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Cass. civ. Sez. III, 08/10/2008 n. 24798Svolgimento del processoCon ricorso depositato il 1.2.2000 i coniugi D.C.A. e S.D.G.M. hanno proposto opposizione all'esecuzione promossa su beni di loro proprietà dalle s.p.a. Mediocredito della Puglia e Banco di Napoli, deducendo - per quanto interessa in questa sede - che i beni pignorati appartenevano al fondo patrimoniale da essi costituito con atto 22.6.1988 del notaio Mancuso ed erano pertanto impignorabili. Si sono costituiti ed hanno resistito all'opposizione il Mediocredito della Puglia e il Banco di Napoli, quest'ultimo sia in proprio, sia quale procuratore generale delle s.p.a. S.G.A., Banca 121 e Intesa Gestione Crediti. Con sentenza n. 715 del 2002 il Tribunale di Lecce ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali. I coniugi D.C. hanno proposto appello, producendo estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS), in aggiunta ad altro estratto prodotto in primo grado. Si sono costituiti in appello Intesa Gestione Crediti, Banco di Napoli, Banca Popolare Pugliese ed MPS Gestione Crediti, riproponendo le rispettive tesi. Con sentenza 1 ottobre-13 novembre 2004 n. 679 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. Propone ricorso per cassazione il D.C., in proprio e quale procuratore generale della S.D.G., deducendo due motivi. Resistono con controricorso Banca Popolare Pugliese e Intesa Gestione Crediti, la quale ultima dichiara di avere proposto ricorso incidentale. Il D.C. replica con controricorso. Con lettera racc. r.r. 29.12.2005 il D.C. ha fatto pervenire a questa Corte atto di notifica alle controparti del deposito in cancelleria di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso. Intesa Gestione Crediti ha eccepito con memoria l'inammissibilità delle nuove produzioni. Motivi della decisione1.- Va preliminarmente dichiarato che Intesa Gestione Crediti non ha proposto alcun ricorso incidentale, essendosi limitata a qualificare come tale, nelle conclusioni del controricorso, il complesso delle argomentazioni difensive dedotte in replica ai motivi di ricorso. 2.- La sentenza impugnata - premesso che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale va compreso fra le convenzioni matrimoniali ed è soggetto alle relative disposizioni, fra cui quella per cui dette convenzioni sono opponibili ai terzi solo se annotate sull'atto di matrimonio (art. 162 cod. civ., comma 3) - ha dichiarato il fondo eccepito dai ricorrenti non opponibile ai creditori, perchè non annotato sull'atto di matrimonio; ha ritenuto irrilevante il fatto che il vincolo fosse stato trascritto ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., restando detta formalità degradata al ruolo di pubblicità- notizia, così come ha ritenuto irrilevante il fatto che i terzi avessero acquisito conoscenza del vincolo; ha rilevato che nell'estratto dei registri di stato civile, prodotto in primo grado, non risulta annotato il fondo patrimoniale in oggetto, ma altro fondo, avente ad oggetto altri beni e costituito il (OMISSIS); che altro estratto rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) il (OMISSIS) e prodotto in grado di appello non vale a dimostrare che l'annotazione del fondo sia effettivamente avvenuta. Ha pertanto respinto l'appello degli odierni ricorrenti. 3.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ., e art. 2700 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere essa ritenuto irrilevante l'annotazione: " (OMISSIS)", apposta sul certificato (OMISSIS), assumendo che si tratta della data in cui l'atto costitutivo di fondo patrimoniale 22.6.1988 è stato effettivamente annotato; che la mancata indicazione della data nel certificato originale è stata frutto di un mero errore materiale; che comunque il certificato costituisce un vero e proprio atto pubblico, che ha efficacia probatoria fino a querela di falso, querela che non è stata proposta. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ne ha disatteso il contenuto e l'efficacia di prova. 4.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 102, 106 e 108, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, assumono che l'atto (OMISSIS) dell'ufficiale di stato civile di (OMISSIS) contiene tutto quanto è necessario per la valida annotazione del fondo patrimoniale e che la Corte di appello non avrebbe potuto ritenerlo insufficiente. 5.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perchè connessi, non sono fondati. 5.1.- Vanno preliminarmente dichiarati inammissibili i documenti prodotti dai ricorrenti in questa sede, poichè non riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità-inammissibilità del ricorso o del controricorso, come disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., ma attengono al merito della controversia, essendo diretti a dimostrare o a rafforzare le ragioni fatte valere dai ricorrenti circa l'avvenuta annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio. 5.2.- Per quanto concerne i motivi di ricorso, la Corte di appello si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio (Cass. civ. Sez. 1^, 5 aprile 2007 n. 8610). La trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., rimane degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, annotazione che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti dell'avvenuta costituzione del fondo (Cass. civ. Sez. 3^, 15 marzo 2006 n. 5684). Quanto ai requisiti in presenza dei quali l'annotazione è da ritenere avvenuta, il giudizio della Corte di appello circa la natura non probante della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti nelle fasi di merito attiene alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove e non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, in mancanza della precisa e circostanziata indicazione di vizi o illogicità nel percorso logico-giuridico seguito dalla Corte per pervenire alla sua decisione. I ricorrenti si sono limitati ad affermare apoditticamente che la Corte di merito avrebbe dovuto pervenire a soluzione opposta. Trattasi di valutazione critica certamente rispettabile, ma di per sè non idonea a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata. Va soggiunto che l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, con la specificazione della data dell'atto, delle parti e del notaio rogante - dati che la Corte di appello ha ritenuto mancanti, con affermazione di cui i ricorrenti non hanno potuto dimostrare l'erroneità - deve risultare dall'atto di matrimonio, cioè da atto di cui i terzi possano venire a conoscenza e di cui possano ottenere copia; non rileva, invece, che risulti da altri documenti, quali gli estratti più o meno autentici ed integrali dei registri dello stato civile, a cui si riferiscono i ricorrenti, che sono destinati a rimanere riservati e di cui i terzi non possono venire in possesso. 7.- Sotto ogni profilo, pertanto, il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. 8.- Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M.La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 3.100,00 in favore di ognuna delle parti costituite, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008 |