fasc. 3, 118).

"Fonti di informazione privilegiata devono ritenersi soltanto gli uffici stampa"

Le agenzie di stampa (nella specie, Ansa e Agi) non costituiscono fonti di informazione privilegiata quali invece devono ritenersi soltanto gli uffici stampa presso i vari organi costituzionali e pertanto non è invocabile l'esimente della erronea supposizione della verità del fatto diffamatorio. (Trib. Napoli, 11/10/1989; PARTI IN CAUSA Michelotti C. Soc. Edime; FONTE Dir. Informazione e Informatica, 1990, 987).

PER UN DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEVONO ESSERE VERSATI ALL'INPGI, IN CASO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E DI APPLICAZIONE DEL CNLG - L'Istituto non ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento di attività giornalistica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca).

Il Comune siciliano di Vittoria ha assegnato al dipendente Giovanni M., iscritto nel registro dei praticanti giornalisti, le mansioni di addetto stampa, con l'incarico di provvedere alla diffusione di comunicati, di tenere rapporti con gli organi di informazione, di coordinare il servizio "Informa Comune" (consistente nella redazione di un resoconto giornaliero circa le iniziative del Comune) e di svolgere altre analoghe attività.

Pur applicando al dipendente il contratto nazionale di lavoro giornalistico, il Comune non ha versato i contributi previdenziali in suo favore all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti. L'INPGI ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo a carico del Comune, per il pagamento dei contributi. Nel giudizio di opposizione che ne è seguito, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma hanno dichiarato infondata la pretesa dell'INPGI, in quanto hanno escluso che sia stata data dimostrazione di un'attività obiettivamente giornalistica ed hanno ritenuto irrilevanti l'iscrizione dell'impiegato nel registro dei praticanti e l'applicazione nei suoi confronti del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

L'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Appello di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca) ha accolto il ricorso. Il decreto legislativo n. 503 del 1992 - ha osservato la Corte - prevede, all'art. 17 che "i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola"; ne risulta che l'imposizione dell'obbligo di versamento dei contributi all'INPGI è subordinata, in via esclusiva all'iscrizione del lavoratore all'Albo o registro professionale e alla soggezione del rapporto di lavoro al CNLG.

L'INPGI risulta quindi esonerato - ha affermato la Corte - dalla prova, all'evidenza difficile (se non proprio impossibile) circa la natura giornalistica della prestazione lavorativa, che, tuttavia, può ragionevolmente presumersi in presenza dei due requisiti previsti dalla legge. Chi intenda contestare la legittimità del possesso di tali requisiti, ha l'onere di provare la natura non giornalistica della prestazione lavorativa. In altri termini, una volta dimostrato il possesso dei requisiti (iscrizione del lavoratore all'Albo o al registro e applicazione del CNLG) l'obbligo di versamento dei contributi all'INPGI può essere negato soltanto ove il datore di lavoro fornisca la prova piena che quel possesso risulti comunque illegittimo. Nel caso in esame - ha aggiunto la Corte - solo in funzione di contestazione del legittimo possesso dei predetti requisiti andava apprezzata la prova, comunque acquisita al processo, circa la natura giornalistica, o meno, della prestazione lavorativa. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila per una nuova valutazione dell'intero materiale probatorio, precisando che il giudice di rinvio dovrà tener conto del modello di ufficio stampa delle amministrazioni pubbliche che una disposizione di legge sopravvenuta (art. 9 L. 7.6.2000 n. 150) esplicitamente prevede e disciplina sulla falsariga di esperienze precedenti come quelle di cui all'art. 58 legge Regione siciliana 18.5.1996 n. 33, modificato dall'art. 28 legge regionale 5.1.99 n. 4, nonché le esperienze di fatto praticate anche in precedenza, nella stessa regione ed altrove.

