Definizione
La prescrizione e' un mezzo con cui l'ordinamento giuridico
opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il
termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La
decadenza consiste nella perdita della possibilita' di esercitare
un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice
civile, art.2964 e segg.)
In termini pratici i due concetti sono
molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita
solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi
tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si
devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi
dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale
tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa (due
anni dall'acquisto, la prescrizione)
E' importante sapere
che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate
d'ufficio da un giudice. Cio' significa che e' necessario contestare
attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un
avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La
prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia
quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti
adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E'
bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la
possibilita' di opporre la prescrizione.
Non tutti i diritti sono
soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta', le azioni inerenti la
contestazione della paternita' e quelle di riconoscimento filiale, il
riconoscimento di eredita' e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc.
). E' bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934
c.c.).
Sospensione e interruzione
Il termine di prescrizione puo' essere soggetto a sospensione od ad
interruzione:
La sospensione puo' essere determinata
dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi,
genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui
potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte
(amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte
del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non
emancipati, interdetti per infermita' di mente, militari in servizio in
tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice
civile.
L' interruzione puo' avvenire per diversi motivi.
Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare
tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o
di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in
mora", che puo' contenere o meno un termine, si veda il codice civile,
art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene
riconosciuto da colui contro il quale puo' essere fatto valere.
Gli
effetti sono sostanzialmente diversi, perche' mentre la sospensione crea
una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di
sospensione si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni
valore al tempo anteriormente trascorso. Tutte le volte che il
termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo
analogo al precedente.
Attenzione, le regole relative alla
sospensione e all'interruzione non si applicano quando e' prevista una
decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere, perde
valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto
oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da
parte della persona contro la quale esso puo' essere fatto valere.
Tipi e durata
Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono
riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di
diverso. Tale termine e' di dieci anni. Per determinati crediti, invece,
vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque
anni). Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la
legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato.
Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche' si basano su una
presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l'onere della
prova -del mancato pagamento- e' a carico del creditore richiedente. Al
debitore, infatti, e' sufficiente declamare il decorso del termine per far
scattare la prescrizione.
Per praticita' puo' essere consultato lo
specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le
prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche' crediti e
debiti) piu' comuni e di maggiore utilita' per gli utenti ed i
consumatori.
Come si calcola La prescrizione decorre dal
giorno in cui si puo' far valere il diritto e termina quando si e'
compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il
calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve
considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e' prorogato
al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade
nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno
del mese.
(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in
considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e'
importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di
notifica. In termini generali, quindi indipendentemente dal
tipo di atto o comunicazione, la notifica: - puo' avvenire anche
tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non
parente), purche' questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e
siano state rispettate le regole della privacy ; - puo' avvenire anche
per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni,
ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il
primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte
delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che
sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo' avvenire entro sei
mesi se si tratta di un atto amministrativo); - per il mittente, in
caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si
perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la
notificazione e' diretta, alla data della spedizione.
Tutto cio'
ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei
casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante
oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna
precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la
prescrizione. Non solo puo' risultare una corretta notifica per giacenza
postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice
della strada, per esempio), tale notifica risultera' perfezionata alla
data in cui esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto
che risulti ritirato o meno.
Contestazione
Appurato che vi sono i
presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara'
bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle
richieste ricevute tramite una raccomandata a/r. In certi casi potra'
essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.
TERMINI ENTRO I QUALI DEBBONO ESSERE FATTI VALERE I
DIRITTI (ovvero di conservazione dei documenti inerenti obblighi
e pagamenti) |
Oggetto del diritto |
Termine |
Note e riferimenti |
Contestazione del danno in genere |
8 giorni dall'evento che li ha causati (la prescrizione varia a
seconda dell'oggetto) |
In caso di danni da inadempimento o da ritardo (contrattuale) il
riferimento e' l'art.1223 del c.c. |
Contestazione vizi su acquisti di beni |
Contestazione: 8 giorni dalla scoperta Prescrizione del
diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e segg. c.c. |
Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra
privati). Quando l'acquirente e' un consumatore e il venditore un
negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu'
avanti). |
Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi
fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza |
10 giorni |
Si vedano le specifiche sulla scheda: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=134100 |
Contestazione danno da viaggio organizzato o per
annullamento/ritardo voli |
10 gg dal rientro |
Per riferimenti pratici e di legge: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40738 http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=79897 |
Diritto di recesso da una polizza vita |
30 giorni dalla firma |
Si vedano le specifiche sulla scheda: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40755 |
Contestabilita' estratti conto bancari |
60 giorni dal ricevimento |
In caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o
duplicazioni di partite o per indebiti addebiti il termine entro cui
si prescrive il diritto a contestare e' comunque di 10 anni dal
ricevimento dell'estratto conto. |
Vizi su beni acquistati da consumatori |
Per contestare: due mesi dalla scoperta Prescrizione del
diritto: 26 mesi dall'acquisto |
Si vedano specifiche sulla scheda: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40777
|
Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per
servizi di alloggio con o senza pensione). |
6 mesi, art.2954 c.c. |
E' il termine di prescrizione presuntiva entro il quale
l'albergatore puo' richiedere il pagamento del vitto e
