ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO E MANCATA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

  commento a sentenza Cassazione, Sez. I°, 02/05/06 n. 10138

 

La pronuncia in rassegna, dopo aver chiarito la portata del principio sancito dall'art. 1326, quarto comma, Codice civile, analizza la natura e le caratteristiche dell'eccezione d'inadempimento, tracciando il confine rispetto ad istituti solo apparentemente analoghi. L'autore esamina le tesi dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali formulati in materia.

 

Il caso

Una società a responsabilità limitata rifiuta il pagamento per la partecipazione ad un corso organizzato da un istituto universitario, ritenendo che il contratto non possa essere considerato concluso perché "nel modulo era previsto che l'iscrizione al corso si intendeva perfezionata al momento della sottoscrizione del modulo stesso in ogni sua parte", mentre il rappresentante legale della società, aveva omesso di apporre la doppia sottoscrizione richiesta. La società, peraltro, solleva eccezione di inadempimento, in quanto, sostiene che nessuna prestazione sarebbe stata eseguita o comunque erogata in suo favore.

La soluzione

La prima Sezione civile della Cassazione respinge le doglianze sollevate dalla società ricorrente chiarendo, innanzitutto, che la mancata specifica approvazione delle clausole vessatorie prevista dall'art. 1341 Codice civile non ha alcun riflesso sulla stipulazione del contratto, generando esclusivamente l'effetto di considerare le clausole in questione come non apposte. L'inserimento, nel modulo di iscrizione al corso, di una clausola che richiede, per la valida conclusione del contratto, il ricevimento da parte dell'istituto universitario "della scheda compilata e sottoscritta in tutte le sue parti" non rende indispensabile la doppia sottoscrizione ai fini del perfezionamento del contratto, giacché, non è stato dimostrato l'intento del proponente di non considerare valido l'accordo privo della specifica approvazione delle clausole di che trattasi, specialmente se si considera che il giudice di merito ha escluso la natura vessatoria delle clausole contestate, per cui le stesse sono da considerare vincolanti a seguito della semplice sottoscrizione dell'intera proposta contrattuale per accettazione. Non è, peraltro, proponibile l'applicazione al caso di specie dell'art. 1352 Codice civile, in quanto quest'ultimo disciplina ipotesi di forme convenzionali da rispettare per la valida conclusione di un certo numero di contratti intercorrenti fra le parti. Nel caso analizzato la forma non è stata preventivamente concordata, ma semplicemente proposta. Ancora sulla forma, la Cassazione precisa che, ove il proponente, avvalendosi dell'art. 1326, quarto comma, Codice civile, richieda per l'accettazione una forma determinata, può, tuttavia, non avvalersi della forma pretesa, considerando perfetto il contratto anche quando l'accettazione sia stata espressa in forma diversa da quella richiesta, poiché la norma citata nello stabilire che "l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa", prevede una forma di tutela a favore del solo proponente [1] . L'accettante, pertanto, non si può avvalere di questa disposizione per far valere le sue pretese.

Riguardo alla sollevata eccezione di mancato ricevimento di alcuna controprestazione, la Cassazione ha precisato che, l'eccezione di mancata fruizione avanzata dalla società ricorrente non può essere ritenuta, né in fatto né in diritto, come una forma di eccezione di inadempimento, cioè di mancata esecuzione del corso, poiché l'eccezione di mancata fruizione si riferisce al comportamento del creditore, mentre, l'eccezione di mancato adempimento si riferisce al comportamento del debitore. La prima si configura, pertanto, come recesso o impossibilità sopravvenuta, la seconda, invece, come eccezione di inadempimento. Conclude la Cassazione ritenendo che, in fase di appello, la società avrebbe dovuto precisare che la sua eccezione si basava sulla circostanza che il corso non aveva avuto luogo o, quantomeno, che la società non ne aveva avuto notizia e non limitarsi a sollevare la mera mancata fruizione.

