Corte di Cassazione - Sezione II° Civile
02/12/2003 - 14/05/2004 n.
9200
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione II
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente
Dott.
Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere
Dott. Giovanna SCHERILLO -
Consigliere
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere
Dott. Emilio
MIGLIUCCI - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
GUERCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo
difende unitamente all'avvocato IVO MARIO RUGGERI, giusta delega in atti;
-
ricorrente -
contro
CEBA S.R.L., in persona dell'amm.re unico pro tempore
BENEDETTO PALCHETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132,
presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BONANNI, che lo difende unitamente
all'avvocato VASCO CARDOSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e
contro
ZETTI CECCHERINI SILVANA, CECCHERINI DE ANGELI DANIELA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA
MARUCCHI, difesi dall'avvocato RENZO SERAFINO VECOLI, giusta delega in
atti;
- controricorrenti -
e contro
CECCHERINI GIUSEPPE;
- intimato
-
avverso la sent. n. 1453/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il
23 novembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 dicembre 2003 dal Consigliere Dott. Giandonato
NAPOLETANO;
udito l'Avvocato COEN Stefano, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il p.m. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
Giuseppe Querci, agendo in surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c.,
rispetto a Giuseppe Ceccherini, con atto di citazione notificato in data 24
gennaio 1996 convenne innanzi al Tribunale di Firenze il Ceccherini e la
C.E.B.A. s.a.s. (nel corso del giudizio trasformatasi in s.r.l.), con sede in
Firenze, esponendo che: con scrittura in data 8 febbraio 1979 la società
convenuta aveva promesso in vendita al Ceccherini due unità immobiliari facenti
parte di un edificio condominiale posto in Campi Bisenzio e posti, uno, al piano
- terra, l'altro al primo piano dell'edificio; a sua volta, con scrittura
privata in data 23 settembre 1980, il Ceccherini si era obbligato a vendergli le
stesse unità immobiliari; egli, a fronte del complessivo prezzo di L,
865.662.000, aveva versata la somma di L. 805.000.000, essendo stato convenuto
che il saldo fosse coperto da accollo, da formalizzarsi alla stipula del
contratto definitivo, del residuo debito bancario contratto dalla C.E.B.A.
s.a.s., il Ceccherini si sottraeva all'adempimento del definitivo, pretendendo
somme non dovute.
Ciò premesso, l'attore chiese che, ai sensi dell'art. 2932
c.c., fossero prodotti gli effetti dei due contratti definitivi di compravendita
non conclusi.
Nel contraddittorio con i convenuti, l'adito tribunale,
dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento
all'immobile sito al piano - terra, rigettò la domanda proposta dal Querci con
riferimento all'altra unità immobiliare ed, accogliendo la domanda
riconvenzionale proposta dalla "C.E.B.A.", dichiarò risolto il contratto
preliminare dell'8 febbraio 1979 per inadempimento del Ceccherini, che condannò,
in solido col Querci, a risarcire i danni alla "C.E.B.A.".
La sentenza fu
appellata, con gravame principale, dal Querci e, con gravame incidentale, dalla
"C.E.B.A." e l'adita Corte di Appello di Firenze, nella contumacia del
Ceccherini, con sentenza resa in data 23 novembre 1999, ha rigettato l'appello
principale ed, accogliendo quello incidentale, ha disposto che il credito
risarcitorio della "C.E.B.A." nei confronti del Querci e del Ceccherini fosse
rivalutato a far tempo dal 1° gennaio 1989 e sino alla data della sentenza
d'appello.
Il Querci ha proposto ricorso per Cassazione notificato alla sola
C.E.B.A. s.r.l., che ha resistito con controricorso.
All'udienza del 13
novembre 2002 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del Ceccherini Giuseppe, fissandosi, all'uopo, il termine di 90 giorni dalla
data dell'ordinanza.
Con atto notificato in data 28 gennaio 2003 il
ricorrente ha chiamato in giudizio Silvana Zetti, ved. Ceccherini, e Daniela
Ceccherini, in De Angeli, nella qualità di eredi del Ceccherini Giuseppe,
esponendo che questi era deceduto il 30 settembre 1988.
