Diligenza e colpa nella responsabilità contrattuale


Autore: Avv. Paolo Fais - in "Filodiritto" (http://www.filodiritto.com)


 

1. La diligenza di cui all'art. 1176 c.c.
2. Criterio di valutazione dell'adempimento
3. Criterio di imputazione dell'inadempimento
4. Criterio di imputazione delll'impossibilità della prestazione
Bibliografia


1. La diligenza di cui all'art. 1176 c.c.

L'art. 1176 c.c. dispone che "nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia"; il secondo comma prescrive che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Secondo la Relazione al codice civile la diligenza consiste in "quel complesso di cure e di cautele che il debitore deve impiegare per soddisfare la propria obbligazione".

Il criterio della diligenza esprime un modello ideale di comportamento a cui il debitore deve uniformarsi nell'adempiere l'obbligazione.

Tale modello (MaBfigur) viene ricostruito avendo riguardo all'uomo medio (bonus pater familias[1]): la diligenza del buon padre di famiglia, precisa la dottrina, non è un criterio statistico[2], bensì deontologico[3].

In realtà, non si tratta di un'unica figura indifferenziata, bensì di una serie di diversi modelli ideali[4] che vengono determinati in riferimento, per lo più, all'attività svolta dai singoli soggetti coinvoli: il buon banchiere, il buon costruttore, il buon professionista, il buon automobilista, etc[5].

Ogni modello impone il proprio standard[6]; attraverso tale modello, la regola della diligenza trova la sua concretizzazione[7].

Dicendo che il debitore "nell'adempiere l'obbligazione deve usare la diligenza del buon padre di famiglia", si intende che il debitore è obbligato ad osservare una condotta conforme allo standard di riferimento.

Pena l'inadempimento e, al tempo stesso[8], la colpa.

La diligenza svolge, infatti, più di un ruolo nell'area della responsabilità contrattuale: essa è criterio di determinazione delle modalità della prestazione, criterio di imputazione dell'inadempimento e criterio di imputazione dell'impossibilità della prestazione.


2. Criterio di valutazione dell'adempimento.

La regola della diligenza riguarda, anzitutto, il giudizio sull'adempimento del debitore.

L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione[9]: "l'esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri, che sono (a) le modalità della esecuzione, (b) il tempo dell'esecuzione, (c) il luogo dell'esecuzione, (d) la persona che esegue la prestazione, (e) la persona destinataria della prestazione, (f) l'identità della prestazione" (Galgano 1999, 197).

Per valutare se la prestazione del debitore sia stata esattamente eseguita (in specie, sotto il profilo qualitativo), è necessario fare riferimento al criterio della diligenza[10]: l'esecuzione non diligente di una prestazione equivale ad inadempimento.

Ciò vale, in particolare, con riguardo alle obbligazioni di mezzi[11], ove "il giudizio sull'inadempimento per definizione fa corpo con l'agire negligente, essendo per contrapposto l'agire diligente la materia dell'obbligazione" (Di Majo 2006, 40): l'adempimento presuppone l'osservanza della diligenza[12] prescritta dall'art. 1176 c.c.; così come, per contro, l'inosservanza della diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c. determina l'inadempimento.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del medico, del notaio, dell'avvocato, del mandatario professionista, dell'agente di assicurazione, della banca, etc.: "in queste obbligazioni [si intende, di mezzi] in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione" (Cass. civ., Sez. III, 09/11/2006, n.23918); "la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione" (Cass. civ., Sez. III, 13/01/2005, n.583).

La diligenza è criterio di determinazione della prestazione anche in relazione alle obbligazioni di risultato: "con riguardo all'obbligazione dell'appaltatore, ad es., (...) l'esattezza della prestazione deve infatti essere pur sempre verificata alla stregua dell'adeguato sforzo tecnico e dei risultati che normalmente si realizzino con l'impiego di tale sforzo: si giudicherà allora, tra l'altro, se l'opera sia stata eseguita a regola d'arte" (Bianca 2008, 90).

Poniamo ad esempio che l'attore-creditore lamenti un'inesatta esecuzione della prestazione per mancato rispetto delle regole c.d. dell'arte; se il debitore-convenuto fornisce la prova in giudizio della sua diligenza, ovviamente, egli non sarà tenuto a risarcire danno alcuno, poichè ha provato l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione.


