L'OPPONIBILITA' DEL FONDO PATRIMONIALE TRA ANNOTAZIONE E TRASCRIZIONE
(Commento alle sentenze della Corte di Cassazione Sez. 1°
Civile
22/11/2007 n. 24314 e 16/11/2007 n. 23745)
La costituzione del fondo patrimoniale, in quanto
convenzione matrimoniale, non può essere opposta ai terzi se non risulta
annotata a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 comma
4° cod. civ.
All'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, della
convenzione costituiva di fondo patrimoniale, deve pertanto riconoscersi
l'efficacia di "pubblicità dichiarativa", mentre la trascrizione del
vincolo stesso, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., con riferimento agli
immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera "pubblicità-notizia"
inidonea ad assicurare l'opponibilità ai
terzi.
Autori: Avv. Silvia Raggi e Notaio Maria Luisa Cenni
tratto da:
www.questionididirittodifamiglia.it
1. Inquadramento del problema
La Suprema Corte, nelle sentenze in commento, affronta nuovamente il
problema, centrale nell'ambito della pubblicità dei regimi patrimoniali della
famiglia, del coordinamento tra le due forme di pubblicità previste per le
convenzioni matrimoniali dagli articoli 162, 4° comma
c.c. e 2647 c.c. (1).
Tali norme, giova ricordarlo,
prevedono rispettivamente un'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ed
una trascrizione nei Registri immobiliari.
Le decisioni in commento esaminano
i seguenti casi:
- la Sentenza n. 24314/2007 si
occupa di una esecuzione immobiliare iniziata su beni immobili oggetto di un
fondo patrimoniale istituito con atto trascritto anteriormente all'inizio
dell'esecuzione stessa ma annotato nel registro degli atti di matrimonio in data
successiva a quella in cui erano state iscritte le ipoteche a favore dei
creditori procedenti (banche);
- la Sentenza n.
23745/2007 si occupa di una esecuzione immobiliare, promossa sulla base
di un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto un immobile conferito in fondo
patrimoniale istituito con atto trascritto in data anteriore al pignoramento ma
annotato nel registro degli atti di matrimonio in data successiva a quella del
pignoramento.
Entrambe le decisioni si occupano, pertanto, di ipotesi in cui
le formalità pubblicitarie, eseguite nei registri immobiliari dal creditore
procedente, riguardano beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale,
costituito con atto trascritto in data anteriore a tali formalità, ma annotato a
margine dell'atto di matrimonio in data successiva alle formalità medesime
(2).
Il presupposto delle
argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte è, conformemente alle conclusioni
raggiunte dalla dottrina e giurisprudenza (3) prevalenti, la riconducibilità del
fondo patrimoniale nell'alveo delle convenzioni matrimoniali, e conseguentemente
l'applicabilità al fondo patrimoniale della relativa disciplina.
Anche
riguardo a tale istituto si sono, pertanto, posti i medesimi problemi affrontati
in relazione al regime di opponibilità ai terzi.
La Suprema Corte,
confermando un orientamento ormai consolidato, ha rigettato il ricorso avverso
le sentenze delle Corti di Appello, confermative delle precedenti sentenze del
Tribunale, che avevano respinto l'opposizione all'esecuzione sui beni del fondo
patrimoniale proposta dai coniugi.
I coniugi nel loro ricorso avevano fatto proprie le conclusioni di quella
parte minoritaria della dottrina (4) secondo la quale la trascrizione
nei Registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c.
avrebbe efficacia dichiarativa e sarebbe, pertanto, necessaria e sufficiente per
rendere opponibile ai terzi l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, con la
conseguenza che nessun rilievo rivestirebbe a tal fine la mancata esecuzione
dell'annotazione nei registri dello stato civile.
Tale posizione dottrinale
fonda le sue conclusioni sui seguenti elementi:
- pone in evidenza come
l'art. 2685 c.c., in materia di beni mobili
registrati, disciplini unitariamente la trascrizione degli atti di cui all'art. 2647 c.c. ed altre ipotesi di trascrizione,
attribuendo nell'ultimo comma, a tutte le ipotesi di trascrizione in esso
previste gli "effetti stabiliti per i beni immobili" e quindi, fisiologicamente,
secondo la ricostruzione operata da questa parte della dottrina "effetti
dichiarativi";
- rileva che l'art. 2915 c.c., in
materia di opponibilità al creditore pignorante e ai creditori che intervengono
all'esecuzione degli atti che importano vincoli di indisponibilità, fa espresso
riferimento, quale criterio di soluzione del conflitto, alla trascrizione;
-
attribuisce particolare rilievo all'annotazione sul titolo di credito prevista
dall'art. 167 4° comma c.c., cioè ad una forma di
pubblicità relativa ai singoli beni che formano oggetto del fondo, ritenendola
condizione di opponibilità del vincolo ai terzi necessaria nonostante
l'annotamento a margine dell'atto di matrimonio della convenzione costitutiva
del fondo e giungendo, conseguentemente, a riconoscere analoga efficacia alla
trascrizione per i beni immobili;
- fa rilevare che gli artt. 2643 e 2647 2° comma c.c.
prevedono, per gli acquisti e le alienazioni dei beni oggetto del fondo
patrimoniale, la formalità della trascrizione mentre non vi è alcuna previsione
normativa che richiede, in tali casi, la formalità dell'annotazione, con la
conseguenza che se la pubblicità del fondo patrimoniale fosse affidata
unicamente alle risultanze dei registri dello stato civile, i terzi non
sarebbero mai posti in grado di conoscere la consistenza sopravvenuta del
fondo;
- rileva che se la trascrizione di cui all'art.
2647 c.c., prevista per gli atti di acquisto di beni personali a norma
dell'art. 179 lettere c), d), e) et f) c.c., non
avesse efficacia di opponibilità ai terzi, detti atti sarebbero privi di
qualsiasi pubblicità dichiarativa, mentre per altri acquisti compiuti dal
singolo coniuge, come ad esempio quelli compiuti in regime di separazione dei
beni o di comunione convenzionale, l'opponibilità ai terzi sarebbe assicurata
dalla annotazione della relativa convenzione matrimoniale a margine dell'atto di
matrimonio, con la conseguenza che vi sarebbero beni con carattere personale più
o meno opponibile a seconda del regime patrimoniale in cui i coniugi si
trovano.
