TUTELA DEL NOME E DIRITTO ALLA NOTORIETA':
L'ART. 83 DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

(Legge 22/04/1941 n. 633, modificata -da ultimo- dalla L. 18/08/2000 n. 248 e dal D.Lgs. 09/04/2003 n. 68) 


I principali segni distintivi degli artisti, in quanto persone fisiche, sono il nome (al quale e equiparato lo pseudonimo ai sensi dell'art. 9 cod. civ.) e l'immagine: questi segni identificano la persona e, quindi, la distinguono.

Il diritto al nome e previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come diritto della personalita e come diritto alla distinzione: consiste, infatti, nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare e nel potere di esigere l'uso del nome da parte dei terzi per designare la persona del titolare.
Il contenuto del diritto al nome e stato oggetto di un progressivo ampliamento da parte della dottrina e della giurisprudenza.
Secondo l'opinione tradizionale, si ha lesione del diritto al nome soltanto quando un nome viene usato per designare una persona diversa dal titolare, poiche soltanto in questo caso e possibile una confusione personale; secondo l'opinione ormai prevalente, invece, la lesione sussiste anche quando un nome viene usato per designare un'entita extrapersonale, quando dall'uso indebito possa derivare una confusione di persone e quando l'uso indebito possa arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona del titolare.
In particolare, si e osservato che una possibilita di confusione si verifica anche nei casi in cui il nome venga usato per attribuire al titolare alcune attivita, prestazioni o opere che egli non ha compiuto o nei casi in cui l'uso del nome sia comunque idoneo a far credere ai terzi che dietro una determinata opera o attivita vi sia la persona del titolare.
Poiche soltanto il titolare puo firmare con il suo nome le sue produzioni materiali o intellettuali, ne consegue che chi appone il nome altrui su un'opera propria o di terzi, viola il diritto al nome.
Nel divieto di uso confusorio del nome previsto dall'art. 7 cod. civ. ricadono, pertanto, le false attribuzioni di paternita di opere dell'ingegno (frequenti soprattutto nel campo delle opere dell'arte figurativa) e le false attribuzioni di paternita di interpretazioni o esecuzioni artistiche.
Per esempio, costituisce violazione del diritto al nome indicare falsamente un cantante come artista esecutore di una composizione musicale.
Poiche al diritto al nome e riconducibile non soltanto il potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare, ma anche il potere di esigere l'uso del nome da parte dei terzi per designare la persona del titolare, in relazione all'attivita di creazione di opere dell'ingegno e a quella di interpretazione o esecuzione artistica di tali opere, questo potere riceve un particolare e specifico riconoscimento.
Gli artt. 20-23 della legge n. 633 del 1941 attribuiscono, infatti, all'autore di un'opera dell'ingegno il diritto morale di paternita, che comprende la facolta di identificazione (in forza della quale l'autore puo scegliere di firmare l'opera con il suo nome o con uno pseudonimo), la facolta di anonimato (in forza della quale l'autore puo scegliere di non rivelarsi) e la facolta di rivendicazione della paternita (in forza della quale l'autore puo impedire che altri assuma la paternita della sua opera). Analogamente, l'art. 83 della legge n. 633 del 1941 dispone che "gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente."
Al riguardo si deve considerare che se il diritto previsto dall'art. 81 della legge sul diritto di autore, cioe il diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della prestazione artistica che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione, spetta ad un limitato numero di artisti interpreti o esecutori (cioe, ai sensi del successivo art. 82, spetta oltre che ai direttori dell'orchestra o del coro e ai complessi orchestrali o corali, la cui parte non sia di semplice accompagnamento, soltanto agli artisti che nell'opera sostengono "una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario"), ancora piu limitato e il numero degli artisti ai quali e riconosciuto il diritto all'indicazione del nome: quest'ultimo, infatti, spetta soltanto agli artisti interpreti e agli artisti esecutori "che sostengono le prime parti dell'opera."
Cio significa che non e sufficiente una "parte di notevole importanza artistica", occorrendo, invece, una "prima parte".
Dunque, l'art. 83 della legge sul diritto di autore, riferendosi ai soli artisti che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, esclude gli artisti esecutori comprimari, i quali, se desiderano avere il loro nome "in cartellone", devono ottenere il riconoscimento del diritto per via negoziale.
