IL GIUDICE DI LEGITTIMITA’ INTERVIENE IN MATERIA DI DANNO PARENTALE PER RIGETTARE L’UTILIZZO IN AUTOMATICO DELLE C.D. TABELLE MILANESI
Con la sentenza n. 33005/21, la Corte di Cassazione, innovando rispetto alla precedente giurisprudenza maggioritaria, stabilisce che il danno parentale va liquidato in base a uno specifico tipo di tabelle che soddisfino determinati requisiti; tipo nel quale non rientrano le note tabelle milanesi, di cui è ormai diffusissimo l'utilizzo, poiché le stesse non rispondono a tutti i predetti requisiti e non sono idonee a consentire la liquidazione di quel particolare danno conseguente al decesso di un congiunto (c.d. danno da perdita parentale).
Ciò ha portato la S.C. a formulare il seguente principio di diritto: "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". L'ultimo inciso sembra favorire una liquidazione equitativa del Giudice che prescinda dall'applicazione di qualsivoglia tabella, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 1226 cod. civ.
Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto superato il precedente orientamento (risalente alla sentenza n. 12408/2011) che esigeva la produzione in giudizio delle tabelle di cui si chiede l'applicazione, se diverse da quelle milanesi. A tale riguardo, la S.C. ha enucleato il seguente principio di diritto: "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto".
Infine, l’intervento della S.C. ha riguardato la motivazione della liquidazione del danno quando essa viene effettuata in via equitativa fornendo le seguenti considerazioni: "nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., la motivazione non è solo forma dell'atto (…) ma è anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. (…) Una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, è pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell'art. 1226, perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione (…). Il punto è la mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi identificati. Ciò che resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel provvedimento, è il perché di quei determinati importi (…) Sul punto quindi della quantificazione del danno la motivazione è meramente apparente".
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