IL CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA FORENSE

 
1.Definizione e norme applicabili

Il codice civile, agli artt. 2222 ss., disciplina il lavoro intellettuale nell'ambito del genus del contratto d'opera.

Si tratta di un negozio giuridico bilaterale, a prestazioni corrispettive, essenzialmente oneroso, consensuale ad effetti obbligatori poiché il professionista si obbliga a compiere la prestazione d'opera intellettuale ed il cliente è tenuto a corrispondere il relativo compenso.

In particolare, quando il cliente investe un avvocato per l'instaurazione di un giudizio, si richiama esplicitamente la disciplina del contratto di prestazione d'opera intellettuale.

I caratteri della prestazione intellettuale consistono nella personalità e professionalità che coinvolgono l'attività del professionista diretta a soddisfare l'interesse mediato del creditore.

Il principio di personalità trova un riscontro normativo immediato nell'art.2232c.c. "il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto". E' evidente, quindi, la relazione che corre fra personalità e fiducia nella disciplina del rapporto professionale.

Si tratta, infatti, di un rapporto basato sull' "intuitus personae" e nell'ipotesi di sua violazione scatta l'operatività della disciplina dell'inadempimento.

Il principio di professionalità si correda di altri sottoprincipi, tra i quali il principio di correttezza. Quest'ultimo è inteso nel senso che il professionista ha il dovere di curare scrupolosamente la propria preparazione, tenendosi aggiornato, al fine di fornire una prestazione esatta non solo dal punto di vista della diligenza ma anche da quello della perizia.

Il principio di correttezza professionale, inoltre, non va inteso in senso restrittivo, vale a dire che sia professionalmente corretto l'atto che non comporti inosservanza di una norma giuridica, potendo, in ogni caso, sussistere atti, che, per quanto conformi alle disposizioni di legge, sono da considerare non onesti, né corretti perché ispirati da frode ed astuzia.

Nel caso di contratto d'opera intellettuale, specialmente degli avvocati, può rientrare il compimento di atti giuridici, i quali non esauriscono l'oggetto del contratto ma costituiscono semplici momenti della più complessa prestazione d'opera.

Più precisamente, il mandato o procura che investe della rappresentanza in giudizio il difensore ha, come suo presupposto, il rapporto interno relativo al conferimento dell'incarico, il quale è disciplinato dalle norme sostanziali sul mandato. Non vi è dubbio, quindi, che il difensore munito di procura ad lites sia soggetto a quelle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario, tra cui quella imposta dall'art.1713 c.c. "il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato".

E' un dovere dell'avvocato, dunque, espletare diligentemente la propria attività di mandatario del cliente, ai sensi dell'art.1710 c.c. e nel contempo, far presente al cliente stesso, finché l'incarico non gli sia revocato, la necessità del compimento di tutti gli adempimenti necessari per evitare che siano compromessi i suoi diritti (Cass. 28/04/94 n. 4044).

Ancora, il difensore, essendo munito di mandato, deve essere ritenuto responsabile ove non abbia svolto l'attività inerente al mandato o l'abbia svolta parzialmente o non abbia informato il cliente dell'impossibilità di espletarla .

2. L'obbligo di informazione del professionista

Il problema della formazione del consenso del cliente assume notevole importanza, considerato che questi, generalmente, non è consapevole dei problemi tecnici che riguardano il negozio da concludere e si affida completamente al professionista per la realizzazione dello scopo da perseguire.

Pertanto, riprendendo le fila del discorso poc'anzi citato, la giurisprudenza declama un dovere del professionista di informare il cliente. E' stato ritenuto, ad esempio, colposo il comportamento dell'avvocato che ha omesso di fornire tempestive notizie al cliente sulla posizione, di fatto e di diritto, della pratica affidatagli e quello di avere, contrariamente a verità, perfino rassicurato il cliente circa il regolare corso della procedura.

La corretta informazione consente, dunque, la libera decisione del cliente, in merito soprattutto al sopraggiungimento di nuovi elementi che precludono la realizzabilità dell'oggetto del contratto; in caso contrario, il professionista rimane assoggettato alla responsabilità per l'inesattezza od incompletezza delle notizie fornite.

