LA NUOVA RESPONSABILITA’ SANITARIA. LE REGOLE DEI RISARCIMENTI DOPO L’INTERVENTO DELLE DIECI SENTENZE DI LEGITTIMITA’ “DI SAN MARTINO”

La terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con dieci pronunce che vanno dalla n. 28985 alla n. 28994 tutte in data 11/11/2019 (da qui il loro appellativo di “sentenze di San Martino”) è efficacemente intervenuta in materia di responsabilità professionale sanitaria dove si sono succeduti, nel corso del tempo, interventi normativi non sempre coesi e strutturati nonché interventi giurisprudenziali alluvionali e spesso contrastanti fra loro.

La Cassazione ha messo ordine in questo settore attraverso dieci pronunce che intervengono, cristallizzandone le linee guida, in materia di consenso informato, danno biologico c.d. differenziale, azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del collaboratore, personalizzazione del danno, onere della prova, successione delle leggi nel tempo e loro applicabilità retroattiva, nesso di causalità. Le dieci sentenze, vuoi per l’ampiezza dei tempi affrontati che per la particolare attenzione che che ha acquisito nel nostro ordinamento la materia della responsabilità sanitaria e del diritto alla sicurezza nelle cure per il paziente, si possono annoverare tra i passaggi chiave del sistema della responsabilità civile e del risarcimento del danno da colpa medica.

Di seguito si propongono, senza pretesa di esaustività, alcuni semplici spunti di riflessione come emergenti dalle dieci pronunce in oggetto, nella consapevolezza che bisognerà attendere la loro effettiva applicazione nella pratica quotidiana.


1. sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28985 (Consenso informato)

La pronuncia in esame cristallizza il principio secondo il quale la omessa od insufficiente informazione in relazione a un intervento sanitario rappresenta una lesione del diritto alla autodeterminazione personale. Tale lesione sussiste anche qualora l’atto terapeutico sia necessario ovvero risulti eseguito “secundum legem artis”; e ciò anche al di là del vincolo contrattuale.  La Corte chiarisce, però, che la mera circostanza della omessa/insufficiente informazione non rappresenta, di per sé, un danno risarcibile rimanendo necessario cheil paziente alleghi di aver subito una conseguenza effettivamente dannosa in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé.


2. sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28986 (Danno biologico c.d. “differenziale”) 

Per danno c.d. “differenziale” si intende il danno alla salute patito da un soggetto che sia portatore di una patologia pregressa che, in quanto tale, abbia già di per sé comportato una menomazione della sua integrità psico-fisica.

A tale proposito la Corte segnala che, nel liquidare il danno alla salute in situazioni consimili, non è possibile limitarsi alla valorizzazione economica dello stato menomativo attuale ma si deve, correttamente, procedere a sottrarre dalla valorizzazione economica dello stato menomativo complessivo quella dello stato preesistente di invalidità (in quanto eziologicamente slegato dall’evento illecito). Esemplificando, dunque, se una persona, invalida al 60%, diviene, in conseguenza di un fatto illecito, invalida al 70%, non potrà procedersi a monetizzare il 10% di differenza come elemento a sé, ma si dovrà ottenerne il relativo valore mediante la sottrazione della monetizzazione del 60% a quella del 70%.
 

3. sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28987 (Azione di regresso della struttura nei confronti del collaboratore)

Con riferimento al regime antecedente all’entrata in vigore della L. n. 24/2017 –che ha disciplinato l’azione di rivalsa della struttura nei confronti del professionista sanitario introducendone limiti formali e sostanziali– la Suprema Corte ha sottolineato come la possibilità della struttura di agire in regresso nei confronti del professionista resosi materialmente responsabile dell’inadempimento non possa non tenere conto dell’esistenza di un rischio di impresa, che è e deve rimanere a carico solo della struttura.

Da ciò consegue che, se la struttura non è in grado di dimostrare la colpa esclusiva del medico nella causazione del danno, dovrà darsi applicazione al principio presuntivo secondo il quale, del danno cagionato al paziente, struttura e professionista devono rispondere al 50%. Resta onere della struttura dimostrare non soltanto la colpa esclusiva, ovvero superiore al 50%, del medico, ma la derivazione causale dell’evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi si spedalità; in un’ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (v. anche Cass. 05/07/2017 n. 16488). Laddove la struttura non fornisca la prova “in ordine alla assorbente responsabilità del medico intesa come grave e straordinaria; soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, dovrà farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l’art. 1298 co. 2° c.c. e l’art. 2055 co. 3° c.c.”. La struttura dovrà inoltre provare che la condotta del medico sia stata la sola a determinare l’evento dannoso, senza che vi abbiano concorso altre condotte attive od omissive imputabili alla stessa impresa sanitaria che agisce in regresso.

