Alla riconciliazione dei coniugi la disciplina
codicistica dedica solo due articoli (artt. 154 e 157, c.c.), richiedendo
così di considerare la giurisprudenza e la dottrina in tema per
comprenderne la reale portata. Di seguito si cercherà di analizzare le
principali caratteristiche di un aspetto del diritto di famiglia che,
seppur raramente agli onori della cronaca, può rivestire una indubbia
rilevanza, soprattutto nei procedimenti di separazione e di
divorzio.
L'espressa dichiarazione. Ai sensi dell'art. 157, c.c., i
coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della
separazione con una "espressa dichiarazione", facendo intendere che possa
essere resa oralmente o per scritto, a mezzo di atto pubblico o di
scrittura privata, di atto ricevuto da un notaio o da un cancelliere[1].
Un più recente orientamento giurisprudenziale ha invece concluso
che la dichiarazione debba sottostare a "...esigenze di certezza
riconducibili non solo all'interesse delle parti, ma anche agli innegabili
riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto
familiare"[2]. Dunque pur non sorretta da formule sacramentali, detta
dichiarazione deve possedere requisiti formali atti a renderla in equivoca
e verificabile in qualunque momento.
Una pubblicità che può
ritenersi idonea a raggiungere lo scopo è senz'altro la sua iscrizione e
conservazione tra gli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 63,
lett. g) (e 69, lett. f)), D.P.R. 03/11/00, n. 396, secondo cui debbono
essere iscritte "le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157, c.c.".
Parte della giurisprudenza (piuttosto datata, in verità) sosteneva
inoltre che una manifestazione scritta sarebbe sufficiente per ravvisarsi
una riconciliazione[3], sul presupposto che la "espressa dichiarazione"
avrebbe una efficacia autonoma rispetto al comportamento delle parti[4].
Non mancano tuttavia opinioni difformi che hanno ritenuto la
riconciliazione, più che un accordo, un fatto giuridico, in quanto in tal
modo più coerente con l'intero sistema del diritto familiare[5]. La
dichiarazione espressa non potrebbe conseguentemente andare disgiunta
dalla compresenza di concreti elementi fattuali atti a testimoniare la sua
valenza reale e non meramente astratta[6], salvo casi di forza maggiore in
cui l'effettiva ripresa della convivenza non si sia verificata per motivi
non addebitabili alla volontà dei coniugi[7].
La stretta
connessione tra la dichiarazione espressa e la reale ricostruzione della
convivenza coniugale è stata evidenziata anche dalla più recente
giurisprudenza. Si veda, a titolo di esempio, quanto concluso dal
Tribunale di Monza, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti (formali e
sostanziali) della riconciliazione in una dichiarazione espressa che il
marito aveva effettuato al fine di manifestare, in modo inequivocabile, la
propria volontà di riprendere la vita coniugale e nella contestuale
accettazione della moglie, quando non suffragata da una successiva ripresa
della convivenza[8].
Sembra pertanto che la riconciliazione
"negoziale" di cui all'art. 157, c.c., non solo richieda un formalismo
accertabile ed ufficiale (iscrizione tra gli atti dello stato civile), ma
anche una effettiva ripresa della convivenza coniugale, elemento
sostanziale complementare alla mera dichiarazione di porre fine -
temporaneamente o definitivamente - alla crisi familiare.
Il
comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Nel
nostro ordinamento, dove la separazione dei coniugi dovrebbe costituire
(seppure astrattamente.) un allentamento del vincolo coniugale, e non una
fase preparativa del successivo scioglimento del matrimonio, si ammette
che la riconciliazione possa anche manifestarsi con un comportamento dei
coniugi (obiettivamente) incompatibile con gli effetti della
separazione[9].
E' un dato di fatto che l'ipotesi di
riconciliazione più frequente si verifica con l'effettivo ripristino della
vita coniugale mediante la ripresa dei rapporti materiali e spirituali che
caratterizzano il consorzio familiare. Ciò si verifica quando sia stato
ricostruito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo
coniugale, e quindi sia intervenuto il ripristino non solo di quelli che
concernono l'aspetto materiale del matrimonio, ma anche di quelli che sono
alla base della intesa spirituale dei coniugi[10].
L'accertamento
della intervenuta riconciliazione dovrà ancorarsi ad elementi esteriori
oggettivi diretti a dimostrare la seria e comune volontà di ripristinare
la comunione di vita, a prescindere da irrilevanti riserve mentali[11]:
l'elemento oggettivo, da cui è possibile desumere la ricostituzione del
nucleo familiare, prevale sul mero elemento psicologico[12].