Parte nona. Lavoro giornalistico e inquinamento pubblicitario dell'informazione

Commette illecito disciplinare il direttore che avalli copertine o articoli pubblicitari. "Costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile di un periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e di articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato rispetto al dato informativo" (Trib. Milano, 11 febbraio 1999 Parti in causa Monti c. Consiglio reg. ord. giornalisti Lombardia; Riviste: Foro It., 1999, I, 3083 Rif. legislativi: L. 3 febbraio 1963 n. 69, art. 2; L. 3 febbraio 1963 n. 69, art. 48).

Inserimento di articoli di natura pubblicitaria in un periodico contro la volontà del condirettore può giustificare le dimissioni del giornalista, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, per lesione della sua dignità professionale (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5790 dell'11 giugno 1999 - Pres. Lanni, Rel. Berni Canani).

M. A., giornalista professionista, ha lavorato alle dipendenze della S.p.A. Casa Editrice Universo come condirettore responsabile della rivista "Top Video" con mansioni di direzione esecutiva, comprendente la scelta degli argomenti da trattare e degli articoli da pubblicare, essendo il compito del direttore responsabile limitato ad una supervisione di carattere generale svolta dopo il completamento di ogni numero del periodico. Egli è entrato in contrasto con l'ufficio pubblicità della casa editrice in quanto si è opposto alla pubblicazione di articoli commissionati da case produttrici di apparecchiature, aventi sostanzialmente natura pubblicitaria.

Peraltro, in occasione di una sua assenza per ferie, il direttore responsabile ha consentito la pubblicazione di due articoli di questo genere, aderendo a richieste dell'ufficio pubblicità.

A causa di tale episodio M.A. si è dimesso, chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in base agli articoli 44, 27 e 32 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. L'art. 44 stabilisce la netta separazione tra pubblicità e informazione. Gli artt. 27 e 32 riconoscono al giornalista il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni per fatti che abbiano determinato una situazione incompatibile per la sua dignità professionale, dei quali sia responsabile l'editore. Ne è seguita una causa davanti al Pretore di Monza, che ha condannato l'azienda al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Monza, che ha rigettato l'impugnazione proposta dall'azienda in base alle seguenti considerazioni:

- erano risultate provate le ingerenze dell'ufficio pubblicità nella pubblicazione di articoli, ingerenze intensificatesi nei mesi estivi del 1989, e cioè in un periodo in cui M.A. non aveva alcuna possibilità di reazione: secondo un teste vi erano state precise e pressanti indicazioni sui modelli da pubblicare nei mesi di luglio, agosto e settembre; secondo un altro teste in quell'occasione le pressioni erano giunte alla vera e propria imposizione di un modello non condiviso>;

- tali intromissioni, ed in particolare quelle verificatesi durante il periodo estivo, dovevano ritenersi lesive della dignità del lavoratore>;

- doveva escludersi, sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze acquisite, che a fronte della posizione del direttore responsabile, il condirettore M.A. non avesse alcun potere di decidere il contenuto della rivista; egli era invece totalmente autonomo nella scelta degli articoli, ed aveva quindi il diritto di opporsi alle pressioni dell'ufficio pubblicità, avendo il direttore la sola responsabilità legale e amministrativa del giornale>;

- le ingerenze denunziate con la lettera di dimissioni integravano quindi una giusta causa di recesso>.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della casa editrice in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sua decisione accertando in particolare che M.A. aveva ampia autonomia nella scelta degli articoli da pubblicare e che pertanto il comportamento dell'Ufficio Pubblicità aveva costituito un'indebita interferenza, lesiva della sua dignità professionale.