La teoria prevalente in dottrina (5) e, soprattutto, in giurisprudenza
(6), ed ulteriormente
confermata dalle sentenze in commento, afferma invece che per l'opponibilità ai
terzi delle convenzioni matrimoniali, e quindi anche del fondo patrimoniale, è
necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio alla
quale viene riconosciuta efficacia di "pubblicità dichiarativa", mentre
l'efficacia della trascrizione nei Registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c. viene degradata a mera "pubblicità
notizia".
Tale posizione dottrinale e giurisprudenziale fonda sostanzialmente
le sue conclusioni sui seguenti elementi:
- sull'elemento normativo testuale
contenuto nell'art. 162, 4° comma c.c. che richiede
espressamente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio affinché le
convenzioni matrimoniali possano essere opposte ai terzi;
- rileva che la
Legge 19 maggio 1975 n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) ha abrogato il 4°
comma dell'art. 2647 c.c. il quale prevedeva che i
vincoli derivanti da convenzioni matrimoniali non potessero essere opposti ai
terzi in mancanza di trascrizione;
- pone in evidenza come dall'art. 2685 c.c., addotto a sostegno della sopraesposta tesi
contraria, possa unicamente trarsi la regola per cui la trascrizione dei diversi
atti in esso previsti produce gli stessi effetti, sia che abbia ad oggetto beni
immobili sia che abbia ad oggetto beni mobili iscritti in pubblici registri, ma
che occorre verificare nei diversi casi quale sia tale efficacia, non potendosi
invece trarre dalla norma anche la previsione di un'efficacia dichiarativa
valevole per tutti. Da ciò si fa discendere che qualora si ritenga, per gli atti
di cui all'art. 2647 c.c. e quindi anche per la
costituzione del fondo patrimoniale, che tale efficacia sia di mera pubblicità
notizia ciò varrà sia per i beni immobili che per i beni mobili registrati che
ne formino oggetto;
- per quanto riguarda l'immutata previsione dell'art. 2915 c.c., è stato sostenuto che si tratti di un
difetto di coordinamento della legge di riforma del diritto di famiglia (come
accaduto anche per altre norme, quali ad esempio l'art. 2653
n. 4 c.c.) anche in considerazione del fatto che una diversa lettura
della norma creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra creditore
pignoratizio e acquirente del bene. Infatti a quest'ultimo la destinazione del
bene in fondo patrimoniale sarebbe opponibile in virtù della sola annotazione,
senza necessità dell'ulteriore formalità della trascrizione, mancando, come per
il primo, un norma ad hoc che, a quei fini, tale formalità imponga. Tale
percorso logico porta a sostenere che l'art. 2915
c.c. debba oggi intendersi riferito ai vincoli di indisponibilità diversi
da quelli derivanti dagli atti di cui all'art. 2647
c.c.;
- viene poi confutata la conclusione, accolta dall'opposta
teoria, secondo cui l'annotazione sul titolo di credito del vincolo del fondo
patrimoniale prevista dall'art. 167, 4° comma c.c. è condizione di opponibilità
del vincolo stesso ai terzi, rilevando che tale assunto veniva tratto, prima
della riforma, dal parallelismo con l'art. 2647, 4° comma
c.c. nonché dalla previsione dell'art. 169, 3° comma
c.c., articoli entrambi abrogati dalla Legge 151/1975;
- viene inoltre
confutata la sopraesposta conclusione, anch'essa accolta dall'opposta teoria,
secondo cui l'incremento del fondo patrimoniale, mediante acquisto di nuovi beni
assoggettati al relativo vincolo, negando efficacia dichiarativa alla
trascrizione resterebbe privo di pubblicità. Al riguardo viene fatto rilevare
come l'ampliamento dell'originario fondo patrimoniale mediante nuovi acquisti,
determinando l'estensione del vincolo di destinazione ai nuovi beni determina
una modificazione della convenzione matrimoniale costitutiva la quale sarà
soggetta alla pubblicità dichiarativa dell'annotazione ai sensi dell'art. 163, 4° comma;
- infine, all'obiezione secondo cui
non è giustificabile che vi siano beni con carattere personale più o meno
opponibile a seconda del regime patrimoniale in cui i coniugi si trovano si
obietta che, mentre nel caso degli acquisti di cui all'art.
179 c.c. la personalità dei beni discende direttamente dalla legge, che
ha efficacia erga omnes, e pertanto è normale che sia meno avvertita la
necessità di ricorrere alla pubblicità per la loro opponibilità ai terzi, negli
altri casi la personalità dei beni discende da una convenzione che, ai sensi
dell'art. 1372 c.c. è efficace solo tra le parti, con
la conseguenza che l'esigenza di darne pubblicità è maggiormente avvertita.
A questo punto pare opportuno dare conto di un'ulteriore opinione, che può in
un certo senso considerarsi intermedia, la quale afferma una sostanziale
coessenzialità delle due suddette forme di pubblicità: l'annotazione nei
registri dello stato civile (artt. 162 comma 4 e
163 commi 4 e 5 c.c.) e la trascrizione nei registri
immobiliari (art. 2647 c.c.).
Nell'ambito di tale
corrente di pensiero occorre distinguere tra chi (7) conclude per l'inopponibilità del
vincolo ai terzi qualora manchi una delle due forme di pubblicità e chi
(8), attribuendo a ciascuna
forma di pubblicità la sua funzione, afferma che, mentre l'annotazione a margine
dell'atto di matrimonio sarebbe richiesta per l'opponibilità della convenzione
in sé e del suo contenuto, la trascrizione attuerebbe la pubblicità del vincolo
rispetto ai singoli beni.
La Suprema Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 8824 in data 27
novembre 1987 e con orientamento costante fino alle sentenze in commento, ha
affermato che "poiché la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art.
162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella
del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi dell'annotazione a
margine dell'atto di matrimonio, la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi
dell'art. 2647 cod. civ., con riferimento agli
immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia,
inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue che, in mancanza di
annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo
medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca, sui beni
che lo costituiscono, successivamente alla trascrizione della costituzione del
fondo stesso, essendo la trascrizione irrilevante".
La Suprema Corte nelle
decisioni in commento conclude pertanto per l'inopponibilità al creditore
procedente della costituzione del fondo patrimoniale annotata nel registro degli
atti di matrimonio in data successiva a quella dell'iscrizione delle ipoteche o
della trascrizione del pignoramento a suo favore e, in una delle due decisioni,
si pronuncia anche sullo specifico aspetto della asserita retroattività degli
effetti dell'annotazione al momento della richiesta, negandola.
