Il mancato adeguamento degli statuti societari alla riforma

 Studio n. 5166 - approvato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2004

 

1. La questione

L'art. 223-bis comma 1 disp. att e trans. c.c., come introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, stabilisce che "le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004".

L'art. 223-duodecies comma 1 disp. att e trans. c.c., come introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a sua volta, stabilisce che "le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004".

Le due norme transitorie in questione si preoccupano di stabilire il termine entro il quale, rispettivamente, le società di capitali e le società cooperative devono uniformare i propri atti costitutivi ed i propri statuti alle "nuove disposizioni inderogabili".

La presenza di tali due norme, pertanto, impone all'interprete di stabilire se, all'interno del processo di adeguamento degli statuti societari alle nuove norme introdotte dalla riforma del diritto societario, caratterizzato in linea di principio dalla libertà di decisione in capo a ciascuna società (1), vi sia effettivamente, secondo l'impressione che si ricava dal tenore letterale della formulazione legislativa, un nucleo più ristretto di ipotesi in cui tale processo presenta carattere di doverosità, o comunque di non mera facoltatività (2).

La questione appare non soltanto teorica, ma anche rilevante nella pratica.

Infatti, come è noto, per quanto con la riforma il legislatore abbia operato un ampliamento dell'ambito dell'autonomia privata in materia di clausole societarie, in ossequio ad uno dei principi generali stabilito nell'art. 2 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, non mancano delle situazioni in cui il legislatore stesso ha non soltanto conservato alcune delle tradizionali disposizioni inderogabili già presenti nella normativa anteriore (si pensi alla conservazione in tutti i tipi sociali dell'istituto del capitale sociale), ma anche introdotto delle nuove limitazioni per l'autonomia privata aventi carattere inderogabile, seppure, in non pochi casi, come mero contrappeso o limite di una maggiore libertà di azione riconosciuta alla società rispetto a quanto accadeva nella normativa anteriore alla riforma (si pensi alle nuove ipotesi di recesso legale di cui agli artt. 2347 e 2473 c.c., oppure ai nuovi limiti in tema di assemblea e decisione dei soci c.d. totalitaria, oppure ancora alle nuove norme in tema di convocazione dell'assemblea).

Nella maggior parte dei casi in cui il legislatore della riforma è intervenuto dettando nuove norme inderogabili, risulterà difficilmente riscontrabile, negli statuti delle società esistenti al 1° gennaio 2004, la presenza di clausole che si pongano in contrasto con tali nuove norme, dal momento che la mancanza di libertà in quelle situazioni in cui oggi opera la nuova norma inderogabile rendeva a suo tempo superflua qualsivoglia previsione statutaria in tema.

Nei casi in questione, piuttosto, accadrà normalmente che lo statuto, calibrato sulle vecchie più restrittive norme di legge e spesso ripetitivo dell'abrogato precetto legislativo, risulti penalizzante per la società in quanto inidoneo a recepire le aperture della riforma, rimanendo tuttavia il processo di adeguamento, in tale ipotesi, nell'ambito della mera opportunità.

In altri casi, inoltre, le nuove norme inderogabili introdotte dalla riforma risultano temperate da norme transitorie che ne differiscono l'impatto nei confronti delle società esistenti (si pensi all'innalzamento a centoventimila euro del capitale legale minimo delle società azionarie ed alla presenza dell'art. 223-ter disp. att. e trans. c.c., che ne rinvia l'applicazione, per le società già costituite, alla scadenza del termine di durata della società previsto dallo statuto nel momento in cui la riforma è entrata in vigore), con la conseguenza che, anche in relazione ad essi, non può ipotizzarsi, grazie alla copertura della relativa norma transitoria, alcuna applicazione del dovere di uniformazione sancito dalle richiamate norme.

Si deve tuttavia ammettere che non mancano altri casi ancora in cui, come evidenziato da un'attenta dottrina (3), la nuova norma imperativa "mette fuorigioco" alcune clausole statutarie largamente diffuse nella prassi degli statuti societari anteriori alla riforma (si pensi, per fare qualche esempio, all'ipotesi in cui nelle società azionarie sia prevista, in contrasto con i precetti di cui ai nuovi artt. 2364 comma 1 n. 5 e 2380-bis comma 1 c.c., una generica competenza gestionale da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, oppure alle ipotesi in cui lo statuto preveda il computo di termini fissati da norme imperative, come nel caso del termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, in mesi anziché, secondo la novità della riforma, in giorni).

Occorre pertanto prendere atto che il dubbio sopra evidenziato, pure interessando probabilmente una minoranza delle società esistenti, appare tutt'altro che teorico (4).

La questione posta, dunque, così riconosciutane la rilevanza anche pratica, coincide con l'individuazione della sanzione prevista dall'ordinamento nel caso in cui la società, ricorrendone le premesse, non ottemperi, nei termini stabiliti dalla legge, al dovere di uniformazione in parola.

Essa, tuttavia, potrà trovare una adeguata risposta soltanto dopo che si sono correttamente individuati, con riguardo alle due citate disposizioni transitorie, i predetti presupposti, e cioè: 1) il presupposto soggettivo, ovvero quali siano le società che soggiacciono al precetto legislativo; 2) il presupposto oggettivo, ovvero quale sia la portata del precetto, avendo il legislatore stabilito da un lato ciò che deve essere uniformato (l'atto costitutivo e lo statuto), dall'altro ciò alla luce del quale occorre uniformare (le nuove disposizioni inderogabili).

2. Il presupposto soggettivo

L'individuazione del presupposto soggettivo delle due disposizioni transitorie citate appare, ad una prima impressione, piuttosto semplice, dal momento che il legislatore, in entrambe le norme, si riferisce chiaramente a tutte le società appartenenti ai tipi contemplati che sono "iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004", ovvero al momento dell'entrata in vigore della riforma societaria.