GIORNALISMO INTERNET - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - REDATTORE ON-LINE (Tribunale di Roma, Lavoro, 17/3/2007, n. 5203).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Uomini & Affari s.r.l. (esercente attività di comunicazione su WEB attraverso la realizzazione del quotidiano on-line "Affari Italiani" e come "service" per la testata giornalistica "Mediaset on-line" (ora TG-COM) e per altri siti), ha confermato la sussistenza dell'obbligo contributivo fatto valere dall'Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nell'ambito dell'informazione on-line. Ha motivato, infatti, il Giudice che la consacrazione legislativa della natura editoriale del prodotto elettronico (intervenuta con legge 7.3.2001, n. 62) non toglie che anche in relazione al periodo precedente l'attività dei redattori dei giornali elettronici possa essere qualificata come giornalistica, ove rispondente ai consolidati canoni enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: creatività, intellettualità, funzione informativa e critica, utilizzazione dei mass-media, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito, anche sotto forma di regolazione del flusso di notizie. Sicchè, la previsione contrattuale del redattore on-line, adeguata all'affermazione di nuove tecniche di diffusione delle informazioni, appare meramente specificativa delle peculiari modalità operative di una figura professionale già originariamente ascrivibile all'ampia ed aperta definizione normativa del giornalista.

GIORNALISMO SU INTERNET: L'OMESSA REGISTRAZIONE DI TESTATA NON ESCLUDE LA NATURA GIORNALISTICA DELL'ATTIVITÀ (Corte d'Appello di Roma, Lavoro, 12/4/2006, n. 7558).

Ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell'attività, non assume rilievo la circostanza che la Caltanet S.p.a. non abbia un suo giornale, sia pure elettronico, e che non vi sia una testata con tale nome. Fatta tale premessa, la Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma, riesaminando le prove assunte in primo grado, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accertato la natura giornalistica dell'informazione resa dal portale di proprietà di Caltanet S.p.a. e dell'attività svolta da una giornalista assunta per la realizzazione della pagina web "Ultime Notizie". E' stato ritenuto corretto l'accertamento della natura giornalistica dell'attività svolta dalla dipendente perché caratterizzata dalla mediazione della notizia (elaborata sotto il controllo del capo redattore) ed il pubblico, sia pure nei limiti del tipo di informazione, evidentemente sintetica, richiesta da un portale internet. Ugualmente condivisibile è stata anche ritenuta la riconducibilità delle mansioni espletate dalla giornalista alla qualifica di redattore che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per il requisito della quotidianità della prestazione, in contrapposizione con la mera continuità propria della figura del collaboratore fisso.

GIORNALISMO SU INTERNET: IL PORTALE ON-LINE E' MEZZO DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE PARI AL CARTACEO (Tribunale di Roma, Lavoro, 14/9/2004, n.15389).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Caltanet s.p.a., ha confermato la sussistenza dell'obbligo contributivo fatto valere dall'Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel portale on-line "Caltanet.it" con riguardo alla informazione contenuta nei canali telematici del "portale". Ha motivato, infatti, il Giudice che il formato elettronico e non cartaceo degli elaborati non è di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro giornalistico. Il "portale" on-line non è altro che uno strumento ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l'altro, delle notizie, nell'evoluzione di una professione che, seppure esercitata con mezzi e modi diversi, resta sostanzialmente la stessa. L'attività giornalistica svolta per un giornale multimediale, quindi, presenta differenze rispetto alla testata cartacea; differenze relative al mezzo di distribuzione o diffusione, che non provano l'attività stessa delle sue caratteristiche essenziali. Secondo giurisprudenza consolidata - infatti - gli elementi fondamentali che contraddistinguono l'attività giornalistica sono: la raccolta, il commento e la elaborazione delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione, con qualunque mezzo avvenga la diffusione.

GIORNALISMO SU INTERNET - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI (Tribunale di Roma, Lavoro, 19/5/2006, n. 10021).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere tutte le eccezioni mosse dalla Kataweb News s.r.l., il cui oggetto sociale è la produzione e distribuzione di editoriali e multimediali, ha confermato la sussistenza dell'obbligo contributivo fatto valere dall'Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel "portale" on-line Kataweb con riguardo alla redazione di videonews. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella fattispecie (atipica rispetto ai tradizionali strumenti e mezzi di diffusione della notizia), sussiste l'espletamento di quella attività contraddistinta dalla creatività, dalla funzione informativa e critica, comportante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, mediazione tra notizia e prodotto finito. Sentenza depositata il 19/05/06.