In
particolare nel caso che ha condotto alla Sentenza n. 23745/2007, la richiesta
di annotazione a margine dell'atto di matrimonio fu presentata all'ufficiale
dello stato civile in data precedente rispetto all'inizio dell'esecuzione, ma fu
effettuata in data successiva. Su questo specifico, e singolare, aspetto la
Suprema Corte, applicando i principi in materia di trascrizione afferma che non
esistono disposizioni regolanti le annotazioni a margine degli atti di stato
civile che consentano di ritenere che gli effetti dell'annotazione retroagiscano
alla data della richiesta. La Suprema Corte, affrontando questo specifico
aspetto, accenna al sistema pratico-operativo in materia di trascrizione, a
seguito dell'informatizzazione del relativo servizio, evidenziando come
l'attuale sistema abbia eliminato la discrasia fra richiesta ed esecuzione della
trascrizione, ferma rimanendo tuttavia la regola secondo cui, nel caso di non
coincidenza, l'unico momento rilevante è quello dell'esecuzione della
trascrizione.
2. Considerazioni conclusive e profili pratici
Dopo aver esposto le varie opinioni sull'argomento pare opportuno riflettere
su alcuni aspetti pratici collegati alla problematica affrontata dalle Sentenze
in commento.
Nel procedere in tale analisi occorre tenere presente che il
problema di coordinamento tra le due forme di pubblicità previste dagli artt.
162 4°comma e 2647
c.c., di cui si occupano le sentenze qui analizzate, si pone
esclusivamente riguardo alla pubblicità della convenzione matrimoniale e del
vincolo ad essa conseguente, non anche riguardo al negozio traslativo
eventualmente presente nella convenzione, che sarà soggetto alle ordinarie forme
di pubblicità previste per il trasferimento dei diritti che ne formano oggetto:
ed in particolare alla trascrizione di cui all'art. 2643
c.c., per quanto riguarda i beni immobili, alla trascrizione di cui
all'art. 2685 c.c. per i beni mobili registrati,
mentre per i titoli di credito sono le stesse forme richieste per il
trasferimento del titolo che hanno funzione di pubblicità, perché permettono ai
terzi di individuare il soggetto che ha diritto alla prestazione indicata nel
titolo, essendone possessore qualificato, e contemporaneamente sono condizione
necessaria e sufficiente per l'esercizio del diritto cartolare e per
l'opponibilità ai terzi dei diritti e dei vincoli sul titolo stesso (9).
In casi come quelli sottoposti
all'attenzione della Suprema Corte, per verificare gli aspetti pratici cui
l'orientamento assunto può condurre occorre riflettere sulle due seguenti
ipotesi:
1) che la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, avente ad
oggetto beni immobili, sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, ma
non sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2647
c.c.;
2) che la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale sia
stata trascritta nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2647 c.c., e non anche annotata a margine dell'atto di
matrimonio.
Nella prima ipotesi, sulla base del consolidato orientamento
della Suprema Corte e dell'opinione dominante in dottrina, il vincolo del fondo
patrimoniale sarà opponibile al creditore procedente, a nulla rilevando la
mancata esecuzione della formalità della trascrizione.
Nella seconda ipotesi,
sempre sulla base di tale orientamento, mancando l'annotazione, la convenzione
costitutiva del fondo patrimoniale resterebbe inopponibile ai terzi non avendo,
a tal fine, alcuna efficacia dichiarativa l'avvenuta trascrizione.
Tali
conclusioni, pur se aderenti al dettato dell'art. 162, 4°
comma c.c., se analizzate nelle loro implicazioni pratiche destano alcune
perplessità:
- se le guardiamo dalla prospettiva del soggetto che si trova a
concedere credito ai coniugi, ricevendo in garanzia ipotecaria un bene oggetto
del fondo patrimoniale, non può sfuggire l'inidoneità della pubblicità
assicurata dai registri dello stato civile a garantirgli una concreta tutela. Si
pensi, per fare un esempio, a due coniugi con un figlio minore, già
comproprietari per quote uguali di un bene che viene conferito in fondo
patrimoniale, soggetto alle regole dispositive poste dall'art. 169 c.c. che per ricevere credito offrano in garanzia
ipotecaria il bene immobile stesso. Si immagini poi che l'atto costitutivo del
fondo patrimoniale venga annotato nei registri dello stato civile ma mai (magari
volontariamente e con dolo) trascritto nei registri immobiliari. La costituzione
dell'ipoteca su quel bene, da parte dei coniugi proprietari, senza
l'autorizzazione del giudice (ai sensi dell'art. 169
c.c.) sarà, secondo l'opinione dominante, nulla. La criticità di questo
meccanismo, sempre sotto l'aspetto pratico, appare poi ancora più evidente se si
pensa che l'annotazione, cui viene attribuita efficacia di pubblicità
dichiarativa, avviene a margine di un documento anagrafico (atto di matrimonio)
che, ai sensi degli artt. 63, 10, 1° comma, 12, 2° e 8° comma d.p.r. 3 novembre 2000, n.
396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127) viene formato, registrato e conservato nell'archivio del Comune in cui il
matrimonio è stato celebrato (tacendo al riguardo le difficoltà pratiche
connesse alla pubblicità di matrimoni celebrati all'estero e trascritti in
Italia) mentre nessuna pubblicità viene garantita riguardo al bene sul quale il
vincolo si riflette in via diretta e nei registri immobiliari del luogo in cui
tale bene si trova.
Al riguardo occorre nuovamente porre in rilievo la
peculiarità della convenzione-fondo patrimoniale, che presenta la caratteristica
di essere relativa a singoli beni, che vengono gravati dal connesso vincolo di
destinazione cui consegue un regime amministrativo-dispositivo che discende dal
negozio convenzionale, ma si concretizza in peculiari regole imposte nella
amministrazione e disposizione dei singoli beni. Appare evidente come tale
struttura dell'istituto renda di primario rilievo, accanto alla pubblicità della
convenzione, la pubblicità dei vincoli sui singoli beni che da tale convenzione
discendono.
E' poi rilevante porre a confronto il 4° comma dell'art. 164 c.c., che richiede che dall'annotazione a margine
dell'atto di matrimonio risultino esclusivamente la data del contratto, il
notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di
separazione dei beni, con l'art. 2659 c.c. che, nel
disciplinare il contenuto della nota di trascrizione, al numero 4) impone che
risultino, tra l'altro, le indicazioni di cui all'art.