3. Criterio di imputazione dell'inadempimento.

La diligenza rappresenta altresì criterio di imputazione dell'inadempimento al debitore.

L'inosservanza della diligenza, infatti, costituisce colpa[13]: se il debitore tiene una condotta difforme da quella imposta dall'ordinamento attraverso la regola della diligenza, egli versa in colpa[14].

Il giudizio di colpevolezza consiste nella difformità della condotta da un modello ideale di riferimento[15].

Il primo comma dell'art. 1176 c.c. prende in considerazione le prestazioni non tecniche, prevedendo che il criterio normale della colpevolezza è quello della negligenza; il secondo prende in considerazione le prestazioni tecniche, stabilendo che, in questo caso, la misura della colpa deve essere desunta dalle regole dell'arte: il riferimento è pertanto all'imperizia[16].


4. Criterio di imputazione delll'impossibilità della prestazione.

In base all'art. 1218 c.c., il debitore "è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo[17] è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"[18].

Sulla nozione di causa non imputabile non esiste una definizione legislativa, nè identità di vedute negli interpreti[19].

La giurisprudenza utilizza il criterio della diligenza per valutare se la causa che ha determinato l'impossibilità della prestazione debba essere imputata al debitore, oppure no: la causa non è imputabile quando è imprevedibile o, quantomeno, inevitabile da parte del debitore[20]; in quest'ottica, l'imprevedibilità e l'inevitabilità sono intesi come endiadi designanti complessivamente la mancanza di colpa.

La diligenza, quindi, rappresenta il criterio[21] per la valutazione del comportamento del debitore in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione[22] (cioè, in ultima analisi, per la decisione in ordine alla sussitenza della responsabilità dell'obbligato oppure no).



Bibliografia:

BIANCA C.M., 2008, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Giuffrè, Milano.
CABELLA PISU L., 2009-1, La causa non imputabile, in Inadempimento e rimedi, Trattato della responsabilità contrattuale diretto da Visintini G., I, CEDAM, 229-267.
CANNATA C.A., 2005, Le obbligazioni in generale, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno P., 9, Utet, Torino.
CANNATA C.A., 2006-1, Responsabilità contrattuale nel diritto romano medioevale, e moderno, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, XVII, 2006, UTET, 66-82.
CASTRONOVO C., 1979, Problema e sistema nel danno da prodotti, Giuffrè.
D'AMICO G., 2006, Negligenza, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, XII, UTET, 24-47.
DI MAJO A., 2006, Responsabilità contrattuale, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, XVII, UTET, 25-66.
GALGANO F., 1999, Diritto privato, Cedam, Padova.
GIORGIANNI M., 1958, Buon padre di famiglia, in Novissimo Digesto italiano, II, Torino, 596 ss.
MARINUCCI G., 1965, La colpa per inosservanza di leggi, Milano.
MONATERI P.G., 2006, La responsabilità civile, Utet, Torino.
OSTI G., 1967, Impossibilità sopravveniente, in Novissimo Digesto italiano, VIII, Torino.
VISINTINI G., 2009, Un nuovo approccio al tema dell'inadempimento, prefazione al Trattato della responsabilità contrattuale diretto da Visintini G., I, CEDAM, XXI-XXVI.
VISINTINI G. e CABELLA PISU L., 2005, L'indadempimento delle obbligazioni in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno P., 9, Utet, Torino.
 
Note:
 
[1] L'art. 1176 c.c. indica lo standard del buon padre di famiglia: Talis diligentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet, Gaio, D. 13, 6, 18.

[2] L'uomo medio, cioè, non è l'uomo comune, il c.d. italiano medio di fantozziana memoria: "(...) e quel mercoledì sera davanti alla televisione Inghilterra-Italia da Wembley inizio previsto in telecronaca diretta ore 20,30. Aveva un programma formidabile: alle 8 a casa, la Pina gli preparava un tavolinetto di fronte al televisore, calze, mutande, vestaglione di flanella, frittata di cipolle per la quale andava pazzo, bicchiere di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero" (Villaggio P., Il secondo tragico libro di Fantozzi, Rizzoli Editore, Milano, 1974, 23); il riferimento è piuttosto alla mesòtes di Aristotele oppure all'aurea mediocritas di Orazio: "auream quisquis mediocritatem diligit" (Odi, II, 10).

