Cassazione Civile Sez. II°
09 febbraio
2010 n. 2860
... omissis ...
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 25.5.2005 il G.U.P. del Tribunale di Bologna aveva
affermato la colpevolezza di B. D. in ordine ai reati: 1) di cui all'art. 589,
commi primo, secondo e terzo, c.p.; 2) di cui all'art. 186 del Codice della
Strada, ascrittigli perché, alla guida di un'auto, mentre era in stato di
ebbrezza alcolica, procedendo in ora notturna alla velocità di circa 90 km
orari, nell'attraversare un incrocio, entrava in collisione con un ciclomotore
condotto dal minore A. M., sul quale si trovava anche F. L., cagionando la morte
del F. e lesioni personali gravi all'A..
Con la predetta sentenza il B.
veniva inoltre dichiarato responsabile esclusivo del danno cagionato alle parti
civili, aventi causa del F., da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza
in data 2.7.2007 la Corte di appello di Bologna aveva confermato la citata
pronuncia, escludendo, in particolare, che al verificarsi del sinistro avesse
dato un contributo causale un comportamento colposo del conducente del
ciclomotore, pur essendo stato accertato che quest'ultimo aveva impegnato
l'incrocio, omettendo di dare la precedenza all'auto.
Con sentenza in
data 7.2.2008 questa Suprema Corte ha annullata con rinvio la sentenza della
Corte territoriale in punto di esclusione del concorso di colpa del conducente
del ciclomotore nella produzione del sinistro.
La pronuncia di
legittimità ha premesso la disamina in generale degli elementi costituivi della
colpa espressa nella formula legale dall'art. 43 c.p., enucleando un profilo
obiettivo della stessa, incentrato sulla violazione della norma cautelare, ed un
profilo soggettivo, che oltre alla mancanza di volontà dell'evento, deve essere
individuato nella capacità dell'agente di osservare la regola cautelare ovvero
nella esigibilità del comportamento dovuto. Si è osservato, poi, in sintesi,
che, sotto tale ultimo profilo, la prevedibilità ed evitabilità del fatto
svolgono un ruolo fondante nell'accertamento della colpa e, rapportando i citati
elementi di valutazione ad ipotesi di colpa specifica connessa alla violazione
di norme cautelari codificate, quali quelle del codice della strada ed in
particolare dell'art. 145, si è affermato che non può essere escluso in generale
che contingenze particolari rendano la condotta inosservante non soggettivamente
rimproverabile, a causa della assoluta imprevedibilità della condotta di guida
dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro, ma che l'accertamento sul punto non
può essere desunto da elementi meramente ipotetici o congetturali, ma deve
necessariamente fondarsi su emergenze concrete e risolutive.
Con
riferimento alla sentenza della corte territoriale si è quindi osservato che la
stessa, pur apparendo frutto di una corretta impostazione metodologica, ha
omesso di valutare e di ancorare a precisi elementi concreti la presunta
imprevedibilità dell'evento per il conducente del ciclomotore e l'evitabilità
del medesimo mediante l'osservanza delle regole cautelari violate. In
particolare, censurando la motivazione della sentenza annullata, si è osservato
che l'enunciazione secondo la quale con ogni probabilità il sopraggiungere
dell'auto a forte velocità non era prevedibile, non è corroborata da alcuna
acquisizione concreta ed anzi si colloca in modo enunciativo in un quadro
fattuale per nulla analizzato. Nella pronuncia di legittimità è stato anche
affermato che "l'esigenza di una motivazione puntuale si impone maggiormente se
si considera che la condotta di guida inosservante di altri utenti della strada
non costituisce in sé una contingenza imprevedibile. Al contrario, la normale
prudenza nella circolazione stradale richiede di mettere in conto, in qualche
guisa, anche tale possibilità. Tale principio è stato affermato con particolare
forza, condivisibilmente, proprio nel contesto delle intersezioni
stradali.".
Nel confermare la pronuncia di primo grado, la sentenza del
giudice di rinvio ha osservato che il materiale probatorio raccolto dimostra che
effettivamente al verificarsi dell'incidente concorse, in misura modesta, la
condotta colposa del ciclomotorista, che omise di concedere la precedenza alla
BMW e non controllò adeguatamente il crocevia.
La predetta sentenza ha,
però, affermato che "non è possibile fissare la concreta percentuale del
concorso di colpa, per difetto di contraddittorio con M. A. - conducente del
motociclo - parte offesa - non costituitasi parte civile", aggiungendo che "la
colpa dell'automobilista B. D. è, tuttavia, talmente grave... da sconsigliare la
concessione delle attenuanti generiche.".
Avverso la sentenza ha proposto
ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e
vizi della motivazione.