Consegue che non costituisce riconciliazione la ripresa della
convivenza, in via sperimentale e per un breve periodo, senza una chiara
ed effettiva volontà di ripristinare la vita coniugale[13]. La stessa
convivenza, anche se non soltanto sperimentale, pur possedendo un
innegabile valore presuntivo[14], se non è accompagnata da concreti
atteggiamenti concludenti (come, ad esempio, la redazione di un testamento
olografo a favore dei figli, unito alla revoca delle disposizioni
testamentarie a favore della precedente convivente[15]), non è sufficiente
a concretare l'ipotesi di una riconciliazione[16].
Non
interrompono la separazione le manifestazioni di buona volontà da parte di
un coniuge con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella
casa coniugale[17], né il fatto che il marito, pur vivendo in un'altra
città e con un'altra donna, torni in famiglia per i fine settimana
provvedendo, in tali occasioni, con la moglie, al menàge domestico ed
all'educazione dei figli[18].
Non ha ugualmente effetto
riconciliativo la riunione dei coniugi durante i fine settimana ed in
occasione delle vacanze[19], così come che la convivenza - seppur
connotata dei caratteri materiali e spirituali caratteristici del
matrimonio - per un breve periodo di tempo in conseguenza dello stato di
detenzione domiciliare di uno dei coniugi[20]. Allo stesso modo,
l'assistenza prestata attraverso visite giornaliere al coniuge separato
bisognoso di cure non comporta la ricostituzione della comunione
spirituale e materiale tra i coniugi, intesa - per l'aspetto spirituale -
come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di
vita e di adempiere ai doveri coniugali[21].
Non rappresenta
ripristino della vita coniugale nemmeno una sporadica ripresa dei rapporti
sessuali[22], anche con conseguente nascita di un figlio[23], né la
convivenza dei coniugi nella stessa casa, di proprietà del marito, in
camere da letto diverse, e la corresponsione da parte di quest'ultimo alla
moglie di somme di denaro, dopo la sentenza di separazione, trattandosi di
circostanze che non dimostrano di per sé il ripristino del consortium
vitae[24].
Il Tribunale di Napoli ha ravvisato il ripristino del
consorzio familiare qualora si verifichino - congiuntamente - la
convivenza coniugale con l'uso dei servizi che essa offre nella sua
quotidianità, i rapporti sessuali, i ricevimenti di amici comuni nella
propria abitazione, le visite agli amici comuni, il soggiorno in località
di vacanza, le preoccupazioni e le attenzioni per la salute dell'altro
coniuge[25]. Di analogo tenore le conclusioni del Tribunale di Monza[26],
che ha ritenuto ravvisabile la riconciliazione nelle vacanze trascorse dai
coniugi unitamente al loro cane, nell'acquisto comune di una lavatrice,
nelle telefonate che dall'utenza fissa casalinga effettuate sul cellulare
della moglie, nell'aver sottoscritto un coniuge, in qualità di testimone,
il verbale di consegna della salma del suocero.
La circostanza che
il marito, al momento della ripresa della convivenza, avesse in corso
delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie
avesse conoscenza, non impedisce di ritenere intervenuta la
riconciliazione quando questa sia desumibile da un accenno di elementi
univocamente significativi dell'intervenuta restaurazione del rapporto
coniugale[27]. Può sussistere riconciliazione anche qualora il coniuge
abbia riallacciato dei rapporti con la propria amante, qualora non via sia
prova che la moglie sia a conoscenza di tale relazione, né è significativo
il fatto che i coniugi vivano in camere separate, non avendo da tempo
rapporti di natura sessuale, anche in considerazione dell'età[28].
Da ultimo, è stata ritenuta raggiunta la prova dell'intervenuta
riconciliazione all'intento dei coniugi di creare, per un apprezzabile
periodo di tempo, una situazione meramente apparente onde celare la
separazione ai genitori della moglie e l'esistenza di una relazione
extraconiugale che il marito intratteneva con un'altra donna[29].
Gli effetti della avvenuta riconciliazione. La principale
conseguenza della riconciliazione attiene, ovviamente, all'abbandono della
domanda di separazione, qualora sia stata già proposta (potrà darsene atto
nel verbale di udienza), ma non implica (più) la estinzione del diritto di
richiederla[30], lasciando pertanto liberi i coniugi di far valere, anche
successivamente alla riconciliazione, fatti e atti anteriori alla
stessa[31].
Qualora sia già stata pronunciata sentenza di
separazione giudiziale, o omologata quella consensuale[32], vengono a
cessarne gli effetti: in tal caso, la separazione può essere pronunziata
nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo
la riconciliazione.
Più complesso è stato l'iter che ha portato
alla applicazione dell'istituto della riconciliazione quando questa si
verifichi prima della proposizione della domanda di separazione. E'
tuttavia ormai pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che le norme
relative alla riconciliazione spiegano efficacia non soltanto nel giudizio
in corso o nell'ipotesi in cui intervenga dopo la separazione, ma ha anche
effetti sostanziali ove sia anteriore alla proposizione della domanda
giudiziale[33].