 

Quando la proposta prescrive oneri formali a carico dell'oblato

Proposta e accettazione esprimono la volontà contrattuale delle parti. Devono, pertanto, essere idonee a manifestare il consenso che dà vita al contratto. Sono di regola manifestate espressamente o tacitamente e devono eventualmente rivestire la forma necessaria per la validità del contratto. Se il contratto non è formale, la proposta e l'accettazione possono essere espresse in forma libera. Un particolare onere formale può essere imposto dal proponente a carico dell'accettante. Questa possibilità è prevista dall'art. 1326, quarto comma, Codice civile, in base al quale "qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa". Secondo una prima tesi, invero minoritaria, nel caso in cui l'accettante non rispetti l'onere formale imposto dal proponente ex art. 1326, quarto comma, Codice civile, l'accettazione assume il valore di nuova proposta con la conseguenza di poter essere a sua volta accettata dall'originario proponente. La tesi maggioritaria, sia in dottrina che in giurisprudenza, invece, ritiene che quando il proponente esige che l'accettazione venga manifestata attraverso una forma prestabilita e, nonostante ciò, la stessa sia espressa mediante una forma diversa, l'accettazione non ha effetto. Tuttavia, il proponente può comunque considerare concluso il contratto, giacché l'onere formale previsto dall'art. 1326, quarto comma, è posto nell'esclusivo interesse del proponente che può, pertanto, rinunciarvi [2] . Tale rinuncia può essere anche tacita, tuttavia, la rinuncia tacita del patto di forma genera la necessità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il requisito formale originariamente previsto.

Nel caso affrontato dalla pronuncia in rassegna, il contratto si è certamente perfezionato poiché il proponente, nell'esigere la controprestazione, ha chiaramente dimostrato di non considerare essenziale la forma attraverso cui il consenso è stato manifestato. Questo atteggiamento può essere spiegato solo ritenendo che il proponente abbia rinunciato alla forma originariamente imposta all'oblato. La facoltà di rinunciare, come precisato, è del tutto legittima, in quanto l'onere formale di cui all'art. 1326, quarto comma, è previsto nell'esclusivo interesse del proponente, come tale è rimesso alla sua disponibilità.

 

Eccezione d'inadempimento e mancata fruizione della prestazione

I contraenti possono rifiutare l'adempimento qualora l'altra parte non esegua la prestazione, o dichiara di non voler adempiere, o non offre di adempiere contemporaneamente, salvo che siano stati stabiliti termini diversi per l'adempimento. In questo senso si esprime l'art. 1460, primo comma, Codice civile. Lo spirito della norma è evidente. Ove le prestazioni debbano essere eseguite, l'una contro l'altra, come succede generalmente nei contratti corrispettivi, ciascuno dei contraenti può esigere che l'altro, nel richiedere l'adempimento altrui, offra di eseguire anche la propria prestazione [3] . L'obiettivo è quello di prevenire i possibili danni derivanti da eventuali futuri inadempimenti della parte che ha già conseguito la controprestazione. Autorevole dottrina considera questo istituto come una forma di autotutela che è possibile esercitare tramite un'eccezione, senza che sia necessario l'intervento d'ufficio del giudice [4] . La dottrina maggioritaria ha osservato che l'eccezione di inadempimento (art. 1460 Codice civile) abbia un ambito applicativo che differisce dalla sospensione dell'adempimento per mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente (art. 1461 Codice civile), in quanto la prima, presuppone prestazioni da adempiersi contemporaneamente, mentre la seconda richiede che le prestazioni siano da eseguire in momenti diversi.