2826 e pertanto la designazione specifica dell'immobile con l'indicazione
della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione
catastale.
Sempre sul piano pratico, ma da un altro punto di vista, ciò comporta che, qualora non sia stata eseguita la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c., il creditore che voglia agire esecutivamente sui beni dei coniugi, dovrà innanzitutto verificare l'eventuale esistenza di un fondo patrimoniale ed a tal fine compiere tutte le indagini necessarie per pervenire alla consultazione dei Registri matrimoniali da cui risulti la relativa annotazione; successivamente, qualora tale indagine abbia dato risultato positivo, per conoscere la composizione oggettiva del fondo, non potendo ottenere tale informazione dalle risultanze dei registri dello Stato civile, dovrà necessariamente rivolgersi al notaio che abbia rogato la convenzione, qualora sia ancora in esercizio nel distretto dove l'atto è stato ricevuto, oppure al Conservatore dell'Archivio notarile qualora si tratti di notaio che si sia trasferito di distretto, di notaio defunto oppure non più in esercizio, per ottenere copia della convenzione costitutiva del fondo patrimoniale.
Affermare che per l'opponibilità ai terzi del vincolo del fondo patrimoniale rilevi esclusivamente, a prescindere dalla trascrizione ai sensi dell'art. 2647 c.c., l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, significherà allora, da un lato, porre a rischio certe categorie di creditori e di terzi e, dall'altro, penalizzare altre categorie di creditori e di terzi su cui graveranno indagini lunghe e a volte anche incerte sul piano del risultato (mentre il terzo ha certezza dei registri immobiliari da consultare per verificare la proprietà e disponibilità di un singolo immobile, come farà un terzo a sapere quale registro dello stato civile deve consultare relativamente ad un certo matrimonio?);
- se poi osserviamo l'intera problematica dalla prospettiva, in certo senso
opposta, di chi potrebbe profittare della mancata annotazione, pur avendo una
conoscenza giuridicamente rilevante del vincolo in quanto già trascritto,
emergono altri elementi che evidenziano l'inidoneità della soluzione proposta a
tutelare i diversi interessi in campo.
Ci poniamo quindi nell'ipotesi che sia
stata eseguita la trascrizione ma non l'annotazione nei registri dello stato
civile e nella prospettiva di chi voglia, in tale situazione profittare della
asserita inidoneità della pubblicità immobiliare a rendere opponibile il
vincolo; il tutto nella consapevolezza che affidare l'opponibilità ai terzi ad
una annotazione nei registri dello stato civile per la quale l'ordinamento non
pone, in termini di tempestività nella relativa esecuzione le regole che invece
sono dettate per la trascrizione (art. 2671 c.c.
quale obbligo imposto ai pubblici ufficiali ed art. 2674
c.c. per gli obblighi del Conservatore) può vanificare la tutela
familiare che si voleva assicurare con la costituzione del fondo
patrimoniale.
In tale ottica:
n si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui
costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili si proceda
simultaneamente alla richiesta di annotamento, che però viene eseguito dopo
qualche tempo, ed alla richiesta e contemporanea esecuzione della trascrizione
ex art. 2647 c.c.. Ipotizziamo poi che, eseguita la
trascrizione, ma prima che venga effettuato l'annotamento, sul bene oggetto del
fondo venga iscritta un'ipoteca a garanzia di un debito contratto per scopi
estranei ai bisogni della famiglia (magari dal terzo costituente il fondo o dal
coniuge, entrambi unici proprietari del bene e che se ne sono riservati la
proprietà in sede di costituzione del fondo, magari in volontaria violazione del
vincolo discendente dal fondo). Appare in tale ipotesi evidente l'inidoneità del
sistema, come sopra interpretato, a garantire la tutela degli interessi
familiari pur in presenza di una situazione di obiettiva conoscibilità ed
opponibilità, del vincolo relativamente al singolo bene che ne è oggetto,
garantite dalla eseguita trascrizione nei registri immobiliari;
n si pensi
ora all'ipotesi in cui costituito un fondo patrimoniale, avente ad oggetto beni
immobili di proprietà di entrambi i coniugi, per il quale risulta eseguita la
trascrizione ma non l'annotamento, i coniugi stessi contraggano un debito per i
bisogni della famiglia ed un altro debito per scopi estranei a tali bisogni.
Ipotizziamo ora che iniziate due azioni esecutive, per il recupero dei suddetti
crediti, venga data pubblicità nei registri immobiliari, dal creditore
procedente, prima alla formalità relativa al secondo credito (quello contratto
per scopi estranei ai bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale) poi a
quella relativa al primo credito (quello contratto per i bisogni della
famiglia). La priorità della formalità ipotecarie sarebbe, quindi, la seguente:
prima la trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale, poi, per
seconda, la formalità conseguente alla procedura esecutiva avviata per il
credito "non familiare", quindi, per terza, la formalità conseguente alla
procedura esecutiva avviata per il credito "familiare", infine l'annotazione nei
registri matrimoniali.
Appare evidente che, in questo caso non attribuendo
efficacia dichiarativa all'eseguita trascrizione del fondo patrimoniale, ne
risulterà pregiudicato il credito contratto "per bisogni della famiglia", alla
cui tutela è invece preordinato l'istituto, pur essendo stata data, riguardo al
singolo bene, idonea pubblicità.
Dalle riflessioni e dagli esempi fatti emerge il rilievo da attribuire a
talune argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n.
111 del 6 aprile 1995, sull'argomento qui trattato. La Corte Costituzionale,
nella motivazione di tale decisione, fa riferimento al "dovere" di estendere, in
tema di pubblicità nell'ambito del regime patrimoniale della famiglia, le
ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri dello stato
civile (questi ultimi "meno facilmente accessibili e anche meno affidabili")
rilevando che ciò costituisce un "onere che, pur fastidioso, non può dirsi
eccessivamente gravoso al punto da offendere il principio dell'art. 24 della Costituzione". Prosegue poi nel rilevare che,
in ogni caso, la complessità del sistema pubblicitario in materia di regime
patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice forma di pubblicità
"cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi" per la costituzione del fondo
patrimoniale, trova giustificazioni razionali per il generale rigore necessario
alle deroghe al regime legale, e per l'esigenza di contemperare due interessi
contrapposti: da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo
figlio, questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari
dall'aggredibilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che del predetto
istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le garanzie
loro spettanti sui beni, atteso che l'azione revocatoria non è sempre possibile
o efficace.
