Selezione di sentenza di legittimità in materia di leasing in una procedura fallimentare

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di leasing traslativo - Risoluzione del contratto (art. 72 L.F.) - Ammissione del credito - Nullità. 
In tema di leasing che si sia risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il patto cosiddetto di deduzione - per mezzo del quale deve essere riconosciuto al concedente l'importo complessivo dovuto dall'utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonché quale prezzo del riscatto del bene, maggiorato degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtato del prezzo di riallocazione del bene oggetto del contratto - è nullo per contrarietà all'ordine pubblico economico e, in particolare, alla previsione di cui all'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.
Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 15 settembre 2017 n. 21476

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di leasing - Facoltà del curatore - Scioglimento (art. 72 L.F.) - Crediti già scaduti - Insinuazione al passivo - Ammissibilità - Crediti a scadere - Diritto alla restituzione del bene - Insinuazione tardiva al passivo per la differenza.

In ipotesi di scioglimento del contratto di leasing su impulso del curatore fallimentare, il soggetto concedente, per i crediti già scaduti, insinuandosi al passivo, può soddisfarsi in sede fallimentare, poiché il credito è sorto prima del concorso e tali crediti andranno ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Al contrario, per i canoni a scadere, il creditore vanta unicamente il diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (rispetto al quale sussiste incertezza sul se verrà ad esistenza, oltre al preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, cioè la minore somma ricavata, riguardo a tale credito, dalla nuova allocazione del bene.
Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 13 settembre 2017 n. 21213

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di leasing - Insinuazione al passivo del concedente - Opposizione allo Stato passivo

L'art. 72 quater L.F. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della norma da ultimo citata.

Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 7 settembre 2017 n. 20890

Contratto di leasing - Fallimento del concedente

In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e con riguardo al contratto di leasing cosiddetto traslativo, nel caso di fallimento del concedente, esclusa l’applicabilità dell’art. 72 quater L.F. entrato in vigore successivamente ai fatti di causa, trova applicazione l’art. 72 comma 4 L.F. (nel testo previgente), che prevede, per l’ipotesi in cui - nel caso di fallimento del venditore - la cosa venduta non sia passata in proprietà del compratore, la facoltà del curatore di scelta tra l’esecuzione del contratto ed il suo scioglimento, e non già l’art. 73 comma 2, L.F. secondo il quale, nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto. Il citato art. 72 comma 4 L.F. deve, infatti, ritenersi norma di carattere generale, applicabile a tutti i contratti di scambio in cui il trasferimento della proprietà si verifica in un momento successivo a quello della formazione del consenso, e rispetto alla quale l’art. 73, comma 2, si pone quale regola eccezionale (dettata dal legislatore a maggior tutela dell’acquirente), come tale di stretta interpretazione.

Corte di cassazione, sezione III, 14 febbraio 2017 n. 3772

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di leasing - Contratto pendente (art. 72 L.F.) - Leasing traslativo - Contratto risolto - Insinuazione formale al fallimento. 
Se il contratto di leasing è pendente nel momento in cui l'utilizzatore fallisce, trova applicazione l'articolo 72- quater della legge fallimentare; se il medesimo contratto è già risolto a quella data, a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, trova applicazione per analogia l'art. 1526 c.c. nella sola ipotesi di leasing traslativo, assegnando al concedente facoltà di insinuarsi al fallimento mediante proposizione di formale domanda.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2016 n. 2538

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di locazione finanziaria - Canoni di leasing scaduti - Ammissione al passivo (art. 72-quater L.F.) - Restituzione immediata del bene - Diritto di credito. 
In tema di locazione finanziaria, il concedente, dichiarato il fallimento dell'utilizzatore in costanza di rapporto di leasing (articolo 72-quater legge fall.), dopo che il curatore abbia esercitato l'opzione di scioglimento del contratto, non ha facoltà di chiedere altresì il pagamento dei canoni residui, ai sensi dell'articolo 93 legge fall., bensì può esigere la restituzione immediata del bene e insinuarsi al passivo vantando un diritto di credito pari alla differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dall'allocazione del bene a cui è tenuto il concedente stesso.
Corte di cassazione, sezione VI-1, ordinanza 3 settembre 2015 n. 17577

 

Contratto di locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento – Applicabilità artt. 1526 c.c. e 72-quater L.F. 
La distinzione tradizionale tra leasing finanziario e traslativo non può ritenersi superata dall'introduzione dell'articolo 72-quater legge fall. a opera della riforma del diritto societario (art. 59 Dlgs. 5/2006, n. 5), comportando conseguenze differenti nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, nella specie, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 29 aprile 2015 n. 8687

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore - Scioglimento del contratto a opera del curatore - Ammissione al passivo del credito del concedente (articolo 72-quater legge fall.). 
In ipotesi di fallimento dell'utilizzatore in costanza di rapporto di leasing, sciolto per opzione a opera del curatore fallimentare, il concedente può chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito in concorso formale potendo soddisfarsi al di fuori del riparto dell'attivo sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, mediante la vendita, ai sensi dell'articolo 72-quater della legge fallimentare, introdotto dall'articolo 59 Dlgs. n. 5/2006 e modificato dalla novella di cui alla legge n. 169/2007 (articolo 4, comma 8).
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 luglio 2011 n. 15701

 

Fallimento e procedure concorsuali - Contratto di locazione finanziaria - Fallimento dell'utilizzatore - Scioglimento del contratto - Diritto alla restituzione dei canoni residui - Inammissibilità - Ammissione al passivo del credito del concedente (articolo 72-quater legge fall.). 
A seguito dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, per l'esercizio della relativa opzione da parte del curatore, il concedente non vanta alcun diritto alla restituzione dei canoni residui che l'utilizzatore, fallito, sarebbe stato tenuto a corrispondere, poiché si tratta di un credito divenuto inesigibile, bensì vanta un mero diritto alla restituzione del bene medesimo sussistendo tra le parti un assetto degli interessi regolato dalla legge, e non più dal contratto, che consente al concedente di insinuarsi successivamente al passivo ex articolo 72-quater legge fall. per la somma risultante dalla differenza tra il credito reclamato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. 
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1° marzo 2010 n. 4862

 

(aggiornato a Settembre 2017)