Parte decima - Giurisprudenza sul diritto del lavoro

Le organizzazioni sindacali non hanno il potere di disporre dei diritti acquisiti dei lavoratori in mancanza di uno specifico mandato. Le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi non hanno il potere di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito - come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età (in difetto naturalmente di altre, diverse e legittime, cause risolutive) - senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre e in difetto, comunque, di una successiva ratifica anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.

Il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti e incidenti su posizioni giuridiche già consolidate, in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati (Cassazione Sezione Lavoro n. 8215 del 16 giugno 2000, Pres. Mercurio, Rel. Filadoro).

Il lavoratore può dissociarsi dall'operato delle organizzazioni sindacali nel caso in cui abbiano superato i limiti dei loro poteri, ma deve prontamente rendere nota la sua reazione. Il lavoratore può denunciare l'inosservanza delle disposizioni associative e dei limiti dei propri poteri da parte dei rappresentanti dell'organizzazione sindacale in sede di contrattazione collettiva. In tal caso, a termini dell'articolo 1396 c.c. la dissociazione del singolo lavoratore da quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva deve essere esteriorizzata e cioè portata a conoscenza dei terzi «con mezzi idonei». Peraltro l'articolo 1399 c.c. consente che le pattuizioni collettive sottoscritte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali al di là delle facoltà ad esse conferite (eccesso di potere) o senza averne il potere (difetto di potere) siano ratificate dagli aderenti ai sindacati firmatari con una condotta di sostanziale e perdurante adesione al contratto collettivo sottoscritto, potendo la ratifica avvenire anche per facta concludentia (Cassazione Sezione Lavoro n. 1576 del 12 febbraio 2000, Pres. Lanni, Rel. Vidiri).

Le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale.

Risolvendo un contrasto insorto all'interno della sezione lavoro (conf. n. 668 del 2004 e n. 4534 del 2000; diff. n. 5908 del 2003), le sezioni unite civili della Cassazione, aderendo all'orientamento prevalente, hanno affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, non essendo applicabile il principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ., che contrasterebbe con la garanzia prevista dall'art. 39 dellA Costituzione.

Di conseguenza le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto (Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005).

I contributi previdenziali vanno calcolati sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria anche se l'azienda non sia tenuta ad applicarlo. L'Inps ha ottenuto dal Pretore di Bari nei confronti della società in nome collettivo L. & D. un'ingiunzione per il pagamento della somma di lire 5.800.000 a titolo di parziale omissione contributiva per sedici dipendenti relativamente a un periodo di venti mesi. Il provvedimento è stato emesso in seguito all'accertamento, da parte dell'Inps, che la società pagava ai suoi dipendenti una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria; i contributi sono stati applicati sulle differenze.

La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, facendo presente di essere titolare di una piccola impresa artigiana non iscritta ad alcuna organizzazione sindacale datoriale e pertanto non tenuta ad applicare il contratto collettivo del settore. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bari hanno ritenuto infondata l'opposizione, rilevando l'applicabilità in materia della legge n. 389 del 1989 secondo cui la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, da regolamenti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che essa, in quanto piccola azienda artigiana, non iscritta ad alcuna associazione di categoria, non era tenuta all'osservanza e all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3494 del 7 marzo 2003, Pres. Mercurio, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso. Con la legge 7 dicembre 1989 n. 389, confermata dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 - ha affermato la Corte - il legislatore ha inteso garantire prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate e sufficienti, adottando come parametri i livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi.

Il riconoscimento alla contrattazione collettiva della funzione di definire, insieme alla retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, i livelli minimali di contribuzione, e cioè il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali - ha affermato la Corte - è del tutto coerente con i principi di cui all'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. La mancanza di effetti dirompenti rispetto ai limiti posti dall'art. 39 della Costituzione è stata già riconosciuta, peraltro, dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 342 del 1992, ha anche precisato come una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento non varrebbe a realizzare le finalità del sistema assicurativo e previdenziale.