L'ampia formulazione legislativa induce a ritenere assoggettate al precetto anche le società che al 1° gennaio 2004 risultano già poste in stato di liquidazione (5).

L'esatta portata soggettiva del precetto, tuttavia, non può essere correttamente individuata se non si considera anche l'ulteriore norma transitoria di cui all'art. 223-bis  comma 7 (già comma 6 prima del d.lgs. 37/2004).

Ai sensi di tale norma, la cui ratio appare quella di "anticipare" l'attuazione della riforma, "le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione".

Ne consegue allora, senza entrare nel merito dei complessi problemi interpretativi sollevati da tale norma (6), che non soggiacciono al dovere di uniformazione di cui ai precetti inizialmente richiamati, pure trattandosi di società iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004, tutte quelle società di capitali che, in quanto costituite o modificate nel periodo successivo alla pubblicazione del d.lgs. 6/2003, già abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2003, per propria libera scelta, ad adottare un atto costitutivo ed uno statuto conformi alle norme di quest'ultimo decreto (cosiddette società già adeguate).

A questa ipotesi se ne aggiunge una seconda, ancora più rilevante: non si possono ritenere assoggettate al dovere di uniformazione in parola tutte quelle società di capitali e cooperative il cui atto costituivo e statuto, pure redatto prima della emanazione della riforma, non contenga, come si è anticipato nel precedente paragrafo, alcuna disposizione che si ponga in contrasto con le nuove disposizioni inderogabili (cosiddette società "compatibili" con la riforma).

Pure dovendosi rinviare, per cogliere la rilevanza operativa di tale ipotesi, alle osservazioni che si formuleranno in tema di presupposto oggettivo del precetto che stabilisce il predetto dovere di uniformazione, sembra fin d'ora possibile osservare come, data in ipotesi una società di capitali o cooperativa il cui atto costitutivo e statuto non contenga alcuna clausola destinata a porsi in contrasto con una norma inderogabile introdotta dalla riforma, non sussista in capo a quella società alcun dovere formale, né di uniformare ciò che già risulta uniformato, né, in assenza di qualsivoglia precetto legislativo in tal senso, di accertare formalmente e rendere pubblica tale circostanza.

Sia le società già adeguate sia le società "compatibili" con la riforma sono pertanto del tutto estranee al precetto posto dalle norme transitorie al vaglio.

Il problema, come si vedrà nel successivo paragrafo, è che la qualità di società già adeguata e di società "compatibile" con la riforma costituiscono un mero dato di fatto, privo di riscontro sul piano formale e statutario, ed in più accertabile solo attraverso un percorso interpretativo complesso ed opinabile. 

3. Il presupposto oggettivo

Si è già accennato al fatto che l'individuazione del presupposto oggettivo del precetto in esame richiede di dare risposta ad un duplice interrogativo, trattandosi di stabilire, alla luce delle espressioni impiegate dal legislatore, da un lato "l'oggetto" che deve essere uniformato (l'atto costitutivo e lo statuto), dall'altro "l'oggetto" alla luce del quale occorre uniformare (le nuove disposizioni inderogabili).

Senza entrare qui nel merito di una questione ormai trattata in numerosi contributi (7), ovvero quale sia il significato assunto dopo la riforma dalle espressioni atto costituivo e statuto e, soprattutto, quale sia la loro differenza, sembra possibile, per non indulgere ad interpretazioni di tipo formalistico, che sembrerebbero sminuire, se non apertamente contraddire, gli obiettivi e, se si consente l'espressione, lo spirito stesso della riforma, affermare che, ai limitati fini della normativa al vaglio, l'espressione "atto costitutivo e statuto" deve essere intesa come una vera e propria endiadi, da riferire, riprendendo la parole impiegate in una recente presa di posizione in tema (8), a tutte le clausole "durature" e non "contingenti" riferite a ciascuna specifica società, indipendentemente dalla circostanza che le stesse abbiano trovato applicazione nel documento indicato come "atto costitutivo" o in un documento autonomo ed a questo allegato indicato come "statuto".

Il dovere di adeguamento, più precisamente, riguarda tutte quelle clausole che, in ragione del proprio contenuto non "contingente", devono ritenersi costituire il codice organizzativo della società e, per tale motivo, essere modificabili soltanto attraverso quel procedimento formale ' regolato (direttamente per società azionarie, indirettamente e tramite richiamo per la altre società di capitali e per le società cooperative) dagli artt. 2436 ss. c.c. e definito dal legislatore del codice civile del 1942 come "modificazione dell'atto costitutivo" e dal legislatore del d.lgs. 6/2003 come "modificazione dello statuto" - il cui rispetto è considerato dal medesimo legislatore come funzionale non soltanto agli interessi della società e dei suoi soci, ma anche all'interesse generale (9).

Devono pertanto ritenersi esclusi dal dovere di uniformazione di cui ai citati artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. tutti gli elementi di tipo c.d. soggettivo, quali le generalità dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del soggetto incaricato di riscuotere la parte di capitale depositata presso banca, ecc. (nelle società cooperative, l'ammontare del capitale sociale), e tutti gli elementi di portata contingente, come ad es. l'indicazione della data di chiusura del primo esercizio sociale oppure delle spese approssimative poste a carico della società in sede di costituzione.

In merito invece all'individuazione delle norme alla luce delle quali occorre procedere alla predetta uniformazione, occorre procedere all'interpretazione dell'espressione "nuove norme inderogabili", impiegata in entrambi i precetti legislativi in esame.

L'espressione utilizzata dal legislatore è infatti destinata a sollevare questioni non solo sul piano operativo, dal momento che il carattere inderogabile di una norma non discende dal proprio tenore letterale, bensì, esclusivamente, dal proprio contenuto e dall'interesse che la stessa intende tutelare, ma anche sul piano concettuale, dal momento che il dovere di uniformazione entra in gioco non davanti a qualsiasi norma inderogabile, ma soltanto davanti alle norme inderogabili "nuove", ovvero introdotte per la prima volta con la riforma del diritto societario, dove all'aggettivo sembra doversi conferire un significato sostanziale ("nuova" in quanto pone una disciplina diversa dalla precedente), anziché formale ("nuova" in quanto collocata in una diversa disposizione codicistica).