In questo ragionamento pare affacciarsi una concezione di
"coessenzialità" delle due forme di pubblicità.
Anche la disciplina degli "atti di destinazione" di cui al nuovo art. 2645 ter, inserito nel codice civile dall'art.
39-novies del d.l. 30 dicembre 2005, come introdotto dalla legge di conversione
23 febbraio 2006, n. 51, può fornire in questa sede spunti interessanti di
riflessione.
Tale norma prevede la possibilità di trascrivere, al fine di
renderlo opponibile ai terzi, un vincolo di destinazione che la dottrina ha
definito "atipico", nel senso che lo scopo di destinazione non è stato
preventivamente determinato dal legislatore, ma spetta all'autonomia privata
individuare di volta in volta, nei limiti del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2°comma c.c.
Tale istituto si aggiunge ad
altre figure "tipiche" di vincoli di destinazione o di indisponibilità
normativamente previsti e disciplinati nel nostro ordinamento, finalizzati alla
tutela di interessi espressamente individuati dal legislatore e relativamente ai
quali non si renderà pertanto necessario operare, nel caso concreto, il giudizio
di meritevolezza.
Oltre al fondo patrimoniale, possiamo ricordare altri
vincoli "nominati" di destinazione e di indisponibilità (10) quali quelli derivanti dalla
cessione dei beni ai creditori di cui agli artt. 1977 ss.
c.c. (11), dal rilascio da parte dell'erede,
ai creditori e legatari, dei beni facenti parte dell'eredità beneficiata
(12), dalla nomina del
curatore dell'eredità beneficiata di cui all'art. 509
c.c. (13), dal
rilascio da parte del terzo acquirente dell'immobile ipotecato ai creditori
iscritti, di cui all'art. 2861 c.c. (14), dai patrimoni destinati ad uno
specifico affare di cui agli artt. 2447-bis e ss.
c.c. (15).
Per tali
fattispecie di vincoli di destinazione, sia quando per la pubblicità del vincolo
è stata prevista la formalità della trascrizione, sia quando è stata prevista,
come nel caso di cui all'art. 2861 c.c., la formalità
dell'annotazione, il relativo effetto è stato ricostruito tendenzialmente in
termini di dichiaratività.
Anche l'art. 2645 ter
c.c. ha previsto, per l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione
da esso disciplinato, la formalità della trascrizione.
In un'ottica di
coerenza del sistema pubblicitario, anche la constatazione di un tendenziale
riconoscimento, in tutte le ipotesi di vincoli di destinazione o di
indisponibilità previsti dal nostro ordinamento, della natura dichiarativa delle
formalità pubblicitarie presso i Registri Immobiliari, impone all'interprete una
riflessione che, se da un lato non potrà certo condurlo a disconoscere
l'efficacia dichiarativa dell'annotazione della convenzione istitutiva del fondo
patrimoniale, incontrovertibile essendo il tenore dell'art
162, 4°comma c.c., potrà tuttavia portarlo ad attribuire la medesima
efficacia alla formalità della trascrizione, e pertanto concludere per la
coessenzialità delle due forme di pubblicità ai fini l'opponibilità ai terzi del
vincolo di destinazione derivante dal fondo patrimoniale.
Prima di concludere pare opportuno, anche in considerazione dell'attualità
dell'argomento, accennare al regime fiscale che ora disciplina i "vincoli di
destinazione".
Come noto per molto tempo le incertezze nella ricostruzione
strutturale dell'istituto si sono riflesse sul piano fiscale, con conseguenti
difformi modalità operative adottate dai vari uffici nell'applicazione delle
imposte indirette dovute per l'atto costitutivo di fondo patrimoniale (16).
Sul problema intervenne poi la
nota Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate in data
30 novembre 2000 n. 221/E la quale esaminò, in maniera analitica, le varie
modalità di costituzione del fondo patrimoniale, pronunciandosi sulle imposte
conseguentemente applicabili.
Ora la costituzione dei "vincoli di
destinazione", fra i quali deve farsi rientrare il fondo patrimoniale, è
disciplinata dall'art. 2 comma 49 del D.L. 3 ottobre 2006 n.
262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 e
successivamente modificato dall'art. 1, commi da 77 a 79 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007).
La citata normativa fiscale disciplina
unitariamente la costituzione dei vincoli di destinazione, le donazioni e gli
atti a titolo gratuito (oltre alle successioni a causa di morte) mostrando di
condividere la natura di "atto di liberalità " o di "atto a titolo gratuito"
attribuita, dalla giurisprudenza ormai consolidata, all'atto costitutivo di
fondo patrimoniale; e ciò non solo quando a costituire il fondo sia un terzo o
uno solo dei coniugi, con attribuzione dei beni in proprietà comune dei coniugi
(fondo patrimoniale con effetti anche traslativi), ma anche quando entrambi i
coniugi conferiscano al fondo beni di proprietà già comune (fondo patrimoniale
con effetti solo segregativi) (17).
La normativa fiscale
sopracitata è stata dettagliatamente analizzata dal Ministero delle Finanze
nella Circolare 3/E in data 22 gennaio 2008 dell'Agenzia
delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Tale
Circolare ricomprende espressamente la costituzione del fondo patrimoniale nella
"costituzione di vincoli di destinazione" disciplinati dalla normativa fiscale
in parola e, nel chiarire i criteri per l'applicazione dell'imposta sulle
successioni e donazioni agli atti costitutivi di vincoli di destinazione opera
una netta distinzione fra la "costituzione di vincoli di destinazione
traslativi" e la "costituzione di vincoli di destinazione non
traslativi".
Qualora ricorra la prima ipotesi (costituzione di un vincolo di
destinazione avente effetto traslativo) la Circolare chiarisce che il relativo
atto costitutivo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, come
istituita dalla sopracitata normativa ed in particolare dall'art. 2 comma 47 D.L. 262/2006, e l'aliquota d'imposta
applicabile si determina con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio
eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario
dell'attribuzione, ferme restando le franchigie di legge (e precisamente: Euro
1.000.000, per devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
Euro 100.000 per devoluzioni in favore dei fratelli e delle sorelle; Euro
1.500.000 in favore dei beneficiari portatori di handicap riconosciuto grave.
Nei limiti delle suddette franchigie l'applicazione dell'imposta di donazione è
esclusa mentre sul valore eccedente la franchigia l'imposta è dovuta: nella
misura del 4%, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea
retta; nella misura del 6% per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle;
nella misura dell'8% per le devoluzioni in favore di altri soggetti).