I trattamenti previdenziali integrativi non possono essere riformati con accordi sindacali senza il consenso dei singoli lavoratori beneficiari . Il recesso unilaterale da parte dell'azienda non è consentito (Cassazione Sezione Lavoro n. 15863 del 12 novembre 2002, Pres. Trezza, Rel. D'Agostino).

La Banca Operaia di Bologna ha concordato nel settembre del 1980, con le organizzazioni sindacali, l'istituzione di un trattamento previdenziale complementare per i suoi dipendenti. Successivamente, nel 1988, essa è stata incorporata, per fusione, nella Banca Agricola Mantovana, con la quale ha previamente concordato il mantenimento del trattamento previdenziale aziendale attribuito ai suoi dipendenti. Nell'aprile del 1996 la Banca Agricola Mantovana, in base ad un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, ha disdetto l'accordo del settembre 1980, ponendo termine al sistema di previdenza integrativa. Raffaella C. ed altri lavoratori, già dipendenti della Banca Operaia di Bologna passati successivamente alla Banca Agricola Mantovana, hanno chiesto al Pretore di Bologna di accertare il loro diritto all'integrale applicazione dell'accordo del settembre 1980 in materia di previdenza complementare. La Banca Agricola Mantovana si è difesa sostenendo che il trattamento previdenziale integrativo, in quanto derivante dall'accordo sindacale del 1980, doveva ritenersi legittimamente riformato mediante successivo accordo concluso con le organizzazioni sindacali nell'aprile del 1996. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bologna hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo di avere acquisito, in via definitiva, il diritto al trattamento previdenziale integrativo.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che il Tribunale ha errato laddove ha sostenuto che l'accordo 23 settembre 1980, istitutivo di un trattamento integrativo di pensione in favore dei dipendenti della Banca Operaia, fosse liberamente modificabile da una successiva disciplina collettiva senza necessità di consenso dei beneficiari. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza (Cass. n. 6427 del 1998 e n. 689 del 2000) secondo cui, pur in presenza di squilibri finanziari, la rideterminazione delle regole in tema di prestazioni e di finanziamento non può incidere negativamente sugli iscritti che abbiano già maturato i requisiti per i trattamenti di natura pensionistica, ancorché non abbiano presentato domanda diretta alla relativa prestazione.

L'accordo sindacale, che volesse incidere su diritti "quesiti" - ha affermato la Corte - assumerebbe carattere novativo o transattivo e potrebbe quindi realizzarsi solo con lo specifico assenso (mandato o ratifica) del lavoratore interessato; la rideterminazione delle regole in tema di prestazioni e finanziamento delle forme di previdenza complementare, disposta dall'art. 18 del d. lgs. n. 124 del 1993, non può incidere negativamente sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il relativo diritto, hanno ormai conseguito il trattamento pensionistico, né sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti, non hanno ancora esercitato il relativo diritto, mentre, per quanto concerne gli iscritti che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico, non può escludersi la configurabilità di limiti alle suddette modificazioni, sia nella garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ., sia nel principio di ragionevolezza delle medesime, sia infine, nella tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, costituita comunque (in ogni tipo di fondo) da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile (Cass. n. 689 del 2000).

Il valore dell'uso e della disponibilità anche a fini personali di un'autovettura, concessa al lavoratore come beneficio, ha natura retributiva. Dev'essere perciò computato nelle spettanze di fine rapporto. Il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Sicché va ritenuto che il controvalore in danaro dell'uso personale dell'autovettura, concesso appunto in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, dev'essere computato nella base di calcolo delle indennità di fine rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 16129 del 15 novembre 2002, Pres. Trezza, Rel. Mercurio).

AUTORE: FRANCO ABRUZZO - GENNAIO 2008 - TRATTO DAL SITO: www.altalex.com