[3] Cfr. Giorgianni 1958, 596, secondo cui tale criterio indica "ciò che in una determinata situazione, secondo una retta coscienza sociale, può essere preteso da un buon debitore di quel tipo di obbligazioni".

[4] La pluralità di modelli, tuttavia, non scalfisce l'unitarietà di concetto.

[5] "Chi dispone tegole sul tetto - anche se si tratta del padrone di casa - sarà giudicato col metro dell'operaio specializzato, esperto e accorto; chi si pone alla guida di un autoveicolo - anche se non è convenientemente addestrato... - dovrà comportarsi come un esperto e accorto automobilista: quel che conta, invero, è il fatto che una persona abbia agito come membro di un determinato gruppo sociale. E' decisiva, cioè, l'assunzione obiettiva dei compiti e dei doveri di un dato modello di diligenza - perchè con l'ingresso in un circolo di rapporti si garantisce, per così dire, di essere in grado di riconoscere e di affrontare i pericoli secondo lo standard di diligenza del circolo" (Marinucci 1965, 194).

[6] Inteso come l'insieme di doveri di comportamento.

[7] "La nozione di colpa civile oggi prevalente in giurisprudenza identifica tale elemento con la violazione di uno standard di diligenza" (Monateri 2006, 32).

[8] "Quanto alla nozione di colpa contrattuale non è qualcosa di diverso dall'inadempimento, e laddove si voglia attribuirle un'autonomia concettuale rispetto a quest'ultimo, rischia di apparire un concetto inutile e superfluo, ma occorre fare i conti con gli usi inveterati del nostro linguaggio giuridico e, dunque, non potendo discostarsene, occorre fare chiarezza su certi concetti e circoscriverne il ricorso laddove essi presentano un'utilità. In particolare, nel terreno che ci interessa, la nozione di colpa-negligenza rileva quando l'impegno assunto dal debitore consiste in una attività di cui si deve misurare la conformità a certi standard" (Visintini 2009, XXII).

[9] "La definizione usuale, tratta a contrario dal dettato dell'art. 1218, di "esatta esecuzione della prestazione dovuta", è pure corretta, sol che si tenga presente che essa si riferisce propriamente ai singoli comportamenti esigibili quali oggetto del dovere di eseguire la prestazione principale e le prestazioni accessorie; i doveri sussidiari, infatti, non possono essere eseguiti o non eseguiti, ma solo rispettati o meno. Però, ripeto, la dizione "esatta esecuzione della prestazione dovuta" è corretta, poichè i doveri sussidiari non vengono in considerazione in relazione all'adempimento, ma solo in relazione all'inadempimento" (Cannata 2005, 70).

[10] Ex art. 1176 c.c. "nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia"; cfr. D'Amico 2006, 41: "la prestazione dovuta dal debitore, infatti, non è un qualcosa che possa concepirsi a prescindere dalla diligenza".

[11] Rectius, alle obbligazioni di fare con particolare struttura di obbligazioni di condotta (o di mezzi). Beninteso, il riferimento alla condotta o al risultato attiene alla mera identificazione della prestazione ma non comporta deroga alcuna alla regola della responsabilità per inadempimento.

[12] "In tali casi il criterio di imputazione del danno, nella specie della colpa, viene ricondotta alla nozione del dovere di prestazione; il che non è totalmente estraneo alla nostra cultura: nella giurisprudenza romana classica, il verbo della prestazione, "praestare", esprimeva "le prestazioni sussidiarie che corrispondono ai criteri di responsabilità o alle obbligazioni di garanzia (praestare dolum, culpam, casum, evictionem, ecc.). D'altra parte, l'idea che questi doveri connessi con i criteri di responsabilità abbiano ruolo sussidiario rispetto a quelli di eseguire prestazioni materiali che interessano direttamente il creditore, risulta dal fatto che nelle formule delle azioni in personam il verbo praestare non viene impiegato (...) il che precisamente significa che l'attore non potrà esperire un'azione lamentando in modo autonomo la violazione da parte del convenuto di un obbligo diverso da quello di dare o fare" (Cannata 2006-1, 71).

[13] Così, letteralmente, Cass. civ., Sez. III, 9/11/2006, n.23918: "La colpa è inosservanza della diligenza richiesta".

