Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento alla propria sentenza 03/03/94 n. 69; con la quale il Giudice delle leggi aveva affermato, in tema di notificazioni allestero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che «le garanzie di conoscibilità dellatto, da parte del destinatario, si coordinino con linteresse del notificante a non vedersi addebitato lesito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed aveva, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante». La valenza realmente innovativa della sentenza 477/2002 risiede nel conferimento di una "portata generale" al principio di cui sopra, che viene esteso ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta. Risulta quindi palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di unattività riferibile non al medesimo notificante bensì a soggetti diversi (lufficiale giudiziario e lagente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dellatto da notificare allufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di questultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto lagente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Nulla cambia per la posizione del destinatario dell'atto, per il quale gli effetti della notificazione e la decorrenza di ogni termine a suo carico si intendono realizzati a partire dal perfezionamento della notifica. La "scissione degòli effetti della notifica" consente di distinguere tra perfezionamento della notifica (che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario) ed esistenza della notifica (o meglio, prova della sua esistenza, che si realizza solo mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento).
Prima della pronuncia della Corte, il "rischio" della notifica per posta ricadeva integralmente sui notificanti, nonostante che, dopo la consegna dellatto da notificare allufficiale giudiziario, essi non fossero in grado di controllare gli eventi successivi (si fa riferimento agli eventuali ritardi dellufficiale giudiziario nella spedizione del plico, ai quali, per la verità, si cercava irritualmente di ovviare, nei casi più urgenti, chiedendo all'ufficiale giudiziario di provvedere in sua vece alla spedizione e, soprattutto, ai probabili ritardi del servizio postale). Con la sentenza n. 477/2002, il "rischio" della notifica per posta non ricadrà più sui richiedenti, riconoscendosi questa perfezionata al momento in cui latto da notificare è stato consegnato allUfficiale giudiziario.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del Giudice delle leggi era divenuta quasi inevitabile dopo che la Corte di Cassazione, reinvestita della questione, con ordinanza 02/02/2002 n. 1390 aveva nuovamente sollevato q.l.c., rilevando che lunica interpretazione possibile dellarticolo 4, comma 3, legge 890/82, richiamato dallarticolo 149 c.p.c., era quella di ritenere che lefficacia delle notifica effettuata mediante il servizio postale decorreva dalla data di ricezione dellatto. Il Giudice di legittimità aveva infatti rilevato che il testo dellarticolo 4, comma 3, legge 890/82, richiamato dallarticolo 149 c.p.c., «non lascia spazi interpretativi», stante il suo chiaro tenore letterale, che espressamente stabilisce: «lavviso di ricevimento costituisce prova delleseguita notificazione»; «in tal modo lutilizzo della procedura prevista dallarticolo 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, di fatto può ostacolare, fino a sopprimerlo sostanzialmente, lesercizio di un diritto, quale quello di proporre impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a tutte le formalità a suo carico previste dallarticolo 149 c.p.c. e dalla legge 890/82 e restando non di meno esposto dalla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari dellamministrazione della giustizia».
1. Giustizia civile - Notifica - Mediante il servizio postale - Momento di perfezionamento - Per colui che richiede la notifica - Disciplina prevista dallart. 149 c.p.c. e dallart. 4, 3° comma, della l. 20 novembre 1982, n. 890 - Riferimento alla data di ricezione dellatto piuttosto che a quella di consegna dellatto allufficiale giudiziario - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.
2. Giustizia civile - Notifica - Mediante il servizio postale - Momento di perfezionamento - Per colui che richiede la notifica - Coincide con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - Per il destinatario della notifica - Coincide con la data di ricezione dellatto, attestata dallavviso di ricevimento.
1. Va dichiarata lillegittimità costituzionale del combinato disposto dellart. 149 del codice di procedura civile e dellart. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dellatto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dellatto allufficiale giudiziario.
2. Per colui che richiede la notifica, la data di efficacia della notifica effettuata mediante il servizio postale coincide con la data di consegna dell'atto allufficiale giudiziario. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dellatto, attestata dallavviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
SENTENZA N.477 - ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dellanno 2002.
Visto latto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;
udito nelludienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito lavvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.
Ritenuto in fatto
1.- La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), «richiamato implicitamente dallart. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dellatto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione».
Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento, questione di legittimità costituzionale dellart. 149 del codice di procedura civile come interpretato dalla giurisprudenza «nel silenzio del dettato normativo». Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 322 del 2001, non avendo la Corte rimettente «assolto lonere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».
Il giudice a quo precisa ora che lart. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel disporre che «lavviso di ricevimento costituisce prova delleseguita notificazione», non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da parte dellagente postale.
Sulla base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva dellart. 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente, lesercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità previste dallart. 149 del codice di procedura civile e dalla legge n. 890 del 1982, ma «restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dellAmministrazione della Giustizia».
Le norme impugnate - ad avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero, daltro canto, una regola generale dellordinamento, considerato che la notificazione effettuata ai sensi dellart. 140 del codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite nellambito del contenzioso tributario.
Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, lesposizione della parte notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza garantito dallart. 3 della Costituzione.
2.- Si è costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente diversa da quella dichiarata manifestamente inammissibile con lordinanza n. 322 del 2001.
Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del diritto, per cui limpugnativa dovrebbe essere esercitata entro precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di difesa del destinatario dellatto notificato.
La prima delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del ricorso allufficiale giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe avere riguardo al momento della effettiva consegna dellatto al destinatario.
Siffatta distinzione sarebbe, daltro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti dalloperato della pubblica amministrazione non possono risolversi nella menomazione del diritto di difesa della parte incolpevole.
Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del notificante, linteresse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il principio di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 della Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali del processo stesso in modo da consentire lagevole esercizio del diritto di difesa.
Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili alloperato della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore sia obbligato a rivolgersi.
La disciplina dettata dallart. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nellambito del contenzioso tributario costituirebbero poi - sempre secondo la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Conclude dunque la parte per laccoglimento della questione «e, in subordine, per ladozione di una sentenza interpretativa del combinato disposto dellart. 149 c.p.c. e dellart. 4 l. 890/92 (recte: legge 890/82) che consenta unadeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante».
Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.
Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto - in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre norme dellordinamento attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dellatto.
2.- In via preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione di costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto laspetto normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con lordinanza n. 322 del 2001.
La questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come laltra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.
3.- Nel merito la questione è fondata.
3.1.- Il rimettente muove dalla premessa secondo la quale linequivoco tenore testuale dellart. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 non consentirebbe interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario. Tale premessa - pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle Sezioni unite da parte di altra sezione della stessa Corte di cassazione - è, peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato del giudice di legittimità e tale, dunque, da poter essere senzaltro assunto a base della presente decisione.
3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni allestero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che «le garanzie di conoscibilità dellatto, da parte del destinatario, si coordinino con linteresse del notificante a non vedersi addebitato lesito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69 del 1994).
Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di unattività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (lufficiale giudiziario e lagente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dellatto da notificare allufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di questultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto lagente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dellatto, attestata dallavviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove allart. 8 prevede, secondo linterpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso lufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dellatto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dellatto allufficiale giudiziario.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara lillegittimità costituzionale del combinato disposto dellart. 149 del codice di procedura civile e dellart. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dellatto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dellatto allufficiale giudiziario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.