L'informazione che l'avvocato deve fornire al cliente può consistere in una semplice e sintetica esposizione del problema con le relative conseguenze od in una descrizione analitica della strategia difensiva che intenderà seguire, a seconda del grado culturale e delle possibilità di comprensione del cliente.

Lo studio preliminare del problema da affrontare deve essere fatto con la diligenza dell'avvocato medio, cioè con l'impegno della preparazione professionale media.

In questa fase si evidenzia il problema del dovere di diligenza che l'avvocato deve possedere in relazione, ad esempio, ad una questione di prescrizione ed alla prospettazione di tale questione al cliente. Rientra, quindi, nel dovere di diligenza dell'avvocato medio il rilievo dell'avvenuta prescrizione del diritto vantato dal cliente e successivamente di informarne il cliente medesimo. Non solo. Rientra, altresì, nel dovere di diligenza dell'avvocato medio informare il cliente dopo che la controparte abbia proposto l'eccezione di prescrizione, poiché spetta al cliente decidere se proseguire la causa o desistere dall'azione. Quando, invece, la causa prosegue, anche su iniziativa del solo avvocato, questi ha il dovere di approntare e dedurre in giudizio le possibili difese.

Da tutto ciò risulta che il dovere di informazione debba accompagnare il rapporto professionale in tutte le sue fasi al fine di porre il cliente sempre nella posizione di piena consapevolezza.

La valutazione di impossibilità celata dal legale al cliente comporta la responsabilità del professionista per il danno subito dal cliente medesimo per aver confidato legittimamente sulla validità del contratto. Infatti, il cliente ha tutto il diritto di aspettarsi dall'avvocato consigli sani e spassionati, quand'anche egli per ignoranza non li richieda.

Tale responsabilità ha natura contrattuale ed è stata ravvisata anche nella situazione dell'avvocato che continui a farsi versare acconti per lungo tempo senza mai comunicare l'esito negativo al cliente.

Il dovere di informazione ha una valenza, oltre che civilistica, anche deontologica. Nel caso ad esempio della pronuncia del Consiglio Nazionale Forense 24/10/85  "l'avvocato che ometta di fornire notizie ai clienti circa l'andamento di cause a lui affidate, riceva acconti e solo dopo ripetuti solleciti dia rassicurazioni circa l'andamento dei procedimenti viene meno, in forma grave, alle fondamentali regole di diligenza e correttezza alle quali va improntata l'attività professionale nei rapporti con i clienti e merita la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi".

Nell'ipotesi, poi, la più frequente, che il professionista forense garantisca un risultato favorevole al cliente in termini di probabilità, il mancato risultato costituisce elemento sufficiente per il cliente per considerare il professionista inadempiente. Nell'ambito della professione forense, infatti, la promessa dell'avvocato di realizzare il risultato cui anela il cliente (nella specie la vittoria della causa) potrebbe probabilmente provocare un'autentica trasformazione della stessa prestazione professionale, che esce dal suo ambito fisiologico, per albergare nella diversa figura della promessa del fatto del terzo di cui all'art.1381 c.c.

Se il difensore promette al cliente la certezza della vittoria del giudizio, in quest'ipotesi la soluzione può trovarsi nella figura disciplinata dall'art.1381 c.c.; id est il professionista promette al cliente la realizzazione di un determinato fatto del terzo. Se ciò non avviene, il professionista è tenuto ad indennizzare il cliente del danno subito.

3. La prestazione professionale tra obbligazioni di mezzi e di risultato

La questione della natura della prestazione professionale intellettuale (come è quella dell'avvocato) è risolta alla luce dell'accettazione o meno della teoria che distingue le obbligazioni di "fare" in obbligazioni di mezzi e di risultato.

Nelle prime, il debitore (cioè il professionista) si obbliga solamente ad un comportamento diligente, mentre, invece, il controllo sul risultato non rientra nell'ambito di possibilità del professionista.

In questo caso, dunque, il professionista si limita a promettere l'espletamento di una certa attività come mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, in cui la diligenza, oltre che misura per valutare l'esattezza dell'adempimento, rappresenterebbe ed esaurirebbe l'oggetto stesso dell'obbligazione.