Secondo una prima interpretazione, la
riconciliazione in regime di separazione di fatto comporterebbe il
"...perdono delle colpe precedenti"[34]. Una lettura parzialmente
differente, ma che porta in sostanza al medesimo risultato, vuole che la
riconciliazione nella separazione di fatto, più che sintomo di perdono
delle colpe coniugali, rappresenti il "...superamento in modo globale e
radicale delle cause di conflitto, con la contestuale determinazione di
riprendere la convivenza e la rinuncia definitiva a far valere i
comportamenti e le colpe precedenti"[35].
Ciò detto, e di
conseguenza, i fatti ad essa anteriori saranno inidonei a giustificare una
successiva pronuncia di separazione, anche se potranno essere presi in
considerazione per "...illuminare la condotta successiva cui si
ricollegano per integrare la prova dell'ulteriore violazione dei doveri
coniugali"[36].
La riconciliazione comporta poi il ripristino dei
doveri coniugali, sia di natura personale (art. 143, comma II, c.c.), tra
cui la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio[37], che
patrimoniali (art. 143, comma III, c.c.).
Rivive, seppure ex
nunc[38], la comunione legale dei beni, senza necessità di una
specifica convenzione matrimoniale[39] (seppure non manchino voci che
escludano la automatica ricostituzione della comunione legale[40]):
ciò è direttamente desumibile dall'art. 157, c.c., che si esprime in
termini di cessazione degli effetti della separazione, senza distinzione
tra effetti patrimoniali e personali, in funzione della preminenza
riconosciuta dalla legge al regime di comunione, il quale, come regime
patrimoniale ordinario, ritorna in vita non appena sia cessata l'eventuale
causa (non negoziale) di scioglimento, salvi gli atto posti in essere
medio tempore, ossia durante la separazione, che restano
personali[41].
Con riferimento ai terzi, ed alla necessità della
loro tutela, specie qualora la riconciliazione si sia verificata de facto,
sarà centrale il profilo della pubblicità della riconciliazione stessa.
In difetto di una adeguata segnalazione esterna della
riconciliazione, in ossequio alle norme generali che governano la
pubblicità delle vicende giuridiche a tutela dei terzi (ad esempio secondo
il meccanismo predisposto dagli artt. 63 e 69, D.P.R.. 396/00), non potrà
essere opposto a terzi il rinnovato regime di comunione legale qualora il
terzo abbia acquistato, in buona fede e a titolo oneroso, dal coniuge che
risultava unico ed esclusivo titolare dell'immobile alienato, per averlo
egli, a sua volta, acquistato in regime di separazione dei
beni[42].
Non si può dubitare che il terzo non potrà giovarsi della
mancata pubblicità della riconciliazione - e della reviviscenza della
comunione legale - qualora sappia di acquistare un bene comune da uno dei
coniugi, ovvero sia in mala fede perché consapevole che il bene non
appartiene in via esclusiva al suo dante causa[43].
Tra i profili
patrimoniali conseguenti alla riconciliazione non devono dimenticarsi
quello che si ripercuotono su una eventuale, successiva separazione. Si
pensi al caso in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto
seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma una tantum
per il soddisfacimento dei suoi diritti: il giudice della (successiva)
separazione, dovendo decidere su una richiesta di assegno di mantenimento,
dovrà esaminare di nuovo il punto, "...tenendo conto della effettiva
consistenza delle situazioni economico-patrimoniali del coniugi e - quindi
- anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per
effetto della precedente separazione"[44].
Inoltre, può accadere
che nella precedente separazione consensuale omologata i coniugi
convenissero l'attribuzione di un bene a titolo di mantenimento al coniuge
più debole, un atto di disposizione patrimoniale che, a seguito della
riconciliazione e della cessazione degli effetti della separazione, sarà
assoggettabile a revocatoria ordinaria, ex art. 2901,
c.c.[45].
Aspetti processuali. Secondo una corrente interpretativa
minoritaria, nel procedimento di divorzio per separazione consensuale o
giudiziale (che, in pratica, rappresentano la maggior parte dei casi in
cui deve accertarsi una eventuale riconciliazione interruttiva dei tre
anni di separazione necessari per lo scioglimento del matrimonio ex art.
3, comma II, lett. b), L. 898/1970) il giudice avrebbe il potere-dovere di
rilevare d'ufficio l'avvenuta riconciliazione dei coniugi e, quindi, di
respingere la domanda per l'insussistenza del titolo posto a suo
fondamento[46].