Qualora
ricorra invece la seconda ipotesi (costituzione di vincoli di destinazione non
traslativi) la circolare chiarisce che il relativo atto costitutivo non è
soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in quanto tale imposta è
dovuta esclusivamente sui ".trasferimenti di beni e diritti." (art. 1 TUS).
Detta costituzione, come si legge nella Circolare, sconta, tuttavia, l'imposta
di registro in misura fissa (attualmente Euro 168), ordinariamente prevista per
gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della
Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico concernente l'imposta di registro,
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131). Tra detti atti, precisa la Circolare,
rientra, ad esempio, il fondo patrimoniale nell'ipotesi in cui la costituzione
del vincolo non comporti il trasferimento di beni. Ciò accade, in particolare,
quando il fondo è costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi ovvero
qualora sia costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi e nell'atto
costitutivo del fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane in
capo allo stesso conferente (in tal senso anche la Circolare
n. 221 del 2000).
Autori: Avv. Silvia Raggi e Notaio Maria Luisa Cenni
tratto da:
www.questionididirittodifamiglia.it
Note:
(1) Per completare il quadro normativo, ai fini di un corretto
inquadramento del problema, occorre fare altresì riferimento agli artt. 163, 4°
e 5° comma c.c. (relativamente alla modifica delle convenzioni), 2685 c.c. (in
materia di beni mobili registrati), 2915 c.c. (relativamente agli atti che
limitano la disponibilità dei beni pignorati), 34 bis disp. att. c.c., et
art. 69 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
(2) Sul
problema della complessità della pubblicità in materia di fondo patrimoniale,
che costituirebbe un sistema incerto ed oneroso che indebolisce la difesa dei
diritti della famiglia, si è pronunciata anche la corte costituzionale con
sentenza 6 aprile 1995 n. 111, in Giust. Civ., 1995, I, 1420 ed in
Vita not., 1996, 127-1336, con nota di Traversa, ritenendo comunque
infondata la questione di legittimità.
(3) Cass., 1
ottobre 1999, n. 10859, in Vita not., 1999, 1433; Cass., 19 novembre
1999, n. 12864, in Vita not., 1999, 1434; Cass., 27 novembre 1987, n.
8824, in Vita not., 1988, 229; Trib. Napoli, 17 febbraio 1982, in Vita
not., 1982, 1275; Trib. Milano, 2 giugno 1983, in Giust. Civ., 1983,
I, 2729; Trib. Bergamo, 16 novembre 1981, in Giur merito, 1982, 516; App.
Roma, 28 novembre 1983, in Foro it., 1984, I, 1083; Trib. Milano, 5
novembre 1990, in Giur. it., I, 2, 1993, 470; Trib. Lanciano, 11 giugno
1999, in P.Q.M., 1999, 3, 26-33;
(4) Carresi, Del
fondo patrimoniale, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, I, Cedam, 1977, 48;
Oberto, Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare,
in Riv. Dir. civ., 1996, II, 256 e sempre Oberto, Pubblicità dei
regimi patrimoniali della famiglia, in Riv. Dir. civ., 1996, II, 256;
Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia coniugale, II, in Trattato
Cicu-Messineo, Giuffrè, 1984, 46; De Rubertis, La trascrizione del vincolo
derivante dal fondo patrimoniale, in Dir. fam., 1981, 1074 ss.; Trib.
Modena, 17 luglio 1996, in Riv. Not., 1997, 1185.
(5) Cian-Casarotto, voce Fondo patrimoniale della famiglia, in
Noviss. Digesto it. Appendice, III, Utet, 1982, 832; Zaccaria, La
pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ.,
1985, II, 368; G. Gabrielli, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in
Enc. Dir., XXXII, Giuffrè, 1982, 314-315; F. Finocchiaro, La
pubblicità in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi, in Giur.
it., 1989, I, 1, 329 ss.;
(6) Cass. 28 ottobre 2002 n.
16864; Cass. 15 marzo 2006 n. 5684; Cass. 5 aprile 2007 n. 8610, tutte in
Iuris Data, Archivio Sentenze Civili; Cass., 1° ottobre 1999, n. 10859 in
Vita not., 1999, 1433 e Cass., 19 novembre 1999, n. 12864, in Vita
not., 1999, 1434; Cass., 27 novembre 1987, n. 8824, in Giust. Civ.,
1988, I, 677; Trib. Napoli, 17 febbraio 1982, in Vita not., 1982, 1275;
Trib. Bergamo, 16 novembre 1981, in Giur. merito, 1982, 516; Trib.
Latina, 17 marzo 1988, in Dir. fam., 1989, 130; Trib. Milano, 5 novembre
1990, in Giur. it., 1993, I, 2, 470; Trib. Lanciano, 11 giugno 1999, in
P.Q.M., 1999, 3, 26-33, con nota parzialmente critica di M. Benedetti,
La funzione dell'annotazione nella costituzione di un fondo
patrimoniale.
(7) Trib. Roma, 6 novembre 1980 in Dir.
fam., 1981, 1074 ss., con nota critica di De Rubertis; App. Roma, 28 novembre
1983, in Foro it., 1984, 1083; Trib. Latina, 17 marzo 1988, in Dir.
fam., 1989, 130.
(8) T. Auletta, Il fondo
patrimoniale, in Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1992, 139-160; M.L.
Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia Zatti,
III, Giuffrè, 2002, 618. Secondo una tesi ulteriore all'annotazione a margine
dell'atto di matrimonio deve riconoscersi efficacia costitutiva, retroattiva al
momento della stipula della convenzione matrimoniale costitutiva, mentre alla
trascrizione nei registri immobiliari deve riconoscersi efficacia dichiarativa:
De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Giuffrè,
1995,108 e ss..
(9) Si è detto che nell'atto costitutivo
del fondo patrimoniale, mentre può mancare qualsiasi effetto traslativo dei beni
che ne costituiscono l'oggetto, non è invece mai possibile prescindere
dall'imposizione del vincolo di destinazione sugli stessi, che costituisce la
sua stessa giustificazione causale ed il vero elemento caratterizzante ed
indefettibile dell'istituto.