A quest'ultimo riguardo, se si tiene presente che la riforma del diritto societario, così come concepita con la legge delega 366/2001, è stata attuata con tre distinti decreti legislativi (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 per la materia penale; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, per la materia processuale; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per la materia privatistica), occorre ulteriormente domandarsi se il dovere di uniformazione di cui alle norme transitorie si riferisca a tutte le nuove norme inderogabili introdotte dalla riforma, oppure soltanto alle norme inderogabili introdotte il d.lgs. 6/2003, che contiene le medesime disposizioni transitorie.

La questione - che, ove si tenga presente la rilevanza, ai fini della redazione degli statuti societari, delle clausole compromissorie, ora regolate, con introduzione di nuove norme inderogabili, dal d.lgs. 5/2003, non appare meramente teorica - sembra doversi risolvere nel primo senso più estensivo, in considerazione da un lato dell'ispirazione unitaria della riforma, derivante da un'unica legge delega, dall'altro dell'inesistenza di qualsiasi appiglio letterale nel testo degli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. che consenta di limitare il riferimento al solo d.lgs. 6/2003 (cfr. invece, a quest'ultimo riguardo, la diversa formulazione utilizzata dal legislatore, laddove ha inteso differenziare il d.lgs. 6/2003 dagli altri due decreti delegati, nell'art. 223-bis comma 5, già 4, secondo cui "fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto").

Così individuate le norme alla luce delle quali uniformare, occorre prendere atto che, per stabilire l'esistenza del dovere in esame, ogni clausola statutaria, nel senso sopra chiarito, deve essere vagliata al fine di stabilire la sua compatibilità con ciascuna nuova norma inderogabile, con la conseguenza che all'incertezza dell'individuazione di quest'ultima si aggiungerà l'incertezza nello stabilire la ricorrenza di tale incompatibilità.

Dunque, se si condividono le considerazioni testè svolte, si deve concludere che la ricorrenza, nel caso concreto di una determinata società, del presupposto oggettivo in parola, senza il quale non si pone alcun dovere di uniformazione dello statuto, costituisce l'esito di un giudizio complesso e, per più versi, controvertibile (10).

Quest'ultima circostanza, a sua volta, non può risultare indifferente al tema centrale del ragionamento, consistente, come si è anticipato, nell'individuazione della sanzione posta dal legislatore per il caso di inosservanza da parte della società del dovere di uniformazione del proprio statuto di cui alla normativa transitoria, dal momento che, richiedendo l'applicazione della norma un giudizio di tale tipo, ogni sanzione "forte" risulterebbe del tutto inopportuna.

4. Le sanzioni applicabili

Le norme contenute nei primi commi dei citati artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. e trans. c.c. non prevedono espressamente quali siano le conseguenze dell'inosservanza da parte delle società interessate del prescritto dovere di uniformazione.

La relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 6/2003, in sede di illustrazione dell'art. 223-bis, stabilisce testualmente che "dal carattere inderogabile delle nuove disposizioni deriva la logica conseguenza che, in caso di mancato adeguamento, le società non possano ulteriormente operare, sì che si è prevista una causa di scioglimento ope legis".

Può tuttavia affermarsi, con una certa tranquillità e con il conforto dei primi commentatori (11), che la grave conseguenza ipotizzata dalla relazione deve essere categoricamente respinta.

Nel sistema del codice civile, infatti, la disciplina delle cause di scioglimento era già prima della riforma ed è ora, verrebbe da dire a maggiore ragione, dopo la riforma, retta dal principio della tipicità legislativa.

In altre parole, salve le ulteriori cause di scioglimento eventualmente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto sulla base dell'art. 2484 comma 1 n. 7 c.c., solo il legislatore può disporre cause di scioglimento (cfr. nuovo art. 2484 commi 1 e 2 c.c.).

Senza entrare in questa sede, neppure al solo fine di dimostrare la necessità di non abusare di tale ragionamento, nel merito del delicato tema dell'ammissibilità di c.d. cause implicite di scioglimento, riconducibili in via solo interpretativa alle nozioni legislative di sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (art. 2484 comma 1 n. 2), di impossibilità di funzionamento (art. 2484 comma 1 n. 3) e di riduzione del capitale sotto il minimo legale (art. 2484 comma 1 n. 4), appare sufficiente, per ritenere del tutto priva di fondamento la conclusione accolta dalla relazione, rilevare come la contrarietà a norma inderogabile di una o più singole clausole statutarie, se non può comportare scioglimento della società, al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall'art. 2332 comma 1 c.c., nella fase costitutiva della società stessa, in cui trattasi, evidentemente, di inefficacia originaria (rectius, tecnicamente, di nullità parziale), a maggiore ragione non può comportare tale conseguenza laddove, come nel caso qui ipotizzato, si tratti di inefficacia successiva, ovvero derivante non dall'antigiuridicità della clausola nel momento in cui la stessa è stata stipulata, bensì dalla successiva emanazione di una norma inderogabile da parte del legislatore.

A tali argomenti di carattere sistematico, devono poi affiancarsi ulteriori argomenti fondati sulla finalità della norma e, nonostante il citato passo della relazione, sull'intenzione del legislatore.

Il tema delle sanzioni applicabili al caso in esame sembra infatti trascendere il mero ragionamento tecnico, ed assumere un ruolo emblematico in un'ottica di politica legislativa.