Sulla definizione legislativa della colpa, cfr.: "una definizione legislativa della colpa si ritrova soltanto all'art. 43 3° co. c.p., secondo cui si ha delitto "colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi e regolamenti, ordini o discipline". Occorrerà vedere come questa definizione valga per l'ordinamento civile.

Si intende per negligenza la violazione delle regole sociali che descrivono la condotta di un soggetto attento ed oculato nel raggiungimento dei suoi fini. L'imprudenza è la violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività. Costituisce invece imperizia la violazione delle regole tecniche generalmente seguite in un certo settore.

L'uomo che entrando in un negozio urta un vaso cinese è negligente, chi va in bici con le mani dietro la schiena è imprudente, e la guida alpina che pianta male i chiodi è imperita" ( Monateri 2006, 28)

[14] L'inosservanza della diligenza dovuta è inesatto adempimento e, insieme, colpa. Si utilizza la locuzione "inadempimento imputabile"; non sarebbe tuttavia errato dire, in forma meno ridondante, inadempimento tout court.

[15] Cfr. Monateri 2006, 28 ss.

[16] Non vi è dubbio infatti che la perizia sia riconducibile alla generale nozione della diligenza, di cui rappresenta una specificazione: "nella diligenza è compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione" (Cass. civ., Sez. III, 13/01/2005, n.583); in dottrina, cfr. Bianca 2008, 95, e, più diffusamente, D'Amico 2006, 43 ss.

[17] I criteri di imputazione della responsabilità per inadempimento e di quella per ritardo sono identici.

[18] L'art. 7.1.7 dei Principi Unidroit esonera da responsabilità la parte inadempiente che provi "che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o superare".

[19] In dottrina si perpetua il dualismo tra sostenitori di una concezione soggettiva e fautori di una concezione oggettiva: "in ordine alla nozione di causa non imputabile, persiste un dualismo di posizioni dottrinali, l'uno soggettivo che riduce sostanzialmente la causa non imputabile ad una assenza di colpa del debitore, l'altro, oggettivo, che equipara la causa non imputabile ad un impedimento estraneo alla persona del debitore ed alla sua sfera economica" (Visintini e Cabella Pisu 2005, 216); il che, peraltro, non necessariamente significa sostenere due tesi diverse: dipende ovviamente dalla concezione che si abbia della colpa.

Per una esauriente analisi delle posizioni della dottrina, cfr. Cabella Pisu 2009-1, 229 ss., che così sintetizza: "(...) dalla riflessione sulle varie teorie, oggettive e soggettive, circa il criterio di imputazione della causa d'impossibilità al debitore, è inoltre emersa una sostanziale convergenza nel ritenere non imputabile quel fatto impeditivo, estraneo al rischio contrattualmente assunto, che il debitore non era tenuto a prevenire con i mezzi dedotti in obbligazione" (pag. 246).

[20] Per un'applicazione di questi principi in tema di responsabilità medica, cfr. Cass. Civ., sez. III,13-04-2007 n. 8826: "La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico c.d. strutturato nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex articoli 1218 ss. c.c., ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio: (...) il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore (medico-struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (per il riferimento all'evento imprevisto ed imprevedibile cfr., da ultimo, Cassazione, 12362/06; Cassazione, 22894/05). Pertanto, in base alla regola di cui all'articolo 1218 c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cassazione, 12362/06; Cassazione, 11488/04)".

[21] Oltre che quello per la valutazione dell'attività del debitore in funzione dell'adempimento.

[22] Com'è stato stato osservato in dottrina, la regola generale di cui all'art. 1218 c.c. sembrerebbe "muta" rispetto ai criteri di imputazione dell'impossibilità per cui "è tutta aperta alla scoperta di quali criteri di imputazione siano dietro all'espressione normativa" (Castronovo 1979, 506). Secondo l'impostazione tradizionale della dottrina, invece, la colpa (intesa come mancato uso della diligenza dovuta) costituisce il criterio di imputazione dell'impossibilità sopravvenuta al debitore; ciò vale anche per parte della dottrina che attribuisce natura oggettiva alla responsabilità contrattuale. Cfr., tuttavia, Osti 1967, 297-298 : "non sembra che vi sia ragione di adottare due critreri diversi per la valutazione dell'attività svolta dal debitore nell'adempimento dell'obbligazione, e, rispettivamente per quella del suo comportamento in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione".
 
Autore: Avv. Paolo Fais - in "Filodiritto" (http://www.filodiritto.com),