Commento di Paolo Cendon alla

sentenza Cass. S.U. 11/11/08 n. 26972

(tratto dal sito www.personaedanno.it)
CASS. S.U. 26972/2008: NON CON L'ACCETTA PER FAVORE
 
Più "sotto-voci", non più"categorie", del danno non patrimoniale - Bestia nera della Cassazione sono i c.d. danni bagatellari (ossia i risarcimenti che certi giudici di pace hanno concesso a disappunti futili, insignificanti; la cassetta postale intasata, la squadra di calcio retrocessa, il film che comincia in ritardo, etc.). A tal fine la Cassazione invita d'ora in poi a riferirsi ad un'unica "categoria", quella del danno non patrimoniale, e a prospettare il danno biologico, esistenziale, morale, come mere "sotto-voci" di quest'ultimo, non già come categorie autonome. Le stesse cose dette in altro modo insomma; scompariranno così i bagatellari?

Quando il danno non patrimoniale è risarcibile - Deve sussistere a monte un illecito ex art. 2043 e ss., e, per quando concerne il danno non patrimoniale, occorrerà si versi in una delle seguenti ipotesi: (a) reato; (b) esplicita previsione del legislatore ordinario o comunitario; (c) lesione di un bene di rango costituzionale della vittima. Nessuna novità rispetto alla 8828/03.

Interessi emergenti - Ad essere protetti non sono soltanto "i diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico": precisa la  Cass. (§ 2.14.) che "in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana".   Uno dei pochi momenti in cui si  respira!

Tipicità e atipicità - E' uno dei passaggi meno felici della sentenza, spiegabile con l'ossessione dei danni bagatellari (ma c'era bisogno di una crociata?). Secondo le S.U. la responsabilità per danno patrimoniale (art. 2043) sarebbe atipica, quella per danno non patrimoniale (art. 2059) tipica. In realtà c'è da chiedersi se non valga il contrario: la prima è assai meno atipica di quanto non sembrerebbe, visto che da decenni si gira intorno alle stesse figure, la seconda molto meno tipica di quanto non appaia, visto che fa capo alla Costituzione . il che significa tutto quanto conta al mondo, a 360°, oppure no?

Diritti inviolabili della persona - Uno dei tratti più deludenti della sentenza: si batte e ribatte su questa formula, anancasticamente, con una sorta di coazione a ripetere, con continui colpi di accetta, ma non si spiega quali siano questi diritti quali sì, quali no, dove, quando, come, perché.

Istruzione, privacy, ambiente, giustizia, casa, vacanze, soggetti deboli, associazioni, sport, arte, scienza, mass-media, pubblica amministrazione - In 60 pagine neanche un accenno: ma a che tipo di essere umano hanno pensato le S.U., per chi hanno scritto la sentenza?

Attività realizzatrici della persona - Non se ne parla: ma allora il danno biologico e quello esistenziale cosa sono, perché ce ne occupiamo? Relazioni umane, iniziative individuali, scambi perduti, cosa si risarcisce? Che siamo venuti a fare sulla terra - oppure la cosa non riguarda la r.c.?

Danno non patrimoniale - Dice ben poco, come tutte le locuzioni col non. "Caro, non affermo di non essere stata in quel posto che non è un caffè". "Bene, ma domani non comprarmi quella cosa che non è un cappello". Funziona secondo voi?

Momento del "danno" e momento dell' "antigiuridicità" - Sono ovviamente diversi, ma le S.U. fanno spesso confusione. Non bisognerebbe invece: a livello di danno, io mi domando cosa è successo alla vittima, a livello di antigiuridicità, se posso risarcirlo. Gli esistenzialisti hanno sempre detto: di 100 danni esistenziali che subisco, metà sono risarcibili, metà no (perché non antigiuridici); questo non vuol dire però che la vittima non li abbia subiti. Se un giudice sbaglia una sentenza, aboliamo tutti i giudici o diciamo che sbagliano sempre o neghiamo che esistano?