dell'alloggio. |
Rate di premi di assicurazioni |
1 anno, art.2952 c.c. |
Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il
quale sono richiedibili i pagamenti. Nel caso di riassicurazione
il termine e' di due anni. Se la ricevuta e' servita come
detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata
per 5 anni. |
Diritto alla provvigione dei mediatori |
1 anno, art.2950 c.c. |
Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la
firma del compromesso. |
Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da
insegnanti |
1 anno, art.2955 c.c. |
Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un mese il
termine e' di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della
prestazione. |
Iscrizioni a scuole e palestre private |
1 anno, art.2955 c.c. |
|
Compensi degli ufficiali giudiziari |
1 anno, art.2955 c.c. |
|
Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone
(anche riguardo i mezzi pubblici di linea) |
1 anno, art.2951 c.c. |
A decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal
giorno in cui e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della
cosa. Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o
termine fuori Europa. |
Vizi e difformita' di lavori in genere e contratti d'opera
(manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.) |
Contestazione: 8 giorni Prescrizione del diritto: 1 anno,
art.2226 c.c. |
Riguarda vizi di esecuzione o di conformita' (rispetto ad un
preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od
opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto
all'intervento di un idraulico. |
Diritti fatti valere tramite invio di messa in mora |
1 anno dall'invio |
Entro 12 mesi dall'invio, se non viene attivata una procedura
conciliativa o una causa e nel caso di silenzio della controparte,
deve essere inviata un'altra raccomandata a/r di sollecito,
possibilmente sempre sottoforma di messa in mora, per rinnovare i
diritti esercitati. |
Conservazione scontrini d'acquisto |
Dipende, minimo 2 anni. |
Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento
delle merci vendute, art.2955 c.c. Il termine piu' indicativo,
pero', e' quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto
riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo'
spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di
legge scade in 26 mesi. Quando lo scontrino e' legato ad una
detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo'
arrivare anche a cinque anni. |
Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli
|
2 anni dall'evento, art.2947 c.c. |
Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una prescrizione
piu' lunga, si applica quella. |
Contestazione danni e vizi su contratti di appalto |
Denuncia entro 60gg dalla scoperta; Prescrizione: 2 anni,
art.1667 c.c. |
La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera. |
Contestazione danno da prodotti difettosi |
3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114
e segg. |
Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del
produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e' stato messo
in circolazione. Attenzione, quando si rilevano atti illeciti
(vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della
messa in commercio) il termine di prescrizione e' di 5 anni. |
Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o
manutentori, nonche' relative a prestazioni occasionali |
3 anni dal compimento della prestazione |
E' il termine di conservazione delle prove di pagamento dei
conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.), o di altri
professionisti. |
Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti,
etc.) |
3 anni, art.2956 e 2957 c.c. |
Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli
avvocati puo' decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall'
accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli
affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima
prestazione. |
Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri,
procuratori, etc |
3 anni, art.2961 c.c. |
E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la
restituzione di incartamenti relativi a liti. Decorre quando
queste liti sono decise o comunque terminate. Per gli ufficiali
giudiziari il termine e' di 2 anni. |
Cambiali (tratte e paghero') |
3 anni |
A decorrere dalla scadenza. |
Bollo auto, pagamenti e rimborsi |
3 anni dalla scadenza |
E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo
anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento
(d.l.2/86). Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel
frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali
provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far
slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della
giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un
tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte
costituzionale n.311/2003). Attenzione! Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse
indebitamente corrisposte. |
Acquisti in genere |
Almeno 5 anni |
Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento
di merci o prestazioni. |
Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche'
tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla
frazione di anno. |
5 anni, art.2948 c.c. |
A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di
controversia il termine e' di 10 anni. |
Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione |
5 anni, art.2948 c.c. |
Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993)
che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni-
per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese
condominiali) per i contratti ad equo-canone. |
Spese condominiali |
5 anni, art.2948 c.c. |
|
Contravvenzioni stradali |
5 anni, art.209 del codice della strada. |
A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale)
fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
|
Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o
colposo |
5 anni, art.2947 c.c. |
|
Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali
|
5 anni, art.2948 c.c. |
Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla
scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero', e'
bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e
ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza. |
Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con
detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%). |
5 anni |
Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla
dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la
documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture,
ricevute, bonifici bancari, etc.). |
Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti
delle tasse (irpef, iva, etc.) |
5 anni |
Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale
sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della
documentazione (compresi gli oneri deducibili). |
Contributi INPS |
5 anni |
Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche'
vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004
e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del
1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di
riferimento del credito. |
ICI |
5 anni |
Il termine parte dalla fine dell'anno di pagamento. Le modalita'
di accertamento e riscossione che i Comuni devono rispettare sono
contenute nell'art. 11 del d.lgs 504/92. |
TARSU |
10 anni |
Le ricevute di pagamento della tassa vanno conservate per 10
anni. L'accertamento e la riscossione avvengono in conformità a
quanto previsto dagli art.71 e 72 del decreto legislativo
507/93. |
Canone RAI |
10 anni dalla scadenza |
Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si
prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine
di gennaio dell'anno in cui va corrisposto il canone. |
Vizi e difetti su immobili |
Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta Prescrizione: 10 anni
dal compimento della costruzione, art.1669 c.c. |
E' il termine entro cui si possono contestare -al costruttore-
vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si
prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va
rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario. |
Nota: Si consiglia, a titolo cautelativo, di
conservare i documenti per uno o due anni in piu' rispetto a quanto
indicato nella tabella. Cio' perche' spesso intervengono leggi (o
condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di
prescrizione (si veda per esempio la sentenza della Corte di
Cassazione n.7662/1999 che ha stabilito che le cartelle esattoriali
relative a contravvenzioni, bollo auto e tributi vari possono
arrivare fino al quarto mese successivo al termine di prescrizione).
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