Se si presta la dovuta attenzione, come occorre, ai principi generali della riforma societaria così come elencati dall'art. 2 della legge delega 366/2001, ci si accorge come l'ispirazione principale di tale riforma sia da un lato quella di "perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese" (e non la loro frettolosa eliminazione), dall'altro quella di "semplificare la disciplina della società" (e non l'imposizione di adempimenti formali e costi aggiuntivi), dall'altro ancora quella di "ampliare gli ambiti dell'autonomia privata" e di "adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese" (e non, al contrario, di adeguare i modelli statutari alle "nuove" esigenze dell'ordinamento).

Se non si vuole che queste fondamentali parole legislative rimangano su un piano astratto, occorre ispirarsi costantemente ad esse tutte le volte in cui ci si trova di fronte ad un dubbio interpretativo, ad una molteplicità di possibili letture di una norma, occorrendo privilegiare sempre quella interpretazione e quella lettura che appare meglio delle altre in grado di assecondare la predetta ispirazione e di garantire la realizzazione di ciascuno di tali obiettivi.

La riforma societaria allora, nel suo complesso, deve essere vista senza eccezioni come una chance per le imprese, come un'occasione di aggiornare il diritto societario alla luce da un lato della più moderna e liberale sensibilità giuridica, dall'altro delle esigenze di competitività dell'ordinamento italiano rispetto alla maggioranza dei sistemi giuridici degli altri principali paesi industrializzati, che già da tempo si sono incamminati nella direzione tracciata dai principi dettati dall'art. 2 della legge delega.

Se è vero che la bussola della riforma indica la direzione della semplificazione e della diminuzione del tasso di imperatività del sistema del diritto societario, occorre conservare il massimo rispetto verso le accennate esigenze delle imprese anche quando lo stesso legislatore della riforma, in ossequio alla tradizione giuridica europea, ha ritenuto di non rimettere al solo mercato la protezione di determinati interessi e di mantenere, o addirittura introdurre, norme imperative, a tutela di interessi che, prima della riforma, non erano stati chiaramente individuati o condivisi dal legislatore.

La direzione complessiva di un percorso, infatti, non è compromessa dalla ritenuta necessità di disegnare curve o momentanee inversioni.

Ne deriva quindi, necessariamente, che la "capacità di interdizione" nei confronti dell'autonomia privata delle singole norme imperative che rimangono nel sistema legislativo che esce dalla riforma, siano esse norme "vecchie" oppure norme "nuove", non può andare, in assenza di espressa contraria indicazione da parte del legislatore, come accade appunto nei già riportati casi di cui agli artt. 2332 e 2484 c.c., al di là della sanzione dell'inefficacia della singola clausola che si pone in contrasto con le predette norme, senza poter travolgere il contratto di società nel suo complesso.

Tale conclusione, oltre che porsi in linea con i principi del diritto societario comunitario, così come desumibili dai precetti contenuti nelle relative direttive, appare ulteriormente confermata da una lettura sistematica delle stesse norme transitorie, dal momento che il legislatore, dopo avere dettato, con tono perentorio, i citati precetti di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1, ha altresì prescritto, negli stessi articoli, rispettivamente ai commi 5 - già 4 - e 4, che "fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto" (12).

Dunque, poiché il precetto di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. deve leggersi unitariamente al precetto di cui ai successivi commi 5 e 4 dei medesimi articoli, che del primo costituisce sanzione, occorre concludere che il dovere di uniformazione degli statuti entro il termine del 30 settembre 2004 per le società di capitali e del 31 dicembre 2004 per le società cooperative non costituisce in alcun caso un vero e proprio obbligo per la società, ponendosi piuttosto alla stregua di un onere, ovvero di un comportamento che si deve tenere ove si voglia evitare una determinata conseguenza.

Per le società di capitali, l'unica sanzione per la mancata uniformazione delle clausole esistenti nello statuto alle nuove norme inderogabili introdotte con la riforma è costituita dall'automatica inefficacia delle clausole stesse, una volta decorso il termine transitorio posto dal legislatore.

Tale inefficacia, a sua volta, determinando assenza di previsione negoziale sul punto, consentirà, sempre in via automatica, l'applicazione delle nuove norme inderogabili indipendentemente da ogni loro formale ricezione nello statuto, secondo un meccanismo identico, sul piano degli effetti, alla sostituzione automatica di clausole nulle in forza dell'art. 1419 comma 2 c.c., in tema di nullità parziale del contratto.

Il tempestivo intervento di adeguamento da parte dell'autonomia statutaria costituirà dunque, anche in questo caso, una mera valutazione di opportunità, al fine soprattutto di evitare le incertezze legate all'applicazione dell'anzidetto meccanismo e, quindi, alla stessa individuazione del contenuto aggiornato dello statuto vigente.

Per le società cooperative, invece, il legislatore, nell'art. 223-duodecies u.c. disp. att. e trans. c.c., ha previsto, alla stregua di quella che si potrebbe definire una sanzione civile indiretta, l'ulteriore conseguenza della perdita delle agevolazioni fiscali.

Quest'ultima circostanza deve spiegarsi in considerazione della complessiva revisione della fiscalità delle cooperative effettuata con la riforma, con l'introduzione di una nuova distinzione, quella tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente, la cui concreta attuazione, in considerazione del disposto dell'art. 2514 c.c. in tema di requisiti statutari per accedere alla nozione di mutualità prevalente, presuppone un intervento da parte dell'autonomia privata in sede di adeguamento degli statuti, che il legislatore ha voluto favorire in termini più decisi rispetto a quanto accade per le società di capitali.

A parte questa ulteriore rilevante conseguenza (13), che deve essere a sua volta considerata, nell'ottica della società, alla stregua di un onere, non sembra che si possano individuare in capo alla società cooperativa ulteriori conseguenze derivanti dalla mancata uniformazione in parola, neppure nella specifica ipotesi della piccola società cooperativa, in relazione alla quale l'art. 111-septies secondo periodo disp. att. e trans. c.c. stabilisce il dovere entro il predetto termine del 31 dicembre 2004 di "trasformarsi nella società cooperativa disciplinata nell'art. 2522 del codice" (ovvero, la società cooperativa costituita secondo il modello della s.r.l.). Come infatti è stato sottolineato con chiarezza in dottrina, "non essendo pensabile la piccola cooperativa come un tipo, ma solo come una disciplina applicabile al verificarsi di certe condizioni, se pure la piccola cooperativa non delibera di trasformarsi il vecchio regime è sostituito dal nuovo, a far tempo dalla data anzidetta" (14).      