Motivi della decisione
Con un unico mezzo
di annullamento il ricorrente denuncia mancanza o illogicità della motivazione
della sentenza e la violazione dell'art. 627 c.p.p..
Dopo aver ripercorso
l'iter processuale già riportato in narrativa con particolare riferimento alle
enunciazioni contenute nella pronuncia di questa Suprema Corte, si denuncia la
carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento del
concorso di colpa del conducente del motociclo.
Si osserva sul punto che,
in sede penale, l'accertamento della colpa concorrente del terzo nella
verificazione del sinistro è doveroso per il giudice, ai fini della valutazione
della responsabilità dell'imputato sotto il profilo del grado della colpa e
dell'efficienza causale della condotta dello stesso, anche se il terzo non si
sia costituito parte civile.
Con lo stesso motivo di gravame si denuncia
la violazione dell'art. 627 c.p.p., osservando che la sentenza di annullamento
aveva demandato al giudice di merito di valutare la asserita imprevedibilità
dell'evento, al fine di escludere ovvero accertare il concorso di colpa del
conducente del ciclomotore, e che, pertanto, il giudice di rinvio non poteva
confermare la sentenza di primo grado, senza effettuare una analisi approfondita
di tale punto, ripetendo i vizi di motivazione rilevati in sede
rescindente.
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono
precisati.
Preliminarmente la Corte osserva che, pur essendo decorso,
prima della sentenza impugnata, il termine di cui agli art. 157 n. 5) e 160
c.p., nella formulazione previgente, non si è verificata la prescrizione del
reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada.
L'annullamento con
rinvio disposto da questa Suprema Corte della precedente pronuncia di merito,
infatti, non concerneva l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine
ad entrambi i reati ascrittigli, ed in particolare alla violazione di cui
all'art. 186 del Codice della Strada, bensì solo l'accertamento della esclusiva
responsabilità del B. nella determinazione dell'incidente stradale, sicché per
effetto dell'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., si è formato
il giudicato sul punto dell'affermazione di colpevolezza, ostativo
all'applicazione di cause di non punibilità sopravvenute (cfr. sez. un.
19.4.1994 n. 4460, Celerini ed altri; sez. un. 235.1997 n. 2, Attinà).
Si
osserva, quindi, in ordine alle censure formulate avverso la pronuncia
impugnata, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema
Corte il giudice di merito è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo,
anche se rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza
della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di
assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai
sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) c.p.. Non deve, invece, procedere alla
quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno
che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il
fatto colposo della parte civile, (cfr. sez. IV, 200520580, Beani, RV 231364;
sez. IV, 200449346, Di Vaira, RV 230580; sez. IV, 200205728, Taddeo ed altro, RV
220955).
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la sentenza
impugnata, nella parte motiva, ha affermato l'esistenza del concorso di colpa
del conducente del ciclomotore e ne ha valutato genericamente l'incidenza nella
provocazione del sinistro, escludendo che tale concorso sia idoneo a modificare
il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, in
considerazione della gravità della colpa attribuita a quest'ultimo, ed in
particolare ha escluso che per effetto di detta valutazione il B. possa
ritenersi meritevole della concessione delle attenuanti generiche.
Orbene
tale valutazione si palesa corretta ed adeguatamente motivata con riferimento
alle statuizioni di natura penalistica della pronuncia; così come correttamente
è stata esclusa la possibilità di procedere ad una determinazione
percentualistica del concorso di colpa, non essendosi costituito parte civile il
conducente del ciclomotore, sicché non poteva essere determinata la percentuale
di colpa da attribuire a quest'ultimo.
La sentenza impugnata, però, nel
confermare genericamente la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento
sanzionatorio applicato all'imputato, ha altresì confermato la statuizione con
la quale è stata affermata la responsabilità esclusiva del B. in ordine al danno
cagionato alle parti civili costituite, aventi causa del terzo trasportato,
deceduto a seguito dell'incidente.
Tale affermazione contrasta ovviamente
con l'accertamento da parte del giudice di rinvio del concorso di colpa del
conducente del ciclomotore nella determinazione dell'incidente, sicché la
conferma della pronuncia di primo grado non poteva avere ad oggetto anche la
statuizione sul punto; né detta statuizione può ritenersi irrilevante a causa
del principio di solidarietà, ex art. 2055 c.c., ai fini del risarcimento del
danno cagionato al terzo trasportato, venendo a riflettere i suoi effetti nei
rapporti tra i soggetti corresponsabili.
La sentenza impugnata deve
essere, pertanto, annullata senza rinvio nella parte in cui ha confermato il
carattere esclusivo della responsabilità dell'imputato in ordine al danno
cagionato alle parti civili.
La decisione adottata giustifica l'integrale
compensazione delle spese del presente grado tra le parti private.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha
confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell'imputato. Compensa
le spese tra le parti.