Dunque, il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo.

Contrapposte alle obbligazioni di mezzi sono le obbligazioni c.d. di risultato, nelle quali, invece, il professionista ' debitore è tenuto a raggiungere a favore del cliente ' creditore un risultato determinato.

Vi è da dire, tuttavia, che di risultato può parlarsi, in un certo qual modo, anche nelle obbligazioni di mezzi, in quanto rientra nel dovere del professionista di svolgere ogni attività necessaria ed utile in relazione al caso concreto, ossia l'apprestamento dei mezzi difensivi più idonei rispetto alla particolare situazione vantata in giudizio dal cliente.

Tali considerazioni hanno indotto parte della dottrina e giurisprudenza più recenti a superare la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Si è, infatti, opportunamente rilevato che un risultato, inteso come momento finale e conclusivo della prestazione, è dovuto in ogni obbligazione in quanto il risultato finale implica il doveroso impiego dei mezzi necessari per il conseguimento del risultato stesso.

Secondo tale tesi, ogni obbligazione è di comportamento (o mezzi) e di risultato insieme, poiché nessun comportamento può essere rilevante se non è seguito da un risultato, così come quest'ultimo non può essere conseguito se non costituisce espressione di un comportamento (mezzi scelti) idoneo a realizzarlo.

Il termine "risultato" con riguardo alle professioni intellettuali configura, quindi, l'opera che il prestatore intellettuale è tenuto a compiere in vista del fine ultimo che il cliente vuole raggiungere, cioè un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti conformi alle regole dell'arte ed alle norme di correttezza.

Esso si esprime, inoltre, nel confronto tra quanto non si è raggiunto e ciò che, con l'osservanza delle regole tecniche della professione, si sarebbe dovuto e potuto conseguire, solo che si fosse usata la diligenza richiesta. In sostanza, il risultato non si identifica necessariamente con l'integrale soddisfazione dell'interesse del cliente, ma piuttosto nel compimento di tutte quelle scelte, di natura discrezionale, che si rendono necessarie affinché l'opera possa dirsi compiuta.

E' orientamento consolidato in giurisprudenza che l'avvocato assume un'obbligazione di risultato quando assume obblighi precisi la cui violazione è fonte di danno, come, ad esempio, l'omesso compimento di atti processuali o notifiche in termini utili. In questo caso la colpa professionale è in re ipsa perché è costituita dal solo fatto di aver lasciato decorrere inutilmente i termini.

4. Gli elementi della responsabilità civile del professionista e le limitazioni di cui all'art.2236 c.c.

Non può esservi dubbio che quella del prestatore d'opera intellettuale è una responsabilità "ex contractu", che, tuttavia, può essere cumulata con quella aquiliana ex art.2043 c.c. quando lo stesso atto dannoso sia lesivo di diritti soggettivi assoluti.

In ogni caso, secondo i parametri della responsabilità contrattuale (artt.1176 e 1218 c.c.), quella professionale è una responsabilità che si fonda su una condotta informata a dolo o colpa.

Più precisamente, il libero professionista risponde di regola verso il cliente, oltre che per dolo, per colpa anche lieve; responsabilità in cui il professionista può incorrere per la cura e soluzione di casi ordinari, cioè casi per la cui soluzione sono sufficienti una preparazione professionale media ed un'attenzione media nell'esercizio della professione (Cass. 14/08/97 n. 7618).

Presupposto minimo è la colpa comprensiva di ogni fatto illecito perpetrato dall'agente voluto o non direttamente voluto, ma da lui comunque provocato o a lui imputabile per mancanza di diligenza, perizia o prudenza. Vale a dire che è indifferente che il fatto lesivo consista in un proposito malizioso o in un'imprevedibilità delle conseguenze dannose del proprio comportamento, ossia del dolo o della colpa.

Gli elementi che concretizzano la responsabilità civile del professionista sono costituiti da:
a) diligenza, perizia e prudenza;
b) colpa professionale;
c) errore professionale, quando non costituisce un esimente.

Si è già accennato al parametro della diligenza media nei precedenti paragrafi. Nell'adempimento dell'obbligazione assunta, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 primo comma).