Tale orientamento, in realtà, è contrario al
dettato della legge 898/1970, che prevede espressamente come l'eventuale
interruzione della separazione deve "...essere eccepita da parte
convenuta"[47]: trattasi di eccezione avente ad oggetto l'esistenza di un
fatto modificativo o estintivo che solo il convenuto ha diritto di far
valere, senza alcuna possibilità che l'eventuale interruzione della
separazione possa essere rilevata di ufficio dal giudice o eccepita dal
P.M.[48], anche se risultasse ex actis[49], nell'interesse della famiglia.
Della stessa opinione è anche la giurisprudenza maggioritaria[50] e la
prevalente dottrina[51].
Consegue ovviamente a tale soluzione che
spetterà al convenuto provare la cessazione o l'interruzione dello stato
di separazione[52], mentre l'attore non si deve fare carico della prova
negativa dell'assenza di eventuali interruzioni, essendo sufficiente a
quest'ultimo produrre il provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza
o decreto di omologazione della separazione)[53].
D'altronde, non
può pretendersi dall'attore una ulteriore dimostrazione della costanza
dello stato di separazione giacché, una volta provato il dato iniziale e
quello attuale, si deve presumere la conformità del periodo intermedio,
(anche) per l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale
secondo il quale, quando la legge fa scaturire conseguenze giuridiche dal
perdurare per un certo tempo di una determinata situazione di fatto,
purché provata nel suo dato iniziale ed in quello attuale, si presume
sussistente anche nel periodo intermedio, salva naturalmente la
dimostrazione del fatto impeditivi dell'eventuale interruzione (cfr., ad
esempio, l'art. 1142, c.c., in tema di
possesso)[54].
L'accertamento del ripristino del consorzio
familiare - e quindi, di riflesso, degli elementi sintomatici
dell'avvenuta riconciliazione - implicando una indagine di fatto, è
rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, e non è pertanto
censurabile in Cassazione in mancanza di vizi logici e/o
giuridici[55].
E' stato da ultimo sostenuto che la riconciliazione
può essere accertata anche attraverso un autonomo giudizio di cognizione,
anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza che ordini all'altro
coniuge di far rientrare il ricorrente nella casa
coniugale[56].
Note:
[1] Di questo avviso
Figone, nota a Corte di Appello di Trento, 02/09/96, in Fam. e Dir., 1996,
550.
[2] Tribunale di Monza, 01/04/04, in Foro It., 2004, I, 2272.
Conforme, Cass. Civ., 17/06/98, n. 6031, in Foro It. Rep., voce
Matrimonio, n. 121.
[3] Così Corte di Appello di Torino, 21/03/51,
in Foro It., 1951, I, 772, con nota di Garrone, secondo il quale è
concepibile che ".due coniugi concordemente diano un colpo di spugna sul
passato, sui contrasti reciproci o sulla colpa dell'uno verso l'altro,
tuttavia continuando, di comune intesa, a vivere separati di
fatto".
[4] Ciò peraltro dispone testualmente l'art. 157, comma I,
c.c. (".con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco
che sia incompatibile con lo stato di separazione").
[5] Così
Figone, op. cit., 551; Santuosso, Il matrimonio, in Giurisprudenza
sistematica di diritto civile e commerciale, a cura di Bigiavi, Torino,
1987, 390 e ss.; Dogliotti, Codice della famiglia, I, Milano, 1996, 271 e
ss.; Cicu, Il diritto di famiglia, Bologna, 1978, 225; A. e M.
Finocchiaro, Diritto di famiglia, Milano, 1984, 683; Zatti e Mantovani, La
separazione personale dei coniugi, Padova, 1983, 290; M. Finocchiaro, A
proposito della riconciliazione espressa dei coniugi legalmente separati,
in Giust. Civ., 1979, I, 1193.
[6] Tribunale di Monza, 23/03/04, in
Gius, 2004, 3201. La tendenza giurisprudenziale era stata inaugurata da
Cass. Civ., 06/10/52, n. 2935, in Mass. Giur. It., 1952 (conformi, Cass.
Civ., 04/04/57, n. 1152, e Cass. Civ., 30/04/54, n. 1359).
[7] Ad
esempio, nel caso di detenzione, ricovero o emigrazione.
[8]
Tribunale di Monza, 01/04/04, op. cit.; Tribunale di Monza, 23/03/04, op.
cit..
[9] Così Corte di Appello di Trento, 02/11/96, op.
cit..
