ART. 1957 C.C. E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: OSCILLAZIONI GIURISPRUDENZIALI
Una recente ordinanza della Cassazione del 23 maggio 2022 n. 16636 si è soffermata sulle oscillazioni giurisprudenziali relative all’applicabilità della disciplina dell’art. 1957 c.c. al contratto di garanzia contenente una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».
Come noto, secondo le Sezioni Unite n. 3947/2010 al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.
In argomento, l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha espresso posizioni diversamente articolate, stabilendo che la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del garante, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente; sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi tanto a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) quanto a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” di per sé incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (cfr. Cass. n. 16825/2016 e Cass. n. 5598/2020).
Sulla scia dei rilievi che precedono si colloca un’altra pronuncia della Cassazione, secondo cui in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 13078/2008).
Più di recente, Cass. n. 5598/2020 ha escluso che la clausola di pagamento «a prima richiesta» sia incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c.
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ha rigettato il ricorso prendendo atto che la Corte di appello ha deciso la causa, nel merito, attribuendo rilievo dirimente alla radicale inapplicabilità della disciplina dell’art. 1957 c.c. al contratto contenente una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».
(giugno 2022)
Vai all’ordinanza Cass. Civ., 6° Sezione, 23/05/2022 n. 16636
Autore: Avv. Fabio Fiorucci (tratto da www.eclegal.it)