Così ridimensionata la portata delle norme transitorie al vaglio, resta da chiarire una residua perplessità: se le nuove norme imperative alla luce delle quali procedere all'uniformazione di cui ai citati artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. sono tutte quelle contenute nel d.lgs. 5/2003 e, almeno teoricamente, nel d.lgs. 61/2002, oltre che nel d.lgs. 6/2003, per quale ragione la sanzione della sopravvenuta inefficacia delle clausole statutarie non uniformate opera soltanto, per espressa previsione dell'artt. 223-bis comma 5 e 223-duodecies comma 4 c.c. per le clausole che si pongono in contrasto con le nuove norme imperative introdotte con lo stesso d.lgs. 6/2003?

Più precisamente, per le nuove norme imperative introdotte con il d.lgs. 5/2003 (si pensi, come già detto, ai nuovi profili inderogabili delle clausole compromissorie), l'inapplicabilità della sanzione espressa della sopravvenuta inefficacia della clausola allo scadere del periodo transitorio implica che l'inefficacia della clausola deve farsi risalire alla stessa entrata in vigore del relativo decreto, oppure, per evitare di ipotizzare una norma priva di sanzione, impone all'interprete di procedere ad un'interpretazione ortopedica, ritenendo che, nonostante il tenore letterale dei successivi commi 5 e 4 dei citati artt. 223-bis e 223-duodecies, il differimento della sopravvenuta inefficacia debba operare anche con riguardo a queste ultime nuove norme inderogabili?

Alla fine del precedente paragrafo si è già sottolineato come l'unitarietà della riforma, ai fini di un'interpretazione ampia dell'ambito di applicazione dei primi commi dei citati articoli, costituisca un ulteriore argomento sistematico, destinato ad affiancarsi a quello letterale, in favore della prima risposta, così definitivamente rinunciando ad ogni interpretazione ortopedica.   

In questa sede, conviene aggiungere che il rilievo testè formulato non implica necessariamente che il "dovere di uniformazione" in questione, con riferimento alle nuove norme imperative contenute nel decreto 5/2003, non configurandosi alcun onere in capo alla società, sia da fare rientrare senza ulteriori riflessioni nel novero generale degli adeguamenti privi di sanzione.

Resta infatti da dimostrare che il mancato rispetto dei precetti di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. comporti come unica conseguenza l'inefficacia sopravvenuta di cui ai citati successivi commi delle stesse disposizioni transitorie.

A tale approfondimento è quindi opportuno che si orienti la riflessione nel prossimo paragrafo.

5. Gli ulteriori effetti della mancata tempestiva uniformazione degli statuti alle nuove norme inderogabili

La sopravvenuta inefficacia delle clausole statutarie in contrasto con le nuove norme imperative introdotte con il d.lgs. 6/2003 a partire dalla scadenza del periodo transitorio costituisce l'unica testuale conseguenza prevista dal legislatore a fronte del mancato adeguamento degli statuti, dovendosi categoricamente escludere, in assenza di norme legislative espresse, ogni possibile riconduzione di tale situazione ad una causa di scioglimento della società.

Tuttavia, la conclusione di cui sopra, ponendosi dall'esclusivo angolo visuale della società, non esclude che vi siano ulteriori possibili effetti in caso di mancata tempestiva uniformazione degli statuti alle nuove norme inderogabili, a prescindere, questa volta, dalla circostanza che tali norme siano state introdotte ad opera del d.lgs. 6/2003 oppure dai d.lgs. 5/2003 e 61/2002.  

Per cercare di offrire una risposta esaustiva alla questione da ultimo posta occorre, dunque, mutare l'angolo visuale, ponendosi in un'ottica diversa da quella della società.

A tale fine, più precisamente, occorrerà porsi prima nell'ottica dei soci e dei creditori sociali quali titolari di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, poi nell'ottica del notaio quale soggetto tenuto al controllo di legalità degli atti societari e dell'ufficio del registro delle imprese quale titolare di un ulteriore, seppure limitato, potere di controllo, al solo fine di verificare se, nell'interesse della certezza del diritto e di un'efficace attuazione della riforma, il mancato rispetto del "dovere di uniformazione" sia destinato a produrre effetti sulla legittimità ed iscrivibilità degli atti societari successivi.

Le due questioni meritano di essere trattate separatamente.

a) Per quanto riguarda gli amministratori ed i sindaci di società azionaria e cooperativa costituita su modello azionario (ovvero tutte le società cooperative esistenti anteriormente alla riforma: cfr., infatti, art. 2516 vecchio testo c.c.), sembra possibile concludere che il precetto di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c., pure interpretato alla stregua di un onere anziché di un vero e proprio dovere della società,  imponga a tali soggetti, considerata la loro posizione di esecutori del contratto sociale e di titolari di una funzione emersa dalla riforma con i contorni ancora più netti, un vero e proprio obbligo nei confronti della società (in tale senso si può altresì giustificare l'impiego da parte del legislatore dell'espressione "dovere").

Il contenuto di tale obbligo consiste nel verificare la ricorrenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo di cui alla normativa, nel predisporre, in caso di ricorrenza dei medesimi presupposti, un testo di statuto da sottoporre all'assemblea, e nel convocare l'assemblea stessa in tempo utile perché questa adotti la deliberazione di modificazione dello statuto entro il termine ultimo fissato dal legislatore (15).

