Contratto di Trasporto: requisiti per la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2° D.Lgs. n. 276/2003
In materia di trasporti sono identificabili diverse fattispecie contrattuali che vanno dal semplice contratto di trasporto merci, all'appalto di servizi di trasporto, alla subvenzione ed alla spedizione, fino all'appalto di servizi ed alla logistica. Il Ministero del Lavoro, con
In particolare:
- il "trasporto merci" -disciplinato dall'art. 1678 cod. civ.- è una prestazione di servizi il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore. In particolare si tratta di una locatio operis con obbligo di risultato. Per orientamento giurisprudenziale prevalente al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina dell'appalto e, quindi, anche quella della responsabilità solidale. Nel caso di specie, quindi, laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione (quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci), non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale;
- nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consista, invece, in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva -da parte del trasportatore- di una organizzazione idonea, secondo il Ministero del Lavoro ci si trova dinanzi ad un "appalto di servizi di trasporto" e -di conseguenza- sarà applicabile la disciplina del contratto di appalto e della responsabilità solidale;
- nel caso di "subvenzione" (subcontratto di trasporto) è applicabile la disciplina del contratto di trasporto;
- nel contratto di "spedizione", lo spedizioniere può materialmente assumere in prima persona l'obbligazione del trasporto, assumendo in tal modo gli obblighi ed i diritti del vettore ai sensi dell'art. 1741 c.c., così da rientrare nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto;
- nell'ipotesi di "appalto di servizi", ovvero qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre ravvisabile il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro ed all'appaltatore;
- più complicato è il discorso per quanto concerne il "contratto di logistica" il quale è un contratto atipico al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d'appalto di servizi, per cui è sempre necessario verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto. Laddove, pertanto, i servizi di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessorie al trasporto od alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) viene in rilievo un'articolata prestazione di servizi, rispetto alla quale il committente ed il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell'appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.
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