Corte di Cassazione Sez. Lavoro
Sent. 26/01/2010 n. 1584

 

... omissis ...

Svolgimento del processo

La Commerciale R. snc propose opposizione avanti al Tribunale di Udine avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla Sfet- Società Friulana Esazione Tributi e relativa ad un credito dell'Inps per contributi omessi, somme aggiuntive e sanzione una tantum, per avere l'Ente previdenziale, a seguito di accertamento ispettivo dell'ottobre 1999, contestato la natura subordinata dei rapporti intercorsi con sei lavoratrici, contrattualizzate quali associate in partecipazione, con conseguente inosservanza dei connessi obblighi contributivi.
Il Giudice adito respinse l'opposizione e la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza dell'1.12.2005-11.2.2006, rigettò il gravame proposto dalla Società, sul rilievo che i rapporti lavorativi de quibus, sulla scorta delle risultanze processuali, andavano qualificati come di lavoro subordinato.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Commerciale R. snc ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.
La Sfet - Società Friulana Esazione Tributi non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia la nullità della sentenza di primo grado (con riferimento agli artt. 111 Costituzione; 132 e 161 cpc; 118 disp. att. cpc), lamentandone la "mancanza e insufficienza di motivazione", nonché la "mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie", e dolendosi che il Giudicante di primo grado non si fosse astenuto, ricorrendone asseritamente i presupposti.
Il motivo è inammissibile, poiché, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello ovvero da quest'ultimo non rilevato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 17072/2007; 11537/1996; 11220/1990).
2. Con il secondo articolato motivo, deducendo violazione degli arti 115 e 116 cpc, nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, la violazione dell'art. 2 legge n. 241/98 e dell'art. 28 legge n. 689/81, deducendo che: a) avendo presentato opposizione amministrativa avverso l'accertamento ispettivo e non avendo tale opposizione ricevuto risposta, doveva ritenersi il suo tacito accoglimento e la conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo; b) l'Inps non aveva mai emesso l'ordinanza ingiunzione costituente il legittimo presupposto di qualsiasi richiesta; sotto un secondo profilo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2549 cc, per non essere stato ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, l'effettiva sussistenza di rapporti di associazione in partecipazione.
2.1 Quanto al primo profilo deve rilevarsi che:
- a mente dell'art. 24, comma 4, dl.vo n. 46/99, "In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25?; dal che discende che, anche in ipotesi di mancata risposta dell'organo amministrativo, deve procedersi all'iscrizione a ruolo nel rispetto dei previsti termini decadenziali, cosicché resta positivamente escluso che il silenzio dell'amministrazione sull'opposizione amministrativa configuri tacito accoglimento della medesima e conseguente impossibilità di dar corso alla pretesa mediante l'iscrizione a ruolo;
- l'art. 24, comma 1, dl.vo n. 46/99 prevede espressamente l'iscrizione a ruolo quale modalità per la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive, dal che discende l'inapplicabilità, rispetto a tali pretese contributive, della procedura di cui alla legge n. 689/81 e, in difetto di espressa disposizione in tal senso, la necessità di atti prodromici condizionanti la validità della riscossione.
2.2 Quanto al secondo profilo, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo la valutazione delle risultanze processuali, che portano ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale, è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che tale valutazione, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4171/2006; 4036/2000; 326/1996).
Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata è tenuto ad indicare quali sono i vizi e le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che non consentono l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e non può limitarsi a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito, poiché il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da quel giudice (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 27464/2006; 8718/2005; 12467/2003).
Nel caso che ne occupa la Corte territoriale ha fatto corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice del merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9671/1991; 655/1999; 290/2000; 2693/2001; 12643/2003; 8465/2007; 24871/2008).
Quindi, sulla base delle indicate risultanze processuali, la Corte territoriale ha evidenziato che le lavoratrici interessate si occupavano di mansioni ultrageneriche e percepivano un assegno mensile costante senza obbligo di rendiconto, nel mentre il legale rappresentante della Società odierna ricorrente statuiva il loro orario di lavoro, si recava ogni giorno a controllare l'andamento del lavoro, effettuava interventi costanti e precisi sino nei particolari più minuti e decideva in merito alle questioni più salienti, senza che fosse risultata alcuna prova di un coinvolgimento delle addette nella gestione degli incassi e nella ripartizione degli utili, traendone la conseguenza che il comportamento concreto delle parti era idoneo a qualificare diversamente l'effettiva volontà negoziale rispetto a quella delineata contrattualmente.
Tale motivazione, giuridicamente corretta e immune da vizi logici, si sottrae pertanto alle censure della ricorrente, che, sostanzialmente, richiede una rilettura, inammissibile come detto in questa sede, delle risultanze istruttorie.
2.3 Il motivo all'esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 cpc, dolendosi che non sia stato giustificato il perché le spese di lite erano state poste a carico della parte ricorrente, anziché delle controparti, ovvero compensate.
Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata regolato espressamente le spese seguendo il criterio della soccombenza, quale sancito dall'art. 91 cpc.
4. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
La ricorrente, seguendo la soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore della parte controricorrente; non è luogo invece a provvedere al riguardo quanto alla Sfet, che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 12,00, oltre ad euro 3.000,00 per onorari ed accessori di legge; nulla sulle spese quanto alla Sfet.
Depositata in Cancelleria il 26.01.2010