L'omissione di tale compito comporterà in capo agli amministratori ed ai sindaci (cfr. art. 2406 comma 1 c.c.) responsabilità verso la società e, almeno teoricamente, anche verso i creditori sociali ed i singoli soci o terzi, trattandosi di violazione di un obbligo ad essi imposto dalla legge, sanzionato ex artt. 2392 ss. c.c. (16).

In caso di tempestiva convocazione dell'assemblea, non potrà ovviamente attribuirsi agli amministratori alcuna responsabilità qualora questa non abbia adottato la relativa necessaria deliberazione (17), neppure laddove tale mancata adozione sia dipesa dal voto contrario e decisivo degli stessi amministratori o sindaci, dal momento che ogni diversa conclusione si porrebbe in contrasto con quella prerogativa di libera determinazione dell'assemblea che esce rafforzata dalla stessa riforma.

Ne consegue, pertanto, che ciò che per la società costituisce un onere, per amministratori e sindaci costituisce un vero e proprio obbligo o dovere.

Ne consegue ulteriormente che la già rilevata diversa portata da un lato dei precetti di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c., dall'altro dei precetti di cui ai successivi commi 5 e 4 dei medesimi articoli (che prevedono la sanzione dell'inefficacia delle clausole statuarie non uniformate in tempo), dovendosi i primi precetti, a differenza dei secondi, estendere altresì alle norme di cui ai d.lgs. 5/2003 e 61/2002, può trovare una accettabile spiegazione proprio sottolineando come il dovere sopra evidenziato in capo agli amministratori ed ai sindaci si estenda anche all'adeguamento delle clausole compromissorie e degli altri eventuali patti concernenti la materia processualistica, pure trattandosi di clausole che già hanno perduto la loro efficacia fin dal 1° gennaio 2004.

Identico discorso deve farsi, in proposito, per le società a responsabilità limitata (ed eventualmente per le società cooperative adeguatesi sulla base del modello s.r.l. prima del 31 dicembre 2004 senza tuttavia ottemperare al precetto di cui all'art. 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c.).

Infatti, se è vero che, a seguito della riforma, in tale tipo di società l'amministratore perde i connotati dell' "organo" titolare di una funzione autonoma e non attribuibile alla decisione dei soci (salvo eventualmente riacquistarli, in parte, attraverso un'opportuna connotazione in senso capitalistico del relativo statuto), con la conseguenza che il socio, nel nuovo modello di s.r.l., è tenuto ad attivarsi in proprio per la realizzazione dell'interesse sociale, e quindi anche per deliberare l'adeguamento dei patti sociali a sopravvenute norme di legge, è altresì vero che le s.r.l. alle quali si applicano le norme transitorie in questione sono quelle esistenti al 1° gennaio 2004, ancora regolate da uno statuto ispirato alla vecchia normativa, appiattita sul tipo azionario, con la conseguenza che appare difficile utilizzare la flessibilità acquisita dalla normativa legale, ed in particolare il mutato rapporto tra soci ed amministratori, per ritenere gli amministratori in carica al momento di entrata in vigore della riforma esonerati dagli obblighi in questione, a prescindere dalla circostanza che la nuova normativa sia già stata recepita dallo statuto attraverso un'opportuna modificazione a scopo di adeguamento.      

b) Per quanto riguarda gli effetti che l'inottemperanza del precetto di cui ai citati artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. determina in merito alla legittimità ed iscrivibilità nel registro delle imprese delle deliberazioni modificative dello statuto che la società adotterà successivamente alla scadenza del periodo transitorio, sembra, nel silenzio del legislatore sul punto, doversi escludere che vi possa essere alcun condizionamento, dovendo la legittimità di ciascuna di tali deliberazioni apprezzarsi in sé, a prescindere da ogni rilevanza della eventuale mancanza dell'uniformazione in parola (18).

Ogni diversa conclusione, infatti, oltre che risultare gravemente ed ingiustificatamente pregiudizievole all'interesse dell'impresa di adottare speditamente le deliberazioni modificative di cui avverta la necessità, si porrebbe in contrasto con le più elementari esigenze di certezza del diritto, atteso che, come si è sopra cercato di sottolineare, la ricorrenza nel caso concreto di una violazione delle norme transitorie citate è circostanza che non può desumersi semplicemente dalla mancanza di una qualsiasi deliberazione di "adeguamento" da parte della società durante il periodo transitorio, in quanto tale mancanza potrebbe semplicemente discendere dall'inesistenza del presupposto oggettivo della norma, ovvero dall'inesistenza di clausole da uniformare a nuove norme imperative.     

In senso contrario, non può neppure trarsi alcun argomento dall'esistenza di due norme transitorie - "dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e non conformi al decreto medesimo" (art. 223-bis comma 6 prima parte);"dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e non conformi al decreto medesimo" (art. 223-duodecies comma 5 prima parte) - che, con riferimento all'entrata in vigore della riforma, hanno sancito, disponendo una sorta di retroattività dell'entrata in vigore stessa, che gli atti presentati per l'iscrizione successivamente al 1° gennaio 2004 debbano già essere conformi alla normativa riformata anche se si tratta di atti redatti anteriormente a quest'ultima data, trattandosi di disposizioni eccezionali, già oggetto di interpretazione restrittiva per il caso da esse stesse disciplinato (19), e pertanto inidonee ad offrire un qualsiasi appiglio argomentativo con riferimento agli atti stipulati successivamente non solo all'entrata in vigore della riforma, ma, addirittura, alla scadenza del periodo transitorio. 

6. Conclusione: l'adeguamento degli statuti come mera opportunità per le imprese, e non come obbligo

Le conclusioni accolte consentono di ribadire, con la sola necessaria attenzione alla posizione degli amministratori e dei sindaci, ove si voglia evitare che l'inerzia durante il periodo transitorio determini responsabilità a loro carico, che la riforma costituisce, anche per le società esistenti, una semplice opportunità, e non anche un dovere.