Le due chiamate in
causa, costituendosi con controricorso, hanno eccepito di aver rinunciato
all'eredità del Ceccherini con atto in data 10 gennaio 1989, prodotto in copia
autentica.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e
falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. nonché per erronea ed insufficiente
motivazione su punti decisivi della controversia, adducendo che:
a) nel
valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale, il giudice d'appello non
avrebbe dovuto tener conto dell'ammontare del debito non pagato alla data della
pronuncia (L. 68.313.676), bensì di quello, ben più modesto (di poco superiore a
diciannove milioni di lire), esistente alla data della proposizione della
domanda di risoluzione del contratto, poiché è con riferimento a tale momento
che va operata la valutazione suddetta;
b) altrettanto erronea è
l'identificazione, operata dalla corte di merito, della gravità
dell'inadempimento col rischio per la creditrice, di subire un'azione esecutiva
promossa dall'istituto mutuante, perché, una volta accertato che la creditrice
aveva potuto pagare i ratei di mutuo residui senza rivendere a terzi l'immobile,
non avrebbero potuto assumere rilevanza le ragioni per cui tale pagamento era
avvenuto, dovendosi aver riguardo esclusivamente al rapporto tra l'intero
corrispettivo pattuito (865 milioni) e la somma non corrisposta (19 ovvero 68
milioni); tale operazione avrebbe evidenziato che la parte di prezzo non
corrisposta rappresentava poco più del 2% o meno dell'8% del totale;
c) poiché l'indagine sull'importanza dell'inadempimento e sui presupposti della
risoluzione contrattuale va compiuta anche con riferimento alla situazione
esistente al momento in cui viene adottata la decisione e poiché a tale data il
rischio di un'azione esecutiva era divenuto ormai del tutto inesistente, la
conclusione della corte territoriale in tema di importanza dell'inadempimento
sarebbe dovuta essere diversa.
La prima delle censure in cui si articola il
motivo risulta fondata.
Come ritenuto da questa Suprema Corte, nei contratti
con prestazioni corrispettive le disposizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 1453
c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia
proposto domanda di risoluzione di pretendere la prestazione, avendo dimostrato
con quella richiesta il proprio disinteresse all'adempimento anche per la parte
di prestazione eventualmente non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di
eseguire la sua prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e
sino alla pronuncia giudiziale, senza che il conseguente "forzato" perdurare del
suo inadempimento nel corso del giudizio possa negativamente riflettersi sulla
valutazione del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento
inizialmente "non grave" in inadempimento "grave" e perciò tale da legittimare
l'accoglimento della domanda" (Cass., 6 aprile 2000, n. 4317).
Alla luce di
tale condiviso principio, evidentemente erronea si appalesa la sentenza
impugnata nella parte in cui, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 1455 c.c.,
la non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale ascrivibile al Querci,
ha tenuto conto, non solo dell'ammontare dei ratei di mutuo venuti a scadenza
fino alla data di proposizione della domanda di risoluzione, bensì anche di
quelli scaduti successivamente, fino alla data della pronuncia.
Per vero, una
volta variata l'originaria domanda riconvenzionale di adempimento in quella di
risoluzione, la C.E.B.A. s.r.l. non avrebbe potuto più esigere l'ulteriore
adempimento della prestazione di pagare il corrispettivo gravante sul
Querci.
Tale considerazione, fondata sulla proposizione della domanda di
risoluzione, consente di cogliere l'erroneità nel caso concreto della censura,
che, apparentemente di segno opposto, a diverso fine (quello di escludere la
possibilità di considerare il rischio di una esecuzione forzata, cui
l'inadempimento esponeva la creditrice), il ricorrente sviluppa sub c), poiché,
mentre con riferimento alla domanda di adempimento contrattuale è consentito
aver riguardo anche alla situazione d'inadempienza esistente al momento della
pronuncia, la domanda di risoluzione cristallizza la posizione della parte
inadempiente alla data di proposizione della domanda stessa.
L'accoglimento
della censura sub a) assorbe l'esame, non solo della censura sub b), ma anche i
motivi secondo e terzo, che concernono la statuizione di condanna al
risarcimento dei danni che sarebbero stati cagionati dall'inadempimento
contrattuale.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del primo
motivo, la sentenza impugnata va cassata, col conseguente rinvio della causa,
anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra
sezione della Corte d'Appello di Firenze, che giudicherà adeguandosi al
principio di diritto qui enunciato.
P. Q. M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il primo motivo, dichiarando
assorbiti i motivi secondo e terzo, cassa, nei limiti dell'accoglimento, la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, del presente giudizio
ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella
Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre
2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004