Si è anche detto che mentre le due forme di
pubblicità previste dagli artt. 162, 4°comma e 2647 c.c., rispetto alle quali si
pongono i suddetti problemi di coordinamento, riguardano esclusivamente la
convenzione matrimoniale ed il vincolo ad essa conseguente, il negozio
traslativo eventualmente presente nella convenzione sarà soggetto alle ordinarie
forme di pubblicità previste per il trasferimento dei diritti che ne formano
oggetto.
Nell'ambito dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad
oggetto beni immobili può essere opportuna, a questo punto, in considerazione
dell'utilità pratica che può rivestire, l'individuazione delle diverse formalità
pubblicitarie che occorre eseguire nelle varie ipotesi, tenendo conto della
efficacia che a ciascuna di esse deve essere attribuita.
In tutte le ipotesi
di costituzione del fondo patrimoniale prospettabili nella pratica, al fine di
rendere pubblica la convenzione matrimoniale ed il vincolo ad essa conseguente,
dovrà provvedersi:
- all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della
convenzione, ai sensi dell'art. 162, 4°comma c.c.;
- alla trascrizione nei
registri immobiliari ai sensi dell'art. 2647 c.c., da eseguirsi a carico dei
coniugi.
Quanto alla pubblicità del negozio traslativo eventualmente presente
nella convenzione occorre distinguere nei diversi casi:
1)qualora costituente
sia un terzo che:
a)attribuisce la proprietà ad uno dei coniugi (sempre sul
presupposto che il regime patrimoniale familiare generale lo consenta):
-
dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del terzo
ed a favore di uno dei coniugi dell'intera nuda proprietà, nonché a carico del
terzo ed a favore di entrambi i coniugi del diritto di usufrutto; infatti, in
considerazione della ricostruzione operata da parte della dottrina della natura
del diritto costituente l'oggetto minimo del fondo patrimoniale, deve ritenersi
trasferita ad un coniuge l'intera nuda proprietà del bene ed attribuito al fondo
patrimoniale, cioè ad entrambi i coniugi, un diritto di godimento sui generis,
assimilabile al diritto di usufrutto;
b)attribuisce la proprietà ad entrambi
i coniugi:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. a
carico del terzo ed a favore dei coniugi del diritto di piena proprietà;
c)si
riserva la proprietà:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art.
2643 c.c. a carico del terzo ed a favore di entrambi i coniugi del suddetto
diritto di usufrutto sui generis; infatti deve ritenersi attribuito al fondo
patrimoniale, cioè ad entrambi i coniugi, esclusivamente detto diritto di
godimento sui generis;
d)trasferisce la proprietà ad un terzo:
- dovrà
eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. a carico del terzo ed a
favore dell'estraneo dell'intera nuda proprietà, nonché a carico del terzo
costituente ed a favore di entrambi i coniugi del diritto di usufrutto; infatti
deve ritenersi trasferita all'estraneo l'intera nuda proprietà del bene ed
attribuito al fondo patrimoniale, cioè ad entrambi i coniugi, il diritto di
godimento sui generis di cui si è detto, assimilabile ad un diritto di
usufrutto;
Se alle superiori lettere a)-d) si sono prese in considerazione le
ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, la
costituzione su iniziativa di un terzo può avvenire, in base all'art. 167, comma
1 c.c., anche per testamento, sia con una disposizione testamentaria a titolo
particolare (legato), sia con una disposizione testamentaria a titolo universale
(istituzione di erede: nell'universalità dei beni, in una quota di essi oppure
ex re certa).
Anche in tali ipotesi occorre distinguere tra il momento di
acquisto dei beni ed il momento dell'imposizione del vincolo, e quindi
distinguere tra disposizione testamentaria, sottoposta per il suo acquisto alle
regole successorie, e convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, sottoposta
alle regole sue proprie.
E così, se si tratta di istituzione a titolo
universale, l'acquisto del lascito avverrà con l'accettazione dell'eredità,
mentre se si tratta di istituzione a titolo particolare, l'acquisto del legato
avverrà senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rifiuto dei coniugi;
per la costituzione del fondo patrimoniale sarà poi necessario un atto di
volontà dei coniugi sotto forma di convenzione matrimoniale.
La dottrina ha
configurato un duplice possibile contenuto della disposizione testamentaria e
così si distingue se il terzo:
ha disposto dei beni sotto condizione
sospensiva ovvero con l'imposizione dell'onere di costituirli in fondo
patrimoniale. Anche per ciascuna di tali, diverse ipotesi occorrerà procedere
alla trascrizione dell'acquisto, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione
della convenzione matrimoniale ex art. 2647 c.c., in particolare comma ultimo,
c.c. nonché all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art.
162, 4°comma c.c.;
2) che costituente, pieno proprietario dei beni, sia uno
dei coniugi che:
a)si riserva la proprietà:
- dovrà eseguirsi la
trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a
favore dell'altro coniuge della metà del diritto di usufrutto;
b) trasferisce
l'intera proprietà all'altro coniuge (sempre sul presupposto che il regime
patrimoniale familiare generale lo consenta):
- dovrà eseguirsi la
trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a
favore dell'altro coniuge dell'intera nuda proprietà e della metà del diritto di
usufrutto;
c) conferisce la proprietà nel fondo con attribuzione della stessa
in capo ad entrambi i coniugi:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi
dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore dell'altro
coniuge della quota di comproprietà in ragione di 1/2;
d)trasferisce la
proprietà ad un terzo:
- dovrà eseguirsi la trascrizione ai sensi dell'art.
2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore del terzo estraneo
dell'intera nuda proprietà e a carico del coniuge costituente ed a favore
dell'altro coniuge della metà del diritto di usufrutto;
3) che costituenti
siano entrambi i coniugi, già comproprietari dei beni, in comunione ordinaria o
in comunione legale, e:
a)qualora il regime coniugale generale lo consenta, e
sul presupposto che i coniugi siano in comunione ordinaria, venga trasferita
l'intera proprietà ad un solo coniuge, dovrà eseguirsi:
- la trascrizione ai
sensi dell'art. 2643 c.c., a carico del coniuge costituente ed a favore
dell'altro coniuge della quota di nuda proprietà ad esso spettante;
b) la
proprietà venga trasferita ad un terzo dovrà eseguirsi:
-la trascrizione ai
sensi dell'art. 2643 c.c., a carico dei coniugi ed a favore del terzo estraneo
della nuda proprietà;
c ) i coniugi vogliano riservare la proprietà in capo
ad entrambi, in tal caso occorrerà distinguere:
- se i coniugi sono in
comunione legale o in comunione ordinaria per uguali quote;
- oppure sono in
comunione ordinaria per quote diseguali, individuando, conseguentemente, gli
eventuali diritti trasferiti ed invece l'effetto unicamente segregativo
eseguendo, a seconda dei casi, le trascrizioni necessarie ai sensi degli artt.