Duplicazioni risarcitorie - Vanno evitate. In particolare, se è già stato risarcito il danno "biologico statico" non si potranno risarcire di nuovo le "stesse" ripercussioni chiamandole "danno esistenziale": si potranno risarcire aggiuntivamente "altre" ripercussioni", cioè quelle del "danno biologico dinamico" (che certi chiamano "danno biologico-esistenziale"), ossia i contraccolpi personalizzati che quella lesione ha procurato in più al danneggiato. Anche prima però era così, la responsabilità non è mai stata un mezzo per arricchire la vittima.

Tabelle - Utili, non legano però le mani al giudice.

Felicità, realizzazione personale - Non sono diritti in senso stretto, non possono essere risarciti in quanto tali (ma nessuno aveva mai detto che si potesse, non siamo a Disneyland: parlavano gli esistenzialisti - e continueranno a parlare - di felicità come "fecondità", cioè rigoglio, progetto, nel senso del'art. 3 Cost., cioè un registro di lettura per la famiglia, la sessualità, il lavoro, etc., da intendere in chiave dinamica, come mezzi per "diventare quello che si è").

Salute come "benessere" complessivo della persona
- Lo dice l'O.M.S., è sbagliato?

Semplici fastidi, disappunti - Dobbiamo sopportarli pazientemente (a meno che, dicono  però gli esistenzialisti, non siano stati arrecati con dolo o con arroganza ... attenzione  a non dimenticare questo punto, altrimenti  si premiano i  boriosi e i prepotenti, e finisce che la povera gente si fa giustizia da sé!).

Danno biologico, danno psichico - Tutto uguale a prima.

Danno morale - Cioè il dolore, la sofferenza. E' uno dei punti in cui meno si capisce cosa abbiano voluto dire i giudici. Di nuovo  il panico   e  il gusto dell'accetta fanno brutti scherzi. Comunque continuerà a dover essere risarcito. Vale anche qui il criterio del risarcimento integrale: i danni effettivamente patiti vanno risarciti, fino all'ultimo euro. "Ni moins ni plus", dicono i francesi. Altrimenti sarebbe incostituzionale.

Danno non patrimoniale da inadempimento - Risarcibile, qui le S.U. centrano il bersaglio. Ma è sbagliato dire   che il danno  non patrimoniale è risarcibile solo se lede un diritto inviolabile menzionato dalla Costituzione. I contraenti fanno (debbono poter fare) quello che vogliano, nei limiti del lecito.
Se Tizio ha bisogno di una prestazione  funzionale a un suo bisogno particolare,  legittimo  e meritevole, che non c'entra niente con la Costituzione (mettiamo, un sistema di salvaguardia  contro i ladri, o contro le insidie del tempo, o dei fulmini, per alcuni aggeggi che servono  alla  realizzazione della sua  creatività  specifica), e  Caio lo sa, e si fa dare un sacco di soldi per realizzare quell'opera, e accetta magari una quantificazione anticipata dell'eventuale risarcimento a livello  di  contratto,  e invece  dopo un anno  tutto va in fumo, perchè Caio ha sbagliato tutto, non è che i risvolti esistenziali non saranno risarcibili.
Se Mevio chiede a Sempronio di insegnargli il mongolo, e  dopo un anno va in Mongolia, e nessuno lo capisce, perchè Sempronio gli ha in realtà insegnato un sotto-dialetto stranissimo che si parla solo nella valle  di  alta montagna dove Sempronio è nato, bene, é verosimile che anche i risvolti esistenziali della sfortunata operazione  didattica (quanto meno se Sempronio sapeva di non soddisfare le richieste di Mevio) saranno risarcibili.

Uccisione di un animale domestico
- Nessuna tutela per il "padrone" (e qui la secchezza degli ermellini lascia davvero perplessi: e se gliel'hanno ammazzato apposta? E il cane del cieco? E la pet therapy?).

La prossima sentenza - Speriamo sia meno triste di questa. Meno aggressiva, meno eufemistica, meno burocratica. E' della persona umana che si sta parlando, no? Una sentenza meno spaventata allora: la paura fa brutti scherzi e quasi sempre acceca.
 
18 novembre 2008