Ogni decisione in merito all'an dell'adeguamento, oltre che al quomodo, costituisce per ogni società una decisione libera, e quindi meramente facoltativa, anche laddove, ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. (19) c.c., il legislatore ha previsto la specifica sanzione dell'inefficacia delle clausole statutarie non uniformate entro il temine del periodo transitorio ed in contrasto con le nuove norme inderogabili (oltre che la perdita delle agevolazioni fiscali per le società cooperative).

L'onere giuridico, infatti, non intacca la sfera di libertà del soggetto, condizionandola soltanto esternamente.

La vera posta in gioco per le società esistenti, allora, non è tanto quella di addivenire entro il termine del periodo transitorio ad un qualsiasi, anche frettoloso e mal ponderato adeguamento, gettando se stesse al di là di una sorta di ostacolo fissato dal legislatore, quanto quella di cogliere la mutata sensibilità del diritto societario e, con essa, la "sostanza" della riforma, attendendo tutto il tempo che risulterà necessario perché - grazie al lavoro degli interpreti e delle categorie professionali, tra le quali la categoria notarile è chiamata dal legislatore, oltre che dalla propria tradizione e competenza, a svolgere un ruolo di primo piano - lo statuto che regolerà nel futuro la società costituisca per la società stessa e per i suoi soci un tangibile ed apprezzabile salto qualitativo, la cui adozione, lungi dal costituire un costo, rappresenti una rilevante semplificazione del funzionamento dell'impresa, se non anche un vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti, e quindi un risparmio.

NOTE:

(1)         In tale senso, espressamente, con riferimento ad ogni ipotesi di adeguamento diversa da quelle contemplate nelle due disposizioni transitorie citate nel testo, la Relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003, n. 16, sub art. 223-bis.

(2)         Il presente studio non si occuperà, pertanto, delle altre rilevanti conseguenze che derivano dal mancato adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti alla riforma, laddove tali conseguenze non attengano al profilo della doverosità, o comunque della non mera facoltatività, dello stesso procedimento di adeguamento. Si pensi, ad esempio, al venir meno della possibilità, nei limitati casi previsti dall'art. 223-bis comma 3 disp. att. e trans. c.c., di adottare le modificazioni statutarie con cd. quozienti light (in tema, cfr., dopo le modificazioni normative introdotte nella disposizione legislativa con il d.lgs. 37/2004, C. CACCAVALE ' F. MAGLIULO ' M. MALTONI - F. TASSINARI, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2004, p. 544 ss.), oppure, trattandosi di s.r.l., al venir meno della possibilità ex art. 223-bis comma 2 disp. att. e trans. c.c., di trasformare la società in s.p.a., in deroga ai vigenti quozienti statutari, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la semplice maggioranza del capitale sociale (in tema, cfr., ancora, C. CACCAVALE ' F. MAGLIULO ' M. MALTONI - F. TASSINARI, op. cit., p. 558 ss.) oppure ancora al venir meno della possibilità di realizzare il processo di adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alla riforma attraverso una pluralità di deliberazioni successive (in tema di cd. adeguamento parziale,  durante il periodo transitorio, cfr. sempre C. CACCAVALE ' F. MAGLIULO ' M. MALTONI - F. TASSINARI, op. cit., p. 543 s.).

In tutti i casi considerati, infatti, il mancato adeguamento entro il termine del periodo transitorio può precludere alla società l'utilizzo di fondamentali semplificazioni, ma non incide in alcun modo sul carattere meramente facoltativo della scelta di procedere all'adeguamento stesso.

(3)         N. ABRIANI, Gli adeguamenti obbligatori degli statuti delle società di capitali alla riforma del diritto societario, in Società, 2003, p. 1301 ss., secondo cui "lo spettro degli interventi obbligatori tende a porsi in un rapporto di proporzionalità diretta rispetto al grado di analiticità dello statuto adottato ed inversa rispetto alla derogabilità della disciplina della forma societaria assunta" (p. 1302).

(4)         La rilevanza pratica del problema diventa ancora maggiore laddove si ritenga che le citate norme transitorie in tema di dovere di uniformazione degli statuti si applichino altresì con riferimento a quelle norme imperative che il legislatore della riforma non ha dettato in termini espressi, ma ha, per così dire, introdotto implicitamente (si pensi alla ritenuta necessaria unitarietà, nella s.r.l., della partecipazione di ciascun socio, desumibile in via soltanto interpretativa dall'art. 2468 c.c.).

(5)         C. MONTAGNANI, Appunti su alcune disposizioni transitorie della riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, p., p. 631 ss..

(6)         Cfr. L.A. MISEROCCHI, Le norme transitorie, in Federnotizie, 2003, p. 24 ss.; C. CACCAVALE ' F. TASSINARI, Il nuovo diritto societario: regime transitorio previsto dall'art. 223-bis disp. att., Studio n. 4292, approvato dal CNN il 7 marzo 2003; C. MONTAGNANI, op. cit., soprattutto pp. 627 - 631.

(7)         Per tutti, cfr. G. CASU, Atto costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, Studio n. 4885, approvato dal CNN il 25 marzo 2004; A. ALESSANDRINI CALISTI, L'allegazione dello statuto all'atto costitutivo della società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2004, p. 411 ss.; G. PETRELLI, Statuto e atto pubblico dopo la riforma delle società di capitale e cooperative, in Riv. not., 2004, p. 433 ss. . 

(8)         Massima n. 2 elaborata dalla commissione società del consiglio notarile di Milano, come resa pubblica nella giornata di studio del 27 marzo 2004 (le trenta massime illustrate in tale occasione sono pubblicate da IlSole24Ore del 26 marzo 2004, p. 30 e da ItaliaOggi del 26 marzo 2004, fascicolo documenti).

(9)         In dottrina, sembra accogliere un'interpretazione più ampia, riferibile anche ad alcuni elementi cc.dd. "contingenti", U. MORERA, Gli adeguamenti dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni in materia di s.p.a. (art. 223-bis disp. att. c.c.), in Riv. not., 2003, p. 835 ss. e in Banca, borsa, tit. di cred., 2003, p. 704 ss..  