[10] Così De Candia, L'interruzione della separazione ai fini
della pronuncia di divorzio, in Giur. It., 2000, 2035. Nello stesso senso,
ex plurimis, Carbone, La convivenza sperimentale di coniugi già separati
consensualmente non comporta riconciliazione, in Fam. e Dir., 2006, 25; De
Candia, op. cit., 2037; Rossi Carleo, in Trattato di diritto privato,
diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, 1, Torino, 1999, 344;
Pantaleoni, in Della Valle, Ongaro, Filippis, Casaburi, Separazione e
divorzio, Padova, 1998, 523; D'Ettore, in Il diritto di famiglia,
Trattato, diretto da Bonilini e Cattaneo, Torino, 1997, 193 e ss.;
Scardulla, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Milano,
1996, 501; Basile, in Commentario al diritto italiano della famiglia,
diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 174; Finocchiaro,
in A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, III, Il divorzio, Milano
1988, 143 e ss.; Runfola Testini, Osservazioni sugli effetti della
riconciliazione, in Giur. It., 1981, I, 1, 997; Azzolina, La separazione
personale dei coniugi, Torino, 1966, 277; Aguzzoli, La riconciliazione dei
coniugi e funzione della convivenza nel rapporto matrimoniale, in Foro
Pad., I, 697; Ondei, Osservazioni sul concetto di riconciliazione fra
coniugi, in Foro Pad., 1951, I, 243; Falzea, La separazione personale,
Milano, 1943, 200. In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., 29/11/90, n.
11523, in Giur. It., I, 1, 1022. Conformi, Cass. Civ., Sez. I, 13/05/99,
n. 4748, in Fam. e Dir., 1999, 5, 497; Cass. Civ., Sez. I, 15/03/01, n.
3744, in Mass. Giur. It., 2001; Cass. Civ., 21/03/00, n. 3323, in Giust.
Civ., 2000. I, 1324; Cass. Civ., Sez. I, 28/02/00, n. 2217, in Mass. Giur.
It., 2000; Cass. Civ., 04/02/00, n. 1277, in Giur. It., 2000, 2035; Cass.
Civ., 17/06/98, n. 6031, op. cit.; Cass. Civ., 09/05/97, n. 4056, in Gius,
1997, III, 1822; Cass. Civ., 26/11/96, n. 10465, in Giust. Civ., 1997, I,
3140; Cass. Civ., 30/03/87, n. 3053, in Mass. Giust. Civ., 1987, 879;
Cass. Civ., 09/01/87, n. 72, in Giur. It., 1987, I, 1, 1773, con nota di
Di Loreto; Cass. Civ., 11/11/83, n. 6860, in Dir. Famiglia, 1984, 62;
Cass. Civ., 09/08/83, n. 5324, in Giur. It., 1985, I, 1, 112, con nota di
Orsi; Cass. Civ., 09/06/83, n. 3946, in Mass. Giur. It., 1983, 1043; Cass.
Civ., 24/03/83, n. 2058, in Rep. Giur. It., 1983, voce Separazione dei
coniugi, n. 100; Cass. Civ., 29/01/82, n. 574, in Giur. It., 1982, 467;
Cass. Civ., 28/01/82, n. 559, in Giust. Civ., 1982, I, 907. Anche la
Cassazione Penale si mostra conforme: cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 26/06/92,
n. 7442 (in CED Cassazione, 1992): "La riconciliazione consiste nella
volontà di entrambi i coniugi di ripristinare in pieno non solo la loro
convivenza materiale, ma anche quella unione spirituale che è alla base
medesima della convivenza materiale, in modo che si debba considerare
perdonata e posta nell'oblio ogni eventuale colpa attribuita
reciprocamente dall'uno all'altro coniuge".
[11] Cass. Civ.,
29/11/90, n. 11523, op. cit..
[12] Corte di Appello di Perugia,
09/10/03, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 55, nota di Bracco. Conforme sul
tema della prevalenza dell'elemento oggettivo su quello soggettivo, Cass.
civ., Sez. I, 17/06/98, n. 6031, op. cit..
Di differente avviso,
ovvero sulla prevalenza dell'elemento soggettivo su quello oggettivo della
riconciliazione, Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina
processuale, effetti apatrimoniali, Bologna, 1997, 4 e 22; Autorino
Stanzione, Titolo della separazione e divorzio, in Rass. dir. civ., 1981,
1 e ss.; Orsi, Separazione di fatto e riconciliazione: rilevanza dei
momenti spirituali della convivenza, in Giur. It., 1985, I, 1,
112.
[13] Così Cass. Civ., 06/10/05, n. 19497, in Fam. Dir., 2006,
22, ad esempio nel caso in cui la moglie abbia una relazione
extra-coniugale che non si interrompe durante i mesi di nuova convivenza
con il marito. Conforme, Cass. Civ., 07/07/04, n. 12427, in Gius, 2004,
4145.
[14] Così Cass. Civ., 09/01/87, n. 72, op. cit.; De Candia,
op. cit., 2036.
[15] Corte di Appello di Perugia, 09/10/03, op.
cit..
