LA SOCCOMBENZA RECIPROCA
E PARZIALE SECONDO L’INSEGNAMENTO DELLE SEZIONI UNITE

 

Con la Sentenza 31 ottobre 2022 n. 32061, le Sezioni Unite della Cassazione affrontano la “vecchia” questione della identificazione della “soccombenza reciproca”.

Mentre, infatti, non vi è questione ove le parti formulino domande contrapposte, resta discutibile cosa sia la soccombenza reciproca. Il problema si è posto, in particolare, nel caso di una parte che proponga più domande, che vengono in parte accolte e in parte respinte, e nel caso di una parte che proponga un’unica domanda accolta solo in parte o anche in minima parte.

La Cassazione giunge alla formulazione del seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”

In particolare, il Giudice di legittimità ha esaminato sei profili di criticità:

a) sul piano dell'interpretazione letterale, il rapporto tra la condanna alle spese e la compensazione delle stesse si configura come un rapporto di regola ad eccezione, risultando la prima prevista in via generale dall'art. 91 cod. proc. civ. e la seconda consentita dall'art. 92 a determinate condizioni (violazione del dovere di correttezza, soccombenza reciproca o sussistenza di gravi motivi); in assenza delle quali torna ad operare la regola «victus victori»;

b) sul piano dell'interpretazione logica, l'affermazione secondo cui la proposizione di una domanda di condanna eccedente la reale entità del credito costringe il convenuto a sostenere maggiori oneri di difesa trascura il fatto che il diritto al rimborso delle spese non preesiste alla sentenza, ma sorge con essa, e prescinde dalla considerazione delle spese che la parte soccombente ha dovuto sostenere per contrastare l'iniziativa giudiziaria avversa;

c) nel caso in cui la domanda risulti eccessiva, il soccombente è tutelato dal principio, stabilito dall'art. 5, comma primo, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum”;

d) sotto il profilo pratico, distinguere i maggiori oneri che il convenuto ha dovuto affrontare a causa dell'esosità della pretesa dell'attore da quelli che avrebbe dovuto comunque sostenere per la propria difesa potrebbe risultare velleitario, oltre che incompatibile con le esigenze di semplificazione ricollegabili al principio di ragionevole durata di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.;

e) qualificare la vittoria parziale come soccombenza parziale significa equiparare la posizione dell'attore a quella del convenuto, trascurando il fatto che solo il primo è costretto a ricorrere al giudice per far valere il proprio diritto, ed inducendolo pertanto indirettamente ad astenersi dal suo esercizio, in tutti i casi in cui il costo della lite possa superare il valore della stessa, in contrasto con l'art. 24 Cost.;

f) l'orientamento in questione allarga eccessivamente l'area della discrezionalità del giudicante, attribuendogli poteri valutativi assai ampi ed insindacabili in sede di legittimità.

La Cassazione evidenzia che ciò che non convince, nell'orientamento che ritiene ammissibile la predetta condanna, è la stessa nozione di soccombenza reciproca, ritenuta comprensiva non solo dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta un’unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta: e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione.

Con una lunga motivazione, quindi, il Giudice di legittimità ritiene preferibile la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.

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