Clausole anatocistiche di capitalizzazione trimestrale e principio di reciprocità

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Con ricorso per decreto ingiuntivo un istituto di credito chiedeva venisse intimato il pagamento del saldo di conto corrente stipulato in data 5 dicembre 2002 con un proprio cliente per il mancato pagamento degli interessi convenzionali espressamente sanzionato con la decadenza dal beneficio del termine. Nello specifico, le condizioni contrattuali regolanti tale rapporto bancario prevedevano tassi attivi e passivi di differente entità con la particolarità tuttavia che con la capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista per entrambe le parti, il saldo creditorio a favore della banca subiva un oggettivo incremento, mentre quello a favore del correntista rimaneva invariato. Sospeso il decreto per chiarimenti, su richiesta del giudice volta ad ottenere la specifica analitica delle singole voci del credito vantato, con conseguente quantificazione dell'ammontare del capitale e degli interessi soprattutto in relazione alla capitalizzazione trimestrale, il ricorrente si limitava a dedurre la legittimità di tale capitalizzazione in quanto attuata in osservanza della delibera del CICR emessa in data 9 febbraio 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 e rinvenibile anche in Corr. giur., 2000, 415; per le prime impressioni "a caldo" De Gioia-Carabellese L'anatocismo nei rapporti fra banca e cliente: la deliberazione del CICR, in Contratti, 2000, 411 ss. ) per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dopo il 22 aprile 2000) nonché per quelli già in essere a tale data (una volta adeguati alle nuove disposizioni introdotte dalla delibera del CICR per il periodo successivo al 1 luglio 2000 ai sensi dell'art. 7 primo comma della delibera stessa) ciò che comportava il rigetto del ricorso per le motivazioni riassunte nella massima oggetto di commento.

Invero, l'istituto di credito ricorrente, nelle note depositate a chiarimenti, sosteneva la propria domanda ribadendo la piena legittimità dell'applicata periodicità nella capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della richiamata delibera del CICR, non considerando che il vero problema non era tanto quello dell'anatocismo trimestrale, quanto piuttosto quello dell'osservanza, nell'ambito anatocistico, di un equilibrio contrattuale tra le parti alla luce di un principio di reciprocità.

Ed invero, rievocando brevemente il travagliato percorso giurisprudenziale in materia, è noto come la Corte regolatrice, con le tre note sentenze del 1999 (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Contratti, 1999, 437; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in Foro it., 1999, I, 1153; Cass. 11 novembre 1999 n. 12507 ivi, 2000, I, 451) ha operato un netto revirement rispetto al suo precedente orientamento dichiarando la illegittimità delle clausole dei contratti di conto corrente bancario che autorizzavano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi a carico dei clienti (c. d. "interessi passivi") per violazione di una norma imperativa motivando come non fosse configurabile l'esistenza di un uso normativo in grado di derogare al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c. c.

Il rischio del proliferare incontrollato di un contenzioso volto al recupero degli interessi anatocistici ritenuti illegittimi dalla Suprema Corte da parte dei clienti delle banche ha poi suggerito al legislatore l'adozione di un provvedimento ad hoc (id est l'art. 25 terzo comma del D. Lgs. n. 342/1999), che sanciva l'irretroattività del divieto anatocistico affermato dai giudici di legittimità con il riconoscimento, tramite l'art. 25 secondo comma del D. Lgs. n. 342/1999, del principio di una sostanziale par condicio tra banche e clienti per il periodo successivo all'entrata in vigore di una emananda delibera del CICR cui la richiamata norma (poi trasfusa nell'art. 120 del T. U. bancario) affidava il compito di stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi anatocistici nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" con l'unico criterio vincolante determinato dalla circostanza che nelle operazioni in conto corrente fosse "assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori". La successiva dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 terzo comma del D. Lgs. n. 342/1999, (con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000, n. 425, in Banca, borsa e tit. cred., 2001, II, 1) sia pure per motivi non "sostanziali", ma formali (più precisamente per "eccesso di delega") ha riproposto il problema economico-finanziario connesso alle pretese dei risparmiatori in ordine al rimborso degli interessi anatocistici pregressi, poi definitivamente risolto con l'auspicato (sul punto De Nova, Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della Cassazione?, in Contratti,1999, 442 ss. ) intervento della Cassazione a Sezioni Unite del 4 novembre 29004 n. 21095 (in Corr. giur. 2005, 214, in Foro it. 2004, I, 3294, in Banca borsa e tit. cred., 2005, II, 115, in Contratti, 2005, 221; per i primi commenti, tra i tanti, a tale sentenza cfr. Inzitari Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo in Banca, borsa e tit. cred. 2005, I, 436 e in Corr. giur. 2005, 214 ss; Scotti Camuzzi La restituzione ai clienti degli interessi anatocistici che la banca ha addebitato in passato sui loro c/c (effetti della sentenza Cass. Sez. un. 4 novembre 2004 n. 21095); Cottino Sull'anatocismo intervengono anche le Sezioni Unite in Giur. it. 2005, I, 68; Lombardi Anatocismo: le Sezioni unite non persuadono in Corr. giur. 2005, 431; Nigro Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni unite: la fine della storia infinita? In Dir. banc. merc. fin. 2004, 651) con cui la Suprema Corte ha definitivamente sancito la illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti degli istituti bancari anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale (ossia quello a far data dal 1999 richiamato) che ha negato la sussistenza di un uso normativo al riguardo. Ciò posto per i rapporti pregressi, non dovrebbero esservi dubbi sulla legittimità delle clausole anatocistiche trimestrali stipulate successivamente all'entrata in vigore della richiamata delibera del CICR; invero, nonostante le perplessità sollevate da certa dottrina in ordine a pretesi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 25 secondo comma del D. Lgs. n. 342/1999 (in tal senso Dolmetta Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto" in Banca, borsa, e tit. cred. 2005, II, 139; De Juliis Riflessioni in tema di capitalizzazione degli interessi alla luce della deliberazione CICR 9 febbraio 2000 in Contr. impr. 2001, 748, nonché Romagnoli Anatocismo, banche, clienti e consumatori: oltre Cass. sez. Un. n. 21095/2004 in N. g. c. c. , 2005, II, 69 ss. ) è stato correttamente osservato come indizi circa la legittimità costituzionale di tale norma sarebbero desumibili dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000 n. 425 che, significativamente, non si è pronunciata sulla conformità alla Carta fondamentale dell'art. 25 secondo comma D. Lgs. n. 342/1999, (sul tema Panzani La disciplina dell'anatocismo dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale in Fall. 2001, 25) senza contare il rilievo meramente fattuale secondo cui, a distanza di oltre sei anni dall'adozione della delibera del CICR il problema può dirsi ormai superato (a riprova di tale rilievo significativa appare la circostanza che la questione di costituzionalità dell'intero art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999 sollevata dal Tribunale di Todi in data 28 dicembre 2000 è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta con ordinanza del 3 maggio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie Speciale n. 18 del 2002).