[16] Tribunale di Genova, 20/01/81, in Giur. di Merito,
1982, 66, nota di Branca; Cass. Pen., Sez. VI, 26/06/92, n. 7442, op.
cit.; Cass. Civ., 09/08/83, n. 5324, op. cit.; Tribunale di Ravenna,
07/04/73, in Dir. Famiglia, 1974, 111, in cui si precisa che non può
sussistere riconciliazione un simulacro di coabitazione, privo di ogni
rapporto sessuale e di ogni dialogo di stima, di confidenza e di
collaborazione, ma improntato a mero calcolo e necessità.
[17]
Cass. Pen., Sez. VI, 25/03/92, in Cass. Pen., 1994, 1225; Cass. Pen., Sez.
VI, 26/06/92, n. 7442, op. cit..
[18] Così Cass. Civ., 17/06/98,
n. 6031, op. cit..
[19] Cass. Civ., 09/05/97, n. 4056, op.
cit..
[20] Cass. Civ., 03/02/00, n. 1227, in Foro It. Rep., 2000,
voce Matrimonio, n. 147.
[21] Cass. Civ., 26/11/93, n. 11722, in
Arch. Civ., 1994, 289; Cass. Civ., 07/05/76, n. 1595, in Dir. Famiglia,
1976, 1129; Cass. Civ., 06/03/79, n. 1400, in Giur. It., 1981, I, 1, 994;
Cass. Civ., 24/03/83, n. 2058, op. cit..
[22] Cass. Civ., 11/11/83,
n. 6860, op. cit.; Cass. Civ. , 28/05/75, n. 2172, in Rep. Giur. It.,
1975, voce Matrimonio, n. 113; Cass. Pen., Sez. VI, 25/03/92, op. cit.;
Cass. Pen., Sez. VI, 26/06/92, n. 7442, op. cit..
In dottrina, tra
gli altri, cfr. Vitali, Note in tema di riconciliazione fra coniugi, in
Dir. Eccl., 1978, I, 367.
[23] Cass. civ., 06/03/79, n. 1400, op.
cit.; Cass. Civ., 07/05/76, n. 1595, op. cit.; Tribunale di Bari,
15/02/72, in Dir. e Giust., 1972, 246; Corte di Appello di Caltanissetta,
15/02/74, in Rep. Foro It., 1974, voce Matrimonio, n. 224; Tribunale di
Roma, 19/04/74, in Foro It., 1974, I, 3195; Tribunale di Roma, 11/10/72,
in Rep. Foro It., 1973 voce, Matrimonio, nn. 156 e 157; Tribunale di Roma,
04/04/78, in Foro It., 1979, I, 235.
Contra, Tribunale di
Civitavecchia, 17/01/90, in Giur. di Merito, 1991, I, 253, con nota di
Carlini, che lo ritiene rivelatore della ripresa della
convivenza.
[24] Cass. civ., Sez. I, 21/03/00, n. 3323, op. cit..
Per il Tribunale di Vercelli (09/05/01, in Arch. Civ., 2002, 842), la
prova della riconciliazione dei coniugi, ovvero la coabitazione e la
ripresa della c.d. "affectio maritalis", non può essere data a mezzo di un
certificato storico di residenza, dato il valore presuntivo di tali
risultanze.
[25] Tribunale di Napoli, 19/03/91, in Foro It., 1993,
I, 603.
[26] Tribunale di Monza, Sez. IV, 11/04/06, op.
cit.
[27] Cass. Civ., Sez. I, 13/05/99, n. 4748, op. cit..
[28] Corte di Appello di Perugia, 09/10/03, op. cit..
[29]
Cass. Civ., Sez. I, 15/03/01, n. 3744, op. cit.. In parte difforme Cass.
Civ., 09/01/87, n. 72 (op. cit.), secondo la quale la riconciliazione non
può discendere dalla ripresa della coabitazione per dissimulare
temporaneamente la separazione ai figli minori.
[30] Così, ex
multis, Tribunale di Napoli, 16/09/80 (in Rass. Dir. Civ., 1982, 231, con
nota di Runfola Testini): "La riconciliazione tra coniugi, intervenuta
dopo la presentazione del ricorso per la separazione, ma prima della
pronuncia della sentenza, produce soltanto l'effetto processuale
dell'abbandono della domanda e non, come avveniva sotto il vigore della
precedente normativa, l'estinzione del diritto a chiedere la
separazione".
[31] Carbone, op. cit., 25.
[32] Così Cass.
Civ., 12/11/98, n. 11418, in Nuova Giur. Civ. Comm.., 1999, I, 637; Cass.
Civ., 23/11/82, n. 6330, in Foro It. Rep., 1982, voce Separazione dei
coniugi, n. 109. Conforme, relativamente alla separazione consensuale, si
veda Tribunale di Milano (Sez. IX, 10/11/03, in Guida al Diritto, 2004,
10, 88): "La riconciliazione compiuta dai coniugi successivamente alla
loro separazione personale consensuale omologata, oltre a far cessare gli
effetti personali della separazione, comporta la ricostituzione ipso iure
della comunione legale già disciolta al momento della separazione stessa".