Questo criterio di carattere generale, è derogato per le attività professionali per le quali la diligenza, in base al secondo comma dell'art.1176, è commisurata alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è riferita a quella media, più ampia di quella generica del buon padre di famiglia.

Essa si dispiega, infatti, in una cura ed interesse qualificati e specifici, tenuti da un professionista altrettanto accorto e scrupoloso. Si tratta, dunque, di una diligenza più intensa e concreta che si deve pretendere con riguardo all'esecuzione della prestazione da parte di un professionista qualificato ed esperto in una certa attività professionale.

La perizia consiste nelle cognizioni tecniche che vengono acquisite sia attraverso lo studio, sia tramite l'esperienza e che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell'arte.

La carenza di perizia sarebbe dovuta ad errori tecnici, conseguenti alla mancanza della normale preparazione tecnica professionale, che dà sempre luogo ad inadempimento, anche in relazione a quel particolare risultato che le parti hanno preso in considerazione (Cass. 28/03/94 n. 3023).

Il professionista, nell'assolvere all'incarico pattuito con il cliente, ha il dovere di informare i propri atti anche alla prudenza, la cui inosservanza è costituita dall'agire senza una conveniente preventiva riflessione, omettendo le cautele del caso e trascurando di considerare i rischi eventuali che possono conseguire all'azione imprudente. Rientrano in tale concetto, quindi, la superficialità e leggerezza di comportamento e la temerarietà .

L'art.1176 c.c. si pone, altresì, come parametro per individuare la colpa professionale. La colpa professionale, cioè, è racchiusa in un confronto fra il comportamento correttamente posto in essere dal professionista ed il modello astratto del "buon professionista" che identifica la condotta normalmente idonea a raggiungere il risultato sperato dal cliente.

In questo quadro, ove al professionista si richieda un impegno di misura media, questi risponde sia per dolo, sia per colpa lieve. Quest'ultima è ancorata ai parametri di diligenza, perizia e prudenza visti prima.

Pacifica è la definizione di dolo che si ha quando l'evento dannoso è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, richiamando la nozione codificata nel codice penale all'art.43.

Ipotesi a metà strada tra il dolo e la colpa lieve è la colpa grave. Essa consiste, oltre che in decisioni non ponderate e riprovevoli inerzie del professionista, anche nella temerarietà ed in ogni imprudenza da cui traspaia superficialità e disinteresse per la pratica affidata dal cliente al prestatore d'opera.

Il legislatore ha previsto un'ipotesi di responsabilità attenuata e limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (art.2236 c.c.).

Le fattispecie comprese in tale norma sono quelle per cui l'impegno intellettuale richiesto è superiore a quello professionale medio ed il professionista deve impegnarsi in attività di carattere più elevato.

La particolare difficoltà va poi riferita al normale bagaglio di cognizioni tecniche che un buon professionista della categoria considerata deve possedere. Non si ha, dunque, un problema di speciale difficoltà quando si devono applicare le ordinarie regole dell'arte.

Nei casi di cui all'esaminando art.2236 c.c., la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave, con esclusione, quindi, della colpa lieve. La responsabilità si concretizza allorché il prestatore d'opera intellettuale non adotta le cautele e mostra di non conoscere o non applicare le cognizioni che ogni professionista di quel settore deve adottare, conoscere ed applicare.

Per quanto riguarda la professione di avvocato, in particolare, è stata esclusa la speciale difficoltà del problema riguardante la decorrenza del termine di prescrizione di un'azione giudiziaria, qualora, in concreto, il conferimento dell'incarico al professionista sia avvenuto in tempo utile ad impedire la prescrizione dell'azione (Cass. 22/02/80 n. 1288). Cosicché il legale non può invocare l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'art.2236 c.c. per aver lasciato maturare la prescrizione di tale azione, quando la sottoscrizione del relativo mandato da parte del cliente sia avvenuta molto tempo prima.

Non rientrano, altresì, nell'applicazione dell'art.2236 c.c. le attività di informazione al cliente, la cui tempestività e completezza prescindono da qualsiasi questione tecnico- giuridica, come l'attività di notifica.