Tornando all'eccezione d'inadempimento, il conflitto tra le parti può essere risolto con una sentenza che condanni il convenuto ad adempiere, subordinatamente all'adempimento da parte dell'attore. Se entrambe le parti si avvalgono dell'eccezione, competerà al giudice stabilire quale dei due inadempimenti sia più grave e possa come tale giustificare l'eccezione, avuto anche riguardo alle obbligazioni secondarie ritenute, però, essenziali dalle parti. L'eccezione può anche paralizzare una domanda di risoluzione del contratto essendo sia giudiziale che stragiudiziale. Va precisato che il contraente non può rifiutare l'esecuzione della prestazione se il rifiuto è contrario alla buona fede. Perciò, la fondatezza dell'eccezione deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità tra l'adempimento richiesto è quello che non è stato eseguito. Per questo, un inadempimento di scarsa importanza non legittima l'eccezione. Il suo fondamento, in ogni caso, deve essere dimostrato dalla parte che se ne avvale [5] . Sul punto, la pronuncia in rassegna evidenzia come la parte creditrice abbia erroneamente eccepito l'inadempimento. Così come formulata dalla società creditrice, infatti, la vicenda pare più correttamente inquadrabile nell'ambito del recesso o dell'impossibilità sopravvenuta. Opportunamente, la prima Sezione della Cassazione sottolinea che "era onere dell'appellante segnalare che la sua eccezione era stata fraintesa dal giudice di primo grado e provare che il corso non aveva avuto luogo o, se aveva avuto luogo, che non ne aveva avuto notizia anziché limitarsi a ribadire la mancata fruizione". La giurisprudenza richiamata dalla sentenza in commento, aveva già chiarito che in materia di onere della prova in fase di gravame, essendo l'appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio contestato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con conseguente conferma dei capi di sentenza appellati [6] .

Centrale, oltre che condivisibile, è il punto della sentenza in rassegna in cui si afferma che l'eccezione di mancata fruizione, eccepita dalla società nel giudizio di merito, non può essere considerata come una forma di eccezione di inadempimento, cioè di omessa esecuzione del corso oggetto del contratto. Infatti, l'eccezione di mancata fruizione della prestazione, sollevata dalla società, si riferisce ad un comportamento del creditore, configurabile come un'eccezione di recesso o di impossibilità sopravvenuta, mentre l'eccezione d'inadempimento è riconducibile ad un comportamento del debitore che manca di eseguire la prestazione dovuta, così giustificando l'atteggiamento di autotutela del creditore [7] .

Il comportamento di mancata fruizione della prestazione da parte del creditore, non è dovuto alla negligenza del debitore per cui, a quest'ultimo non possono essere addossate le conseguenze nefaste che ne derivano. La responsabilità dell'Università debitrice sarebbe stata, invece, inevitabile qualora la società creditrice avesse dimostrato che il corso non era stato organizzato o, se organizzato, che l'Università non aveva provveduto ad informare i corsisti, onde consentire loro la frequenza. In mancanza di tale dimostrata responsabilità, la sollevata eccezione di inadempimento non poteva che essere respinta.

Autore: Corea Nicola - da: "I Contratti" - Ipsoa - n. 1/2007 


Note:


1 Conformemente Cass., sez. lav., 14 gennaio 2004, n. 406, in Giust. civ. Mass., 2004, 1; Cass., sez. II, 22 agosto 2003, n. 12344, in Giust. civ. Mass., 2003, 7-8; Cass., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 13277, in Giust. civ. Mass., 2000, 2095; Cass., sez. I, 22 febbraio 1990, n. 1306, in Giust. civ. Mass., 1990, 2; Cass., sez. lav., 22 gennaio 1988, n. 499, in Giust. civ. Mass., 1988, 1.
2 A. Albanese, Poteri del proponente e conclusione del contratto, in Giust. civ., 1992, II, 555; L. Barchiesi, Clausole unilateralmente predisposte e procedimento di formazione nella logica contrattualistica, Quadrimestre 1992,169; A. M. Benedetti, Accettazione "condizionata" e principio di conformità (nota a Cass., sez. II, 24 ottobre 2003, n. 16016, P.R.A. c. U.T.K.E.G. & C.) in Contratti, 2004, I, 223; E. Bergamo, Conclusione del contratto e produzione in giudizio di scrittura privata non sottoscritta (nota a Cass., sez. II, 19 febbraio 1999, n. 1414, Sirizzotti c. Guacci), in Giur. it., 1999, 28, 2020; D. Cenni, Consensualità e realità nella formazione dei contratti, in Contratto e impresa, 1997, I, 980; Id., La formazione del contratto tra realità e con sensualità, Padova, 1998; M. Costanza, Atto ricettizio: volontarietà della trasmissione e degli effetti (nota a sent. Cass., sez. un., 5 novembre 1981, n. 5823, Comune Avezzano c. C. Di P.), in Giur. it., 1983, I, 1, 1733; M. Costanza, La dichiarazione di accettazione fra regola di forma e principio di conformità (nota a sent. Cass., sez. I, 19 maggio 1996, n. 4400, Soc. Biraghi c. AMSA) in Giust. civ., 1997, I, 1068; M. Eroli, Considerazioni sulla formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm., 1997, I, 67; R. Falini, Considerazioni sulla clausola "salvo approvazione della casa", sul contratto concluso mediante esecuzione e sulla proposta irrevocabile senza la prefissione di un termine (nota a Giudice pace Perugia 21 marzo 2000, C. c. Soc. Cosmetici per farmacie) in Rass. giur. umbra, 2000, I, 420; V. Franceschelli, La formazione progressiva del contratto, in questa Rivista, 1993, I, 144; A. Fusaro, Questioni in tema di contratto (nota a sent. Cass., Sez. I, 6 giugno 1983, n. 3856, C. c. B.), in Riv. dir. comm., 1984, II, 190; L. Malaguti, Rilievi, nell'ottica del proponente l'acquisto, su alcune clausole contenute nelle c.d. "proposte di acquisto", in Riv. notar., 1994, I, 61; S. Monticelli, Dissenso e formazione del contratto, in Rass. dir. civ., 1989, 454; I. Nasti, I problematici confini tra le trattative e la conclusione del contratto (nota a Cass., sez. II, 13 maggio 1998, n. 4815, P. c. Soc. Ferretti Craft) in Corr. giur., 1999, 28, 470; R. Perizzolo, Osservazioni sulla formazione progressiva del contratto (nota a sent. Cass., sez. I, 30 marzo 1994, n. 3158, Soc. Italcostruzioni Il Baricentro c. Banca cattolica pop. Molfetta) in Foro pad., 1995, I, 155; A. Ravazzoni, Gradualità dei vincoli a carico dell'alienante e conclusione del contratto, in Riv. notar., 1994, I, 35; F. Realmonte, I rapporti giuridici preparatori, Milano, 1996; M. Roma, Brevi considerazioni in tema di conclusione del contratto (nota a sent. App. Bari 2 dicembre 1981, B. c. I.), in Giur. it., 1983, I, 2, 239; A. Rosboch, Conclusione del contratto, in Riv. dir. civ., 2000, II, 899; M. Ruggeri, Legittimazione rappresentativa e requisiti di forma scritta ad substantiam nella compravendita immobiliare (nota a Cass., sez. III, 9 luglio 2001, n. 9289, B. c. A.), in questa Rivista, 2002, I, 247; R. Sacco, Il fatto, l'atto, il negozio, in Trattato di Diritto Civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2005, 236 ss.; R. Sacco, Conclusioni del contratto, in Riv. dir. civ., 1995, II, 201; R. Sacco, Conclusione del contratto, in Riv. dir. civ., 1981, II, 523; R. Sacco, Conclusione del contratto, in Riv.dir.civ., 1989, II, 707.; R. Sacco, La conclusione del contratto, in Riv. dir. civ., 1984, II, 618; M.R. San Giorgio, Il d.lg. n. 185 del 1999, recante attuazione della direttiva n. 97/7/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, in Gazz. giur., 1999, 28, 6; F. Sforza, Formazione del consenso e strumenti informatici, in questa Rivista, 1997, I, 89; A. Somma, Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale, Milano, 2000; G. Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991; F. Tassinari, Dalle proposte di acquisto al preliminare: analisi di una prassi immobiliare, in Riv. notar., 1994, I, 49; M. Tiby, Brevi note in tema di vincoli contrattuali preparatori a trasferimenti immobiliari (nota a sent. Trib. Genova 7 settembre 1993, A. c. T. e altro) in Giur. it., 1995, I, 2, 529; A. Travi, Proposta, in Digesto, Pubbl., XII, Torino, 1996, 100; P.M. Vecchi, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà applicativa, Torino, 1999, 128 ss.
3 Colasanti-Di Punzio, Lo studio e la redazione del parere di diritto civile, Rimini, 2005, 239 ss.
4 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2005, 1106 ss.
5 C.M. Bianca, Diritto civile. Le obbligazioni, vol. 4, Milano, 2000, 324 ss.; L. Biancardi, L'eccezione d'inadempimento: tra dottrina e giurisprudenza, in Rass. avv. Napoli, 2000, II, 17; M. Capecchi, Integrazione del contratto ed eccezione di inadempimento in tema di spazi destinati a parcheggio (nota a Cass., sez. II, 12 giugno 1998 n. 5870, P. e altro c. I. e altro), in Nuova giur. civ., 1999, I, 372; G.P. Cirillo, Negozi collegati ed eccezione di inadempimento (nota a sent. Cass., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1389, C. c. Mary's), in Giur.it., 1982, I, 1, 377; P. Corrias, Sulla ammissibilità della "eccezione parziale di inadempimento" (nota a Trib. Cagliari 27 luglio 2000, n. 1673, Soc. Ar.Te.Cos c. M.), in Riv. giur. Sarda, 2002, I, 107; P.E. Corrias, In tema di prova dell'adempimento nei contratti con prestazioni corrispettive (nota a sent. Trib. Cagliari 23 luglio 1990, soc. Plasmetalegno c. P.), in Riv.giur.Sarda, 1992, 74; M. Costanza, Buona fede ed eccezione di inadempimento (nota a sent. Cass., sez. II, 21 febbraio 1983, n. 1308, Azienda foreste demaniali regione siciliana c. G.), in Giust.civ., 1983, I, 2389; A. Forchino, Onere della prova spettante al venditore a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Codice civile sollevata dall'acquirente (osservaz. a Cass., sez. II, 16 novembre 2000 n. 14865, Soc. Modulo 80 c. Soc. Step), in Corr. giur., 2001, 6, 765; N. Granara, Sull'"exceptio inadimpleti contractus" (nota a sent. Trib. Cagliari 26 giugno 1996, Soc. Scavi c. Soc. S.Pro.Ne.)in Riv. giur. Sarda, 1998, I, 115; G. Pizzirusso, L'eccezione di inadempimento nel contratto di riporto (rif. a Cass., sez. I, 26 maggio 2000, n. 6934), Dir. e prat. soc., 2001, 6, 64; A. Porrari, Eccezione di inadempimento, in Riv.dir.civ., 1985, II, 635; G. Sardo, Pericolo di inadempimento ed "exceptio inadimpleti contractus" (nota a Cass., sez. III, 14 marzo 2003, n. 3787, Soc. A. c. Fall. soc. S.), in Contratti, 2004, II, 447; A. Sassi, Adempimento parziale ed "exceptio non rite adimpleti contractus" (nota a Trib. Perugia 30 maggio 2000, Ass. umbra lotta cancro c. Soc. Arca), in Rass. giur. umbra, 2001, I, 81; L. Zappata, Eccezione di inesatto adempimento e denunzia dei vizi della cosa locata (nota a Cass., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3341, Z. c. P.) in Contratti, 2001, 6, 995.
6 In questo senso Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, 2005.
7 L. Biancardi, L'eccezione d'inadempimento: tra dottrina e giurisprudenza, in Rass. avv. Napoli, 2000, II, 17; P. Corrias, Sulla ammissibilità della "eccezione parziale di inadempimento" (nota a Trib. Cagliari 27 luglio 2000, n. 1673, Soc. Ar.Te.Cos c. Manis), in Riv. giur. Sarda, 2002, I, 107; P.E. Corrias, In tema di prova dell'adempimento nei contratti con prestazioni corrispettive (nota a sent. Trib. Cagliari 23 luglio 1990, soc. Plasmetalegno c. P.), in Riv.giur.Sarda, 1992, 74; M. Costanza, Buona fede ed eccezione di inadempimento (nota a sent. Cass., sez. II, 21 febbraio 1983, n. 1308, Azienda foreste demaniali regione siciliana c. G.), in Giust.civ., 1983, I, 2389