(10)      Per dare ulteriormente conto della complessità di siffatta valutazione, può segnalarsi come il giudizio di "non incompatibilità" di una determinata clausola statutaria con una nuova norma imperativa, può altresì derivare da una semplice interpretazione evolutiva della clausola stessa, come nel caso in cui, prevedendo genericamente lo statuto di una determinata s.p.a. che l'assemblea ordinaria delibera in merito ad una determinata categoria di atti di gestione, si ritenga che la formulazione debba essere letta in modo da renderla compatibile con il nuovo art. 2364 comma 1 n. 5 c.c..

(11)      Per tutti, N. ABRIANI, op. cit.;  P. SPADA, Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle società di capitale, in Riv. not., 2003, p. 635 ss.; U. MORERA, op. cit.; L. ENRIQUES - G. SCASSELLATI SFORZOLINI, Adeguamenti statutari: scelte di fondo e nuove opportunità nella riforma societaria, in Notariato, 2004, p. 69 ss. .

(12)      La norma citata solleva un importante problema teorico-pratico, concernente l'individuazione dei limiti entro i quali l'art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale risulta applicabile al caso di specie, caratterizzato dal fatto che da un lato si tratta non di una vera e propria nullità, bensì di una inefficacia sopravvenuta, dall'altro che l'applicazione del citato articolo del codice risulta limitata, nella parte in cui ammette l'estensione dell'inefficacia all'intero contratto, dalle norme di cui alla prima direttiva comunitaria in materia societaria, che impone di fare salva l'esistenza della società e, secondo l'interpretazione alla quale si ritiene qui di aderire, la sua qualificazione secondo il tipo formalmente dichiarato in sede di atto costitutivo, senza tuttavia impedire che anche l'inefficacia sopravvenuta si possa riverberare, per connessione ed interdipendenza logica, anche a disposizioni diverse da quella specificamente colpita dall'inefficacia, purché a quest'ultima logicamente collegate (si pensi, per esempio, al problema, tendenzialmente risolto nel primo senso dai primi commentatori, se la sopravvenuta inefficacia della disposizione statutaria che rimette la scelta degli arbitri all'accordo delle parti sia destinata a travolgere l'intera clausola compromissoria oppure si limiti a rendere applicabile il criterio residuale di nomina eventualmente - e normalmente - previsto, senza tuttavia incidere sull'intera clausola compromissoria).

(13)      Non è questa la sede per stabilire quali disposizioni tributarie in tema di società cooperativa costituiscano un'agevolazione fiscale in senso tecnico. In tema, cfr. L. SALVATI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, in Rass. trib., 2003, p. 839 ss. 

(14)      P. SPADA, op. cit., p. 637.

(15)      Costituisce questione praticamente rilevante, a ridosso della scadenza del periodo transitorio, stabilire se, per evitare le conseguenze sancite dal legislatore, sia necessario che la deliberazione di uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto sia altresì iscritta presso il competente ufficio del registro delle imprese entro la data stabilita nelle citate norme transitorie, affinché le modificazioni statutarie introdotte possano acquistare tempestivamente la propria efficacia ex art. 2436 comma 5 c.c., oppure sia sufficiente che la deliberazione stessa sia adottata entro il predetto termine, potendo l'iscrizione (e l'acquisto dell'efficacia) avvenire anche successivamente: sia il tenore letterale delle norme, sia l'inopportunità di fare dipendere conseguenze per la società da situazioni che sfuggono al controllo di quest'ultima, inducono a ritenere preferibile la seconda tesi, pure nella consapevolezza che la stessa può creare incertezza (la clausola incompatibile uniformata è o meno efficace nel periodo compreso tra la fine del periodo transitorio e l'iscrizione della deliberazione di uniformazione tempestivamente adottata?) e penalizzare i terzi, che, decorso il termine legislativo, devono ancora attendere il decorso del termine per l'iscrizione della eventuale deliberazione di uniformazione prima di poter concludere nel senso della sopravvenuta inefficacia delle clausole statutarie incompatibili.   

(16)      Il presente studio, come già accennato retro alla nota 2, non si occupa delle conseguenze del mancato adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alla riforma laddove non vi siano dubbi che tale adeguamento costituisce per la società una mera opportunità, e non anche un dovere in senso giuridico.

Ne deriva, in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, che quanto sostenuto nel testo per la specifica responsabilità derivante dalla violazione del dovere di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 c.c., non esclude l'eventualità che gli stessi amministratori e sindaci possano essere considerati egualmente responsabili, per violazione del proprio generale dovere di diligenza professionale, laddove non abbiano tempestivamente proceduto all'adeguamento facoltativo al solo fine di consentire alla società di fruire di alcune rilevanti novità  e semplificazioni introdotte con la riforma.

In tali casi, tuttavia, la valutazione della tempestività non coinciderà necessariamente con l'adozione della deliberazione entro il termine del periodo transitorio, potendo quest'ultimo termine, a seconda dei casi, risultare, ai fini della responsabilità in parola, inadeguato per difetto, ma anche per eccesso.

(17)      Così anche L. ENRIQUES - G. SCASSELLATI SFORZOLINI, op. cit., p. 70.

(18)      Ipotizza una diversa conclusione, affermando un obbligo di adeguamento alla prima assemblea modificativa dell'atto costitutivo che si terrà successivamente alla scadenza del periodo transitorio, N. ABRIANI, op. cit., p. 1306, argomentando sulla base dell'obbligo di deposito del testo integrale dello statuto nella redazione aggiornata di cui all'art. 2436 c.c., richiamato per la s.r.l. dall'art. 2480 c.c..

(19)      Massima n. 1 elaborata dalla commissione società del consiglio notarile di Milano, come resa pubblica nella giornata di studio del 27 marzo 2004, cit