Quando il lavoro a progetto si trasforma in lavoro subordinato
Il quadro normativo e giurisprudenziale dei casi in cui il
Giudice ha la possibilita di convertire un rapporto di collaborazione a progetto
in lavoro subordinato
E' noto come il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa abbia avuto una crescita esponenziale
nell'ultimo decennio, un fatto che va ricondotto sia ai rapidi cambiamenti che
riguardano il mercato del lavoro sia ai vantaggi che questo schema contrattuale
assicura ai datori di lavoro, in particolare la flessibilita e il risparmio sui
costi contributivi.
Altrettanto noto e come si sia ricorso a questo contratto
anche laddove sarebbe stato doveroso ricorrere allo schema del contratto di
lavoro subordinato.
Indubbiamente questi abusi sono stati favoriti
dall'assenza di una normativa capace di porvi un freno e infatti la legge Biagi
e intervenuta proprio per chiarire quali debbano essere i requisiti del
contratto di collaborazione continuativa, in particolare specificando come il
contratto debba essere riconducibile a un "progetto" o a una sua fase di
realizzazione.
Se questi requisiti in concreto mancano, allora il
rapporto di lavoro si trasforma in lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Dal punto di vista normativo, il co.co.co. trova la sua
collocazione normativa all'art. 409 c.p.c. n. 3 come forma particolare di lavoro
autonomo; in particolare questa norma stabilisce che sono devolute alla
competenza del giudice del lavoro le controversie in materia di "(.) rapporti
di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato".
Le caratteristiche della collaborazione
coordinata a continuativa
Vediamo quali sono gli elementi che
vanno a comporre lo schema contrattale della collaborazione coordinata e
continuativa:
1) La collaborazione: collaborare non significa,
naturalmente, essere subordinati al destinatario della prestazione lavorativa,
quindi affinche sussista collaborazione e necessario in primis che non ci sia un
vincolo di subordinazione gerarchica.
La collaborazione ha come corollari la
coordinazione e l'autonomia.
2) La coordinazione: per quanto concerne
questo importante aspetto occorre precisare che ai fini della realizzazione
della prestazione professionale e consentito l'instaurarsi di forme di
coordinamento funzionale dell'attivita del collaboratore con l'apparato
organizzativo del destinatario dell'opera.
Tuttavia il coordinamento deve
essere contenuto entro limiti sufficienti a garantire che non si trasformi in
esercizio di un potere direttivo, perche altrimenti si ricadrebbe nella
subordinazione.
In sintesi possiamo dire che al collaboratore deve essere
riconosciuta autonomia circa le modalita, il tempo e il luogo
dell'adempimento.
2) La continuita: la prestazione infatti non deve
essere meramente occasionale, ma continuativa e in misura significativa nel
tempo.
E' importante poi dire che un ulteriore elemento tipico della
collaborazione e la prevalenza del carattere personale dell'apporto
collaborativi del prestatore di lavoro rispetto all'impiego di mezzi o di altri
soggetti di cui il collaboratore ha la possibilita di avvalersi.
Tutti questi
elementi nel loro complesso consentono di caratterizzare la collaborazione sia
rispetto al lavoro autonomo sia rispetto al lavoro subordinato.
Si tratta,
come intuibile, di una posizione intermedia tra i due nonostante debba essere
intesa come una forma di lavoro autonomo da un punto di vista
sistematico.
Giungiamo cosi al cuore del problema, e cioe in quali casi e
possibile secondo la giurisprudenza, convertire un co.co.co in rapporto di
lavoro subordinato al fine di arginare quegli abusi di cui si e parlato
all'inizio di questo intervento.
Premetto che la Legge Biagi ha ampliato il
novero delle ipotesi in cui questa eventualita diventa possibile.
Infatti da
un lato abbiamo gli indici tradizionali che fanno leva sulle modalita di
svolgimento della prestazione, dall'altro lato anche l'assenza di un progetto,
di un programma di lavoro o di una loro fase puo portare alla trasformazione
giudiziale anzidetta.
Allora cosa deve dimostrare il lavoratore che
lamenta lo svolgimento dell'incarico con modalita tipiche del lavoro
subordinato?
L'onere della prova ha come contenuto quei parametri che la
stessa giurisprudenza ha messo in luce, i c.d. "indici della
subordinazione". Vediamo alcune pronunce in merito.
"Ai fini della
distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo,
assume valore determinante - anche a voler accedere a una nozione piu ampia di
subordinazione, con riferimento a sistemi di organizzazione del lavoro
improntati alla "esteriorizzazione" di interi cicli del settore produttivo -
l'accertamento della avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell'obbligo
contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie
lavorative e di impiegarle con continuita, fedelta e diligenza, secondo le
direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei
programmi cui e destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri
dell'impresa datrice di lavoro" (Cass., sez. lavoro, 26 febbraio 2002, n.
2842).
Ancora:
"Ai fini della qualificazione di un lavoro come
rapporto quale lavoro subordinato o come societa non e sufficiente il nomen
iuris ad esso dato dalle parti, dovendo aversi riguardo al concreto svolgimento
del rapporto stesso, sicche una volta accertata l'effettuazione di prestazioni
lavorative di una delle parti in favore dell'altra, la configurabilita di un
rapporto societario tra le stesse presuppone la prova - da fornirsi da colui che
assume l'esistenza di tale rapporto - che le parti si siano comportate come
soci, redigendo ad esempio i bilanci annuali e ripartendo in base agli stessi
gli utili e le perdite" (Cass., sez. lavoro, 26 settembre 1996, n.
8508).
In concreto sono due le ipotesi tipiche che si possono presentare
all'attenzione del giudice del lavoro:
1) il lavoratore lamenta la
mancanza di autonomia nel rapporto di lavoro e quindi lamenta il fatto che si e
trattato di un rapporto di lavoro subordinato. In questo caso deve dimostrare i
parametri che la giurisprudenza richiede e che sono appena stati visti;
2) il
lavoratore lamenta la mancanza di un progetto. In questo caso egli dovra
dimostrare - che la prestazione lavorativa non e riconducibile al progetto
indicato nel contratto oppure che - manca il progetto
stesso.
L'accertamento giudiziale in entrambi i casi e limitato
all'esistenza o meno del progetto, del programma di lavoro o di una sua fase,
mentre in nessun caso tale accertamento potra abbracciare anche la
ragionevolezza della scelta del committente di ricorrere a un dato
progetto.
Ricordiamo poi che la forma scritta e richiesta ai fini della
prova e acquista un valore decisivo per dell'individuazione del
progetto.
Una volta che il ricorrente ha raggiunto la prova
dell'inesistenza del progetto o della sua non riconducibilita all'opera prestata
dal lavoratore, la conclusione del processo puo essere differente a seconda che
il giudice dia alla prova un valore di presunzione relativa o assoluta.
Nel
primo caso: il committente ha la possibilita di evitare la conversione provando
la mancanza di subordinazione, con tutte le difficolta del caso.
Nel secondo:
il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto subordinato.
Autore: Avv. Egle Spadavecchia - tratto dal sito: www.overlex.com