Affrontando il problema dei rapporti di conto corrente bancario alla luce della disciplina introdotta dalla delibera del CICR appare evidente come essa si ponga in rapporto di specialità, e quindi, prevalga, (sul punto Nigro Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni unite: la fine della storia infinita? In Dir. banc. merc. fin. 2004, 673) sulla normativa di cui all'art. 1283 c. c. nel senso che l'imposizione dell'obbligo, di cui all'art. 2, della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori con la previsione tuttavia che il saldo periodico del conto corrente produce interessi sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite dalle parti, legittima l'assenza di qualsiasi limite minimo o massimo alla periodicità di capitalizzazione che quindi ciascun istituto di credito è libero di pattuire con la clientela a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1283 c. c. . Ciò significa che saranno ammissibili clausole di capitalizzazione degli interessi anche infrasemestrali, o addirittura infratrimestrali, sempre a condizione che la cadenza della capitalizzazione sia analoga per gli interessi attivi e passivi. Il descritto assetto normativo, in altri termini, introduce delle rilevanti deroghe al principio di anatocismo di cui all'art. 1283 c. c. , avallando la prassi bancaria della capitalizzazione infrasemestrale degli interessi ed attuando normativamente proprio quegli usi anatocistici di cui la cassazione aveva negato l'esistenza o comunque la rilevanza, con la conseguenza che risulta accentuata la distanza tra il regime particolare delle operazioni bancarie (o di certe operazioni bancarie) ed il regime comune dei contratti, il primo caratterizzato dalla assoluta libertà delle parti di prevedere ed autogovernate l'anatocismo ed il secondo caratterizzato invece dall'assoluto divieto delle clausole anatocistiche (In tal senso, Nigro, Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni unite: la fine della storia infinita?, in Dir. banc. merc. fin. 2004, 6751 e, da ultimo, Pandolfini, Anatocismo bancario: le questioni ancora aperte in Contratti 2005, 719).

Ciò posto va rilevato come, nella fattispecie, il profilo di censura correttamente evidenziato dal giudice del monitorio non riguardava tanto una differente modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, operata invero sulla base di una analoga cadenza trimestrale in conformità ai dettami della delibera del CICR, quanto piuttosto l'accertata violazione del principio di reciprocità, sotteso naturaliter alla ratio informatrice dell'intera disciplina richiamata; in altri termini, in tanto si può affermare conseguito il fine di protezione del contraente più debole, ovvero di tutela del consumatore, ovvero, più in generale, di trasparenza bancaria, in quanto possa dirsi esclusa qualsiasi sperequazione in pregiudizio del cliente in esecuzione delle clausole contrattuali di anatocismo bancario. In tale contesto, anche il criterio di computo funzionale alla capitalizzazione diventa fondamentale ai fini divisati specie quando esso "si accresce in proporzione geometrica allorquando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ritraendosi, fino ad annullarsi, nel momento in cui si deve quantificare l'anatocismo a carico del cliente".

In applicazione di tale assunto deve dunque ritenersi illegittima, e come tale ne va dichiarata la nullità, anche ex officio, la clausola anatocistica in cui il tasso sul conto corrente in passivo, pattuito al 6, 75% nominale annuo, accresca al 6, 923% effettivo su base annua per effetto della capitalizzazione trimestrale, mentre il tasso sul conto in attivo, pari allo 0, 125% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale, qualora nel contratto relativo sia previsto che, per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista venga applicato un tasso pari allo 0, 125% corrispondente allo 0, 125% su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale, laddove appunto, come può facilmente rilevarsi, la capitalizzazione non apporta alcun effettivo incremento, a differenza di quanto previsto a favore della banca.

Autore: Avv. Roberto Ambrosini - tratto da: http://dottrinaediritto.ipsoa.it/

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