Nell'ambito della gia limitata categoria degli artisti interpreti o esecutori definita dall'art. 82, l'art. 83 individua la piu ristretta categoria di coloro che sostengono le prime parti dell'opera: soltanto a questi artisti spetta il diritto all'indicazione del nome, mentre tale diritto non spetta agli artisti esecutori comprimari.
Sul punto, occorre chiedersi se le diverse espressioni utilizzate dagli artt. 82 e 83 sopra citati siano equivalenti. Secondo la dottrina piu autorevole le formule "parte di notevole importanza artistica" e "prima parte" hanno un contenuto diverso e, precisamente, la seconda formula ha una portata piu limitata. Anche la giurisprudenza piu recente concorda con questa tesi ed ha precisato che utili parametri per accertare se una parte e una "prima parte" sono la personalita dell'artista e il risalto contenutistico del personaggio da lui interpretato. Per esempio, e senz'altro una prima parte quella di chi ricopre il ruolo di protagonista (poiche per individuare una prima parte occorre riferirsi all'importanza del personaggio interpretato dall'artista, e indubbio che quello del protagonista sia il personaggio piu importante dell'opera messa in scena. Ancora, il diritto al nome viene riconosciuto al direttore d'orchestra, considerato il ruolo preminente da lui assunto nella direzione del complesso orchestrale. Non e, invece, una prima parte quella di un artista esecutore comprimario, anche intendendosi per tale colui che ha una prima parte dopo quella del protagonista (e evidente, infatti, che la prestazione del comprimario non puo essere tutelata con la stessa ampiezza di quella del protagonista, non essendo i due artisti sullo stesso livello).
Tuttavia, anche se il diritto al riconoscimento pubblico della paternita della recitazione, esecuzione o rappresentazione non spetta agli artisti che non sostengono una prima parte, a questi artisti spetta comunque, in forza dell'art. 7 cod. civ., il diritto di impedire che ad altri venga falsamente attribuito il ruolo svolto nell'ambito della manifestazione artistica. Cosi, per esempio, l'attore che ha sostenuto una parte in un film, anche quando non ha diritto di comparire nei titoli di testa, ha pur sempre diritto di impedire che sia indicato che la parte e stata sostenuta da altri.
Si puo, pertanto, concludere che il diritto al nome consente all'artista di impedire sia che una prestazione artistica altrui gli venga falsamente attribuita, sia che una sua prestazione artistica venga falsamente attribuita ad altri.
I poteri attribuiti all'artista e, in particolare, all'autore, sulla base del diritto al nome, presentano una singolare coincidenza con quelli attribuiti al titolare del marchio. Anche il titolare del marchio, infatti, puo impedire l'uso del marchio sui prodotti altrui e la soppressione del marchio dai propri prodotti. Il nome e il marchio sono entrambi segni distintivi, ma caratterizzati da una funzione profondamente diversa. Cosi, mentre, da un lato, vige per entrambi il principio di relativita della tutela, in forza del quale il segno e protetto nei limiti della possibilita di confusione (ma per entrambi e prevista anche la tutela di interessi diversi da quello della distinzione, con la conseguenza che l'uso confusorio non e l'unica forma di lesione del diritto: l'art. 7 cod. civ. vieta qualsiasi uso indebito del nome che possa arrecare un pregiudizio al titolare, parallelamente l'art. 1, 1?c, lett. b), della c.d. legge marchi, vieta l'uso di un segno distintivo identico o simile al marchio registrato, anche per prodotti o servizi non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi), dall'altro lato, esistono profonde differenze di disciplina proprio per effetto del diverso oggetto e della diversa natura dei due segni: si pensi, per esempio, alla possibilita di trasferimento del diritto, che e esclusa per il nome, in quanto segno distintivo della persona fisica ed e, invece, liberamente ammessa per il marchio dal nuovo testo dell'art. 15 della c.d. legge marchi.
Il nome e protetto contro qualsiasi pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne faccia: certamente si verifica un pregiudizio quando l'uso del nome altrui e lesivo dell'onore, della reputazione o del decoro della persona del titolare.
Tale pregiudizio e indebito quando non e giustificato dall'esistenza di un diritto che protegga l'attivita dell'autore dell'uso: per esempio, pur essendo lesivo dell'onore, della reputazione o del decoro, non e illecito il comportamento di un giornalista che descriva in un articolo il coinvolgimento di un artista in una rissa, perche tale comportamento e giustificato dal diritto di cronaca.