Stesse conclusioni per Tribunale di Brindisi, 01/02/99, in Corti Bari,
Lecce e Potenza, 2000, I, 416.
[33] Così, ad esempio, Cass. civ.,
Sez. I, 25/05/78, n. 2618 (in Mass. Giur. It., 1978): "Anche dopo la
riforma del diritto di famiglia del 1975, le norme relative alla
riconciliazione dei coniugi (artt. 154 e 157 c.c.) vanno interpretate nel
senso che la riconciliazione non spiega effetti soltanto nel giudizio in
corso o nell'ipotesi in cui intervenga nel periodo tra una prima sentenza
di separazione ed una successiva nuova domanda di separazione (art. 157,
comma II, c.c.), ma ha anche effetti sostanziali nel caso che essa sia
anteriore alla proposizione della domanda giudiziale". Conforme, Cass.
Civ., 29/11/90, n. 11523, op. cit.. Contra, Runfola Testini, op. cit.,
999.
[34] Cass. Civ., 24/03/83, n. 2058, op. cit.; Cass. Civ.,
06/12/74, n. 4044, in Rep. Giur. It., 1974, voce Separazione, n. 59
(secondo la quale i coniugi devono considerare perdonata e posta
nell'oblio ogni eventuale colpa attribuita reciprocamente); Cass. Civ.,
31/03/72, n. 1021, in Rep. Giur. It., 1972, voce Separazione, n.
49.
[35] Cass. Civ., 29/11/90, n. 11523, op. cit..
[36] Così
Cass. Civ., 06/03/79, n. 1400, op. cit.; Cass. Civ., 29/11/90, n. 11523,
op. cit.; Cass. Civ., 22/05/90, n. 4620, in Rep. Foro It., 1990, voce
Separazione dei coniugi, n. 40; Cass. civ., Sez. I, 25/05/78, n. 2618, op.
cit.; Cass. Civ., 12/04/78, n. 1723, in Giur. it. Rep., 1978, voce
Separazione dei coniugi, n. 91; Cass. Civ., 20/01/78, n. 256, in Giur. it.
Rep., 1978, voce Separazione dei coniugi, n. 49; Cass. civ., Sez. I,
15/07/65, n. 1552, in CED Cassazione, 2004; C. Cost., 21/04/83, n. 104, in
Giust. Civ., 1983, 471. In dottrina, in senso conforme, cfr.
Briguglio, Separazione personale dei coniugi, in Noviss. Dig. It., XVII,
Torino, 1987, 26; Lipari, Riconciliazione dei coniugi, separazione con e
senza addebito e garanzia costituzionale, nota a C. Cost., 21/04/83, n.
104, op. cit.. Contra, Tribunale di Firenze, 20/05/76, in Giust. Civ.,
1976, III, 338, che in una ipotesi di domanda di separazione con addebito,
alla base della quale erano stati addotti comportamenti anteriori alla
riconciliazione avvenuta prima della domanda di separazione, ha affermato
che anche fatti lontanissimi nel tempo, seguiti da un lungo periodo di
riconciliazione, possono essere posti alla base della domanda di
separazione, salvo il potere del giudice di valutarne la gravità alla luce
dell'intervenuta riconciliazione.
[37] Tribunale di Napoli,
19/03/91, op. cit..
[38] Cass. Civ., 05/12/03, n. 18619, in Fam.
Dir., 2004, 253; Cass. civ., Sez. I, 12/11/98, n. 11418, op. cit; Corte di
Appello di Trento, 02/11/96, op. cit., secondo la quale "...imporre la
stipula di una convenzione per ripristinare il regime giuridico della
comunione esistente tra i coniugi prima della separazione, finirebbe per
costituire in qualche modo un ostacolo alla riconciliazione piena, facendo
perdurare quegli effetti che invece le parti con il loro comportamento
spontaneo (ed auspicato dalla legge) avevano ritenuto di dover
disattendere". Conformi, Figone, op. cit., 552; Schlesinger, Regime
patrimoniale della famiglia, in Commentario della riforma del diritto di
famiglia, a cura di Carraio, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 441; De
Paola - Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978,
201; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato
Cicu-Messineo, Milano, 1979, VI, I, 1, 179; Tamburello, Riconciliazione
dei coniugi e regime patrimoniale della famiglia, in Dir. Famiglia, 1981,
580; Mirabelli, La comunione legale. Costituzione e ricostituzione della
comunione, in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia discusse da
vari giuristi e dedicate ad A. Trabucchi, Padova, 1989, 169; Auletta, Il
diritto di famiglia, Torino, 1995, III, 178; Cian - Villani, Comunione dei
beni tra coniugi, voce del Novissimo Digesto, appendice, Torino, 1980, II,
80.