Le uniche ipotesi rappresentate da problemi tecnici di speciale difficoltà sono state ravvisate nei casi di interpretazioni di leggi o risoluzione di questioni opinabili, in cui vi sia contrasto di giudicati (Cass. 04/12/90 n. 11612).

La sentenza testé citata risolve un caso di pregiata importanza.

L'avvocato fu ritenuto responsabile per aver trattenuto tutta la documentazione relativa alla causa presso di sé immotivatamente e per non aver avvertito il cliente dell'imminente prescrizione del diritto vantato dallo stesso. L'avvocato in giudizio si difese sostenendo che il cliente non aveva risposto, in tempo utile, alle lettere in cui il professionista richiedeva al cliente stesso la sottoscrizione del mandato. Tuttavia, la Suprema Corte lo ritenne responsabile poiché questi non aveva minimamente accennato alla possibilità di caduta in prescrizione del diritto del cliente nel caso di prolungata inerzia, ove quest'ultimo non si fosse attivato per sottoscrivere il mandato.

Da ultimo, una recentissima sentenza della Cass. civ. 18/07/02 n. 10454 statuisce che in caso di mancato esercizio del diritto entro il termine prescrizionale, il professionista può invocare l'art.2236 c.c. solo qualora, in relazione alla particolare situazione di fatto, si presenti incerto il calcolo del termine.

Sia in dottrina che in giurisprudenza, l'errore professionale è riferito a quella condotta errata ma non colposa che esime, dunque, da responsabilità.

Esso si rinviene nei casi in cui il professionista, nonostante abbia agito diligentemente ed esercitato l'attività correttamente, non abbia raggiunto lo scopo sperato dal cliente. In tali casi, l'errore professionale non è fonte di responsabilità in quanto il suo comportamento viene ritenuto non colpevole a causa delle difficoltà esistenti per la risoluzione del problema tecnico sottopostogli.

E' evidente che non può farsi rientrare nell'ambito scusante dell'errore professionale qualsiasi manchevolezza della prestazione: se l'attività da prestare non evidenzia alcun particolare problema tecnico ed il professionista sbaglia per una banale disattenzione o per evidente incuria si ha un'ipotesi di errore comune, a cui si applicano le norme sulla responsabilità per inadempimento.

5. La responsabilità civile dell'avvocato in particolare. La responsabilità per fatto degli ausiliari e sostituti.

Il prestatore d'opera, nel caso in cui gli venga conferito l'incarico di difensore in una causa, assume l'obbligazione di compiere la propria attività, predisponendo gli atti ed esponendo le ragioni del cliente, in vista di ottenerne l'esame e l'accoglimento.

Si può dire che si è in presenza di una violazione di tale obbligazione qualora questi ometta di compiere in tempo utile un atto per il quale ha ricevuto un incarico di procedere oppure quando per sua colpa un atto è nullo, oppure insanabile o improcedibile.

Il giudizio di responsabilità professionale impone al cliente, che si reputi danneggiato, di provare l'inadempimento del professionista, il danno, nonché il nesso di causalità tra il primo ed il secondo; mentre al professionista incombe l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione.

L'accoglimento di una domanda di risarcimento, avanzata dal cliente contro il professionista legale a motivo di una condotta omissiva informata a colpa, presuppone, quindi, l'accertamento di un danno direttamente ed effettivamente dipendente dal comportamento omissivo.

La giurisprudenza in materia di danno e causalità ha sposato due linee di tendenza. La prima, ed in via di superamento, afferma che la responsabilità dell'avvocato comporta un'indagine circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che si intendeva proporre o che era stata promossa e non venne coltivata diligentemente e, dunque, la c.d. "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.

L'orientamento più recente e più favorevole al cliente fa, invece, affidamento sulla "ragionevole certezza" che l'azione sarebbe stata accolta, presunzione che va effettuata alla stregua di un canone di probabilità riferito ad una seria ed apprezzabile possibilità di successo (Cass. 06/02/98 n. 1286).

Applicando il criterio della probabilità causale, trova spazio la figura del danno da "perdita di chance", nella specie la perdita della probabilità di conseguire un giudicato favorevole.

