Tribunale di Lecce - sez. I civ. - 11 marzo 2005

Giudice De Pascalis

Svolgimento del processo
( .. Omissis .)

Motivi della decisione
3 - Vanno ora esaminate singolarmente le vane eccezioni, secondo seguito con l'atto di opposizione. (.. Omissis .)

3.B - In ordine al quantum, le eccezioni formulate dagli opponenti sono fondate.
Il contratto di conto corrente inter partes, con riferimento al tasso di interesse, all'articolo 7 prevedeva: "Gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura".
Tale clausola e nulla ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 154/92 e dell'articolo 117 del successivo D. Lgs 385/93.
Sul punto la giurisprudenza e concorde nel ritenere che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi e validamente stipulata in ossequio al disposto di cui all'articolo 1284, comma 3, Cc, quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" puo, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono, per la loro genericita, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (v. Cassazione 11042/97; 4696/98; 9465/00; 14684/03).
Nel caso in esame l'elemento estrinseco di riferimento non permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca stessa, vuoi perche non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le condizioni usuali, vuoi perche non esistono parametri univoci di riferimento sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle condizioni.

3.C - A rendere ulteriormente erroneo il calcolo operato dalla banca concorre la clausola che prevede la capitali trimestrale degli interessi. Tale clausola, sulla base dell'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione, deve essere dichiarata nulla perche si fonda su di un uso negoziale e non su di un uso normativo; come tale non da luogo al fenomeno dell'inserzione automatica nel contralto e non e suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'articolo 1283 Cc.
3.D - Anche la contestazione degli opponenti circa l'obbligo di pagare la Commissione di Massimo Scoperto va accolta.
Tale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto del cliente e nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.

3.E - Nulla e anche la clausola dei c.d giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al giorno in cui e stata effettuata l'operazione bancaria.

3.F - La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto non ha reso inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti e non ha implicato, per il Pensa, decadenza dal diritto di contestare il fondamento giuridico dei titoli di debenza.
L'incontestabilita delle risultanze del conto in conseguenza dell'approvazione tacita dello stesso, a norma dell'articolo 1832 Cc, si riferisce agli addebiti ed agli accrediti considerati nella loro consistenza pecuniaria, ma non estende la sua efficacia anche al titolo giuridico in base al quale le annotazioni stesse sono effettuate.
Ne l'approvazione (o la mancata impugnazione) del conto puo comportare che il debito resti definitivamente incontestabile, anche quando esso risulti fondato su di un negozio o su di una clausola invalida o inefficace.
Al Pensa era, dunque, consentito contestare la validita e l'efficacia del rapporto afferente alle singole annotazioni.
Cio posto, e tenuto conto della nullita delle clausole innanzi richiamate (quelle relative agli interessi uso piazza, alla capitali trimestrale degli interessi, alla Commissione di Massimo Scoperto, ai giorni valuta), al rapporto in esame vanno applicali, in sostituzione, il tasso legale ed il regime di capitalizzazione annuale; vanno altresi eliminate la spese bancarie (perche non documentate) e la Commissione di Massimo Scoperto; va applicato il regolamento delle valute alla data in cui la Banca ha acquistato ovvero perduto la disponibilita dei correlativi importi.
La consulenza tecnica d'ufficio ha correttamente ricalcolato le competenze al tasso legale, depurando altresi il conto da tutti gli oneri non espressamente pattuiti.
Nel rispondere ai vari quesiti postigli, Il Consulente d'Ufficio dr. Fabio Angelelli ha prospettato due soluzioni - quelle sub d) e sub e) - come le piu aderenti alla riclassificazione contabile del rapporto, con la eliminazione di tutti gli addebiti non dovuti.
Secondo entrambe le due soluzioni il Pensa risulta creditore e non debitore della Banca.
Cio e sufficiente per revocare il decreto ingiuntivo opposto.
( . Omissis .)

5 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio non essendo stata deposita la nota specifica.

PQM

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice unico, pronunziando sull'opposizione proposta da Pensa Tommaso, Pensa Cristina, Pensa Vincenzo e Pensa Maria Teresa avverso il decreto ingiuntivo emesso il 16 maggio 1997 su ricorso della Banca del Salento, cosi provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma cosi come ingiunta;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti con la quale si e chiesta la condanna della Banca al pagamento delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse;
3) rigetta le altre domande riconvenzionali;
4) condanna la societa opposta al pagamento a favore degli opponenti delle spese processuali, liquidate in euro 4.000, di cui euro 600 per spese, euro 1400 per diritti ed euro 2.000 per onorario, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario spese generali.