[39] La soluzione prospettata è comune a tutte le cause
reversibili di scioglimento della comunione previste dall'art. 191, c.c.,
come la dichiarazione di assenza e di morte presunta di uno dei coniugi o
di fallimento. Cfr. Nicolussi, Riconciliazione e comunione dei beni, in
Foro It., 1999, 1958; Schelsinger, op. cit., 441; Barbiera, Persone e
famiglia, in Trattato di diritto privato, Torino, 1982, II, 497, nota
17.
[40] Così Tribunale di Palermo, 29/03/97, in Dir. Famiglia,
1998, 985; Tribunale di Catania, 31/07/90, in Foro It. Rep., 1992, voce
Famiglia, n. 58. In parte difforme Tribunale di Bologna, 28/01/98 (in Dir.
Famiglia, 1998, 1047, con nota di Conte), secondo il quale la
riconciliazione spiega i suoi effetti interni, tra i coniugi, ma non anche
esterni verso i terzi.
[41] Cass. Civ., 23/02/93, n. 2221, in Giur.
It., 1993, I, 2, 2084. In dottrina, Bessone, Giurisprudenza del Diritto di
Famiglia, I, 397, Giuffrè 2007; Figone, op. cit., 552; Nicolussi, op.
cit., 1956.
[42] Così Cass. Civ., 05/12/03, n. 18619, op. cit.;
conforme, Tribunale di Napoli, 21/12/98, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2000,
I, 359.
[43] Nicolussi, op. cit., 1961/2.
[44] Così Cass.
Civ., 13/05/99, n. 4748, op. cit..
[45] Tribunale di Roma,
05/03/99, in Nuovo Dir., 1999, 827, con nota di Sagna. In dottrina, cfr.
Carbone, op. cit., 27.
[46] Così Tribunale di Trani, 26/01/94, in
Foro It., 1994, I, 880; Tribunale di Civitavecchia, 17/01/90, op. cit.. In
dottrina, cfr. Cipriani, Sull'eccezione di interruzione della separazione
nel processo di divorzio, in Foro It., 1987, V, 331; Barbiera, Il divorzio
dopo la seconda riforma, Bologna, 1988, 57.
[47] L. 898/70, art. 3,
comma II, lett. b).
[48] Sostiene invece il potere di eccezione del
pubblico ministero De Candia (op. cit., 2038), sulla base del fatto che la
obbligatorietà della sua presenza nel procedimento di divorzio trova
fondamento nel ruolo di "tutore" (di interessi pubblicistici) che riveste
nel giudizio.
[49] Così A. e M. Finocchiaro, op. cit.,
113.
[50] Cass. Civ., 03/02/00, n. 1227, op. cit.; Cass. Civ.,
17/06/98, n. 6031, op. cit.; Cass. Civ., 09/05/97, n. 4056, op. cit.;
Corte di Appello di Napoli, 10/04/86, in Giust. Civ., 1986, I, 2542;
Tribunale di Pesaro, 19/06/71, in Giur. It., 1971, I, 2, 188; Tribunale di
Arezzo, 20/04/71, in Temi, 1971, 307; Tribunale di Brescia, 15/06/72, in
Nuovo Dir., 1972, 842; Corte di Appello di Roma, 09/02/73, in Temi romana,
1974, 266. La giurisprudenza più antica è rinvenibile in A. e M.
Finocchiaro, in Ruperto, Giurisprudenza sul c.c., I, III, Milano 2005,
1479 e ss..
[51] Cfr. Carbone, op. cit., 322; Dogliotti,
Separazione e divorzio, II ed., Torino, 1995, 151; Bonilini, in Bonilini
Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. Schlesinger, Milano,
1997, 194.
[52] Così Cass. Civ., 24/11/74, n. 3802, in Dir.
Famiglia, 1975, 121; Corte di Appello di Napoli, 10/04/86, op. cit.;
Tribunale di Pesaro, 19/06/71, op. cit.. Nello stesso senso, cfr.
Franceschelli, in Commentario alla riforma del divorzio, Milano, 1987, 54;
Autorino Stanzione, Diritto di famiglia, Torino, 1997, 165; Carbone, op.
cit., 321.
[53] Così Carbone, op. cit., 322; De Candia, op. cit.,
2037.
[54] De Candia, op. cit., 2037.
[55] Così Casaburi,
nota a Tribunale di Monza, op. cit., 2274. Conformi, ex multis, Cass.
civ., Sez. I, 15/03/01, n. 3744, op. cit.; Cass. Civ., Sez. I, 13/05/99,
n. 4748, op. cit.; Cass. Civ., 26/11/96, n. 10465, op. cit..
[56]
Tribunale di Napoli, 07/01/02, in Gius, 2002,
1527.
Autore: Dott. Walter Giacardi - tratto da:
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