BREVISSIMO ESAME DELLE PROCEDURE IN CASO DI SOVRAINDEBITAMENTO (QUANDO IL DEBITORE E' UN'IMPRESA OVVERO  UN CONSUMATORE)

 

La c.d. “legge salva suicidi” (legge 27/01/2012 n. 3), oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII – D.lgs 12/01/2019 n. 14 modificato, da ultimo, dal D.lgs 13/09/2024 n. 136) consente, a chi non è più in grado di estinguere i propri debiti, di accedere a una procedura, nota come “sovraindebitamento”.

Grazie ad essa il Tribunale autorizza un pagamento dei creditori in percentuale (si tratta di una sorta di “saldo e stralcio”). In pratica, il debitore, ricorrente le situazioni di cui si dirà appresso, potrà ottenere il taglio dei debiti ed i creditori non potranno più agire contro quel debitore, ovvero i suoi eredi, per la restante parte dei propri crediti insoddisfatti (a tal proposito si parla di esdebitazione, che può o meno seguire la procedura di sovra indebitamento).

Nel solo caso di debiti derivanti da attività lavorativa od imprenditoriale è necessario anche il consenso dei creditori che rappresentino il 60% dell’indebitamento totale. Quando invece il richiedente è un consumatore, è sufficiente l’autorizzazione del Tribunale.

L’accesso a tale beneficio è comunque subordinato ad una condizione: la situazione debitoria non deve essere stata causata da «colpa grave» del debitore.

Soluzioni per il sovraindebitamento: le procedure disponibili

Quando un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento e non può accedere al fallimento (liquidazione giudiziale) o ad altre procedure concorsuali, la legge mette a disposizione alcuni strumenti per affrontare la crisi finanziaria. Le soluzioni variano a seconda che il debitore sia un’impresa od un consumatore.

 

Se il debitore è un’impresa

Un’impresa in difficoltà può scegliere tra due procedure:

  • accordo di composizione della crisi: l’imprenditore elabora un piano di ristrutturazione e cerca di ottenere l’approvazione di una maggioranza qualificata di creditori, pari almeno al 60% dei crediti complessivi. L’intero processo è supportato da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che aiuta il debitore nella gestione della trattativa. Una volta raggiunto l’accordo, questo viene omologato dal Tribunale e la sua esecuzione è monitorata dall’OCC;
  • liquidazione del patrimonio: in alternativa, l’imprenditore può optare per la liquidazione dei propri beni. Un liquidatore viene incaricato di verificare il debito accumulato e di vendere gli asset dell’impresa per soddisfare, per quanto possibile, i creditori. Al termine della procedura, se il debitore è una persona fisica, può ottenere l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti residui, liberandosi così dall’obbligo di ripagarli.

In entrambe le procedure, la legge prevede una protezione immediata per il debitore, nota come automatic stay, che blocca azioni esecutive e aggressive dei creditori fin dall’avvio della procedura e per tutto il suo corso.

 

Se il debitore è un consumatore

Se il soggetto sovraindebitato è un consumatore, la soluzione principale è il Piano del Consumatore.

In questo caso il debitore, assistito da un OCC di sua scelta tra quelli aventi sede nel circondario del Tribunale competente secondo la residenza, predispone un piano di rientro dai debiti, che viene valutato dal Tribunale senza necessità di ottenere il consenso dei creditori. Questo strumento è particolarmente vantaggioso per chi non ha capacità di negoziazione diretta con i propri creditori e ha bisogno di un intervento giudiziario per definire un piano sostenibile in base alle sue attuali capacità economiche.

 

La procedura di esdebitazione

L’esdebitazione può essere richiesta dal debitore che abbia concluso una procedura di sovraindebitamento. L’obiettivo è liberarlo definitivamente dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, concedendogli, così, l’opportunità di ripartire senza il peso delle passività pregresse.

 

Chi può accedere al sovraindebitamento?

Hanno diritto ad accedere al sovraindebitamento tutti i soggetti per i quali la legge non prevede la possibilità di fallimento (liquidazione giudiziale). Si tratta quindi di:

  • persona fisica;
  • membri di una famiglia;
  • consumatore;
  • chi svolge una libera professione;
  • società/impresa commerciale (solo quando al di sotto delle soglie);
  • società non commerciale (ossia: società semplice o società di persone non commerciale);
  • start-up innovativa, indipendentemente dalle dimensioni;
  • società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali;
  • impresa agricola (può accedere solo all’accordo di composizione della crisi);
  • ente non commerciale (quindi esclusi dal fallimento) ad esempio: le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, gli enti lirici e le Onlus.

Per accedere alle procedure in caso di crisi da sovraindebitamento il debitore deve possedere i seguenti requisiti:

  • trovarsi in stato di sovraindebitamento;
  • non deve aver determinato il sovraindebitamento per “colpa grave”;
  • avere determinati requisiti di meritevolezza: in particolare, non deve aver presentato domanda di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti e non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Per “stato di sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio  tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

 

Cosa si intende per colpa grave?

Con riferimento all’esdebitazione del consumatore (cosiddetto “piano del consumatore”), la Giurisprudenza ha ritenuto che l’assenza di colpa grave sussiste in due casi:

  • quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto in modo ragionevole (al momento in cui ha assunto l’obbligazione) di poterla adempiere (ma poi non vi è riuscito, incolpevolmente);
  • quando, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, il consumatore è stato spinto da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti non completamente privi di giustificazione razionale (cosiddetto sovraindebitamento indotto o necessitato).

La misura della gravità della colpa si desume, quindi, dall’imprudenza, da intendersi sia sotto un profilo quantitativo (ossia dal quantitativo complessivo dei debiti contratti), sia sotto un profilo qualitativo (ossia dall’entità dell’importo di ciascun debito rispetto alle capacità di rimborso del consumatore nel momento in cui lo aveva assunto).

Lo scopo della norma non è di premiare “in positivo” il consumatore diligente e onesto, ma sfortunato, che aveva contratto un debito all’origine obiettivamente proporzionato, bensì quello di escludere “in negativo” dai benefici dell’esdebitazione il consumatore la cui condotta è particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Tra questi rientrano (App. Firenze 08/11/2023):

  • i livelli culturali;
  • l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento;
  • l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato, ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari;
  • l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, ad esempio a causa degli interessi di mora che lo aggravano ulteriormente.

 

Quando non c’è colpa grave?

La Giurisprudenza ha altresì individuato le seguenti ipotesi in cui è possibile escludere la colpa grave:

  • contrarre finanziamenti a catena per far fronte ad una pregressa esposizione debitoria divenuta insostenibile, quando questa soluzione, anche se fallimentare, è dal consumatore percepita come l’unica percorribile al fine di liberarsi dei debiti pregressi (la colpa grave richiede necessariamente la possibilità di scegliere tra più opzioni disponibili, e dunque non sussiste se in realtà esiste una sola via d’uscita);
  • affrontare una crisi da sovraindebitamento come conseguenza di esigenze sopravvenute non prevedibili (si pensi a un licenziamento o a una grave malattia);
  • soggetto ludopatico purché la ludopatia non integri una condotta volontaria e consapevole, ma sia frutto di una effettiva patologia (riscontrata dai medici del Servizio Sanitario Nazionale), che renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla reiterata frequentazione delle sale giochi o scommesse;
  • rilasciare garanzie in favore della società di proprietà dei genitori, nella quale il debitore non detiene alcuna partecipazione societaria né assume ruoli amministrativi, e il cui dissesto non gli è, dunque, in alcun modo imputabile.

Novembre 2024