Privacy: Diritti e tutela dell'interessato


Il titolo II della parte I ("Disposizioni generali") del Codice della privacy (D.Lgs. 30/06/03 n. 196)  regola -agli artt. 7-10- i diritti dell'interessato, come gia definito dall' art. 4.

In base all'art. 7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"), comma 1, del provvedimento, l'interessato ha dunque, innanzitutto, diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

In base al secondo comma della medesima disposizione, l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione :

a) dell'origine dei dati personali che lo riguardano;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Per quanto riguarda l'individuazione dei diritti dell'interessato, afferma la relazione di accompagnamento al Codice, rispetto alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più, all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza.

L'interessato ha altresì diritto di ottenere (art. 7, comma 3):

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte (art. 7, comma 4):

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I successivi articoli del titolo I regolano poi l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 ("Esercizio dei diritti"), dunque, i diritti di cui all'art. 7 appena esaminato sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e fornito idoneo riscontro senza ritardo.

D'altra parte, i diritti di cui all'art. 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice, se i trattamenti di dati personali sono effettuati nei casi elencati dal secondo comma dell'art. 8.

Tra le ipotesi ivi previste, vi e in particolare quella del trattamento effettuato da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento (art. 8, comma 4).

L'art. 9 ("Modalità di esercizio") del Codice prevede che la richiesta rivolta al titolare o al responsabile ex art. 8 possa essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può d'altra parte individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. 

Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, sopra esaminati, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso e annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 

Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

L'identità dell'interessato deve essere verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento (art. 9, comma 4). Se l'interessato e una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

La richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, sopra esaminati, deve essere formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7, il titolare del trattamento e tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare (art. 10, comma 1):

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi e richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato deve comprendere tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.

 

Forme di tutela dinanzi al Garante


L'art. 141 del testo unico, nell'enunciare le forme di tutela disponibili dinanzi al Garante prevede che l'interessato possa rivolgersi all'Autorità:

a) mediante reclamo circostanziato (nei modi previsti dall'art. 142), per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non e possibile presentare il reclamo circostanziato di cui sopra, al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti dagli art. 145-151.

Il reclamo deve contenere un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante (art. 142).

Il reclamo e sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, ed e presentato al Garante senza particolari formalità.

 Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice, i diritti di cui all'art. 7 del testo unico, esaminati nel capitolo II, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e stata gia adita l'autorità giudiziaria.

 La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

L'art. 146 ("Interpello preventivo") prescrive che, salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che e stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dall'articolo ora in esame, di cui appresso, ovvero e stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

In base al secondo comma della disposizione, il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile deve essere fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. Entro detto termine, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile devono darne comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro e di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Il ricorso e proposto nei confronti del titolare del trattamento e deve indicare (art. 147):

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, oppure il pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

Il ricorso e sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

Al ricorso e unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

Il ricorso e rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e autenticata. L'autenticazione non e richiesta se la sottoscrizione e apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura e conferita ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

Il ricorso e validamente proposto solo se e trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'art. 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Relativamente al procedimento relativo al ricorso, l'art. 149 del Codice prescrive quanto segue.

Fuori dei casi in cui e dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso e comunicato al titolare del trattamento entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. 

In caso di adesione spontanea, e dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, inoltre, e determinato in misura forfetaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui sopra e trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed e comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

In base al successivo art. 150, se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento (art. 150, comma 1). Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.

La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto (art. 150, comma 2).

Se vi e stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfetaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti.

 Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

Secondo quanto disposto dall'art. 151, avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'art. 150, comma 2, appena esaminato, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione dinanzi al tribunale con ricorso ai sensi del successivo art. 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Sull'opposizione, il tribunale provvede nei modi di cui all'art. 152.

La mancata osservanza dei provvedimenti pronunciati dal Garante ai sensi dei commi 1 e 2 dell'esaminato art. 150, come si vedrà, comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 170 del Codice.

 

Tutela giurisdizionale

L'art. 152 disciplina il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sostituendo la precedente previsione di un procedimento in camera di consiglio con un nuovo procedimento instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica. 

Come si legge nella relazione di accompagnamento al Codice, l'art. 152 introduce un procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la decisione. 

Secondo quanto disposto dall'art. 152 del testo unico, dunque, tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per tutte le controversie di cui sopra l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

Se e presentato avverso un provvedimento del Garante, il ricorso e proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso e proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e subito dopo depositata in cancelleria.

Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
La sentenza non e appellabile, ma e ammesso il ricorso per cassazione.

Autore: Avv. Giuseppe Briganti - tratto dal sito:  www.unioneconsulenti.it