Piu delicato e stabilire se il pregiudizio al quale si riferisce l'art. 7 cod. civ. sia realizzato anche dall'uso a fini economici o commerciali del nome altrui.
In proposito occorre anzitutto precisare che, perche l'uso del nome di una persona in una pubblicita di un prodotto possa essere percepito dal pubblico come uso del nome di quella determinata persona, e necessario che la persona stessa goda di una certa notorieta.
Soltanto il nome di una persona famosa, per esempio il nome di un attore, di un cantante o di un calciatore, "ha la capacita di identificare un individuo specifico al di fuori delle sue relazioni personali e professionali." Infatti, a differenza dei nomi "Mina", "Sting" o "Robert Smith", che identificano un determinato cantante, il nome "Mario Rossi" puo indicare decine di persone: il suo uso nella pubblicita di un prodotto non identifica nessuna di esse e, quindi, e uso di un nome di fantasia.
Lo sfruttamento non autorizzato a fini pubblicitari del nome di una persona famosa e illecito, in quanto l'art. 21, 3? c, della c.d. legge marchi, dispone che i nomi di persona, se notori, possono essere registrati come marchio soltanto dall'avente diritto o con il suo consenso.
Il diritto alla indicazione del nome previsto dall'art. 83 della legge n. 633 del 1941 e un aspetto del piu generale "diritto alla notorieta".
La personalita dell'artista e inscindibile dal diritto alla notorieta che, cosi, entra automaticamente nella struttura del contratto di scrittura artistica, comportando il diritto dell'artista all'esecuzione e all'utilizzazione economica della prestazione artistica, ma soprattutto il diritto di paternita della stessa, attraverso il diritto alla indicazione del proprio nome sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.
Il riconoscimento pubblico della paternita della prestazione artistica e di fondamentale importanza per gli artisti interpreti o esecutori, perche ne derivano effetti di carattere morale, ma anche di carattere economico che incidono sull'apprezzamento del lavoro artistico.
Mentre il diritto alla tutela del nome contro l'uso indebito o illecito da parte di terzi o, comunque, lesivo dell'onore, della reputazione o del decoro, e attribuito indistintamente a tutti gli artisti, il diritto alla indicazione del nome e limitato agli artisti primari.
Gli artisti c.d. minori, infatti, pur avendo diritto alla difesa della propria personalita umana, non possono vantare una forte personalita artistico-professionale.
Problematica al riguardo e la posizione del doppiatore cinematografico che se di per se non e un artista, in quanto si limita a rendere intelligibile al pubblico una prestazione altrimenti incomprensibile per motivi linguistici, puo astrattamente assurgere alla dignita di artista interprete o esecutore "in quanto riviva l'opera dell'autore con un autonomo processo interpretativo e recitativo, trasfondendovi la propria personalita e riuscendo a dare al dialogo una caratterizzazione personale con un contributo creativo o quasi creativo." E' opportuno ricordare che le prestazioni rese dai doppiatori si distinguono a seconda della peculiarita e della diversa entita del contributo di ciascuno. I "dicitori di parole" sono quei doppiatori che pronunciano semplici parole che, in quanto non collegate in un vero e proprio dialogo, costituiscono piu emissione di suoni vocali che discorso. I "lettori di dialoghi" sono quei doppiatori che si limitano a ripetere un discorso, come un trasmettitore. I "doppiatori", invece, assumono una qualificazione professionale piu elevata e non meramente tecnica che assurge a dignita di artista interprete o esecutore.
Poiche quella del doppiatore e una prestazione artistica secondaria, ai fini del riconoscimento del diritto alla indicazione del nome ai sensi dell'art. 83 della legge sul diritto di autore e necessario che egli doppi una parte qualificabile come "prima parte": non sembra, infatti, ragionevole riconoscere al doppiatore cio che viene negato all'artista doppiato. Non ha, pertanto, diritto alla menzione del proprio nome nei titoli di testa del film il doppiatore che si limiti a pronunciare alcune parole o frasi, sia pure con inflessioni, tonalita o accenti fonici particolari.

Autore: Dott.ssa Serena Fiorentini - tratto dal sito www.dirittoproarte.com