4. sentenza Cass. Civ., III,  11/11/2019, n. 28988 (Personalizzazione del danno)

Per personalizzazione del danno si intende l’aumento del quantum riconosciuto a titolo di risarcimento del danno alla salute in ragione di eventuali particolari situazioni relative al caso concreto. La Corte di Cassazione ribadisce che detto aumento risulta valorizzabile a favore del paziente soltanto in caso di comprovata eccezionalità delle conseguenze del danno, non potendosi, invece, riconoscere la stessa laddove le conseguenze di cui sopra risultino normali e indefettibili, dal momento che esse sono da intendersi già ricomprese nella percentuale di invalidità permanente riconosciuta (ossia nel danno biologico). Costituirebbe “duplicazione risarcitoria” la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cuiu è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (es.: pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il c.d. danno “dinamico-relazionale”).

5, 6 e 7. Cass. Civ., III, 11/11/2019, sentenze n. 28989n. 28991 e n. 28992 (Onere della prova e nesso di causa)

Con le tre pronunce in esame la Suprema Corte ha ribadito il principio distributivo dell’onere della prova tra azienda sanitaria e paziente, basato sul regime della responsabilità contrattuale. Se al paziente spetta l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra il danno lamentato e il rapporto di cura, rimane a carico della struttura l’onere di dimostrare che il danno non sussiste oppure che lo stesso è derivato da causa imprevedibile e inevitabile.

A tale proposito, inoltre, intervenendo sul tema della c.d. “causa ignota”, si sottolinea come, laddove a rimanere ignota sia la causa dell’evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio dovranno ricadere sul paziente (creditore della prestazione professionale) mentre laddove a rimanere ignote siano le cause della impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure la imprevedibilità/inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli dovranno ricadere sulla struttura (debitrice della prestazione professionale).

Più in particolare, con la Sentenza n. 28989, si rileva che la circostanza che, in linea generale, non sia consentito attribuire, al medesimo soggetto, una somma a titolo di danno morale soggettivo ed un ulteriore risarcimento da perdita del rapporto parentale, non esclude la netta distinzione tra il danno da perdita (o lesione del rapporto parentale) e l’eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato.

Con le Sentenze n. 28991 e n. 28992 si precisa, sotto diverse angolazioni, che è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento della situazione patologica e/o l’insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario. A sua volta è onere di quest’ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile abbia reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

8 e 9) Cass. Civ., III, 11/11/2019, sentenze n. 28990 n. 28994 (Applicazione retroattiva delle norme contenute nella Legge Balduzzi e nella Legge Gelli-Bianco)

Le due pronunce di cui sopra intervengono sul delicato tema dell’applicazione retroattiva delle norme contenute nella Legge Balduzzi (n. 189/2012) prima e, poi, nella Legge Gelli (n. 24/2017). Per quanto riguarda le norme che hanno previsto l’applicabilità, a fini liquidativi del danno biologico, delle tabelle contenute negli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, la III Sezione della Corte di Cassazione definitivamente afferma che le stesse si applicano retroattivamente a tutti i sinistri sanitari con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum.

Discorso diverso vale, invece, per quanto riguarda le norme sostanziali in tema di riparto di responsabilità fra struttura e professionista (e, più in generale, per tutte le norme sostanziali contenute nei due provvedimenti normativi di cui sopra) le quali non possono essere oggetto di applicazione ai fatti avvenuti in epoca antecedente la loro entrata in vigore.

10) Cass. Civ., III, 11/11/2019, sentenza n. 28993 (la natura della perdita di chance e la sua determinazione)

Sul piano funzionale, chance patrimoniale e chance non patrimoniale partecipano della stessa natura. La diversità morfologica tra chance patrimoniale e chance non patrimoniale da responsabilità sanitaria va individuata nella diversità della situazione preesistente: presistenza negativa (chance non patrimoniale), preesistenza positiva (chance patrimoniale). Tale preesistenza postula, nella chance patrimoniale, una situazione positiva (titoli, professionalità, curricula, esperienze pregresse, attitudini specifiche, ecc.); in quella non patrimoniale, una situazione di salute (già) patologica (i.e. negativa). Entrambe le forme di chance presuppongono: a) una condotta colpevole dell'agente; b) un evento di danno (lesione di diritto); c) un nesso di cauisalità tra la condotta e l'evento; d) una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non; e) un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose. La soluzione offerta dalla Cassazione in materia di perdita di chance prescinde, quindi, dal caso specifico (e di pratica applicabilità) del ritardo di una corretta diagnosi per un malato oncologico.

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