Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato
Comunicazione 16/10/2008
Comunicazione sull'applicazione dell'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 relativo all'affidamento in-house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Ambito di applicazione
1. La presente comunicazione si applica agli Enti Locali con riguardo alla scelta dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e fornisce alcune indicazioni in relazione ai compiti consultivi affidati all'Autorità dall'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008.
Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica
2. Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.
Modelli di affidamento dei Servizi Pubblici Locali
3. L'art. 23-bis, dopo aver stabilito al comma 2 il principio generale che l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, al successivo comma 3 prevede la possibilità di derogare a tale regola laddove sussistano "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento" che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato".
4. L'affidamento, nei casi disciplinati dal comma 3 dell'art. 23-bis, deve avvenire "nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria". Tali principi riconducono l'utilizzabilità dell'istituto dell'affidamento diretto ad ipotesi eccezionali. Ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia e che qualificano il rapporto tra l'Ente locale e la società affidataria si aggiungono quelli esogeni inerenti le "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento", in maniera tale da circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto attraverso modalità in-house.
Presentazione della richiesta di parere
5. L'Ente Locale che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 deve presentare una richiesta di parere, utilizzando l'apposito formulario, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, prima della delibera con la quale l'Ente Locale stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere.
6. L'Ente Locale deve fornire all'Autorità almeno:
a) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
b) informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi di cui al punto sub a);
c) tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa/e interessata/e;
d) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione;
e) l'atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di attività della società affidataria;
f) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare l'affidamento in-house;
g) indicazioni in merito ai principali concorrenti;
h) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell'attività oggetto di affidamento e delle attività a questa connesse.
7. L'Autorità rilascia il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall'ente locale, purché la medesima contenga tutte le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e di tutti gli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell'Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite dall'Ente, l'Autorità può fissare un termine per il completamento della richiesta di parere. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del parere decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni complete.
In ogni caso, qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può richiedere all'Ente ulteriori informazioni ai fini della valutazione.
8. L'Autorità ritiene che l'Ente locale è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato.