L'OPPONIBILITA' DEL FONDO PATRIMONIALE TRA ANNOTAZIONE E TRASCRIZIONE

(Commento alle sentenze della Corte di Cassazione Sez. 1° Civile
22/11/2007 n. 24314  e  16/11/2007 n. 23745)

 

Massima
La costituzione del fondo patrimoniale, in quanto convenzione matrimoniale, non può essere opposta ai terzi se non risulta annotata a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 comma 4° cod. civ.
All'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, della convenzione costituiva di fondo patrimoniale, deve pertanto riconoscersi l'efficacia di "pubblicità dichiarativa", mentre la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera "pubblicità-notizia" inidonea ad assicurare l'opponibilità ai terzi.

Autori: Avv. Silvia Raggi e Notaio Maria Luisa Cenni
tratto da:
www.questionididirittodifamiglia.it

 
1. Inquadramento del problema

La Suprema Corte, nelle sentenze in commento, affronta nuovamente il problema, centrale nell'ambito della pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia, del coordinamento tra le due forme di pubblicità previste per le convenzioni matrimoniali dagli articoli 162, 4° comma c.c. e 2647 c.c.  (1).
Tali norme, giova ricordarlo, prevedono rispettivamente un'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ed una trascrizione nei Registri immobiliari.
Le decisioni in commento esaminano i seguenti casi:
- la Sentenza n. 24314/2007 si occupa di una esecuzione immobiliare iniziata su beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale istituito con atto trascritto anteriormente all'inizio dell'esecuzione stessa ma annotato nel registro degli atti di matrimonio in data successiva a quella in cui erano state iscritte le ipoteche a favore dei creditori procedenti (banche);
- la Sentenza n. 23745/2007 si occupa di una esecuzione immobiliare, promossa sulla base di un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto un immobile conferito in fondo patrimoniale istituito con atto trascritto in data anteriore al pignoramento ma annotato nel registro degli atti di matrimonio in data successiva a quella del pignoramento.
Entrambe le decisioni si occupano, pertanto, di ipotesi in cui le formalità pubblicitarie, eseguite nei registri immobiliari dal creditore procedente, riguardano beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale, costituito con atto trascritto in data anteriore a tali formalità, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio in data successiva alle formalità medesime (2).
Il presupposto delle argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte è, conformemente alle conclusioni raggiunte dalla dottrina e giurisprudenza (3) prevalenti, la riconducibilità del fondo patrimoniale nell'alveo delle convenzioni matrimoniali, e conseguentemente l'applicabilità al fondo patrimoniale della relativa disciplina.
Anche riguardo a tale istituto si sono, pertanto, posti i medesimi problemi affrontati in relazione al regime di opponibilità ai terzi.
La Suprema Corte, confermando un orientamento ormai consolidato, ha rigettato il ricorso avverso le sentenze delle Corti di Appello, confermative delle precedenti sentenze del Tribunale, che avevano respinto l'opposizione all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale proposta dai coniugi.

I coniugi nel loro ricorso avevano fatto proprie le conclusioni di quella parte minoritaria della dottrina (4) secondo la quale la trascrizione nei Registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c. avrebbe efficacia dichiarativa e sarebbe, pertanto, necessaria e sufficiente per rendere opponibile ai terzi l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, con la conseguenza che nessun rilievo rivestirebbe a tal fine la mancata esecuzione dell'annotazione nei registri dello stato civile.
Tale posizione dottrinale fonda le sue conclusioni sui seguenti elementi:
- pone in evidenza come l'art. 2685 c.c., in materia di beni mobili registrati, disciplini unitariamente la trascrizione degli atti di cui all'art. 2647 c.c. ed altre ipotesi di trascrizione, attribuendo nell'ultimo comma, a tutte le ipotesi di trascrizione in esso previste gli "effetti stabiliti per i beni immobili" e quindi, fisiologicamente, secondo la ricostruzione operata da questa parte della dottrina "effetti dichiarativi";
- rileva che l'art. 2915 c.c., in materia di opponibilità al creditore pignorante e ai creditori che intervengono all'esecuzione degli atti che importano vincoli di indisponibilità, fa espresso riferimento, quale criterio di soluzione del conflitto, alla trascrizione;
- attribuisce particolare rilievo all'annotazione sul titolo di credito prevista dall'art. 167 4° comma c.c., cioè ad una forma di pubblicità relativa ai singoli beni che formano oggetto del fondo, ritenendola condizione di opponibilità del vincolo ai terzi necessaria nonostante l'annotamento a margine dell'atto di matrimonio della convenzione costitutiva del fondo e giungendo, conseguentemente, a riconoscere analoga efficacia alla trascrizione per i beni immobili;
- fa rilevare che gli artt. 2643 e 2647 2° comma c.c. prevedono, per gli acquisti e le alienazioni dei beni oggetto del fondo patrimoniale, la formalità della trascrizione mentre non vi è alcuna previsione normativa che richiede, in tali casi, la formalità dell'annotazione, con la conseguenza che se la pubblicità del fondo patrimoniale fosse affidata unicamente alle risultanze dei registri dello stato civile, i terzi non sarebbero mai posti in grado di conoscere la consistenza sopravvenuta del fondo;
- rileva che se la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c., prevista per gli atti di acquisto di beni personali a norma dell'art. 179 lettere c), d), e) et f) c.c., non avesse efficacia di opponibilità ai terzi, detti atti sarebbero privi di qualsiasi pubblicità dichiarativa, mentre per altri acquisti compiuti dal singolo coniuge, come ad esempio quelli compiuti in regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale, l'opponibilità ai terzi sarebbe assicurata dalla annotazione della relativa convenzione matrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, con la conseguenza che vi sarebbero beni con carattere personale più o meno opponibile a seconda del regime patrimoniale in cui i coniugi si trovano.

La teoria prevalente in dottrina (5) e, soprattutto, in giurisprudenza (6), ed ulteriormente confermata dalle sentenze in commento, afferma invece che per l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali, e quindi anche del fondo patrimoniale, è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio alla quale viene riconosciuta efficacia di "pubblicità dichiarativa", mentre l'efficacia della trascrizione nei Registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c. viene degradata a mera "pubblicità notizia".
Tale posizione dottrinale e giurisprudenziale fonda sostanzialmente le sue conclusioni sui seguenti elementi:
- sull'elemento normativo testuale contenuto nell'art. 162, 4° comma c.c. che richiede espressamente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio affinché le convenzioni matrimoniali possano essere opposte ai terzi;
- rileva che la Legge 19 maggio 1975 n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) ha abrogato il 4° comma dell'art. 2647 c.c. il quale prevedeva che i vincoli derivanti da convenzioni matrimoniali non potessero essere opposti ai terzi in mancanza di trascrizione;
- pone in evidenza come dall'art. 2685 c.c., addotto a sostegno della sopraesposta tesi contraria, possa unicamente trarsi la regola per cui la trascrizione dei diversi atti in esso previsti produce gli stessi effetti, sia che abbia ad oggetto beni immobili sia che abbia ad oggetto beni mobili iscritti in pubblici registri, ma che occorre verificare nei diversi casi quale sia tale efficacia, non potendosi invece trarre dalla norma anche la previsione di un'efficacia dichiarativa valevole per tutti. Da ciò si fa discendere che qualora si ritenga, per gli atti di cui all'art. 2647 c.c. e quindi anche per la costituzione del fondo patrimoniale, che tale efficacia sia di mera pubblicità notizia ciò varrà sia per i beni immobili che per i beni mobili registrati che ne formino oggetto;
- per quanto riguarda l'immutata previsione dell'art. 2915 c.c., è stato sostenuto che si tratti di un difetto di coordinamento della legge di riforma del diritto di famiglia (come accaduto anche per altre norme, quali ad esempio l'art. 2653 n. 4 c.c.) anche in considerazione del fatto che una diversa lettura della norma creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra creditore pignoratizio e acquirente del bene. Infatti a quest'ultimo la destinazione del bene in fondo patrimoniale sarebbe opponibile in virtù della sola annotazione, senza necessità dell'ulteriore formalità della trascrizione, mancando, come per il primo, un norma ad hoc che, a quei fini, tale formalità imponga. Tale percorso logico porta a sostenere che l'art. 2915 c.c. debba oggi intendersi riferito ai vincoli di indisponibilità diversi da quelli derivanti dagli atti di cui all'art. 2647 c.c.;
- viene poi confutata la conclusione, accolta dall'opposta teoria, secondo cui l'annotazione sul titolo di credito del vincolo del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167, 4° comma c.c. è condizione di opponibilità del vincolo stesso ai terzi, rilevando che tale assunto veniva tratto, prima della riforma, dal parallelismo con l'art. 2647, 4° comma c.c. nonché dalla previsione dell'art. 169, 3° comma c.c., articoli entrambi abrogati dalla Legge 151/1975;
- viene inoltre confutata la sopraesposta conclusione, anch'essa accolta dall'opposta teoria, secondo cui l'incremento del fondo patrimoniale, mediante acquisto di nuovi beni assoggettati al relativo vincolo, negando efficacia dichiarativa alla trascrizione resterebbe privo di pubblicità. Al riguardo viene fatto rilevare come l'ampliamento dell'originario fondo patrimoniale mediante nuovi acquisti, determinando l'estensione del vincolo di destinazione ai nuovi beni determina una modificazione della convenzione matrimoniale costitutiva la quale sarà soggetta alla pubblicità dichiarativa dell'annotazione ai sensi dell'art. 163, 4° comma;
- infine, all'obiezione secondo cui non è giustificabile che vi siano beni con carattere personale più o meno opponibile a seconda del regime patrimoniale in cui i coniugi si trovano si obietta che, mentre nel caso degli acquisti di cui all'art. 179 c.c. la personalità dei beni discende direttamente dalla legge, che ha efficacia erga omnes, e pertanto è normale che sia meno avvertita la necessità di ricorrere alla pubblicità per la loro opponibilità ai terzi, negli altri casi la personalità dei beni discende da una convenzione che, ai sensi dell'art. 1372 c.c. è efficace solo tra le parti, con la conseguenza che l'esigenza di darne pubblicità è maggiormente avvertita.

A questo punto pare opportuno dare conto di un'ulteriore opinione, che può in un certo senso considerarsi intermedia, la quale afferma una sostanziale coessenzialità delle due suddette forme di pubblicità: l'annotazione nei registri dello stato civile (artt. 162 comma 4 e 163 commi 4 e 5 c.c.) e la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.).
Nell'ambito di tale corrente di pensiero occorre distinguere tra chi (7) conclude per l'inopponibilità del vincolo ai terzi qualora manchi una delle due forme di pubblicità e chi (8), attribuendo a ciascuna forma di pubblicità la sua funzione, afferma che, mentre l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio sarebbe richiesta per l'opponibilità della convenzione in sé e del suo contenuto, la trascrizione attuerebbe la pubblicità del vincolo rispetto ai singoli beni.

La Suprema Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 8824 in data 27 novembre 1987 e con orientamento costante fino alle sentenze in commento, ha affermato che "poiché la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca, sui beni che lo costituiscono, successivamente alla trascrizione della costituzione del fondo stesso, essendo la trascrizione irrilevante".
La Suprema Corte nelle decisioni in commento conclude pertanto per l'inopponibilità al creditore procedente della costituzione del fondo patrimoniale annotata nel registro degli atti di matrimonio in data successiva a quella dell'iscrizione delle ipoteche o della trascrizione del pignoramento a suo favore e, in una delle due decisioni, si pronuncia anche sullo specifico aspetto della asserita retroattività degli effetti dell'annotazione al momento della richiesta, negandola.
In particolare nel caso che ha condotto alla Sentenza n. 23745/2007, la richiesta di annotazione a margine dell'atto di matrimonio fu presentata all'ufficiale dello stato civile in data precedente rispetto all'inizio dell'esecuzione, ma fu effettuata in data successiva. Su questo specifico, e singolare, aspetto la Suprema Corte, applicando i principi in materia di trascrizione afferma che non esistono disposizioni regolanti le annotazioni a margine degli atti di stato civile che consentano di ritenere che gli effetti dell'annotazione retroagiscano alla data della richiesta. La Suprema Corte, affrontando questo specifico aspetto, accenna al sistema pratico-operativo in materia di trascrizione, a seguito dell'informatizzazione del relativo servizio, evidenziando come l'attuale sistema abbia eliminato la discrasia fra richiesta ed esecuzione della trascrizione, ferma rimanendo tuttavia la regola secondo cui, nel caso di non coincidenza, l'unico momento rilevante è quello dell'esecuzione della trascrizione.


2. Considerazioni conclusive e profili pratici

Dopo aver esposto le varie opinioni sull'argomento pare opportuno riflettere su alcuni aspetti pratici collegati alla problematica affrontata dalle Sentenze in commento.
Nel procedere in tale analisi occorre tenere presente che il problema di coordinamento tra le due forme di pubblicità previste dagli artt. 162 4°comma e 2647 c.c., di cui si occupano le sentenze qui analizzate, si pone esclusivamente riguardo alla pubblicità della convenzione matrimoniale e del vincolo ad essa conseguente, non anche riguardo al negozio traslativo eventualmente presente nella convenzione, che sarà soggetto alle ordinarie forme di pubblicità previste per il trasferimento dei diritti che ne formano oggetto: ed in particolare alla trascrizione di cui all'art. 2643 c.c., per quanto riguarda i beni immobili, alla trascrizione di cui all'art. 2685 c.c. per i beni mobili registrati, mentre per i titoli di credito sono le stesse forme richieste per il trasferimento del titolo che hanno funzione di pubblicità, perché permettono ai terzi di individuare il soggetto che ha diritto alla prestazione indicata nel titolo, essendone possessore qualificato, e contemporaneamente sono condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio del diritto cartolare e per l'opponibilità ai terzi dei diritti e dei vincoli sul titolo stesso (9).
In casi come quelli sottoposti all'attenzione della Suprema Corte, per verificare gli aspetti pratici cui l'orientamento assunto può condurre occorre riflettere sulle due seguenti ipotesi:
1) che la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, avente ad oggetto beni immobili, sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, ma non sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2647 c.c.;
2) che la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale sia stata trascritta nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2647 c.c., e non anche annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Nella prima ipotesi, sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte e dell'opinione dominante in dottrina, il vincolo del fondo patrimoniale sarà opponibile al creditore procedente, a nulla rilevando la mancata esecuzione della formalità della trascrizione.
Nella seconda ipotesi, sempre sulla base di tale orientamento, mancando l'annotazione, la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale resterebbe inopponibile ai terzi non avendo, a tal fine, alcuna efficacia dichiarativa l'avvenuta trascrizione.
Tali conclusioni, pur se aderenti al dettato dell'art. 162, 4° comma c.c., se analizzate nelle loro implicazioni pratiche destano alcune perplessità:
- se le guardiamo dalla prospettiva del soggetto che si trova a concedere credito ai coniugi, ricevendo in garanzia ipotecaria un bene oggetto del fondo patrimoniale, non può sfuggire l'inidoneità della pubblicità assicurata dai registri dello stato civile a garantirgli una concreta tutela. Si pensi, per fare un esempio, a due coniugi con un figlio minore, già comproprietari per quote uguali di un bene che viene conferito in fondo patrimoniale, soggetto alle regole dispositive poste dall'art. 169 c.c. che per ricevere credito offrano in garanzia ipotecaria il bene immobile stesso. Si immagini poi che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale venga annotato nei registri dello stato civile ma mai (magari volontariamente e con dolo) trascritto nei registri immobiliari. La costituzione dell'ipoteca su quel bene, da parte dei coniugi proprietari, senza l'autorizzazione del giudice (ai sensi dell'art. 169 c.c.) sarà, secondo l'opinione dominante, nulla. La criticità di questo meccanismo, sempre sotto l'aspetto pratico, appare poi ancora più evidente se si pensa che l'annotazione, cui viene attribuita efficacia di pubblicità dichiarativa, avviene a margine di un documento anagrafico (atto di matrimonio) che, ai sensi degli artt. 63, 10, 1° comma, 12, 2° e 8° comma d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) viene formato, registrato e conservato nell'archivio del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato (tacendo al riguardo le difficoltà pratiche connesse alla pubblicità di matrimoni celebrati all'estero e trascritti in Italia) mentre nessuna pubblicità viene garantita riguardo al bene sul quale il vincolo si riflette in via diretta e nei registri immobiliari del luogo in cui tale bene si trova.
Al riguardo occorre nuovamente porre in rilievo la peculiarità della convenzione-fondo patrimoniale, che presenta la caratteristica di essere relativa a singoli beni, che vengono gravati dal connesso vincolo di destinazione cui consegue un regime amministrativo-dispositivo che discende dal negozio convenzionale, ma si concretizza in peculiari regole imposte nella amministrazione e disposizione dei singoli beni. Appare evidente come tale struttura dell'istituto renda di primario rilievo, accanto alla pubblicità della convenzione, la pubblicità dei vincoli sui singoli beni che da tale convenzione discendono.
E' poi rilevante porre a confronto il 4° comma dell'art. 164 c.c., che richiede che dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio risultino esclusivamente la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione dei beni, con l'art. 2659 c.c. che, nel disciplinare il contenuto della nota di trascrizione, al numero 4) impone che risultino, tra l'altro, le indicazioni di cui all'art. 2826 e pertanto la designazione specifica dell'immobile con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.

Sempre sul piano pratico, ma da un altro punto di vista, ciò comporta che, qualora non sia stata eseguita la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c., il creditore che voglia agire esecutivamente sui beni dei coniugi, dovrà innanzitutto verificare l'eventuale esistenza di un fondo patrimoniale ed a tal fine compiere tutte le indagini necessarie per pervenire alla consultazione dei Registri matrimoniali da cui risulti la relativa annotazione; successivamente, qualora tale indagine abbia dato risultato positivo, per conoscere la composizione oggettiva del fondo, non potendo ottenere tale informazione dalle risultanze dei registri dello Stato civile, dovrà necessariamente rivolgersi al notaio che abbia rogato la convenzione, qualora sia ancora in esercizio nel distretto dove l'atto è stato ricevuto, oppure al Conservatore dell'Archivio notarile qualora si tratti di notaio che si sia trasferito di distretto, di notaio defunto oppure non più in esercizio, per ottenere copia della convenzione costitutiva del fondo patrimoniale.

Affermare che per l'opponibilità ai terzi del vincolo del fondo patrimoniale rilevi esclusivamente, a prescindere dalla trascrizione ai sensi dell'art. 2647 c.c., l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, significherà allora, da un lato, porre a rischio certe categorie di creditori e di terzi e, dall'altro, penalizzare altre categorie di creditori e di terzi su cui graveranno indagini lunghe e a volte anche incerte sul piano del risultato (mentre il terzo ha certezza dei registri immobiliari da consultare per verificare la proprietà e disponibilità di un singolo immobile, come farà un terzo a sapere quale registro dello stato civile deve consultare relativamente ad un certo matrimonio?);

- se poi osserviamo l'intera problematica dalla prospettiva, in certo senso opposta, di chi potrebbe profittare della mancata annotazione, pur avendo una conoscenza giuridicamente rilevante del vincolo in quanto già trascritto, emergono altri elementi che evidenziano l'inidoneità della soluzione proposta a tutelare i diversi interessi in campo.
Ci poniamo quindi nell'ipotesi che sia stata eseguita la trascrizione ma non l'annotazione nei registri dello stato civile e nella prospettiva di chi voglia, in tale situazione profittare della asserita inidoneità della pubblicità immobiliare a rendere opponibile il vincolo; il tutto nella consapevolezza che affidare l'opponibilità ai terzi ad una annotazione nei registri dello stato civile per la quale l'ordinamento non pone, in termini di tempestività nella relativa esecuzione le regole che invece sono dettate per la trascrizione (art. 2671 c.c. quale obbligo imposto ai pubblici ufficiali ed art. 2674 c.c. per gli obblighi del Conservatore) può vanificare la tutela familiare che si voleva assicurare con la costituzione del fondo patrimoniale.
In tale ottica:
n si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili si proceda simultaneamente alla richiesta di annotamento, che però viene eseguito dopo qualche tempo, ed alla richiesta e contemporanea esecuzione della trascrizione ex art. 2647 c.c.. Ipotizziamo poi che, eseguita la trascrizione, ma prima che venga effettuato l'annotamento, sul bene oggetto del fondo venga iscritta un'ipoteca a garanzia di un debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (magari dal terzo costituente il fondo o dal coniuge, entrambi unici proprietari del bene e che se ne sono riservati la proprietà in sede di costituzione del fondo, magari in volontaria violazione del vincolo discendente dal fondo). Appare in tale ipotesi evidente l'inidoneità del sistema, come sopra interpretato, a garantire la tutela degli interessi familiari pur in presenza di una situazione di obiettiva conoscibilità ed opponibilità, del vincolo relativamente al singolo bene che ne è oggetto, garantite dalla eseguita trascrizione nei registri immobiliari;
n si pensi ora all'ipotesi in cui costituito un fondo patrimoniale, avente ad oggetto beni immobili di proprietà di entrambi i coniugi, per il quale risulta eseguita la trascrizione ma non l'annotamento, i coniugi stessi contraggano un debito per i bisogni della famiglia ed un altro debito per scopi estranei a tali bisogni. Ipotizziamo ora che iniziate due azioni esecutive, per il recupero dei suddetti crediti, venga data pubblicità nei registri immobiliari, dal creditore procedente, prima alla formalità relativa al secondo credito (quello contratto per scopi estranei ai bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale) poi a quella relativa al primo credito (quello contratto per i bisogni della famiglia). La priorità della formalità ipotecarie sarebbe, quindi, la seguente: prima la trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale, poi, per seconda, la formalità conseguente alla procedura esecutiva avviata per il credito "non familiare", quindi, per terza, la formalità conseguente alla procedura esecutiva avviata per il credito "familiare", infine l'annotazione nei registri matrimoniali.
Appare evidente che, in questo caso non attribuendo efficacia dichiarativa all'eseguita trascrizione del fondo patrimoniale, ne risulterà pregiudicato il credito contratto "per bisogni della famiglia", alla cui tutela è invece preordinato l'istituto, pur essendo stata data, riguardo al singolo bene, idonea pubblicità.

Dalle riflessioni e dagli esempi fatti emerge il rilievo da attribuire a talune argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 111 del 6 aprile 1995, sull'argomento qui trattato. La Corte Costituzionale, nella motivazione di tale decisione, fa riferimento al "dovere" di estendere, in tema di pubblicità nell'ambito del regime patrimoniale della famiglia, le ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi "meno facilmente accessibili e anche meno affidabili") rilevando che ciò costituisce un "onere che, pur fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso al punto da offendere il principio dell'art. 24 della Costituzione". Prosegue poi nel rilevare che, in ogni caso, la complessità del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice forma di pubblicità "cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi" per la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime legale, e per l'esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo figlio, questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari dall'aggredibilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che del predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l'azione revocatoria non è sempre possibile o efficace.
In questo ragionamento pare affacciarsi una concezione di "coessenzialità" delle due forme di pubblicità.

Anche la disciplina degli "atti di destinazione" di cui al nuovo art. 2645 ter, inserito nel codice civile dall'art. 39-novies del d.l. 30 dicembre 2005, come introdotto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, può fornire in questa sede spunti interessanti di riflessione.
Tale norma prevede la possibilità di trascrivere, al fine di renderlo opponibile ai terzi, un vincolo di destinazione che la dottrina ha definito "atipico", nel senso che lo scopo di destinazione non è stato preventivamente determinato dal legislatore, ma spetta all'autonomia privata individuare di volta in volta, nei limiti del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2°comma c.c.
Tale istituto si aggiunge ad altre figure "tipiche" di vincoli di destinazione o di indisponibilità normativamente previsti e disciplinati nel nostro ordinamento, finalizzati alla tutela di interessi espressamente individuati dal legislatore e relativamente ai quali non si renderà pertanto necessario operare, nel caso concreto, il giudizio di meritevolezza.
Oltre al fondo patrimoniale, possiamo ricordare altri vincoli "nominati" di destinazione e di indisponibilità (10) quali quelli derivanti dalla cessione dei beni ai creditori di cui agli artt. 1977 ss. c.c. (11), dal rilascio da parte dell'erede, ai creditori e legatari, dei beni facenti parte dell'eredità beneficiata (12), dalla nomina del curatore dell'eredità beneficiata di cui all'art. 509 c.c. (13), dal rilascio da parte del terzo acquirente dell'immobile ipotecato ai creditori iscritti, di cui all'art. 2861 c.c. (14), dai patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c. (15).
Per tali fattispecie di vincoli di destinazione, sia quando per la pubblicità del vincolo è stata prevista la formalità della trascrizione, sia quando è stata prevista, come nel caso di cui all'art. 2861 c.c., la formalità dell'annotazione, il relativo effetto è stato ricostruito tendenzialmente in termini di dichiaratività.
Anche l'art. 2645 ter c.c. ha previsto, per l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione da esso disciplinato, la formalità della trascrizione.
In un'ottica di coerenza del sistema pubblicitario, anche la constatazione di un tendenziale riconoscimento, in tutte le ipotesi di vincoli di destinazione o di indisponibilità previsti dal nostro ordinamento, della natura dichiarativa delle formalità pubblicitarie presso i Registri Immobiliari, impone all'interprete una riflessione che, se da un lato non potrà certo condurlo a disconoscere l'efficacia dichiarativa dell'annotazione della convenzione istitutiva del fondo patrimoniale, incontrovertibile essendo il tenore dell'art 162, 4°comma c.c., potrà tuttavia portarlo ad attribuire la medesima efficacia alla formalità della trascrizione, e pertanto concludere per la coessenzialità delle due forme di pubblicità ai fini l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione derivante dal fondo patrimoniale.

Prima di concludere pare opportuno, anche in considerazione dell'attualità dell'argomento, accennare al regime fiscale che ora disciplina i "vincoli di destinazione".
Come noto per molto tempo le incertezze nella ricostruzione strutturale dell'istituto si sono riflesse sul piano fiscale, con conseguenti difformi modalità operative adottate dai vari uffici nell'applicazione delle imposte indirette dovute per l'atto costitutivo di fondo patrimoniale (16).
Sul problema intervenne poi la nota Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate in data 30 novembre 2000 n. 221/E la quale esaminò, in maniera analitica, le varie modalità di costituzione del fondo patrimoniale, pronunciandosi sulle imposte conseguentemente applicabili.
Ora la costituzione dei "vincoli di destinazione", fra i quali deve farsi rientrare il fondo patrimoniale, è disciplinata dall'art. 2 comma 49 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 e successivamente modificato dall'art. 1, commi da 77 a 79 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007).
La citata normativa fiscale disciplina unitariamente la costituzione dei vincoli di destinazione, le donazioni e gli atti a titolo gratuito (oltre alle successioni a causa di morte) mostrando di condividere la natura di "atto di liberalità " o di "atto a titolo gratuito" attribuita, dalla giurisprudenza ormai consolidata, all'atto costitutivo di fondo patrimoniale; e ciò non solo quando a costituire il fondo sia un terzo o uno solo dei coniugi, con attribuzione dei beni in proprietà comune dei coniugi (fondo patrimoniale con effetti anche traslativi), ma anche quando entrambi i coniugi conferiscano al fondo beni di proprietà già comune (fondo patrimoniale con effetti solo segregativi) (17).
La normativa fiscale sopracitata è stata dettagliatamente analizzata dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3/E in data 22 gennaio 2008 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Tale Circolare ricomprende espressamente la costituzione del fondo patrimoniale nella "costituzione di vincoli di destinazione" disciplinati dalla normativa fiscale in parola e, nel chiarire i criteri per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli atti costitutivi di vincoli di destinazione opera una netta distinzione fra la "costituzione di vincoli di destinazione traslativi" e la "costituzione di vincoli di destinazione non traslativi".
Qualora ricorra la prima ipotesi (costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo) la Circolare chiarisce che il relativo atto costitutivo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, come istituita dalla sopracitata normativa ed in particolare dall'art. 2 comma 47 D.L. 262/2006, e l'aliquota d'imposta applicabile si determina con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario dell'attribuzione, ferme restando le franchigie di legge (e precisamente: Euro 1.000.000, per devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta; Euro 100.000 per devoluzioni in favore dei fratelli e delle sorelle; Euro 1.500.000 in favore dei beneficiari portatori di handicap riconosciuto grave. Nei limiti delle suddette franchigie l'applicazione dell'imposta di donazione è esclusa mentre sul valore eccedente la franchigia l'imposta è dovuta: nella misura del 4%, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta; nella misura del 6% per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle; nella misura dell'8% per le devoluzioni in favore di altri soggetti).
Qualora ricorra invece la seconda ipotesi (costituzione di vincoli di destinazione non traslativi) la circolare chiarisce che il relativo atto costitutivo non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in quanto tale imposta è dovuta esclusivamente sui ".trasferimenti di beni e diritti." (art. 1 TUS). Detta costituzione, come si legge nella Circolare, sconta, tuttavia, l'imposta di registro in misura fissa (attualmente Euro 168), ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico concernente l'imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131). Tra detti atti, precisa la Circolare, rientra, ad esempio, il fondo patrimoniale nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento di beni. Ciò accade, in particolare, quando il fondo è costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi ovvero qualora sia costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi e nell'atto costitutivo del fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane in capo allo stesso conferente (in tal senso anche la Circolare n. 221 del 2000).

Autori: Avv. Silvia Raggi e Notaio Maria Luisa Cenni
tratto da:
www.questionididirittodifamiglia.it

Note:

(1) Per completare il quadro normativo, ai fini di un corretto inquadramento del problema, occorre fare altresì riferimento agli artt. 163, 4° e 5° comma c.c. (relativamente alla modifica delle convenzioni), 2685 c.c. (in materia di beni mobili registrati), 2915 c.c. (relativamente agli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati), 34 bis disp. att. c.c., et art. 69 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2) Sul problema della complessità della pubblicità in materia di fondo patrimoniale, che costituirebbe un sistema incerto ed oneroso che indebolisce la difesa dei diritti della famiglia, si è pronunciata anche la corte costituzionale con sentenza 6 aprile 1995 n. 111, in Giust. Civ., 1995, I, 1420 ed in Vita not., 1996, 127-1336, con nota di Traversa, ritenendo comunque infondata la questione di legittimità.

(3) Cass., 1 ottobre 1999, n. 10859, in Vita not., 1999, 1433; Cass., 19 novembre 1999, n. 12864, in Vita not., 1999, 1434; Cass., 27 novembre 1987, n. 8824, in Vita not., 1988, 229; Trib. Napoli, 17 febbraio 1982, in Vita not., 1982, 1275; Trib. Milano, 2 giugno 1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2729; Trib. Bergamo, 16 novembre 1981, in Giur merito, 1982, 516; App. Roma, 28 novembre 1983, in Foro it., 1984, I, 1083; Trib. Milano, 5 novembre 1990, in Giur. it., I, 2, 1993, 470; Trib. Lanciano, 11 giugno 1999, in P.Q.M., 1999, 3, 26-33;

(4) Carresi, Del fondo patrimoniale, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, I, Cedam, 1977, 48; Oberto, Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare, in Riv. Dir. civ., 1996, II, 256 e sempre Oberto, Pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia, in Riv. Dir. civ., 1996, II, 256; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia coniugale, II, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 1984, 46; De Rubertis, La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale, in Dir. fam., 1981, 1074 ss.; Trib. Modena, 17 luglio 1996, in Riv. Not., 1997, 1185.

(5) Cian-Casarotto, voce Fondo patrimoniale della famiglia, in Noviss. Digesto it. Appendice, III, Utet, 1982, 832; Zaccaria, La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1985, II, 368; G. Gabrielli, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. Dir., XXXII, Giuffrè, 1982, 314-315; F. Finocchiaro, La pubblicità in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi, in Giur. it., 1989, I, 1, 329 ss.;

(6) Cass. 28 ottobre 2002 n. 16864; Cass. 15 marzo 2006 n. 5684; Cass. 5 aprile 2007 n. 8610, tutte in Iuris Data, Archivio Sentenze Civili; Cass., 1° ottobre 1999, n. 10859 in Vita not., 1999, 1433 e Cass., 19 novembre 1999, n. 12864, in Vita not., 1999, 1434; Cass., 27 novembre 1987, n. 8824, in Giust. Civ., 1988, I, 677; Trib. Napoli, 17 febbraio 1982, in Vita not., 1982, 1275; Trib. Bergamo, 16 novembre 1981, in Giur. merito, 1982, 516; Trib. Latina, 17 marzo 1988, in Dir. fam., 1989, 130; Trib. Milano, 5 novembre 1990, in Giur. it., 1993, I, 2, 470; Trib. Lanciano, 11 giugno 1999, in P.Q.M., 1999, 3, 26-33, con nota parzialmente critica di M. Benedetti, La funzione dell'annotazione nella costituzione di un fondo patrimoniale.

(7) Trib. Roma, 6 novembre 1980 in Dir. fam., 1981, 1074 ss., con nota critica di De Rubertis; App. Roma, 28 novembre 1983, in Foro it., 1984, 1083; Trib. Latina, 17 marzo 1988, in Dir. fam., 1989, 130.

(8) T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1992, 139-160; M.L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia Zatti, III, Giuffrè, 2002, 618. Secondo una tesi ulteriore all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio deve riconoscersi efficacia costitutiva, retroattiva al momento della stipula della convenzione matrimoniale costitutiva, mentre alla trascrizione nei registri immobiliari deve riconoscersi efficacia dichiarativa: De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Giuffrè, 1995,108 e ss..

(9) Si è detto che nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, mentre può mancare qualsiasi effetto traslativo dei beni che ne costituiscono l'oggetto, non è invece mai possibile prescindere dall'imposizione del vincolo di destinazione sugli stessi, che costituisce la sua stessa giustificazione causale ed il vero elemento caratterizzante ed indefettibile dell'istituto.
Si è anche detto che mentre le due forme di pubblicità previste dagli artt. 162, 4°comma e 2647 c.c., rispetto alle quali si pongono i suddetti problemi di coordinamento, riguardano esclusivamente la convenzione matrimoniale ed il vincolo ad essa conseguente, il negozio traslativo eventualmente presente nella convenzione sarà soggetto alle ordinarie forme di pubblicità previste per il trasferimento dei diritti che ne formano oggetto.
Nell'ambito dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili può essere opportuna, a questo punto, in considerazione dell'utilità pratica che può rivestire, l'individuazione delle diverse formalità pubblicitarie che occorre eseguire nelle varie ipotesi, tenendo conto della efficacia che a ciascuna di esse deve essere attribuita.
In tutte le ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale prospettabili nella pratica, al fine di rendere pubblica la convenzione matrimoniale ed il vincolo ad essa conseguente, dovrà provvedersi:
- all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione, ai sensi dell'art. 162, 4°comma c.c.;
- alla trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2647 c.c., da eseguirsi a carico dei coniugi.
Quanto alla pubblicità del negozio traslativo eventualmente presente nella convenzione occorre distinguere nei diversi casi:
1)qualora costituente sia un terzo che:
a)attribuisce la proprietà ad uno dei coniugi (sempre sul presupposto che il regime patrimoniale familiare generale lo consenta):
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del terzo ed a favore di uno dei coniugi dell'intera nuda proprietà, nonché a carico del terzo ed a favore di entrambi i coniugi del diritto di usufrutto; infatti, in considerazione della ricostruzione operata da parte della dottrina della natura del diritto costituente l'oggetto minimo del fondo patrimoniale, deve ritenersi trasferita ad un coniuge l'intera nuda proprietà del bene ed attribuito al fondo patrimoniale, cioè ad entrambi i coniugi, un diritto di godimento sui generis, assimilabile al diritto di usufrutto;
b)attribuisce la proprietà ad entrambi i coniugi:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. a carico del terzo ed a favore dei coniugi del diritto di piena proprietà;
c)si riserva la proprietà:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. a carico del terzo ed a favore di entrambi i coniugi del suddetto diritto di usufrutto sui generis; infatti deve ritenersi attribuito al fondo patrimoniale, cioè ad entrambi i coniugi, esclusivamente detto diritto di godimento sui generis;
d)trasferisce la proprietà ad un terzo:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. a carico del terzo ed a favore dell'estraneo dell'intera nuda proprietà, nonché a carico del terzo costituente ed a favore di entrambi i coniugi del diritto di usufrutto; infatti deve ritenersi trasferita all'estraneo l'intera nuda proprietà del bene ed attribuito al fondo patrimoniale, cioè ad entrambi i coniugi, il diritto di godimento sui generis di cui si è detto, assimilabile ad un diritto di usufrutto;
Se alle superiori lettere a)-d) si sono prese in considerazione le ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, la costituzione su iniziativa di un terzo può avvenire, in base all'art. 167, comma 1 c.c., anche per testamento, sia con una disposizione testamentaria a titolo particolare (legato), sia con una disposizione testamentaria a titolo universale (istituzione di erede: nell'universalità dei beni, in una quota di essi oppure ex re certa).
Anche in tali ipotesi occorre distinguere tra il momento di acquisto dei beni ed il momento dell'imposizione del vincolo, e quindi distinguere tra disposizione testamentaria, sottoposta per il suo acquisto alle regole successorie, e convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, sottoposta alle regole sue proprie.
E così, se si tratta di istituzione a titolo universale, l'acquisto del lascito avverrà con l'accettazione dell'eredità, mentre se si tratta di istituzione a titolo particolare, l'acquisto del legato avverrà senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rifiuto dei coniugi; per la costituzione del fondo patrimoniale sarà poi necessario un atto di volontà dei coniugi sotto forma di convenzione matrimoniale.
La dottrina ha configurato un duplice possibile contenuto della disposizione testamentaria e così si distingue se il terzo:
ha disposto dei beni sotto condizione sospensiva ovvero con l'imposizione dell'onere di costituirli in fondo patrimoniale. Anche per ciascuna di tali, diverse ipotesi occorrerà procedere alla trascrizione dell'acquisto, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della convenzione matrimoniale ex art. 2647 c.c., in particolare comma ultimo, c.c. nonché all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162, 4°comma c.c.;
2) che costituente, pieno proprietario dei beni, sia uno dei coniugi che:
a)si riserva la proprietà:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore dell'altro coniuge della metà del diritto di usufrutto;
b) trasferisce l'intera proprietà all'altro coniuge (sempre sul presupposto che il regime patrimoniale familiare generale lo consenta):
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore dell'altro coniuge dell'intera nuda proprietà e della metà del diritto di usufrutto;
c) conferisce la proprietà nel fondo con attribuzione della stessa in capo ad entrambi i coniugi:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore dell'altro coniuge della quota di comproprietà in ragione di 1/2;
d)trasferisce la proprietà ad un terzo:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore del terzo estraneo dell'intera nuda proprietà e a carico del coniuge costituente ed a favore dell'altro coniuge della metà del diritto di usufrutto;
3) che costituenti siano entrambi i coniugi, già comproprietari dei beni, in comunione ordinaria o in comunione legale, e:
a)qualora il regime coniugale generale lo consenta, e sul presupposto che i coniugi siano in comunione ordinaria, venga trasferita l'intera proprietà ad un solo coniuge, dovrà eseguirsi:
- la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore dell'altro coniuge della quota di nuda proprietà ad esso spettante;
b) la proprietà venga trasferita ad un terzo dovrà eseguirsi:
-la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico dei coniugi ed a favore del terzo estraneo della nuda proprietà;
c ) i coniugi vogliano riservare la proprietà in capo ad entrambi, in tal caso occorrerà distinguere:
- se i coniugi sono in comunione legale o in comunione ordinaria per uguali quote;
- oppure sono in comunione ordinaria per quote diseguali, individuando, conseguentemente, gli eventuali diritti trasferiti ed invece l'effetto unicamente segregativo eseguendo, a seconda dei casi, le trascrizioni necessarie ai sensi degli artt. 2643 c.c. e 2647 c.c. nonché l'annotazione ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c.e, in caso di convenzione modificativa, ai sensi dell'art. 163 commi 4 e 5 c.c..

(10) Per una rassegna completa ed esaustiva si veda Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. civ., n. 2, 2006.

(11) I beni ceduti ai creditori sono destinati alla liquidazione per il soddisfacimento, con il ricavato, dei creditori stessi ed il legislatore ne ha previsto, conseguentemente, l'indisponibilità da parte del debitore (art. 1980); il legislatore sembra imporre, per la cessione che comprenda beni immobili, la formalità della trascrizione (art. 2649, 1°comma), attribuendovi l'efficacia di rendere inefficaci, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo la trascrizione della cessione (2° comma).
Sulla natura di tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i sostenitori della natura dichiarativa e quelli della natura costitutiva.

(12) In tal caso i beni sono destinati al soddisfacimento dei creditori dell'eredità e dei legatari; l'art. 507, 2° comma, prevede, tra le altre formalità pubblicitarie, la trascrizione della dichiarazione di rilascio presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili e, da quel momento, priva di efficacia, rispetto ai creditori e legatari, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede (3°comma).
Anche sulla natura di tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i sostenitori della natura dichiarativa e quelli della natura costitutiva.

(13) Si tratta del caso in cui l'erede sia incorso nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori e legatari la faccia valere ed il Tribunale nomini un curatore con l'incarico di liquidare l'eredità; è prevista la trascrizione del decreto di nomina del curatore negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (art. 509, 2°comma) e, da quel momento, priva di efficacia, rispetto ai creditori e legatari, gli atti di disposizione che l'erede compia (3°comma).
Anche sulla natura di tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i sostenitori della natura dichiarativa e quelli della natura costitutiva.
L'art. 2861 c.c. prevede, al 2°comma che il certificato della cancelleria (del Tribunale competente per l'espropriazione) attestante la dichiarazione di rilascio dei beni ipotecati sia annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento; a tale formalità l'art. 2862, 1° comma riconnette poi l'efficacia di rendere opponibili o meno ai creditori iscritti le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo acquirente, a seconda che tali formalità siano state eseguite prima o dopo tale annotazione.
Anche relativamente a tale formalità, che è un'annotazione invece che una trascrizione, la dottrina ha riconosciuto natura dichiarativa.

(14) L'art. 2447 quater c.c. prevede che la delibera adottata, salva diversa disposizione dello Statuto, dall'organo amministrativo della società, che destina un patrimonio ad uno specifico affare, sia iscritta nel Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c.; l'art. 2447 quinquies c.c. al 1° comma stabilisce poi che per opporre tale vincolo di destinazione ai creditori sociali, cosicché non possano far valere alcun diritto su tale patrimonio né sui frutti e proventi da esso derivanti, salvo che per la parte spettante alla società, occorre altresì che siano decorsi 60 giorni da tale iscrizione nel Registro delle Imprese senza che i creditori abbiano fatto opposizione.

(15) L'art. 2447 quinquies 2° comma, prevede poi che qualora nel patrimonio destinato siano compresi beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, per l'opponibilità ai creditori è altresì necessario che la destinazione allo specifico affare sia trascritta nei rispettivi registri. Anche sulla natura di tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i sostenitori della natura dichiarativa e quelli della natura costitutiva.

(16) Sul punto vedi M.L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia Zatti, III, Giuffrè, 2002, 588 ss.

(17) Nel senso di attribuire all'atto costitutivo del fondo patrimoniale natura di atto di liberalità o di atto a titolo gratuito: Cass., 28 novembre 1990, n. 11449, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 642; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 265; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, in Foro it., 1998, I, 893 ed inoltre Cass., 17 giugno 1999, n. 6017 e Cass., 20 giugno 2000, n. 8379, che qualificano in particolare l'atto costitutivo di fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito. Nella giurisprudenza di merito in questo senso: App. Brescia, 3 febbraio 1981, in Giust. Civ., 1981, I, 1123; Trib. Milano, 2 giugno 1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2729, che attribuisce all'atto inter vivos di costituzione di fondo patrimoniale da parte di un coniuge natura di atto a titolo gratuito; Trib. Milano, 11aprile 1985, in Fall., 1986, 537; App. Milano, 8 aprile 1986, in Giust. Civ., 1987, I, 399-408, con nota di Sanfilippo, Osservazioni sulla costituzione del fondo patrimoniale; Trib. Napoli, 4 marzo 1985, in Dir. giur., 1986, 182; Trib. Catania, 31 ottobre 1985, e Trib. Catania, 31 maggio 1986, in Giur. comm., 1987, 627; App. Catania, 21 dicembre 1985, in Giur. comm., 1987, 627; App. Firenze, 8 luglio 1989, in Arch. civ., 1990, 158; Trib. Catania, 27 maggio 1993, in Dir. fam., 1994, 1263; Trib. Napoli, 18 gennaio 1993, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, 580; Trib. Napoli, 21 settembre 1995, in Dir. giur., 1996, 165; Trib. Napoli, 10 giugno 1995, in Dir. giur., 1996, 166, che definisce l'atto di costituzione di fondo patrimoniale atto di liberalità; App. Roma, 22 luglio 1996, in Fall., 1997, 204; Trib. Taranto, 22 marzo 1999, in Foro amm., 2000, I, 1258.
In particolare per l'attribuzione di tale natura anche quando l'atto costitutivo del fondo patrimoniale ha effetti solamente segregativi: Cass., 15 gennaio 1990, n. 107, in Giur. it., 1990, I, 1121; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, cit.; Cass., 2 dicembre 1996, n. 10725, in Guida al diritto, 1997, 2, 61; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, cit..