Uno dei punti fondamentali della nuova
disciplina della Società a Responsabilità Limitata introdotta
dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003, sta nel fatto
che, alla più ampia autonomia nelle scelte dei soci per quanto
riguarda i conferimenti, i diritti derivanti dalla partecipazione e
le modalità dell'amministrazione sono stati posti i contrappesi
dell'ampliamento del diritto di recesso del socio, che comporta il
rimborso della sua quota e la relativa riduzione del capitale
sociale, e del rafforzamento del suo potere di controllo
sull'amministrazione della società.
L'articolo 2473
stabilisce che l'atto costitutivo determina i casi in cui il socio
può recedere dalla società e le relative modalità. Il diritto di
recesso compete in ogni caso per legge al socio che non abbia
acconsentito:
al cambiamento dell'oggetto sociale (cioè alla
od alle attività della società previste dall'atto costitutivo che
ora devono essere descritte con maggiore precisione rispetto agli
oggetti sociali vastissimi che si sono visti finora nella
pratica); alla trasformazione, cioè al cambiamento della
tipologia legale della società; alla fusione od alla scissione
della società; alla revoca dello stato di liquidazione della
società; al trasferimento della sede all'estero; al compimento
di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale (idem sopra al primo punto); al compimento
di operazioni che comportano una rilevante modificazione ai
"particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o
la distribuzione degli utili" attribuiti ai soci a norma
dell'articolo 2468, quarto comma; inoltre è consentito il
recesso, in ogni momento, nel caso di società contratta a tempo
indeterminato, purché il socio dia un preavviso di almeno sei
mesi.
Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio o
dai suoi eredi anche ai sensi dell'art. 2469, secondo comma, qualora
l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni,
ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di
soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti (che debbono
essere oggettivi e non eccessivamente ampi) o ne impedisca il
trasferimento a causa di morte. In questi tre casi l'atto
costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla
costituzione della società o dalla sottoscrizione della
partecipazione, prima del quale il socio non può esercitare il
recesso.Il rimborso della quota del socio (art. 2473, terzo e quarto
comma) deve essere effettuata entro sei mesi dalla comunicazione del
recesso, in proporzione al "patrimonio sociale", termine col quale
si indica il "patrimonio netto" contabile, definito dall'art. 2424
(dedicato al contenuto sullo stato patrimoniale) dato da: capitale
sociale + riserve + utile o - perdita dell'esercizio. Inoltre, per
determinare il valore della quota da rimborsare si deve tenere conto
anche del "valore di mercato" della partecipazione del socio al
momento della dichiarazione di recesso. Ciò comporta che il valore
minimo della partecipazione del socio da rimborsare è dato dalla
corrispondente percentuale del patrimonio netto della società, ma si
dovrà tener conto, ove esista, anche del valore superiore derivante
dall'avviamento della società. In caso di disaccordo la
determinazione del valore della partecipazione è fatta mediante la
relazione (perizia) giurata di un esperto nominato dal tribunale. Il
rimborso potrà avvenire mediante l'acquisto della quota del socio
receduto da parte degli altri soci in proporzione alle loro quote o
da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non sia possibile esso deve essere effettuato
utilizzando le riserve disponibili od, in mancanza di queste,
riducendo il capitale sociale e, qualora questo non sia sufficiente
ad effettuare il rimborso, la società dovrà essere posta in
liquidazione. Inoltre, per l'art. 2473 - bis, l'atto costitutivo può
prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del
socio che, in tal caso, non avrà diritto al rimborso della sua
quota.
Autore: Dott. Alessandro Cacciapuoti - tratto
dal sito www.filodiritto.com
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