CORTE DI CASSAZIONE
4^ SEZIONE PENALE
Sentenza n.109 del 05/01/06


C. N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso/ reclamo presentato dal C. contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento, deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo: la norma richiamata dal giudice nel suo provvedimento, deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo: la norma richiamata dal giudice nel suo provvedimento, art. 15 ter della legge 30/7/1990 n. 217 [1] e succ. mod., in forza del quale, in caso di convivenza, il reddito ai fini della norma stessa e costituito dalla somma dei redditi di ogni componente del nucleo stabilmente convivente, troverebbe applicazione solo in relazione ai procedimenti civili e amministrativi, e non anche in sede penale, laddove, invece, lo stato di convivenza rileverebbe solo con riferimento al coniuge ed ai familiari ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 134/2001 (gia legge n. 217/90), poi sostituito dall'art. 76 del TU n. 115/02 attualmente in vigore; lo stato di convivenza sarebbe risultato comunque interrotto in conseguenza dei periodi di detenzione del C. e di quelli da costui trascorsi in comunita terapeutiche.
Sono poi pervenute note del difensore, con argomentazioni a sostegno della tesi prospettata con il proposto gravame.
Il ricorso deve essere rigettato perche infondato alla luce dell'orientamento delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimita.
Ed invero questa Corte ha gia avuto modo di occuparsi della questione relativa ai limiti di reddito, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di situazione di convivenza more uxorio; e, con riferimento a fattispecie relativa alla disciplina di cui alla legge n. 134/01 (che aveva sostituito quella n. 214/90), ha precisato che per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tener conto, a norma dell'art. 3, comma II, della legge 30 luglio 1990 n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio (Sez. 4, n. 13265/04, imp. Zen, rv. 228035).
Orbene, come detto, tale principio e stato affermato in relazione alla disciplina prevista dalla legge 219/90 come sostituita dalla legge n. 1354/01, in cui per i procedimenti civili ed amministrativi risultava indicata genericamente la convivenza (art. 15 ter, comma II, inserito proprio con legge 134/01) mentre per i procedimenti penali vi era lo specifico riferimento alla convivenza con il coniuge.
Dunque, questa Corte, in relazione alla normativa nella quale vi era esplicito e letterale riferimento alla convivenza con il coniuge, ai fini delle individuazioni del limite reddituale per l'ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali (ed a differenza di quelli civili ed amministrativi), ha interpretato la norma stessa nel senso dell'equiparazione della convivenza coniugale alla convivenza more uxorio.
Non vi e, pertanto, alcuna ragione per discostarsi da detto orientamento, pur nella vigenza del testo unico n. 115/02, applicabile nella concreta fattispecie avuto riguardo alla data della sua entrata in vigore (1? luglio 2002) ed all'epoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (18 luglio 2002), pur non essendo stata prevista alcuna differenza per i procedimenti penali rispetto a quelli civili ed amministrativi, e pur essendo stata testualmente indicata, ai fini che in questa sede rilevano, la convivenza con il coniuge.
Il Collegio ritiene penalmente condivisibile l'indirizzo interpretativo appena ricordato, anche perche lo stesso risulta assolutamente in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidentemente finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente, sia in bonam che in malam partem) alla famiglia di fatto e, di conseguenza, al rapporto more uxorio che nel caso di specie non pare possa essere messo in discussione, sotto il profilo fattuale, avendovi fatti esplicito riferimento lo stesso C. nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per come si rivela dal testo dell'impugnato provvedimento.
Come e noto, infatti, e con particolare riferimento proprio al vincolo tra soggetti conviventi more uxorio, l'evoluzione giurisprudenziale ha portato al riconoscimento della famiglia di fatto, quale situazione di rilevanza giuridica.
Muovendo dalla evidente necessita di porre l'accento sulla realta sociale piuttosto che sulla veste formale dell'unione tra due persone conviventi, e stata dunque riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilita, natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale (basti pensare, tra i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimita in sede civile, a quello secondo cui deve attribuirsi rilievo, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile dovuto in conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza more uxorio, caratterizzato da stabilita, continuita e regolarita, eventualmente instaurato dal coniuge beneficiario dell'assegno stesso: Sez. 1, n. 11975/03, rv. 565799).
Dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella societa moderna, la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realta sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa.
Parimenti infondato e il secondo profilo del ricorso, secondo cui il rapporto di convivenza sarebbe risultato interrotto dalla detenzione del C. (nonche ai periodi dallo stesso trascorsi presso comunita terapeutiche).
Anche su tale punto questa Corte ha avuto gia modo di pronunciarsi ed ha enunciato il condivisibile principio di diritto secondo cui il rapporto di convivenza, ai fini del calcolo reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si interrompe con lo stato detentivo della persona interessata al gratuito patrocinio (in tale senso, ex plurimis: Sez. I, n. 16160/01, Crissantu, rv. 218638; Sez. IV, n. 37992/02, imp. Lucchese, rv. 223790).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 26 ottobre 2005.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2006.