2643 c.c. e 2647 c.c. nonché l'annotazione ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c.e,
in caso di convenzione modificativa, ai sensi dell'art. 163 commi 4 e 5
c.c..
(10) Per una rassegna completa ed esaustiva si veda
Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir.
civ., n. 2, 2006.
(11) I beni ceduti ai creditori sono
destinati alla liquidazione per il soddisfacimento, con il ricavato, dei
creditori stessi ed il legislatore ne ha previsto, conseguentemente,
l'indisponibilità da parte del debitore (art. 1980); il legislatore sembra
imporre, per la cessione che comprenda beni immobili, la formalità della
trascrizione (art. 2649, 1°comma), attribuendovi l'efficacia di rendere
inefficaci, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti
acquistati verso il debitore, se eseguite dopo la trascrizione della cessione
(2° comma).
Sulla natura di tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i
sostenitori della natura dichiarativa e quelli della natura
costitutiva.
(12) In tal caso i beni sono destinati al
soddisfacimento dei creditori dell'eredità e dei legatari; l'art. 507, 2° comma,
prevede, tra le altre formalità pubblicitarie, la trascrizione della
dichiarazione di rilascio presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi
in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono
registrati i beni mobili e, da quel momento, priva di efficacia, rispetto ai
creditori e legatari, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti
dall'erede (3°comma).
Anche sulla natura di tale trascrizione, la dottrina è
divisa tra i sostenitori della natura dichiarativa e quelli della natura
costitutiva.
(13) Si tratta del caso in cui l'erede sia
incorso nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori e
legatari la faccia valere ed il Tribunale nomini un curatore con l'incarico di
liquidare l'eredità; è prevista la trascrizione del decreto di nomina del
curatore negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli
immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (art.
509, 2°comma) e, da quel momento, priva di efficacia, rispetto ai creditori e
legatari, gli atti di disposizione che l'erede compia (3°comma).
Anche sulla
natura di tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i sostenitori della natura
dichiarativa e quelli della natura costitutiva.
L'art. 2861 c.c. prevede, al
2°comma che il certificato della cancelleria (del Tribunale competente per
l'espropriazione) attestante la dichiarazione di rilascio dei beni ipotecati sia
annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento; a tale
formalità l'art. 2862, 1° comma riconnette poi l'efficacia di rendere opponibili
o meno ai creditori iscritti le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali
resi pubblici contro il terzo acquirente, a seconda che tali formalità siano
state eseguite prima o dopo tale annotazione.
Anche relativamente a tale
formalità, che è un'annotazione invece che una trascrizione, la dottrina ha
riconosciuto natura dichiarativa.
(14) L'art. 2447 quater
c.c. prevede che la delibera adottata, salva diversa disposizione dello Statuto,
dall'organo amministrativo della società, che destina un patrimonio ad uno
specifico affare, sia iscritta nel Registro delle Imprese ex art. 2436
c.c.; l'art. 2447 quinquies c.c. al 1° comma stabilisce poi che per
opporre tale vincolo di destinazione ai creditori sociali, cosicché non possano
far valere alcun diritto su tale patrimonio né sui frutti e proventi da esso
derivanti, salvo che per la parte spettante alla società, occorre altresì che
siano decorsi 60 giorni da tale iscrizione nel Registro delle Imprese senza che
i creditori abbiano fatto opposizione.
(15) L'art. 2447
quinquies 2° comma, prevede poi che qualora nel patrimonio destinato
siano compresi beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, per
l'opponibilità ai creditori è altresì necessario che la destinazione allo
specifico affare sia trascritta nei rispettivi registri. Anche sulla natura di
tale trascrizione, la dottrina è divisa tra i sostenitori della natura
dichiarativa e quelli della natura costitutiva.
(16) Sul
punto vedi M.L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di
famiglia Zatti, III, Giuffrè, 2002, 588 ss.
(17) Nel senso
di attribuire all'atto costitutivo del fondo patrimoniale natura di atto di
liberalità o di atto a titolo gratuito: Cass., 28 novembre 1990, n. 11449, in
Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 642; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, in
Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 265; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, in
Foro it., 1998, I, 893 ed inoltre Cass., 17 giugno 1999, n. 6017 e Cass.,
20 giugno 2000, n. 8379, che qualificano in particolare l'atto costitutivo di
fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito. Nella giurisprudenza di merito
in questo senso: App. Brescia, 3 febbraio 1981, in Giust. Civ., 1981, I,
1123; Trib. Milano, 2 giugno 1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2729, che
attribuisce all'atto inter vivos di costituzione di fondo patrimoniale da
parte di un coniuge natura di atto a titolo gratuito; Trib. Milano, 11aprile
1985, in Fall., 1986, 537; App. Milano, 8 aprile 1986, in Giust.
Civ., 1987, I, 399-408, con nota di Sanfilippo, Osservazioni sulla
costituzione del fondo patrimoniale; Trib. Napoli, 4 marzo 1985, in Dir.
giur., 1986, 182; Trib. Catania, 31 ottobre 1985, e Trib. Catania, 31 maggio
1986, in Giur. comm., 1987, 627; App. Catania, 21 dicembre 1985, in Giur.
comm., 1987, 627; App. Firenze, 8 luglio 1989, in Arch. civ., 1990,
158; Trib. Catania, 27 maggio 1993, in Dir. fam., 1994, 1263; Trib.
Napoli, 18 gennaio 1993, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, 580; Trib.
Napoli, 21 settembre 1995, in Dir. giur., 1996, 165; Trib. Napoli, 10
giugno 1995, in Dir. giur., 1996, 166, che definisce l'atto di
costituzione di fondo patrimoniale atto di liberalità; App. Roma, 22 luglio
1996, in Fall., 1997, 204; Trib. Taranto, 22 marzo 1999, in Foro
amm., 2000, I, 1258.
In particolare per l'attribuzione di tale natura
anche quando l'atto costitutivo del fondo patrimoniale ha effetti solamente
segregativi: Cass., 15 gennaio 1990, n. 107, in Giur. it., 1990, I, 1121;
Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, cit.; Cass., 2 dicembre 1996, n. 10725, in
Guida al diritto, 1997, 2, 61; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954,
cit..