Ancora nel senso più favorevole al cliente si ha la fattispecie in cui il quest'ultimo agisce per il risarcimento del danno nei riguardi di un avvocato da lui incaricato per il recupero di un credito, per il mancato conseguimento del titolo esecutivo giudiziale a causa della negligenza dimostrata dal prestatore d'opera intellettuale. La Corte (Cass. 16/10/80 n. 5557) ha statuito, in tal caso, che il cliente non ha l'onere di dimostrare che l'esecuzione forzata promuovibile in base al titolo esecutivo avrebbe avuto esito positivo. Spetta, invece, al professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità di realizzazione del credito.

Fonte di responsabilità civile per il professionista è, altresì, quanto disposto dall'art.2235 c.c., secondo cui al prestatore d'opera intellettuale non è riconosciuta la facoltà di ritenere le cose ed i documenti ricevuti dal cliente per

la necessità dell'incarico, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti. Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa nemmeno in caso di mancato pagamento di quanto è dovuto a titolo di onorari o rimborso spese.

Alla base di tale statuizione, vi è l'esigenza di tutelare il cliente nei confronti di possibili abusi e scorrettezze da parte del professionista, che, soprattutto nel periodo seguente alla conclusione della prestazione, potrebbero verificarsi (può essere il caso di parcelle indebitamente richieste o inserimento di comunicazioni inesistenti).

Qualora il professionista non ottemperasse al divieto prescritto dalla norma in esame, il cliente può richiedere al consiglio dell'Ordine l'ingiunzione al professionista stesso di depositare presso la sede dell'organizzazione professionale gli atti e i documenti di cui si tratta.

L'omissione od il ritardo della restituzione può far sorgere a carico dell'avvocato una responsabilità qualora il cliente venga danneggiato.

L'art.2232 c.c., dopo aver statuito che il professionista deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto, precisa che egli ha, tuttavia, la possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari.

Con il termine "ausiliari" si fa riferimento a persone che aiutano il professionista cooperando allo svolgimento della sua attività e lavorando insieme a lui, generalmente legati al professionista da un contratto di lavoro subordinato.

I sostituti sono, in genere, colleghi del professionista che compiono un'attività in sua vece o lo sostituiscono. Tale è anche il procuratore del quale il collega si faccia rappresentare mediante incarico di volta in volta.

L'utilizzo di sostituti ed ausiliari da parte del professionista è subordinato alla direzione e responsabilità del professionista medesimo. L'espressione "sotto la direzione" di cui all'art.2232 c.c. non fa riferimento ad una particolare forma di vincolo intercorrente fra professionista ed ausiliari e/o sostituti ma ad un obbligo in capo al professionista, il quale è tenuto verso il cliente a dirigere egli stesso l'esecuzione della prestazione.

Per quel che concerne la responsabilità, essa si giustifica considerando che egli rimane, nonostante l'altrui collaborazione, l'unico interlocutore del committente, il quale ha affidato a lui personalmente l'incarico.

Ausiliari e sostituti rimangono, dunque, in un cono d'ombra rispetto al cliente ed, in genere, alle vicende contrattuali. Ad essi, che sono terzi estranei, fa schermo il professionista che deve rendere conto dell'adempimento dell'obbligazione.

In sostanza, la facoltà per il professionista di avvalersi della collaborazione di sostituti ed ausiliari non comporta mai che costoro divengano parti del rapporto di clientela, restando, invece, la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il contratto con il cliente.

Per questo motivo, se l'ausiliare ed il sostituto sono irresponsabili nei confronti del cliente, non possono, però, pretendere nulla da lui con riguardo alla corresponsione del compenso (Cass. 27/08/86 n. 5248). Il sostituto, quindi, non è mai legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, da quest'ultimo dovuto solo al professionista principale, che a sua volta è tenuto nei confronti del sostituto (Cass. 29/10/81 n. 5711).

Il professionista risponde sia in caso di colpa lieve o grave, che in caso di dolo del collaboratore, anche nell'ipotesi in cui la collaborazione sia stata autorizzata dal cliente. L'errore dell'ausiliario può, poi, risalire al prestatore d'opera intellettuale, che non gli ha fornito le istruzioni necessarie e può esserci pure un concorso di colpa tra professionista ed ausiliario.